TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/10/2025, n. 5179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5179 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. NO IA Presidente dott. RA AR Giudice relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14567/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) N.Q. AMMINISTRATORE UNICO E Parte_1 C.F._1
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA (PI Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. RUSSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato nel suo P.IVA_1 studio in Via Roma, 208 98051 Barcellona Pozzo di Gotto
ATTORE.
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALOISIO Controparte_2 C.F._2
NI e dell'avv. CAMPO BERNARDO, elettivamente domiciliato in VIA PROSERPINA, 24
CATANIA (C/O AVV. CARMELO PADALINO)
CONVENUTO
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14 maggio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 10 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato n.q. di Amministratore Unico e Legale Parte_1 rappresentante della conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania - Controparte_1
Sezione Specializzata Materia , e proponeva opposizione avverso il CP_3 Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 3473/2019 emesso dal Tribunale di Catania in data 26.06.2019 con il quale gli veniva ingiunto di consegnare all'odierno opposto copia di tutta la documentazione esistente in relazione alla citata società, per tutto il periodo intercorrente dalla data di costituzione della stessa.
Deduceva parte opponente che, tra le parti, era intercorsa la scrittura privata del 1.03.2013 di accordo transattivo di tutte le loro questioni societarie e personali che prevedeva, per un verso, il pagamento - da parte dell' - dell'importo complessivo di € 150.000,00 e, per altro verso, la rinuncia – da parte Pt_1 del - a qualsiasi verifica e/o accertamento sui conti societari e sulla contabilità della stessa CP_2 società.
Chiedeva, dunque, al Tribunale adito di: “Ammettere nella forma e accogliere nel merito la presente opposizione per tutte le ragioni e i motivi sopra esposti;
Ritenere e dichiarare nullo, invalido e inefficace e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, non avendo il ND diritto ad avere consegnata copia della CP_2 documentazione societaria richiesta e ottenuta, per tutte le ragioni sopra espresse nei superiori motivi di opposizione;
Rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione come ampiamente dedotto e documentato e spiegato sub I e II MOTIVO;
Condannare l'opposto al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc, come dedotto e richiesto sub III MOTIVO;
In via istruttoria, chiede ammettersi la documentazione sopra analiticamente specificata e richiamata nell'esposizione del I
MOTIVO, riservando ogni ulteriore produzione nei modi e termini di rito;
con riserva di richiedere, in conseguenza delle difese avversarie, l'eventuale interrogatorio formale di sulle Controparte_2 circostanze relative all'avvenuta consegna e ricezione dei documenti da parte del consulente Dott.
, nonché, in via subordinata, l'eventuale prova testimoniale di quest'ultimo su tali Persona_1 circostanze esposte nel I MOTIVO e che saranno eventualmente capitolate nei modi e termini di rito;
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, cpa e iva”.
Si costituiva in giudizio deducendo che nessuna tutela era stata garantita al Controparte_2 proprio diritto di esercitare il controllo sulla gestione della società.
In particolare, l'opposto sosteneva che il mancato adempimento - da parte dell' - degli obblighi Pt_1 sanciti dalla scrittura transattiva del 1.03.2013 ne invalidasse l'efficacia, facendo venire meno il pagina 2 di 10 vincolo che impediva al socio di ottenere una copia della documentazione sociale (spettantegli in virtù dell'art. 2476 c.c.).
Per le suesposte ragioni, chiedeva al Tribunale adito: “1) In via del tutto Controparte_2 preliminare, stante l'infondatezza dell'odierna opposizione, comunque promossa senza la sussistenza di alcuna idonea prova scritta o di pronta soluzione, e l'evidente pregiudizio che subirebbe il Sig.
, in proprio e nella qualità di socio della qualora dovesse Controparte_2 Controparte_1 attendere gli ordinari tempi di definizione dell'incardinato procedimento, concedere, ai sensi dell'art.648 c.p.c., la provvisoria esecuzione dell'impugnato D.I. n.3473/2019; 2) nel merito ritenere
l'opposizione promossa inammissibile e/o infondata, con qualsiasi formula, confermando conseguentemente il D.I. n.3473/2019 stante il diritto del socio a visionare ed ottenere copia della documentazione societaria e contabile della già oggetto di giudizio monitorio e Controparte_1
l'inefficacia sul punto della scrittura privata del 01.03.2013; 3) ai sensi dell'art.89 c.p.c. disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti lesive del decoro utilizzate dall'opponente nell'atto introduttivo, per come riportate nell'odierna costituzione, oltre alla liquidazione, in via equitativa, di una somma ritenuta congrua a titolo di risarcimento;
4) condannare il Sig. al Parte_1 pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art.96 c.p.c., per aver imprudentemente impiegato uno strumento giurisdizionale nella coscienza della illegittimità delle strumentali richieste avanzate. Con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio”.
Con ordinanza del 25.03.2020 il G.I. denegava la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto e assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le relative memorie, con ordinanza del 23.12.2020 il G.I. ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto opposto e la prova testimoniale dedotta da parte opponente nonché
l'interrogatorio formale dell'opponente e la prova testimoniale dedotta da parte opposta (seppur con alcune limitazioni delle circostanze da questi articolate) e rigettava le richieste di prova contraria.
All'esito dell'assunzione delle prove orali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2023.
