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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/06/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7926/2022 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 7926/2022 promosso da:
(già CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Giuliani giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Roma, via della Giuliana n. 73; tax ID: P.IVA_1
- attrice in revocazione - contro
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Marco De Rosa, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via
Roma n. 31;
p.i.: P.IVA_2
1
- convenuta in revocazione - in punto: revocazione della sentenza n. 674/2022 del Tribunale di Treviso.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Treviso, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa statuizione e/o declaratoria di ammissibilità della domanda, revocare parzialmente la sentenza n. 674/2022 pronunciata nella causa
R.G. n. 3292/2017 dal Giudice unico dott. Lucio Munaro, pubblicata il 28.04.2022 (repert. n. 1436/2022 del
28.04.2022) per i motivi di cui ai nn. 1, 3 e 4 dell'art. 395 c.p.c. e nel merito: in via principale, Voglia condannare in persona del suo legale rapp.te p.t., ed aventi causa, al Controparte_4
pagamento in favore di u.s., in persona del legale rappresentante p.t., della somma residua di € Controparte_2
4.609.600,53, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., di cui:
I) € 233.142,00 a titolo di provvigioni relative agli affari che non hanno avuto esecuzione per volontà di (di cui CP_4
al capo 6.1.2 della comparsa di risposta, come quantificato al punto 3b, pag. 63 osservazioni alla C.t.u. da parte del C.t.p. di , oltre interessi moratori e rivalutazione;
Controparte_2
II) € 940.380,18 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., calcolata sulla base degli importi indicati dalla c.t.u. a pag. 36, ed aggiornati secondo i calcoli effettuati a pag. 63-64 delle osservazioni alla c.t.u. da parte del c.t.p. di euro 11.131,55 a titolo di FIRR (cfr. punto 2c, pag. 63-64 osservazioni alla C.t.u.); in Controparte_2
subordine, euro 122.979,63 a titolo di indennità suppletiva di clientela ed indennità meritocratica dagli artt. 10 e 11 dell'AEC 30 luglio 2014; il tutto, oltre interessi moratori e rivalutazione;
III) € 2.428.418,31 a titolo di corrispettivi per le prestazioni rese per conto di presso i negozi gestiti CP_4 CP_4
da ( di cui al punto 6.6) della Comparsa di risposta con domanda riconvenzionale della CP_5 Controparte_4
così come ricalcolata al punto e, a pag. 63, osservazioni alla C.t.u.; oltre interessi moratori e Controparte_2
rivalutazione;
IV) € 1.007.660,04 a titolo di risarcimento danni per i motivi di cui al punto 6.8) della Comparsa di risposta con
2
domanda riconvenzionale della come ricalcolata al punto F, pag. 63, osservazioni alla c.t.u.; oltre Controparte_2
interessi moratori e rivalutazione;
in via subordinata, Voglia l'adito Tribunale di Treviso, nella denegata ipotesi, condannare in Controparte_4
persona del suo legale rapp.te p.t., ed aventi causa, al pagamento in favore di in persona del Controparte_6
legale rappresentante p.t., delle seguenti somme:
- € 940.380,18 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., calcolata sulla base degli importi indicati dalla c.t.u. a pag. 36, ed aggiornati secondo i calcoli effettuati a pag. 63-64 delle osservazioni alla c.t.u. da parte del c.t.p. di euro 11.131,55 a titolo di FIRR (cfr. punto 2c, pag. 63-64 osservazioni alla C.t.u.); in Controparte_2
subordine, euro 122.979,63 a titolo di indennità suppletiva di clientela ed indennità meritocratica dagli artt. 10 e 11 dell'AEC 30 luglio 2014; il tutto, oltre interessi moratori e rivalutazione;
- € 2.428.418,31 a titolo di corrispettivi per le prestazioni rese per conto di presso i negozi gestiti da CP_4 CP_4
( di cui al punto 6.6) della Comparsa di risposta con domanda riconvenzionale della CP_5 Controparte_4
così come ricalcolata al punto e, a pag. 63, osservazioni alla c.t.u.; oltre interessi legali di mora e Controparte_2
rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; in ogni caso, Voglia l'adito Tribunale di Treviso:
- condannare in persona del suo legale rapp.te p.t., ed aventi causa, al risarcimento ex Controparte_4
art. 96 c.p.c.;
- condannare in persona del suo legale rapp.te p.t., ed aventi causa, al pagamento delle Controparte_4
spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, come per legge.
