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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CONO MARIA, Presidente e Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
ERCOLANI DAVIDE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 117/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00742 2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00742 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00742 2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00993 2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00993 2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00993 2024 IRAP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00997 2024 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00997 2024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00997 2024 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00998 2024 IRPEF-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00998 2024 IVA-ALTRO 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00998 2024 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE. Preliminarmente dichiarare l'annullabilità ed annullare gli avvisi di accertamento impugnati, per il mancato rispetto della motivazione rafforzata di cui all'art.
6-bis, Legge
212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) nei punti indicati;
in via principale annullare gli atti impugnati, per tutti i motivi esposti;
in denegatissimo subordine ridurre gli importi all'esito dell'istruttoria, ove l'Ufficio assolva al proprio onere probatorio;
in ogni caso annullare la ripresa IVA e le relative sanzioni per quanto esposto;
con condanna dell'Agenzia a restituire, oltre interessi sino al saldo effettivo, gli importi che il ricorrente dovesse versare a titolo provvisorio al solo fine di evitare esecuzioni forzate, senza riconoscere la bontà della pretesa;
con vittoria delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza, applicando le Tariffe Forensi.
CONCLUSIONI PER AGENZIA ENTRATE. Nel merito, rigettare l'opposto ricorso e, per l'effetto confermare la totale legittimità e fondatezza degli avvisi di accertamento impugnati, anche in punto di sanzioni;
condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rimini, ha notificato al Sig. Ricorrente_1 , titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” quattro avvisi di accertamento:
Avviso n. THU01BU00742/2024 relativo all'anno d'imposta 2018
Avviso n. THU01BU00993/2024 relativo all'anno d'imposta 2019
Avviso n. THU01BU00997/2024 relativo all'anno d'imposta 2020
Avviso n. THU01BU00998/2024 relativo all'anno d'imposta 2021
Gli atti sono stati notificati rispettivamente in data 23.12.2024 e 30.12.2024.
L'attività di accertamento traeva origine da un controllo fiscale effettuato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della ditta individuale Nom_1, con sede di esercizio in Riccione (RN), Indirizzo_1
, esercente l'attività di “installazione impianti elettrici”.
Nel corso del controllo, secondo gli assunti dell'Agenzia, era emerso che il Sig. Nom_1 aveva omesso di istituire, tenere e conservare le scritture contabili di cui all'art. 14 del DPR n. 600/1973 per gli anni d'imposta dal 2015 al 2021; aveva omesso di presentare e trasmettere la dichiarazione ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP per gli anni d'imposta dal 2015 al 2021; non aveva dipendenti;
non risultavano da lui sostenuti costi congrui e coerenti rispetto al suo volume d'affari.
Tali circostanze avevano indotto l'Ufficio ad effettuare un controllo incrociato sui clienti del Nom_1, al fine di acquisire dati e notizie circa le prestazioni realmente svolte e le somme effettivamente pagate. Tra gli utilizzatori delle fatture emesse dal Sig. Nom_1 è risultato anche il Sig. Ricorrente_1.
A seguito dello svolgimento di specifici contraddittori con i vari clienti del Nom_1, erano emersi i seguenti aspetti comuni: i contratti di appalto redatti tra il Nom_1 e i vari clienti erano identici, poco dettagliati, privi di timbro della ditta, e con clausole disattese (mancanza della tenuta della contabilità dei lavori svolti, obbligatoria per procedere al pagamento delle fatture); nelle fatture non era mai riportato il numero di ore realmente effettuate né il nominativo dell'operaio; le fatture emesse dal Nom_1 erano prive dei dettagli delle prestazioni svolte nei vari cantieri (spesso il cantiere non veniva neppure menzionato), della data delle prestazioni, del numero di ore lavorate, della tariffa oraria, dei D.D.T. di consegna merci;
la descrizione era generica, tipo “lavori svolti presso vostri cantieri”; la ditta Nom_1 si occupava di installazione di impianti, ma le fatture indicavano lavori edili, di ristrutturazione edilizia, tinteggiatura, installazione impianti idraulici e giardinaggio, attività molteplici spesso non contemplate dal codice Ateco;
il Sig. Nom_1, a detta dei soggetti utilizzatori (clienti), si presentava talvolta nei cantieri con squadre di lavoro specifiche (artigiani, elettricisti, idraulici, muratori), ma nessun utilizzatore aveva fornito i nominativi di tali collaboratori;
la ditta Nom_1 avrebbe fornito anche materiale (elettrico, idraulico, edile, condizionatori, centraline, quadri elettrici), ma in nessuna fattura era riportato il materiale fornito, né risultavano acquisti nei database dell'Agenzia; nei vari contraddittori era emerso che il Sig. Nom_1 svolgeva lavori manuali e/o di coordinamento contemporaneamente su più cantieri, essendo sempre presente nei cantieri sia in Italia che all'estero; nel 2018 il Sig. Nom_1 era già pensionato e aveva 68 anni, circostanza ritenuta inverosimile dall'Ufficio per lavori molteplici che richiedono grande sforzo fisico;
nella descrizione delle fatture non erano mai specificate le ore di manodopera, la quantità dei materiali forniti;
nessuno dei clienti che avevano affermato che il Nom_1 forniva preventivi sottoscritti per accettazione, aveva conservato tale documentazione;
nessun utilizzatore era stato in grado di fornire all'Ufficio documenti a supporto della reale effettività dei lavori svolti (documenti compilati dalla Direzione Lavori, progetti di esecuzione, conformità degli impianti, autorizzazioni ad accedere nelle fiere internazionali, etc.); la maggior parte delle fatture emesse non erano supportate da pagamenti con bonifico tracciato;
il pagamento avveniva con assegni (di cui nessuno ha prodotto copia) o, nella quasi totalità dei casi, in contanti, con cadenza giornaliera, bisettimanale e settimanale, per decine di migliaia di euro ogni anno per ciascun utilizzatore;
il pagamento in contanti non veniva registrato, né dal Sig. Nom_1 né dagli utilizzatori;
alla domanda su come tenessero traccia dei pagamenti, la risposta più frequente è stata “tenevano tutto a mente”.