Indi all'udienza dell'11.12.2023, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Con ordinanza collegiale del 16.5.2024 questo Tribunale dichiarava la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione del giudizio iscritto al n. 7133/2021 R.G. Tribunale di
Palermo, Sezione Specializzata Materia di Impresa vertente tra le medesime parti del procedimento de quo (“..essendovi la possibilità che sui medesimi fatti si possano formare due giudicati contrastanti, pagina 3 di 10 atteso che in questa sede, sia pur incidentalmente, deve essere esaminata la questione eccepita dall'opposto relativa al preteso inadempimento da parte dell'odierno opponente della scrittura privata dell'1.3.2013”).
Il richiamato giudizio presso il Tribunale di Palermo si concludeva con la sentenza n. 2214 del
16.4.2024 con cui il Collegio della V Sezione Specializzata in Materia d'Impresa rigettava le domande proposte dall'attore contro , condannandolo a rimborsargli le Controparte_2 Parte_1 spese di lite.
In seguito al passaggio in giudicato della citata sentenza, l'odierno opponente depositava - ai sensi dell'art. 297, comma 2 c.p.c. - ricorso per la prosecuzione del giudizio sospeso, cui seguiva il decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione.
All'udienza del 17.03.2025 il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14.05.2025.
Indi, all'udienza del 14.05.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
I soci e , nell'ambito della costituita società Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
(di cui l' era anche legale rappresentante e amministratore unico) realizzavano delle unità
[...] Pt_1 immobiliari su terreni di proprietà della società. Ultimati i lavori e vendute dette le unità, al momento della redazione della contabilità e del rendiconto finale, tra le parti sorgevano numerose contestazioni - in particolare da parte di - in ordine alla scelta dell'appaltatore e ad i costi delle Controparte_2 opere.
Per tali ragioni, di comune accordo, con scrittura privata di compromesso dell'8.6.2012, le parti incaricavano un tecnico super partes di verificare gli espletati lavori ed eseguire il controllo della contabilità, obbligandosi ad accettare le risultanze della perizia ed a ritenerle vincolanti ed obbligatorie;
tale verifica si concludeva appurando che: “i lavori eseguiti sono a perfetta regola d'arte e che i prezzi applicati e i costi sostenuti sono congrui e in linea con gli usuali prezzi di mercato” (cfr. doc. 12; 13 clausola 9; 14 e 15 della produzione documentale di parte opponente).
Tali conclusioni non venivano, tuttavia, condivise dal ND il quale formulava, peraltro, ulteriori contestazioni nei confronti dell'amministratore in merito a numerose spese provvisoriamente addebitate alla società e a prelevamenti non autorizzati.
pagina 4 di 10 Per trovare una soluzione transattiva a tali questioni e ad altre concernenti rapporti sia personali che societari, le parti addivenivano alla stipula della scrittura privata del 1.3.2013 con il precipuo intento di evitare l'instaurazione di contenzioso giudiziario.
Deduceva, tuttavia il che la scrittura de qua era stata fondata su presupposti decisivi rivelatisi CP_2 errati poiché falsamente rappresentati dalla controparte (per quanto da egli appurato successivamente alla sottoscrizione); eccepiva altresì che l' non aveva mai dato piena esecuzione agli obblighi su Pt_1 di lui gravanti.
Per tali ragioni, sosteneva che l'efficacia dell'accordo transattivo intercorso tra le parti doveva ritenersi travolta e, con essa, quanto previsto circa l'obbligo di produzione documentale.
Si determinava quindi ad adire l'Autorità Giudiziaria per tutelare il proprio diritto di controllo sugli affari sociali sancito dall'art. 2476 c.c. e otteneva dal Tribunale di Catania adito il decreto ingiuntivo n.
3473/2019, con il quale si ingiungeva ad - nella qualità di amministratore unico della Parte_1
- la consegna di tutta la documentazione contabile relativa alla citata Controparte_1 società.
Avverso tale decreto veniva proposta la presente opposizione dall'ingiunto.
Quest'ultimo eccepiva che, alla luce degli impegni assunti tra le parti in virtù della scrittura privata sottoscritta in data 01.03.2013, sarebbe stato precluso al socio (per sua rinuncia) ogni diritto alla verifica e/o accertamento sui conti societari o sulla contabilità della stessa società, nonché eventuali azioni di responsabilità nei confronti del socio amministratore.
Secondo l'odierno opposto, invece, gli obblighi previsti nella citata scrittura dovevano intendersi ormai privi di validità non essendovi stato in concreto l'adempimento corretto e completo di tutte le condizioni contemplate fra le parti, ognuna essenziale ai fini della efficacia dell'accordo, secondo quanto statuito all'art. 9 dello stesso (“…con l'adempimento degli obblighi previsti nella presente, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo e/o ragione sia personalmente che societariamente…”).
Si rende, a questo punto, necessaria, la disamina dei motivi di opposizione che consistono: nella esistenza della scrittura transattiva del 1.03.2013, nelle risultanze giudiziarie di cui al proc. n.
7133/2021 R.G. instaurato innanzi al Tribunale di Palermo e nella circostanza per cui la richiesta documentazione sarebbe stata già consegnata all'opposto.
Va innanzitutto rilevato che sui fatti oggetto della presente controversia sia intervenuto accordo transattivo tra il e l' avendo il primo rinunziato – a fronte di specifici impegni assunti dal CP_2 Pt_1 secondo (tra cui: versamento in favore dell'attore della somma di € 150.000,00; accollo dei debiti societari risultanti nei bilanci della società – a far valere “qualsiasi pretesa”, Controparte_1
pagina 5 di 10 anche risarcitoria, relativa alle operazioni di costruzione e vendita degli immobili della società e ad ogni ulteriore questione personale e societaria pendente tra le parti alla data di stipula della transazione
(“Le parti, anche per evitare l'insorgenza di liti giudiziarie e controversie ulteriori, sono venute nella determinazione di chiudere ogni pendenza in corso, rinunziando ad ogni eventuale ulteriore reciproca pretesa anche economica e societaria, e conseguentemente, a titolo transattivo, convengono e stipulano quanto segue…”).