L'Ufficio aveva riscontrato una significativa incidenza del totale imponibile delle fatture di acquisto emesse dal Nom_1 a carico del ricorrente. Secondo quanto riportato nelle controdeduzioni, tale incidenza è così quantificata: 2018 € 25.900,00; 2019 € 36.900,00; 2020 € 35.100,00; 2021 € 7.581,00; Totale € 105.481,00. In data 04.07.2024 era stato notificato al Sig. Ricorrente_1 il questionario n. Q00030/2024 contenente la richiesta di documenti contabili (fatture, registri IVA, schede contabili), bancari (pagamenti delle fatture) e contrattuali riguardanti i rapporti intercorsi con il Sig. Nom_1 per gli anni d'imposta 2018/2019/2020/2021. Il ricorrente aveva risposto al questionario.
Il 06.08.2024, l'Ufficio aveva svolto un contraddittorio con il Sig. Ricorrente_1 per avere chiarimenti in merito alla documentazione consegnata e ai rapporti lavorativi intrattenuti con il Sig. Nom_1.
Prima di emettere gli atti impugnati, l'Ufficio aveva notificato i relativi schemi d'atto per tutte le quattro annualità
d'imposta oggetto di controllo (2018-2019-2020-2021). Il ricorrente aveva inoltrato osservazioni.
L'Agenzia delle Entrate, non ritenendo fondate le giustificazioni addotte dal contribuente, aveva quindi notificato gli avvisi di accertamento per le quattro annualità d'imposta rilevando, sulla base di quanto sopra esposto, la fittizietà delle fatture prodotte. La carente documentazione dei costi sostenuti dal Sig. Ricorrente_1, nonché l'assenza di documentazione relativa al pagamento totale delle fatture, costituivano, secondo l'Ufficio, sintomo della loro fittizietà. Di conseguenza veniva contestata la indeducibilità dei costi per violazione dell'art. 109, commi 1 e 5, DPR 917/86 e la indetraibilità dell'IVA per violazione dell'art. 19 del DPR 633/72. Le fatture emesse dal Sig. Nom_1 erano state emesse secondo il meccanismo del reverse charge (inversione contabile).
In definitiva, l'Ufficio recuperava a tassazione costi per complessivi euro 105.481,00; pretendeva il pagamento di maggiori imposte pari ad euro 71.886,00; irrogava la sanzione complessiva pari ad euro 85.050,14.
Il Sig. Ricorrente_1, impugnava tempestivamente e ritualmente gli avvisi di accertamento, affidando il suo gravame a sei diversi motivi.
Respingeva ogni addebito con riferimento ad asseriti comportamenti (tardive fatturazioni, irregolarità fiscali) di un soggetto terzo quale il Sig. Nom_1.
Sosteneva che il Nom_1 aveva esibito Ricorrente_1 i DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), e ciò dimostrava che egli aveva dipendenti.
La tesi dell'Agenzia secondo cui sarebbe stato “molto difficile che il sig. Nom_1 possa essere stato presente tutti i giorni su tutti i cantieri dei clienti” o che non avesse l'età e le risorse fisiche per lavorare era arbitraria, in quanto l'Ufficio sul punto non aveva documentato alcunchè con riferimento alle fatture emesse dal Nom_1 verso terzi e non aveva provato quanti giorni e su quali altri cantieri il Tinti aveva dichiarato di aver lavorato. Il ricorrente non poteva essere a conoscenza di lavori svolti altrove dal Nom_1.
Il ricorrente contestava l'utilizzo dei pagamenti in contanti come indice di “sospetto”. Sosteneva di avere pagato le prestazioni rese dal Nom_1 in contanti, alla fine di ogni giornata, prelevando dal proprio conto corrente già consegnato all'Ufficio; tutti i pagamenti in contanti erano stati annotati su un calendario. Nessuna norma vietava i pagamenti in contanti sotto la soglia dell'antiriciclaggio (€ 3.000,00). L'Ufficio aveva confermato negli schemi di atto che i pagamenti in contanti si riconciliavano con il dovuto al Sig. Nom_1 e corrispondevano alle annotazioni nel calendario.
Nom_1 aveva emesso le fatture in ritardo – irregolarità che era sanzionabile a carico dello stesso Nom_1e non del ricorrente.
Non era vero che i prelevamenti in contanti del Sig. Ricorrente_1 fossero tutti destinati a pagare le spese di famiglia. Al contrario, gli estratti conto bancari (docc. 12-13-14-15) evidenziavano che i bisogni della famiglia erani sempre stati pagati con metodo tracciato (centinaia di pagamenti per generi alimentari presso Conad, Società_1, farmacia, acquisto di gelati, abbigliamento presso H&M, Terranova, arredamenti presso Mondo Convenienza, Società_2, carburante presso Società_3, Q8, etc.).
Nel suo terzo motivo di ricorso, il ricorrente sosteneva che le fatture del fornitore Nom_1 indicavano tutte il cantiere ove lo stesso aveva prestato la propria opera: esse erano pertanto regolari anche sotto il profilo della descrizione. I cantieri peraltro corrispondevano a quelli indicati nelle fatture attive emesse dal Sig. Ricorrente_1.
Negli schemi d'atto era contestata la non inerenza ma negli avvisi di accertamento viceversa si contestava la inesistenza dei costi. Ai sensi dell'art. 190 TUIR, i costi “sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi” e nel caso in esame il collegamento era certo e chiaramente indicato nelle fatture.
Con il quarto motivo il ricorrente deduceva la violazione del principio dell'onere della prova da parte dell'Ufficio.
Gli accertamenti erano asseritamente fondati su presunzioni gravi, precise e concordanti, ma gli elementi indiziari esibiti dall'Ufficio tali non potevano essere considerati. L'Ufficio era onerato della prova della fondatezza della pretesa tributaria. Nella specie esso non aveva fornito alcuna prova. Col quinto motivo il Ricorrente_1 contestava la manifesta illegittimità delle sanzioni irrogate per non imputabilità di condotte fraudolente, errore nel calcolo del cumulo e sproporzionalità rispetto ai canoni europei.
Col sesto motivo censurava la pretesa del pagamento dell'IVA in ipotesi, quelle per cui era ricorso, in cui le fatture erano state emesse in regime di reverse charge. Con conseguente violazione del principio di neutralità.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rimini si costituiva in giudizio con controdeduzioni di resistenza al gravame.
Il DURC del Nom_1 era un documento che attestava la semplice regolarità nei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, non valido ai fini fiscali, né spendibile nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria, dal momento che veniva rilasciato da Inps, Inail o casse edili.
I presunti pagamenti in denaro contante, derivanti dalla correlazione con i prelevamenti effettuati sul proprio conto (ripetuti e frequentissimi), non potevano costituire alcun elemento indiziario circa la corrispondenza con i successivi presunti pagamenti delle prestazioni fatturate.
Il calendario prodotto dal Sig. Ricorrente_1, con gli annessi annotamenti a mano dei precedenti prelievi in denaro, non costituiva prova circa l'effettivo saldo delle fatture.
Era inverosimile che il Sig. Ricorrente_1 destinasse tutti i prelevamenti di denaro contante al pagamento delle fatture emesse dal Sig. Nom_1, senza lasciare neppure un euro per le spese personali e della propria famiglia (parcheggio, caffè al bar, acquisto in tabaccheria, etc.) che solitamente richiedono pagamenti in contanti.
Tutte le fatture emesse dal Sig. Nom_1 erano riferite all'ultimo quadrimestre dell'anno solare (settembre-ottobre- novembre-dicembre), con cadenza temporale di 10 giorni l'una dall'altra; tuttavia, analizzando gli estratti conto, i prelevamenti di denaro contante erano stati regolari nel corso dell'anno, non trovando alcuna corrispondenza temporale con l'emissione delle fatture;
non era plausibile che i prelevamenti fossero tutti destinati a pagare il presunto fornitore Nom_1.
L'Agenzia non riteneva credibile la tesi per cui ogni singolo prelevamento fosse destinato al pagamento delle fatture, stante altresì un rilevante scostamento tra la somma dei prelevamenti richiamati e gli importi complessivi risultanti dalle fatture emesse.
L'Ufficio non aveva modificato le sue contestazioni rispetto allo schema d'atto.
Dal verbale di contraddittorio con l'Ufficio, peraltro non esibito in atti, si evinceva come lo stesso Sig. Ricorrente_1 avesse dichiarato di non aver mai stipulato alcun contratto per iscritto con il Sig. Nom_1, preferendo “andare sulla fiducia” e intrattenendo contatti solamente di persona o per via telefonica;
lo stesso aveva dichiarato di non conoscere se il Sig. Nom_1 si fosse avvalso o meno di propri collaboratori personali, né se avesse prestato solamente manodopera o avesse anche fornito propri materiali.
Le fatture palesavano svariate manchevolezze: totale mancanza di descrizione delle prestazioni eseguite nei vari cantieri, mancata indicazione delle date, del numero di ore lavorate e della tariffa oraria applicata, mancata apposizione di un valido timbro di quietanza.
In caso di contestazione per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio era tenuto a provare che l'operazione documentata dalla fattura non fosse stata mai realizzata, indicando quegli elementi presuntivi o indiziari sui quali fondava la propria contestazione: nel caso di specie l'Agenzia aveva prodotto elementi talmente solidi da aver assunto la natura di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Al contrario, era onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della propria detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture contabili o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.
Nella pagina relativa al prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative accertate erano state elencate tutte le violazioni tributarie commesse dal Sig. Ricorrente_1, per un numero complessivo di ben 6 violazioni accertate;
ognuna di queste violazioni prevedeva una sanzione tra il 135% e il 270% della maggiore imposta accertata (così come previsto dagli articoli 1, 5 e 6 del D.Lgs. n. 471/1997).
Come evidente dalla lettura degli avvisi di accertamento, l'Ufficio aveva sempre applicato la sanzione minima nel calcolo delle varie infrazioni accertate, infrazione che essendo già prevista al 135% della maggiore imposta accertata, superava il valore dell'imposta netta ripresa a tassazione.
Anche in caso di reverse charge l'IVA ordinaria è sempre applicata al 22%; pertanto l'imposta registrata nel quadro VF deve ritenersi comunque indetraibile, per violazione dell'articolo 19 DPR 633/72; se non fosse stata detratta, come inopinatamente asserito, la stessa imposta non sarebbe stata indicata nel quadro VF della dichiarazione IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale del presente giudizio attiene alla verifica dell'assolvimento, da parte dell'Agenzia delle
Entrate, dell'onere probatorio gravante su di essa in materia di contestazione di operazioni asseritamente inesistenti.
Sul punto, giova richiamare, in quanto condivisi da questa Corte, i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2160 del 29 gennaio 2024, secondo cui “l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che le operazioni oggetto delle fatture contestate non sono mai state poste in essere”. E' ben vero che la
Suprema Corte ha ivi precisato che la prova dell'Ufficio può anche essere solo indiziaria. Tuttavia deve essere “almeno” gravemente indiziaria e convincente per il Giudice.
Il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sopra citato, si inserisce peraltro nel solco dell'art. 7, comma
5-bis, del D. Lgs. n. 546/1992 (introdotto dalla Legge n. 130/2022), che espressamente stabilisce:
“L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice […] annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, […] le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva”.
Questa Corte non ignora il vivace dibattito scaturito, tra dottrina e giurisprudenza di legittimità, all'indomani della promulgazione della nuova norma, sulla sua effettiva portata innovativa. Ma nella specie tale dibattito non rileva poiché, comunque, anche la Corte di Cassazione ha riaffermato che l'Ufficio deve in ogni caso provare la inesistenza delle operazioni. Ebbene, tale prova nella specie non è stata fornita.