Le azioni intentate dal vengono, quindi, ad essere impedite dal chiaro contenuto ad effetto CP_2 estintivo della transazione del 1.3.2013 oltre che dall'efficacia pregiudiziale della sentenza n. 2214 del
Tribunale delle Imprese di Palermo.
Sotto il primo profilo, va osservato che la predetta scrittura privata risulta, a tutt'oggi, pienamente valida ed efficace tra le parti perché perfettamente adempiuta e mai espressamente impugnata dal né invalidata per effetto delle molteplici azioni da questi esperite (puntualmente rigettate da CP_2 tutti i Giudici penali e civili che si sono occupati della medesima vicenda).
Invero, con la citata transazione veniva definita ed estinta – con reciproche concessioni e rinunce - ogni questione societaria e personale esistente tra le parti.
Pare, infatti, inequivocabile il tenore testuale delle clausole n. 1, 2 e 4 che di seguito si riportano: “1)
L'ing. , anche nella qualità di amministratore della si obbliga di versare al sig. Pt_1 Controparte_1
l'importo complessivo di € 150.000,00, a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, Controparte_2 anche risarcitoria, avanzata da esso in riferimento a tutte le contestazioni e pretese di cui in CP_2 premessa e di contro il sig. rinunzia a qualsiasi verifica e/o accertamento sui conti societari e CP_2 sulla contabilità della stessa società, nonché ad eventuali azioni di presunte responsabilità nei confronti del socio amministratore”; 2) “Tutte le passività ad oggi risultanti nei bilanci della società Contr (compresi oneri urbanizzazione ancora da versare al Comune, imposte e tasse e debiti verso fornitori vari) rimarranno a totale ed esclusivo carico del socio amministratore che, in Parte_1 tal senso, si obbliga a tenere indenne il sig. da ogni danno e responsabilità e/o Controparte_2 azione da parte dei terzi creditori. Detto onere è assunto dall'ing. anche al fine di evitare una Pt_1 rendicontazione specifica ed analitica delle entrate ed uscite della società. Per eventuali accertamenti fiscali futuri, invece, le parti risponderanno come per legge, se del caso, in ragione del 50% caduno”;
4) Per effetto di quanto sopra, il sig. rinunzia a qualsiasi ulteriore verifica e Controparte_2 richiesta di controllo della contabilità societaria, avendo le parti con l'assunzione degli oneri assunti dall'ing. definito ogni controversia e/o dare ed avere sul punto nonché su ogni altra questione Pt_1 personale e societaria, non avendo più il sig. nulla a pretendere economicamente dalla società CP_2 né personalmente dall'ing. . Pt_1
pagina 6 di 10 Ne consegue che nessun interesse né diritto sussiste in capo al di accedere alla documentazione CP_2 societaria per espressa rinuncia dello stesso, consacrata nella transazione de qua.
Nondimeno, ad oggi, l'opposto è altresì vincolato al rispetto della sentenza n. 2214/2024 del Tribunale di Palermo avente efficacia di giudicato (che integra a pieno quella “pregiudizialità tecnica” evocata da questo Tribunale nella richiamata ordinanza di sospensione del 16.5.2024) posto che il preteso inadempimento da parte del socio della scrittura privata del 1.3.2013 è stato perentoriamente Pt_1 respinto dall'organo giudicante (che, peraltro, entrando nel merito dell'operato dell'amministratore lo ha ritenuto non censurabile, finendo col respingere anche l'azione di revoca del medesimo).
Sotto altro profilo, giova poi rilevare che dal compendio documentale acquisito agli atti emerge che l' abbia effettivamente consentito al l'esercizio del diritto di controllo sulle vicende della Pt_1 CP_2 società.
L'odierno opposto, infatti, ha potuto visionare e ritirare tutta la documentazione societaria disponibile presso lo studio del consulente Dott. , come risulta dalle distinte ricevute agli atti di Persona_1 studio del citato consulente, datate: 23/3/2012, 28/3/2012, 17/4/2012 e dal verbale consegna documenti del 17/5/2011 (cfr. doc. 8, 9, 10, 20 della produzione documentale di parte opponente).
Risulta, altresì, per tabulas, che il è stato sempre informato dal - a richiesta - di tutte le CP_2 Per_1 movimentazioni amministrative e contabili societarie con supporto di documentazione giustificativa delle spese e/o degli incassi (cfr. doc. 21 della produzione documentale di parte opponente).
D'altronde, già con lettera del 22/3/2012 (cfr. doc. 11 della produzione documentale di parte opponente) l' aveva autorizzato il ad esercitare il suo diritto di informazione ex art. 2476, Pt_1 CP_2 comma 2 c.c.
Tali circostanze sono state tutte confermate dallo stesso , il quale – in sede di escussione Persona_1
- inequivocabilmente dichiarava: “Riconosco i documenti che mi vengono esibiti e la firma apposta dal
Sig. ; confermo che tutta la documentazione indicata nelle ricevute che mi Controparte_2 vengono esibite è stata consegnata al Sig. , ma non visionata dallo stesso presso il mio studio;
CP_2 in ordine all'allegato 21 riconosco che si tratta di una lettera predisposta da me e partita dal mio studio nella quale significavo che tutta la documentazione fiscale e societaria era detenuta presso il mio studio”.
Va, poi, rilevato che l'apparato difensivo del (fondato anche su documenti concernenti CP_2 procedimenti penali avviati a seguito di querele da questi sporte contro l' viene sconfessato dalla Pt_1 sentenza n. 739/2019 resa dal Tribunale di Barcellona P.G. (pronuncia confermata dalla Corte
d'Appello di Messina con sentenza n.1749/2020).
pagina 7 di 10 In particolare, con riferimento alla condotta dell' la richiamata pronuncia assolutoria di primo
Pt_1 grado – confermata in grado di appello - statuisce che: «La diligenza mostrata nel caso di specie, dall'ing. quale garante della tenuta della contabilità dei lavori eseguiti, è confermata dalle
Pt_1 dichiarazioni rese dall'ing. all'udienza del 24.10.2018. In quella sede, infatti, il Per_2 Per_2 precisava di aver sempre ricevuto dall'ing. tutta la documentazione necessaria all'espletamento
Pt_1 dell'incarico di revisione della contabilità, rimarcando, in particolare, l'atteggiamento collaborativo dello stesso .
Pt_1
In relazione alla scrittura privata di transazione del 1/3/2013 e alla condotta del , il Giudice CP_2
Penale afferma, invece, che: «Infine, con riguardo alla posizione del ND deve rilevarsi che, da quanto emerso dalla complessiva istruttoria espletata, lo stesso al momento della stipulazione del suddetto accordo era ben consapevole delle pattuizioni in esso contenute. Queste ultime, infatti, avevano lo scopo di evitare l'insorgenza di liti giudiziarie e controversie ulteriori, per cui non vi è dubbio che le stesse siano state previste a sua tutela, nonché di tutte le parti in causa. È evidente, dunque, come il , nella vicenda in esame, non abbia agito da sprovveduto, come asserito dal suo CP_2 difensore, giacchè aveva avviato nel tempo altre attività imprenditoriali, tra cui la gestione, tramite la società Fair Oil s.rl., del rifornimento di benzina e l'autolavaggio di Barcellona P.G.»
Conclude, quindi: «Pertanto, alla luce degli elementi in fatto e in diritto esposti deve tenersi che, per tutte le ragioni dettagliatamente indicate, la condotta ascrivibile agli odierni imputati non assurga in alcun modo a rilievo di carattere penale, non potendosi ravvisare nelle stesse gli elementi tipizzanti la fattispecie incriminatrice della truffa secondo il disposto di cui all'art. 640 c.p. Parte_2
, e devono comunque essere mandati assolti dal
[...] Parte_3 Parte_4 reato loro ascritto in concorso con la formula di cui al dispositivo per l'impossibilità di configurare in concreto i requisiti oggettivi richiesti dalla norma».
Va, altresì, rilevato che dal 2013, con l'adempimento della clausola n. 3 (cfr. doc. n. 17 della produzione documentale di parte opponente - Atto in Notaio del 13/3/2013) l'attività della CP_2 società è inesistente e priva di qualsiasi attività patrimoniale e che il stesso, convocato con CP_2 avviso del 29/8/2014 per l'assemblea del 11/9/2014 presso il medesimo Notaio per lo scioglimento della società, opponeva netto rifiuto con missiva del 3/9/2014 (cfr. doc. n. 18 e 19 della produzione documentale di parte opponente).
Se il avesse voluto avrebbe, quindi, potuto in quell'occasione visionare i bilanci e la relativa CP_2 documentazione predisposta dal consulente Dott. . Persona_1
Va, infine, considerato che nel 2015 il consulente della società Dott. - a seguito di formale Per_1 richiesta di ulteriore documentazione da parte del - con lettera del 14.05.2015 (cfr. doc. 23 della CP_2
pagina 8 di 10 produzione documentale di parte opponente) metteva a disposizione di entrambi i soci “n. 2 copie” di tutta la documentazione societaria fino a quel momento.
Ciò costituisce ulteriore riprova del fatto che il veniva concretamente messo in condizioni di CP_2 visionare e di avere copia di ciò che continua a richiedere.
Alla luce di quanto detto, l'opposizione proposta deve essere accolta, con conseguente revoca del D.I. opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
Sussistono, infine, i presupposti per una condanna di per responsabilità Controparte_2 processuale aggravata ai sensi degli articoli 91, comma 1, e 96, comma 3, c.p.c.
La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione.
La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma c.p.c. nella parte in cui prevede che il giudice possa condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ulteriore rispetto alle spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio, secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 comma 1, c.p.c.
Nella specie, il ND ha pretestuosamente sostenuto di avere diritto alla documentazione societaria richiesta in sede monitoria;
tale circostanza è smentita per tabulas in forza della documentazione versata in atti, ben nota allo stesso ancor prima dell'istaurazione del presente giudizio.
L'avere azionato pretese e dedotto argomentazioni prive di fondamento integra i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
La condotta del , posta in essere con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa CP_2
(in ragione dell'efficacia e validità della scrittura di transazione del 1.3.2013 - mai impugnata - e dell'acclarato - sia in sede civile che penale - legittimo operato del socio e amministratore
[...]
) va – pertanto - sanzionata sulla scorta della norma di cui all'art. 96 c.p.c. Pt_1
La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (cfr. Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Specializzata Materia di Imprese, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 14567/2019 R.G. accoglie l'opposizione avverso il d.i. n. 3473/2019 e per l'effetto lo revoca;
pagina 9 di 10 condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente che liquida in € 243,00 per spese e € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente, della somma di € 1.250,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del Tribunale di Catania Sezione Specializzata Materia di Imprese, il 23 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.NO IA
Il Giudice relatore
Dott. RA AR
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. NO IA Presidente dott. RA AR Giudice relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14567/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) N.Q. AMMINISTRATORE UNICO E Parte_1 C.F._1
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA (PI Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. RUSSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato nel suo P.IVA_1 studio in Via Roma, 208 98051 Barcellona Pozzo di Gotto
ATTORE.