La sentenza Cass. n. 2160/2024 citata, ha affermato che l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili è un tipico mezzo utilizzato per realizzare la frode. Nelle frodi fiscali organizzate infatti, gli operatori utilizzano per i pagamenti i bonifici o gli assegni proprio per creare l'apparenza della regolarità, mentre, in tesi, è la successiva restituzione del denaro al cliente che avviene per contanti. Nel caso di specie, viceversa, il ricorrente ha pagato le fatture del Sig. Nom_1 in contanti, modalità quindi del tutto inusuale nelle frodi fiscali organizzate, proprio perché non consente di creare la parvenza documentale della regolarità. Tutti i pagamenti erano peraltro sotto la soglia di € 3.000,00 prevista dalla normativa antiriciclaggio vigente all'epoca, sicché i pagamenti erano perfettamente leciti. Questa modalità sarebbe inspiegabile se dovessimo ritenere che il ricorrente era partecipe della frode: egli avrebbe avuto, al contrario, tutto l'interesse a premunirsi di prova formale dei pagamenti. Viceversa il pagamento per contanti potrebbe essere stato richiesto dal
Nom_1, e legittimamente eseguito dal ricorrente, titolare di impresa edile, per suoi problemi personali ed economici ad esempio con il mondo bancario.
L'utilizzo del contante, per quanto qui di rilievo, non costituisce poi indizio della frode, poiché tale modalità di pagamento è prassi comune nel settore dell'edilizia di piccole dimensioni, per rapporti di collaborazione occasionale.
L'Ufficio ha fondato la propria azione accertativa sul presupposto che il Sig. Nom_1 avrebbe dichiarato, nei contraddittori svolti con i vari clienti, estranei peraltro al ricorrente ed in sua assenza, di essere presente contemporaneamente su più cantieri, circostanza ritenuta inverosimile stante l'età (68 anni) e la natura dei lavori, che richiede forza fisica. Tuttavia, mentre sembra certo che il ricorrente non sia mai stato coinvolto direttamente nelle dichiarazioni rese dal Nom_1, l'Agenzia delle Entrate non ha neppure documentato tali dichiarazioni: non ha prodotto i verbali dei contraddittori con il Sig. Nom_1 o con gli altri clienti;
non ha documentato quali cantieri, in quali date, con quali sovrapposizioni temporali il Nom_1 avrebbe dovuto seguire;
non ha fornito alcuna analisi delle date delle fatture per dimostrare l'impossibilità fisica delle prestazioni;
non ha prodotto alcun elemento che dimostri che il Nom_1 fosse una “cartiera” o un soggetto dedito alla sistematica emissione di fatture false. Nom_1 potrebbe essere stato un evasore ma non un frodatore. Non ha prodotto i contratti di appalto. Non ha prodotto il verbale di contraddittorio con il ricorrente.
In assenza di tale documentazione, il ricorrente e, soprattutto, questo Giudice, non hanno avuto alcuna possibilità di verificare le affermazioni dell'Ufficio.
Il ricorrente ha prodotto i suoi estratti conto bancari (docc. 12-13-14-15). Da tali documenti si evince che effettivamente venivano eseguiti prelevamenti in contanti in misura corrispondente (o superiore) agli importi delle fatture del Nom_1. Non sono emersi movimenti bancari anomali o sospetti (quali giri di denaro, bonifici di ritorno, operazioni simulate), e l'Ufficio non ne ha contestati. Non vi è prova alcuna, né è stata dedotta, della restituzione del denaro da Nom_1 al ricorrente.
L'Ufficio non ha dedotto né contestato che i cantieri indicati nelle fatture del Nom_1 non esistessero o fossero fittizi.
Il ricorrente ha esibito le fatture del Nom_1 (doc. 18) che indicano specificamente i cantieri presso cui sono stati svolti i lavori;
le proprie fatture attive (doc. 19) che dimostrano che egli ha effettivamente svolto lavori negli stessi cantieri indicati nelle fatture del Nom_1.
Dagli atti emerge che il Sig. Nom_1 svolgeva l'attività di elettricista. È dunque del tutto credibile che il ricorrente, imprenditore edile impegnato in cantieri di costruzione o ristrutturazione edilizia, avesse necessità di un elettricista per la realizzazione degli impianti elettrici nei cantieri.
L'attività di elettricista è complementare e necessaria rispetto all'attività edile, sicché la circostanza che il ricorrente si sia avvalso del Nom_1 è del tutto coerente con le normali esigenze operative di un'impresa edile.
Nei cantieri delle piccole imprese edili non vengono pressochè mai stipulati formali contratti d'opera o di appalto con le maestranze.
Nom_1 svolgeva quindi una attività del tutto coerente con quella richiesta dal ricorrente nei suoi cantieri;
non è dato a questo Giudice esaminare la sua condizione giuridico fiscale e la istruttoria che lo ha riguardato;
le modalità di pagamento delle fatture del Nom_1, per contanti, sarebbero davvero inusuali per una frode, soprattutto per un personaggio come Nom_1 che è dipinto alla stregua di frodatore incallito, e quindi ben consapevole delle modalità di attuazione delle frodi;
le pessime modalità di tenuta della contabilità del Nom_1 non possono costituire elemento di colpa per il ricorrente, che comunque ha contabilizzato le fatture.
In definitiva, questa Corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate non abbia fornito la prova, neppure presuntiva o indiziaria, dell'inesistenza delle operazioni contestate. Se è ben vero che, secondo gli insegnamenti della Corte di Legittimità, l'Ufficio può limitarsi a provare, anche per presunzioni o gravi indizi, che il fornitore è una mera “cartiera”, nella specie tale dimostrazione non è stata sufficientemente offerta.
L'Ufficio si è limitato ad affermare genericamente, ed apoditticamente, che il Nom_1 era contribuente irregolare e che non avrebbe potuto, materialmente, svolgere in contemporanea tutte le prestazioni fatturate. Solo nell'anno 2018 il fatturato del Nom_1 ammontava ad euro 668.000,00 circa. Tuttavia l'Ufficio non ha poi documentato alcunché a supporto di tali affermazioni.
L'accoglimento del principale motivo di merito del ricorso comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi dedotti dal ricorrente.
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, in considerazione della complessità della materia del contendere e della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di riparto dell'onere probatorio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla i quattro avvisi di accertamento impugnati e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CONO MARIA, Presidente e Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
ERCOLANI DAVIDE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 117/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00742 2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00742 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00742 2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00993 2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00993 2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00993 2024 IRAP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00997 2024 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00997 2024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00997 2024 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00998 2024 IRPEF-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00998 2024 IVA-ALTRO 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00998 2024 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE. Preliminarmente dichiarare l'annullabilità ed annullare gli avvisi di accertamento impugnati, per il mancato rispetto della motivazione rafforzata di cui all'art.
6-bis, Legge
212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) nei punti indicati;
in via principale annullare gli atti impugnati, per tutti i motivi esposti;
in denegatissimo subordine ridurre gli importi all'esito dell'istruttoria, ove l'Ufficio assolva al proprio onere probatorio;
in ogni caso annullare la ripresa IVA e le relative sanzioni per quanto esposto;
con condanna dell'Agenzia a restituire, oltre interessi sino al saldo effettivo, gli importi che il ricorrente dovesse versare a titolo provvisorio al solo fine di evitare esecuzioni forzate, senza riconoscere la bontà della pretesa;
con vittoria delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza, applicando le Tariffe Forensi.
CONCLUSIONI PER AGENZIA ENTRATE. Nel merito, rigettare l'opposto ricorso e, per l'effetto confermare la totale legittimità e fondatezza degli avvisi di accertamento impugnati, anche in punto di sanzioni;
condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rimini, ha notificato al Sig. Ricorrente_1 , titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” quattro avvisi di accertamento:
Avviso n. THU01BU00742/2024 relativo all'anno d'imposta 2018
Avviso n. THU01BU00993/2024 relativo all'anno d'imposta 2019
Avviso n. THU01BU00997/2024 relativo all'anno d'imposta 2020
Avviso n. THU01BU00998/2024 relativo all'anno d'imposta 2021
Gli atti sono stati notificati rispettivamente in data 23.12.2024 e 30.12.2024.
L'attività di accertamento traeva origine da un controllo fiscale effettuato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della ditta individuale Nom_1, con sede di esercizio in Riccione (RN), Indirizzo_1
, esercente l'attività di “installazione impianti elettrici”.
Nel corso del controllo, secondo gli assunti dell'Agenzia, era emerso che il Sig. Nom_1 aveva omesso di istituire, tenere e conservare le scritture contabili di cui all'art. 14 del DPR n. 600/1973 per gli anni d'imposta dal 2015 al 2021; aveva omesso di presentare e trasmettere la dichiarazione ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP per gli anni d'imposta dal 2015 al 2021; non aveva dipendenti;
non risultavano da lui sostenuti costi congrui e coerenti rispetto al suo volume d'affari.
Tali circostanze avevano indotto l'Ufficio ad effettuare un controllo incrociato sui clienti del Nom_1, al fine di acquisire dati e notizie circa le prestazioni realmente svolte e le somme effettivamente pagate. Tra gli utilizzatori delle fatture emesse dal Sig. Nom_1 è risultato anche il Sig. Ricorrente_1.
A seguito dello svolgimento di specifici contraddittori con i vari clienti del Nom_1, erano emersi i seguenti aspetti comuni: i contratti di appalto redatti tra il Nom_1 e i vari clienti erano identici, poco dettagliati, privi di timbro della ditta, e con clausole disattese (mancanza della tenuta della contabilità dei lavori svolti, obbligatoria per procedere al pagamento delle fatture); nelle fatture non era mai riportato il numero di ore realmente effettuate né il nominativo dell'operaio; le fatture emesse dal Nom_1 erano prive dei dettagli delle prestazioni svolte nei vari cantieri (spesso il cantiere non veniva neppure menzionato), della data delle prestazioni, del numero di ore lavorate, della tariffa oraria, dei D.D.T. di consegna merci;
la descrizione era generica, tipo “lavori svolti presso vostri cantieri”; la ditta Nom_1 si occupava di installazione di impianti, ma le fatture indicavano lavori edili, di ristrutturazione edilizia, tinteggiatura, installazione impianti idraulici e giardinaggio, attività molteplici spesso non contemplate dal codice Ateco;
il Sig. Nom_1, a detta dei soggetti utilizzatori (clienti), si presentava talvolta nei cantieri con squadre di lavoro specifiche (artigiani, elettricisti, idraulici, muratori), ma nessun utilizzatore aveva fornito i nominativi di tali collaboratori;
la ditta Nom_1 avrebbe fornito anche materiale (elettrico, idraulico, edile, condizionatori, centraline, quadri elettrici), ma in nessuna fattura era riportato il materiale fornito, né risultavano acquisti nei database dell'Agenzia; nei vari contraddittori era emerso che il Sig. Nom_1 svolgeva lavori manuali e/o di coordinamento contemporaneamente su più cantieri, essendo sempre presente nei cantieri sia in Italia che all'estero; nel 2018 il Sig. Nom_1 era già pensionato e aveva 68 anni, circostanza ritenuta inverosimile dall'Ufficio per lavori molteplici che richiedono grande sforzo fisico;
nella descrizione delle fatture non erano mai specificate le ore di manodopera, la quantità dei materiali forniti;
nessuno dei clienti che avevano affermato che il Nom_1 forniva preventivi sottoscritti per accettazione, aveva conservato tale documentazione;
nessun utilizzatore era stato in grado di fornire all'Ufficio documenti a supporto della reale effettività dei lavori svolti (documenti compilati dalla Direzione Lavori, progetti di esecuzione, conformità degli impianti, autorizzazioni ad accedere nelle fiere internazionali, etc.); la maggior parte delle fatture emesse non erano supportate da pagamenti con bonifico tracciato;
il pagamento avveniva con assegni (di cui nessuno ha prodotto copia) o, nella quasi totalità dei casi, in contanti, con cadenza giornaliera, bisettimanale e settimanale, per decine di migliaia di euro ogni anno per ciascun utilizzatore;
il pagamento in contanti non veniva registrato, né dal Sig. Nom_1 né dagli utilizzatori;
alla domanda su come tenessero traccia dei pagamenti, la risposta più frequente è stata “tenevano tutto a mente”.