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALOISIO Controparte_2 C.F._2
NI e dell'avv. CAMPO BERNARDO, elettivamente domiciliato in VIA PROSERPINA, 24
CATANIA (C/O AVV. CARMELO PADALINO)
CONVENUTO
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14 maggio 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 10 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato n.q. di Amministratore Unico e Legale Parte_1 rappresentante della conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania - Controparte_1
Sezione Specializzata Materia , e proponeva opposizione avverso il CP_3 Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 3473/2019 emesso dal Tribunale di Catania in data 26.06.2019 con il quale gli veniva ingiunto di consegnare all'odierno opposto copia di tutta la documentazione esistente in relazione alla citata società, per tutto il periodo intercorrente dalla data di costituzione della stessa.
Deduceva parte opponente che, tra le parti, era intercorsa la scrittura privata del 1.03.2013 di accordo transattivo di tutte le loro questioni societarie e personali che prevedeva, per un verso, il pagamento - da parte dell' - dell'importo complessivo di € 150.000,00 e, per altro verso, la rinuncia – da parte Pt_1 del - a qualsiasi verifica e/o accertamento sui conti societari e sulla contabilità della stessa CP_2 società.
Chiedeva, dunque, al Tribunale adito di: “Ammettere nella forma e accogliere nel merito la presente opposizione per tutte le ragioni e i motivi sopra esposti;
Ritenere e dichiarare nullo, invalido e inefficace e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, non avendo il ND diritto ad avere consegnata copia della CP_2 documentazione societaria richiesta e ottenuta, per tutte le ragioni sopra espresse nei superiori motivi di opposizione;
Rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione come ampiamente dedotto e documentato e spiegato sub I e II MOTIVO;
Condannare l'opposto al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc, come dedotto e richiesto sub III MOTIVO;
In via istruttoria, chiede ammettersi la documentazione sopra analiticamente specificata e richiamata nell'esposizione del I
MOTIVO, riservando ogni ulteriore produzione nei modi e termini di rito;
con riserva di richiedere, in conseguenza delle difese avversarie, l'eventuale interrogatorio formale di sulle Controparte_2 circostanze relative all'avvenuta consegna e ricezione dei documenti da parte del consulente Dott.
, nonché, in via subordinata, l'eventuale prova testimoniale di quest'ultimo su tali Persona_1 circostanze esposte nel I MOTIVO e che saranno eventualmente capitolate nei modi e termini di rito;
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, cpa e iva”.
Si costituiva in giudizio deducendo che nessuna tutela era stata garantita al Controparte_2 proprio diritto di esercitare il controllo sulla gestione della società.
In particolare, l'opposto sosteneva che il mancato adempimento - da parte dell' - degli obblighi Pt_1 sanciti dalla scrittura transattiva del 1.03.2013 ne invalidasse l'efficacia, facendo venire meno il pagina 2 di 10 vincolo che impediva al socio di ottenere una copia della documentazione sociale (spettantegli in virtù dell'art. 2476 c.c.).
Per le suesposte ragioni, chiedeva al Tribunale adito: “1) In via del tutto Controparte_2 preliminare, stante l'infondatezza dell'odierna opposizione, comunque promossa senza la sussistenza di alcuna idonea prova scritta o di pronta soluzione, e l'evidente pregiudizio che subirebbe il Sig.
, in proprio e nella qualità di socio della qualora dovesse Controparte_2 Controparte_1 attendere gli ordinari tempi di definizione dell'incardinato procedimento, concedere, ai sensi dell'art.648 c.p.c., la provvisoria esecuzione dell'impugnato D.I. n.3473/2019; 2) nel merito ritenere
l'opposizione promossa inammissibile e/o infondata, con qualsiasi formula, confermando conseguentemente il D.I. n.3473/2019 stante il diritto del socio a visionare ed ottenere copia della documentazione societaria e contabile della già oggetto di giudizio monitorio e Controparte_1
l'inefficacia sul punto della scrittura privata del 01.03.2013; 3) ai sensi dell'art.89 c.p.c. disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti lesive del decoro utilizzate dall'opponente nell'atto introduttivo, per come riportate nell'odierna costituzione, oltre alla liquidazione, in via equitativa, di una somma ritenuta congrua a titolo di risarcimento;
4) condannare il Sig. al Parte_1 pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art.96 c.p.c., per aver imprudentemente impiegato uno strumento giurisdizionale nella coscienza della illegittimità delle strumentali richieste avanzate. Con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio”.
Con ordinanza del 25.03.2020 il G.I. denegava la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto e assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Depositate le relative memorie, con ordinanza del 23.12.2020 il G.I. ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto opposto e la prova testimoniale dedotta da parte opponente nonché
l'interrogatorio formale dell'opponente e la prova testimoniale dedotta da parte opposta (seppur con alcune limitazioni delle circostanze da questi articolate) e rigettava le richieste di prova contraria.
All'esito dell'assunzione delle prove orali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2023.
Indi all'udienza dell'11.12.2023, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Con ordinanza collegiale del 16.5.2024 questo Tribunale dichiarava la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione del giudizio iscritto al n. 7133/2021 R.G. Tribunale di
Palermo, Sezione Specializzata Materia di Impresa vertente tra le medesime parti del procedimento de quo (“..essendovi la possibilità che sui medesimi fatti si possano formare due giudicati contrastanti, pagina 3 di 10 atteso che in questa sede, sia pur incidentalmente, deve essere esaminata la questione eccepita dall'opposto relativa al preteso inadempimento da parte dell'odierno opponente della scrittura privata dell'1.3.2013”).