L'Ufficio aveva riscontrato una significativa incidenza del totale imponibile delle fatture di acquisto emesse dal Nom_1 a carico del ricorrente. Secondo quanto riportato nelle controdeduzioni, tale incidenza è così quantificata: 2018 € 25.900,00; 2019 € 36.900,00; 2020 € 35.100,00; 2021 € 7.581,00; Totale € 105.481,00. In data 04.07.2024 era stato notificato al Sig. Ricorrente_1 il questionario n. Q00030/2024 contenente la richiesta di documenti contabili (fatture, registri IVA, schede contabili), bancari (pagamenti delle fatture) e contrattuali riguardanti i rapporti intercorsi con il Sig. Nom_1 per gli anni d'imposta 2018/2019/2020/2021. Il ricorrente aveva risposto al questionario.
Il 06.08.2024, l'Ufficio aveva svolto un contraddittorio con il Sig. Ricorrente_1 per avere chiarimenti in merito alla documentazione consegnata e ai rapporti lavorativi intrattenuti con il Sig. Nom_1.
Prima di emettere gli atti impugnati, l'Ufficio aveva notificato i relativi schemi d'atto per tutte le quattro annualità
d'imposta oggetto di controllo (2018-2019-2020-2021). Il ricorrente aveva inoltrato osservazioni.
L'Agenzia delle Entrate, non ritenendo fondate le giustificazioni addotte dal contribuente, aveva quindi notificato gli avvisi di accertamento per le quattro annualità d'imposta rilevando, sulla base di quanto sopra esposto, la fittizietà delle fatture prodotte. La carente documentazione dei costi sostenuti dal Sig. Ricorrente_1, nonché l'assenza di documentazione relativa al pagamento totale delle fatture, costituivano, secondo l'Ufficio, sintomo della loro fittizietà. Di conseguenza veniva contestata la indeducibilità dei costi per violazione dell'art. 109, commi 1 e 5, DPR 917/86 e la indetraibilità dell'IVA per violazione dell'art. 19 del DPR 633/72. Le fatture emesse dal Sig. Nom_1 erano state emesse secondo il meccanismo del reverse charge (inversione contabile).
In definitiva, l'Ufficio recuperava a tassazione costi per complessivi euro 105.481,00; pretendeva il pagamento di maggiori imposte pari ad euro 71.886,00; irrogava la sanzione complessiva pari ad euro 85.050,14.
Il Sig. Ricorrente_1, impugnava tempestivamente e ritualmente gli avvisi di accertamento, affidando il suo gravame a sei diversi motivi.
Respingeva ogni addebito con riferimento ad asseriti comportamenti (tardive fatturazioni, irregolarità fiscali) di un soggetto terzo quale il Sig. Nom_1.
Sosteneva che il Nom_1 aveva esibito Ricorrente_1 i DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), e ciò dimostrava che egli aveva dipendenti.
La tesi dell'Agenzia secondo cui sarebbe stato “molto difficile che il sig. Nom_1 possa essere stato presente tutti i giorni su tutti i cantieri dei clienti” o che non avesse l'età e le risorse fisiche per lavorare era arbitraria, in quanto l'Ufficio sul punto non aveva documentato alcunchè con riferimento alle fatture emesse dal Nom_1 verso terzi e non aveva provato quanti giorni e su quali altri cantieri il Tinti aveva dichiarato di aver lavorato. Il ricorrente non poteva essere a conoscenza di lavori svolti altrove dal Nom_1.
Il ricorrente contestava l'utilizzo dei pagamenti in contanti come indice di “sospetto”. Sosteneva di avere pagato le prestazioni rese dal Nom_1 in contanti, alla fine di ogni giornata, prelevando dal proprio conto corrente già consegnato all'Ufficio; tutti i pagamenti in contanti erano stati annotati su un calendario. Nessuna norma vietava i pagamenti in contanti sotto la soglia dell'antiriciclaggio (€ 3.000,00). L'Ufficio aveva confermato negli schemi di atto che i pagamenti in contanti si riconciliavano con il dovuto al Sig. Nom_1 e corrispondevano alle annotazioni nel calendario.
Nom_1 aveva emesso le fatture in ritardo – irregolarità che era sanzionabile a carico dello stesso Nom_1e non del ricorrente.
Non era vero che i prelevamenti in contanti del Sig. Ricorrente_1 fossero tutti destinati a pagare le spese di famiglia. Al contrario, gli estratti conto bancari (docc. 12-13-14-15) evidenziavano che i bisogni della famiglia erani sempre stati pagati con metodo tracciato (centinaia di pagamenti per generi alimentari presso Conad, Società_1, farmacia, acquisto di gelati, abbigliamento presso H&M, Terranova, arredamenti presso Mondo Convenienza, Società_2, carburante presso Società_3, Q8, etc.).
Nel suo terzo motivo di ricorso, il ricorrente sosteneva che le fatture del fornitore Nom_1 indicavano tutte il cantiere ove lo stesso aveva prestato la propria opera: esse erano pertanto regolari anche sotto il profilo della descrizione. I cantieri peraltro corrispondevano a quelli indicati nelle fatture attive emesse dal Sig. Ricorrente_1.
Negli schemi d'atto era contestata la non inerenza ma negli avvisi di accertamento viceversa si contestava la inesistenza dei costi. Ai sensi dell'art. 190 TUIR, i costi “sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi” e nel caso in esame il collegamento era certo e chiaramente indicato nelle fatture.
Con il quarto motivo il ricorrente deduceva la violazione del principio dell'onere della prova da parte dell'Ufficio.
Gli accertamenti erano asseritamente fondati su presunzioni gravi, precise e concordanti, ma gli elementi indiziari esibiti dall'Ufficio tali non potevano essere considerati. L'Ufficio era onerato della prova della fondatezza della pretesa tributaria. Nella specie esso non aveva fornito alcuna prova. Col quinto motivo il Ricorrente_1 contestava la manifesta illegittimità delle sanzioni irrogate per non imputabilità di condotte fraudolente, errore nel calcolo del cumulo e sproporzionalità rispetto ai canoni europei.
Col sesto motivo censurava la pretesa del pagamento dell'IVA in ipotesi, quelle per cui era ricorso, in cui le fatture erano state emesse in regime di reverse charge. Con conseguente violazione del principio di neutralità.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rimini si costituiva in giudizio con controdeduzioni di resistenza al gravame.
Il DURC del Nom_1 era un documento che attestava la semplice regolarità nei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, non valido ai fini fiscali, né spendibile nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria, dal momento che veniva rilasciato da Inps, Inail o casse edili.
I presunti pagamenti in denaro contante, derivanti dalla correlazione con i prelevamenti effettuati sul proprio conto (ripetuti e frequentissimi), non potevano costituire alcun elemento indiziario circa la corrispondenza con i successivi presunti pagamenti delle prestazioni fatturate.
Il calendario prodotto dal Sig. Ricorrente_1, con gli annessi annotamenti a mano dei precedenti prelievi in denaro, non costituiva prova circa l'effettivo saldo delle fatture.
Era inverosimile che il Sig. Ricorrente_1 destinasse tutti i prelevamenti di denaro contante al pagamento delle fatture emesse dal Sig. Nom_1, senza lasciare neppure un euro per le spese personali e della propria famiglia (parcheggio, caffè al bar, acquisto in tabaccheria, etc.) che solitamente richiedono pagamenti in contanti.
Tutte le fatture emesse dal Sig. Nom_1 erano riferite all'ultimo quadrimestre dell'anno solare (settembre-ottobre- novembre-dicembre), con cadenza temporale di 10 giorni l'una dall'altra; tuttavia, analizzando gli estratti conto, i prelevamenti di denaro contante erano stati regolari nel corso dell'anno, non trovando alcuna corrispondenza temporale con l'emissione delle fatture;
non era plausibile che i prelevamenti fossero tutti destinati a pagare il presunto fornitore Nom_1.
L'Agenzia non riteneva credibile la tesi per cui ogni singolo prelevamento fosse destinato al pagamento delle fatture, stante altresì un rilevante scostamento tra la somma dei prelevamenti richiamati e gli importi complessivi risultanti dalle fatture emesse.
L'Ufficio non aveva modificato le sue contestazioni rispetto allo schema d'atto.
Dal verbale di contraddittorio con l'Ufficio, peraltro non esibito in atti, si evinceva come lo stesso Sig. Ricorrente_1 avesse dichiarato di non aver mai stipulato alcun contratto per iscritto con il Sig. Nom_1, preferendo “andare sulla fiducia” e intrattenendo contatti solamente di persona o per via telefonica;
lo stesso aveva dichiarato di non conoscere se il Sig. Nom_1 si fosse avvalso o meno di propri collaboratori personali, né se avesse prestato solamente manodopera o avesse anche fornito propri materiali.
Le fatture palesavano svariate manchevolezze: totale mancanza di descrizione delle prestazioni eseguite nei vari cantieri, mancata indicazione delle date, del numero di ore lavorate e della tariffa oraria applicata, mancata apposizione di un valido timbro di quietanza.
In caso di contestazione per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio era tenuto a provare che l'operazione documentata dalla fattura non fosse stata mai realizzata, indicando quegli elementi presuntivi o indiziari sui quali fondava la propria contestazione: nel caso di specie l'Agenzia aveva prodotto elementi talmente solidi da aver assunto la natura di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Al contrario, era onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della propria detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture contabili o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.
Nella pagina relativa al prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative accertate erano state elencate tutte le violazioni tributarie commesse dal Sig. Ricorrente_1, per un numero complessivo di ben 6 violazioni accertate;
ognuna di queste violazioni prevedeva una sanzione tra il 135% e il 270% della maggiore imposta accertata (così come previsto dagli articoli 1, 5 e 6 del D.Lgs. n. 471/1997).
Come evidente dalla lettura degli avvisi di accertamento, l'Ufficio aveva sempre applicato la sanzione minima nel calcolo delle varie infrazioni accertate, infrazione che essendo già prevista al 135% della maggiore imposta accertata, superava il valore dell'imposta netta ripresa a tassazione.
Anche in caso di reverse charge l'IVA ordinaria è sempre applicata al 22%; pertanto l'imposta registrata nel quadro VF deve ritenersi comunque indetraibile, per violazione dell'articolo 19 DPR 633/72; se non fosse stata detratta, come inopinatamente asserito, la stessa imposta non sarebbe stata indicata nel quadro VF della dichiarazione IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale del presente giudizio attiene alla verifica dell'assolvimento, da parte dell'Agenzia delle
Entrate, dell'onere probatorio gravante su di essa in materia di contestazione di operazioni asseritamente inesistenti.
Sul punto, giova richiamare, in quanto condivisi da questa Corte, i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2160 del 29 gennaio 2024, secondo cui “l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che le operazioni oggetto delle fatture contestate non sono mai state poste in essere”. E' ben vero che la
Suprema Corte ha ivi precisato che la prova dell'Ufficio può anche essere solo indiziaria. Tuttavia deve essere “almeno” gravemente indiziaria e convincente per il Giudice.
Il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sopra citato, si inserisce peraltro nel solco dell'art. 7, comma
5-bis, del D. Lgs. n. 546/1992 (introdotto dalla Legge n. 130/2022), che espressamente stabilisce:
“L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice […] annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, […] le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva”.
Questa Corte non ignora il vivace dibattito scaturito, tra dottrina e giurisprudenza di legittimità, all'indomani della promulgazione della nuova norma, sulla sua effettiva portata innovativa. Ma nella specie tale dibattito non rileva poiché, comunque, anche la Corte di Cassazione ha riaffermato che l'Ufficio deve in ogni caso provare la inesistenza delle operazioni. Ebbene, tale prova nella specie non è stata fornita.