Il richiamato giudizio presso il Tribunale di Palermo si concludeva con la sentenza n. 2214 del
16.4.2024 con cui il Collegio della V Sezione Specializzata in Materia d'Impresa rigettava le domande proposte dall'attore contro , condannandolo a rimborsargli le Controparte_2 Parte_1 spese di lite.
In seguito al passaggio in giudicato della citata sentenza, l'odierno opponente depositava - ai sensi dell'art. 297, comma 2 c.p.c. - ricorso per la prosecuzione del giudizio sospeso, cui seguiva il decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione.
All'udienza del 17.03.2025 il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14.05.2025.
Indi, all'udienza del 14.05.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
I soci e , nell'ambito della costituita società Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
(di cui l' era anche legale rappresentante e amministratore unico) realizzavano delle unità
[...] Pt_1 immobiliari su terreni di proprietà della società. Ultimati i lavori e vendute dette le unità, al momento della redazione della contabilità e del rendiconto finale, tra le parti sorgevano numerose contestazioni - in particolare da parte di - in ordine alla scelta dell'appaltatore e ad i costi delle Controparte_2 opere.
Per tali ragioni, di comune accordo, con scrittura privata di compromesso dell'8.6.2012, le parti incaricavano un tecnico super partes di verificare gli espletati lavori ed eseguire il controllo della contabilità, obbligandosi ad accettare le risultanze della perizia ed a ritenerle vincolanti ed obbligatorie;
tale verifica si concludeva appurando che: “i lavori eseguiti sono a perfetta regola d'arte e che i prezzi applicati e i costi sostenuti sono congrui e in linea con gli usuali prezzi di mercato” (cfr. doc. 12; 13 clausola 9; 14 e 15 della produzione documentale di parte opponente).
Tali conclusioni non venivano, tuttavia, condivise dal ND il quale formulava, peraltro, ulteriori contestazioni nei confronti dell'amministratore in merito a numerose spese provvisoriamente addebitate alla società e a prelevamenti non autorizzati.
pagina 4 di 10 Per trovare una soluzione transattiva a tali questioni e ad altre concernenti rapporti sia personali che societari, le parti addivenivano alla stipula della scrittura privata del 1.3.2013 con il precipuo intento di evitare l'instaurazione di contenzioso giudiziario.
Deduceva, tuttavia il che la scrittura de qua era stata fondata su presupposti decisivi rivelatisi CP_2 errati poiché falsamente rappresentati dalla controparte (per quanto da egli appurato successivamente alla sottoscrizione); eccepiva altresì che l' non aveva mai dato piena esecuzione agli obblighi su Pt_1 di lui gravanti.
Per tali ragioni, sosteneva che l'efficacia dell'accordo transattivo intercorso tra le parti doveva ritenersi travolta e, con essa, quanto previsto circa l'obbligo di produzione documentale.
Si determinava quindi ad adire l'Autorità Giudiziaria per tutelare il proprio diritto di controllo sugli affari sociali sancito dall'art. 2476 c.c. e otteneva dal Tribunale di Catania adito il decreto ingiuntivo n.
3473/2019, con il quale si ingiungeva ad - nella qualità di amministratore unico della Parte_1
- la consegna di tutta la documentazione contabile relativa alla citata Controparte_1 società.
Avverso tale decreto veniva proposta la presente opposizione dall'ingiunto.
Quest'ultimo eccepiva che, alla luce degli impegni assunti tra le parti in virtù della scrittura privata sottoscritta in data 01.03.2013, sarebbe stato precluso al socio (per sua rinuncia) ogni diritto alla verifica e/o accertamento sui conti societari o sulla contabilità della stessa società, nonché eventuali azioni di responsabilità nei confronti del socio amministratore.
Secondo l'odierno opposto, invece, gli obblighi previsti nella citata scrittura dovevano intendersi ormai privi di validità non essendovi stato in concreto l'adempimento corretto e completo di tutte le condizioni contemplate fra le parti, ognuna essenziale ai fini della efficacia dell'accordo, secondo quanto statuito all'art. 9 dello stesso (“…con l'adempimento degli obblighi previsti nella presente, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo e/o ragione sia personalmente che societariamente…”).
Si rende, a questo punto, necessaria, la disamina dei motivi di opposizione che consistono: nella esistenza della scrittura transattiva del 1.03.2013, nelle risultanze giudiziarie di cui al proc. n.
7133/2021 R.G. instaurato innanzi al Tribunale di Palermo e nella circostanza per cui la richiesta documentazione sarebbe stata già consegnata all'opposto.
Va innanzitutto rilevato che sui fatti oggetto della presente controversia sia intervenuto accordo transattivo tra il e l' avendo il primo rinunziato – a fronte di specifici impegni assunti dal CP_2 Pt_1 secondo (tra cui: versamento in favore dell'attore della somma di € 150.000,00; accollo dei debiti societari risultanti nei bilanci della società – a far valere “qualsiasi pretesa”, Controparte_1
pagina 5 di 10 anche risarcitoria, relativa alle operazioni di costruzione e vendita degli immobili della società e ad ogni ulteriore questione personale e societaria pendente tra le parti alla data di stipula della transazione
(“Le parti, anche per evitare l'insorgenza di liti giudiziarie e controversie ulteriori, sono venute nella determinazione di chiudere ogni pendenza in corso, rinunziando ad ogni eventuale ulteriore reciproca pretesa anche economica e societaria, e conseguentemente, a titolo transattivo, convengono e stipulano quanto segue…”).
Le azioni intentate dal vengono, quindi, ad essere impedite dal chiaro contenuto ad effetto CP_2 estintivo della transazione del 1.3.2013 oltre che dall'efficacia pregiudiziale della sentenza n. 2214 del
Tribunale delle Imprese di Palermo.
Sotto il primo profilo, va osservato che la predetta scrittura privata risulta, a tutt'oggi, pienamente valida ed efficace tra le parti perché perfettamente adempiuta e mai espressamente impugnata dal né invalidata per effetto delle molteplici azioni da questi esperite (puntualmente rigettate da CP_2 tutti i Giudici penali e civili che si sono occupati della medesima vicenda).
Invero, con la citata transazione veniva definita ed estinta – con reciproche concessioni e rinunce - ogni questione societaria e personale esistente tra le parti.
Pare, infatti, inequivocabile il tenore testuale delle clausole n. 1, 2 e 4 che di seguito si riportano: “1)
L'ing. , anche nella qualità di amministratore della si obbliga di versare al sig. Pt_1 Controparte_1
l'importo complessivo di € 150.000,00, a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, Controparte_2 anche risarcitoria, avanzata da esso in riferimento a tutte le contestazioni e pretese di cui in CP_2 premessa e di contro il sig. rinunzia a qualsiasi verifica e/o accertamento sui conti societari e CP_2 sulla contabilità della stessa società, nonché ad eventuali azioni di presunte responsabilità nei confronti del socio amministratore”; 2) “Tutte le passività ad oggi risultanti nei bilanci della società Contr (compresi oneri urbanizzazione ancora da versare al Comune, imposte e tasse e debiti verso fornitori vari) rimarranno a totale ed esclusivo carico del socio amministratore che, in Parte_1 tal senso, si obbliga a tenere indenne il sig. da ogni danno e responsabilità e/o Controparte_2 azione da parte dei terzi creditori. Detto onere è assunto dall'ing. anche al fine di evitare una Pt_1 rendicontazione specifica ed analitica delle entrate ed uscite della società. Per eventuali accertamenti fiscali futuri, invece, le parti risponderanno come per legge, se del caso, in ragione del 50% caduno”;
4) Per effetto di quanto sopra, il sig. rinunzia a qualsiasi ulteriore verifica e Controparte_2 richiesta di controllo della contabilità societaria, avendo le parti con l'assunzione degli oneri assunti dall'ing. definito ogni controversia e/o dare ed avere sul punto nonché su ogni altra questione Pt_1 personale e societaria, non avendo più il sig. nulla a pretendere economicamente dalla società CP_2 né personalmente dall'ing. . Pt_1
pagina 6 di 10 Ne consegue che nessun interesse né diritto sussiste in capo al di accedere alla documentazione CP_2 societaria per espressa rinuncia dello stesso, consacrata nella transazione de qua.
Nondimeno, ad oggi, l'opposto è altresì vincolato al rispetto della sentenza n. 2214/2024 del Tribunale di Palermo avente efficacia di giudicato (che integra a pieno quella “pregiudizialità tecnica” evocata da questo Tribunale nella richiamata ordinanza di sospensione del 16.5.2024) posto che il preteso inadempimento da parte del socio della scrittura privata del 1.3.2013 è stato perentoriamente Pt_1 respinto dall'organo giudicante (che, peraltro, entrando nel merito dell'operato dell'amministratore lo ha ritenuto non censurabile, finendo col respingere anche l'azione di revoca del medesimo).
Sotto altro profilo, giova poi rilevare che dal compendio documentale acquisito agli atti emerge che l' abbia effettivamente consentito al l'esercizio del diritto di controllo sulle vicende della Pt_1 CP_2 società.
L'odierno opposto, infatti, ha potuto visionare e ritirare tutta la documentazione societaria disponibile presso lo studio del consulente Dott. , come risulta dalle distinte ricevute agli atti di Persona_1 studio del citato consulente, datate: 23/3/2012, 28/3/2012, 17/4/2012 e dal verbale consegna documenti del 17/5/2011 (cfr. doc. 8, 9, 10, 20 della produzione documentale di parte opponente).
Risulta, altresì, per tabulas, che il è stato sempre informato dal - a richiesta - di tutte le CP_2 Per_1 movimentazioni amministrative e contabili societarie con supporto di documentazione giustificativa delle spese e/o degli incassi (cfr. doc. 21 della produzione documentale di parte opponente).
D'altronde, già con lettera del 22/3/2012 (cfr. doc. 11 della produzione documentale di parte opponente) l' aveva autorizzato il ad esercitare il suo diritto di informazione ex art. 2476, Pt_1 CP_2 comma 2 c.c.
Tali circostanze sono state tutte confermate dallo stesso , il quale – in sede di escussione Persona_1
- inequivocabilmente dichiarava: “Riconosco i documenti che mi vengono esibiti e la firma apposta dal
Sig. ; confermo che tutta la documentazione indicata nelle ricevute che mi Controparte_2 vengono esibite è stata consegnata al Sig. , ma non visionata dallo stesso presso il mio studio;
CP_2 in ordine all'allegato 21 riconosco che si tratta di una lettera predisposta da me e partita dal mio studio nella quale significavo che tutta la documentazione fiscale e societaria era detenuta presso il mio studio”.