La sentenza Cass. n. 2160/2024 citata, ha affermato che l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili è un tipico mezzo utilizzato per realizzare la frode. Nelle frodi fiscali organizzate infatti, gli operatori utilizzano per i pagamenti i bonifici o gli assegni proprio per creare l'apparenza della regolarità, mentre, in tesi, è la successiva restituzione del denaro al cliente che avviene per contanti. Nel caso di specie, viceversa, il ricorrente ha pagato le fatture del Sig. Nom_1 in contanti, modalità quindi del tutto inusuale nelle frodi fiscali organizzate, proprio perché non consente di creare la parvenza documentale della regolarità. Tutti i pagamenti erano peraltro sotto la soglia di € 3.000,00 prevista dalla normativa antiriciclaggio vigente all'epoca, sicché i pagamenti erano perfettamente leciti. Questa modalità sarebbe inspiegabile se dovessimo ritenere che il ricorrente era partecipe della frode: egli avrebbe avuto, al contrario, tutto l'interesse a premunirsi di prova formale dei pagamenti. Viceversa il pagamento per contanti potrebbe essere stato richiesto dal
Nom_1, e legittimamente eseguito dal ricorrente, titolare di impresa edile, per suoi problemi personali ed economici ad esempio con il mondo bancario.
L'utilizzo del contante, per quanto qui di rilievo, non costituisce poi indizio della frode, poiché tale modalità di pagamento è prassi comune nel settore dell'edilizia di piccole dimensioni, per rapporti di collaborazione occasionale.
L'Ufficio ha fondato la propria azione accertativa sul presupposto che il Sig. Nom_1 avrebbe dichiarato, nei contraddittori svolti con i vari clienti, estranei peraltro al ricorrente ed in sua assenza, di essere presente contemporaneamente su più cantieri, circostanza ritenuta inverosimile stante l'età (68 anni) e la natura dei lavori, che richiede forza fisica. Tuttavia, mentre sembra certo che il ricorrente non sia mai stato coinvolto direttamente nelle dichiarazioni rese dal Nom_1, l'Agenzia delle Entrate non ha neppure documentato tali dichiarazioni: non ha prodotto i verbali dei contraddittori con il Sig. Nom_1 o con gli altri clienti;
non ha documentato quali cantieri, in quali date, con quali sovrapposizioni temporali il Nom_1 avrebbe dovuto seguire;
non ha fornito alcuna analisi delle date delle fatture per dimostrare l'impossibilità fisica delle prestazioni;
non ha prodotto alcun elemento che dimostri che il Nom_1 fosse una “cartiera” o un soggetto dedito alla sistematica emissione di fatture false. Nom_1 potrebbe essere stato un evasore ma non un frodatore. Non ha prodotto i contratti di appalto. Non ha prodotto il verbale di contraddittorio con il ricorrente.
In assenza di tale documentazione, il ricorrente e, soprattutto, questo Giudice, non hanno avuto alcuna possibilità di verificare le affermazioni dell'Ufficio.
Il ricorrente ha prodotto i suoi estratti conto bancari (docc. 12-13-14-15). Da tali documenti si evince che effettivamente venivano eseguiti prelevamenti in contanti in misura corrispondente (o superiore) agli importi delle fatture del Nom_1. Non sono emersi movimenti bancari anomali o sospetti (quali giri di denaro, bonifici di ritorno, operazioni simulate), e l'Ufficio non ne ha contestati. Non vi è prova alcuna, né è stata dedotta, della restituzione del denaro da Nom_1 al ricorrente.
L'Ufficio non ha dedotto né contestato che i cantieri indicati nelle fatture del Nom_1 non esistessero o fossero fittizi.
Il ricorrente ha esibito le fatture del Nom_1 (doc. 18) che indicano specificamente i cantieri presso cui sono stati svolti i lavori;
le proprie fatture attive (doc. 19) che dimostrano che egli ha effettivamente svolto lavori negli stessi cantieri indicati nelle fatture del Nom_1.
Dagli atti emerge che il Sig. Nom_1 svolgeva l'attività di elettricista. È dunque del tutto credibile che il ricorrente, imprenditore edile impegnato in cantieri di costruzione o ristrutturazione edilizia, avesse necessità di un elettricista per la realizzazione degli impianti elettrici nei cantieri.
L'attività di elettricista è complementare e necessaria rispetto all'attività edile, sicché la circostanza che il ricorrente si sia avvalso del Nom_1 è del tutto coerente con le normali esigenze operative di un'impresa edile.
Nei cantieri delle piccole imprese edili non vengono pressochè mai stipulati formali contratti d'opera o di appalto con le maestranze.
Nom_1 svolgeva quindi una attività del tutto coerente con quella richiesta dal ricorrente nei suoi cantieri;
non è dato a questo Giudice esaminare la sua condizione giuridico fiscale e la istruttoria che lo ha riguardato;
le modalità di pagamento delle fatture del Nom_1, per contanti, sarebbero davvero inusuali per una frode, soprattutto per un personaggio come Nom_1 che è dipinto alla stregua di frodatore incallito, e quindi ben consapevole delle modalità di attuazione delle frodi;
le pessime modalità di tenuta della contabilità del Nom_1 non possono costituire elemento di colpa per il ricorrente, che comunque ha contabilizzato le fatture.
In definitiva, questa Corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate non abbia fornito la prova, neppure presuntiva o indiziaria, dell'inesistenza delle operazioni contestate. Se è ben vero che, secondo gli insegnamenti della Corte di Legittimità, l'Ufficio può limitarsi a provare, anche per presunzioni o gravi indizi, che il fornitore è una mera “cartiera”, nella specie tale dimostrazione non è stata sufficientemente offerta.
L'Ufficio si è limitato ad affermare genericamente, ed apoditticamente, che il Nom_1 era contribuente irregolare e che non avrebbe potuto, materialmente, svolgere in contemporanea tutte le prestazioni fatturate. Solo nell'anno 2018 il fatturato del Nom_1 ammontava ad euro 668.000,00 circa. Tuttavia l'Ufficio non ha poi documentato alcunché a supporto di tali affermazioni.
L'accoglimento del principale motivo di merito del ricorso comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi dedotti dal ricorrente.
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, in considerazione della complessità della materia del contendere e della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di riparto dell'onere probatorio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla i quattro avvisi di accertamento impugnati e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.