Va, poi, rilevato che l'apparato difensivo del (fondato anche su documenti concernenti CP_2 procedimenti penali avviati a seguito di querele da questi sporte contro l' viene sconfessato dalla Pt_1 sentenza n. 739/2019 resa dal Tribunale di Barcellona P.G. (pronuncia confermata dalla Corte
d'Appello di Messina con sentenza n.1749/2020).
pagina 7 di 10 In particolare, con riferimento alla condotta dell' la richiamata pronuncia assolutoria di primo
Pt_1 grado – confermata in grado di appello - statuisce che: «La diligenza mostrata nel caso di specie, dall'ing. quale garante della tenuta della contabilità dei lavori eseguiti, è confermata dalle
Pt_1 dichiarazioni rese dall'ing. all'udienza del 24.10.2018. In quella sede, infatti, il Per_2 Per_2 precisava di aver sempre ricevuto dall'ing. tutta la documentazione necessaria all'espletamento
Pt_1 dell'incarico di revisione della contabilità, rimarcando, in particolare, l'atteggiamento collaborativo dello stesso .
Pt_1
In relazione alla scrittura privata di transazione del 1/3/2013 e alla condotta del , il Giudice CP_2
Penale afferma, invece, che: «Infine, con riguardo alla posizione del ND deve rilevarsi che, da quanto emerso dalla complessiva istruttoria espletata, lo stesso al momento della stipulazione del suddetto accordo era ben consapevole delle pattuizioni in esso contenute. Queste ultime, infatti, avevano lo scopo di evitare l'insorgenza di liti giudiziarie e controversie ulteriori, per cui non vi è dubbio che le stesse siano state previste a sua tutela, nonché di tutte le parti in causa. È evidente, dunque, come il , nella vicenda in esame, non abbia agito da sprovveduto, come asserito dal suo CP_2 difensore, giacchè aveva avviato nel tempo altre attività imprenditoriali, tra cui la gestione, tramite la società Fair Oil s.rl., del rifornimento di benzina e l'autolavaggio di Barcellona P.G.»
Conclude, quindi: «Pertanto, alla luce degli elementi in fatto e in diritto esposti deve tenersi che, per tutte le ragioni dettagliatamente indicate, la condotta ascrivibile agli odierni imputati non assurga in alcun modo a rilievo di carattere penale, non potendosi ravvisare nelle stesse gli elementi tipizzanti la fattispecie incriminatrice della truffa secondo il disposto di cui all'art. 640 c.p. Parte_2
, e devono comunque essere mandati assolti dal
[...] Parte_3 Parte_4 reato loro ascritto in concorso con la formula di cui al dispositivo per l'impossibilità di configurare in concreto i requisiti oggettivi richiesti dalla norma».
Va, altresì, rilevato che dal 2013, con l'adempimento della clausola n. 3 (cfr. doc. n. 17 della produzione documentale di parte opponente - Atto in Notaio del 13/3/2013) l'attività della CP_2 società è inesistente e priva di qualsiasi attività patrimoniale e che il stesso, convocato con CP_2 avviso del 29/8/2014 per l'assemblea del 11/9/2014 presso il medesimo Notaio per lo scioglimento della società, opponeva netto rifiuto con missiva del 3/9/2014 (cfr. doc. n. 18 e 19 della produzione documentale di parte opponente).
Se il avesse voluto avrebbe, quindi, potuto in quell'occasione visionare i bilanci e la relativa CP_2 documentazione predisposta dal consulente Dott. . Persona_1
Va, infine, considerato che nel 2015 il consulente della società Dott. - a seguito di formale Per_1 richiesta di ulteriore documentazione da parte del - con lettera del 14.05.2015 (cfr. doc. 23 della CP_2
pagina 8 di 10 produzione documentale di parte opponente) metteva a disposizione di entrambi i soci “n. 2 copie” di tutta la documentazione societaria fino a quel momento.
Ciò costituisce ulteriore riprova del fatto che il veniva concretamente messo in condizioni di CP_2 visionare e di avere copia di ciò che continua a richiedere.
Alla luce di quanto detto, l'opposizione proposta deve essere accolta, con conseguente revoca del D.I. opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
Sussistono, infine, i presupposti per una condanna di per responsabilità Controparte_2 processuale aggravata ai sensi degli articoli 91, comma 1, e 96, comma 3, c.p.c.
La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione.
La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma c.p.c. nella parte in cui prevede che il giudice possa condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ulteriore rispetto alle spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio, secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 comma 1, c.p.c.
Nella specie, il ND ha pretestuosamente sostenuto di avere diritto alla documentazione societaria richiesta in sede monitoria;
tale circostanza è smentita per tabulas in forza della documentazione versata in atti, ben nota allo stesso ancor prima dell'istaurazione del presente giudizio.
L'avere azionato pretese e dedotto argomentazioni prive di fondamento integra i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
La condotta del , posta in essere con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa CP_2
(in ragione dell'efficacia e validità della scrittura di transazione del 1.3.2013 - mai impugnata - e dell'acclarato - sia in sede civile che penale - legittimo operato del socio e amministratore
[...]
) va – pertanto - sanzionata sulla scorta della norma di cui all'art. 96 c.p.c. Pt_1
La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (cfr. Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Specializzata Materia di Imprese, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 14567/2019 R.G. accoglie l'opposizione avverso il d.i. n. 3473/2019 e per l'effetto lo revoca;
pagina 9 di 10 condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente che liquida in € 243,00 per spese e € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente, della somma di € 1.250,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del Tribunale di Catania Sezione Specializzata Materia di Imprese, il 23 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.NO IA
Il Giudice relatore
Dott. RA AR
pagina 10 di 10