Per parte convenuta:
In via preliminare:
▪ dichiararsi inammissibile l'impugnazione per revocazione interposta da contro la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Treviso n. 674/2022 del 28.04.2022 e comunque dichiararsi inammissibili tutti i singoli motivi di revocazione dedotti con l'atto di citazione;
3
▪ dichiararsi inammissibili, comunque, tutte le domande di merito nuove formulate da in Controparte_2
sede di revocazione, sulle quali comunque non ha accettato contraddittorio;
CP_4
nel merito, in assoluto subordine:
▪ respingersi perché infondate le domande per revocazione formulate da Controparte_2
▪ per quanto occorra, respingersi le domande di merito tutte riproposte da con l'atto di Controparte_2
citazione in revocazione.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione del 19.4.2017, conveniva in giudizio davanti all'intestato Controparte_4
Tribunale al fine di ottenere il pagamento del credito residuo complessivo di € Controparte_2
136.954,83 derivante dal rapporto di agenzia intercorso tra le parti e conclusosi in data 30.4.2016, in seguito al recesso di quale parte preponente del contratto. CP_4
Nel suddetto giudizio, si costitutiva contestando specificamente le allegazioni e deduzioni di CP_2
controparte e facendo valere, in riconvenzionale, diversi controcrediti derivanti dal rapporto contrattuale intercorso negli anni con la preponente. Chiedeva quindi la condanna di quest'ultima al pagamento della somma complessiva pari a € 6.795.840,11.
All'esito del giudizio, istruito documentalmente e mediante espletamento di c.t.u., il Tribunale di Treviso pronunciava la sentenza oggi oggetto di revocazione, accogliendo parzialmente le pretese della convenuta e condannando al pagamento dell'importo complessivo di € 415.248,94. CP_4
Con atto di citazione del 28.12.2022, regolarmente notificato, proponeva domanda di revocazione CP_2
avverso la sentenza di primo grado sulla base di quattro differenti motivi: il primo riguardante il dolo della controparte e il ritrovamento di documenti decisivi dopo la sentenza di primo grado in relazione ai rapporti di consulenza intercorsi tra e il secondo per le medesime ragioni ma in relazione CP_2 CP_5
4
alla vicenda riguardante l'accollo/espromissione, il terzo per dolo della controparte ed errore di fatto del
Giudice di primo grado (per non aver tenuto in considerazione la documentazione audio decisiva già depositata nel corso del giudizio di prime cure) e, da ultimo, per la pubblicazione, in data 15.12.2022, del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato comprovante lo stato di fallimento dei clienti affidati da nel corso del rapporto di agenzia. CP_4
Per tutti tali motivi, l'attrice chiedeva al Giudice di revocare parzialmente la sentenza di primo grado al fine di condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 7.157.384,36, comprensiva dei corrispettivi per le prestazioni rese a delle provvigioni relative agli affari non conclusi per CP_5
volontà della preponente, dell'indennità di cessazione del rapporto ed infine del risarcimento danni per la vicenda dell'accollo/espromissione e, più in generale, per perdita di valore della partecipazione societaria e di capacità concorrenziale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.1.2023, si costituiva nel presente giudizio
, la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda di revocazione in tutti i suoi CP_4
quattro motivi, in relazione ai quali, nel merito, ne contestava in ogni caso la fondatezza. Ravvisava inoltre diverse domande di merito nuove, con riguardo alle quali dichiarava di non accettare il contraddittorio.
La convenuta esponeva, infatti, che avverso la medesima sentenza pendeva il relativo giudizio di appello, instaurato da come da notifica ricevuta in data 25.11.2022. Rilevava in primo luogo la CP_2
corrispondenza tra la maggior parte dei motivi di revocazione e quelli d'appello, e in ogni caso eccepiva l'inammissibilità dei primi per insussistenza dei presupposti di legge, ossia l'avvenuta scoperta del vizio in un momento successivo allo spirare del termine per appellare.
A seguito di riassegnazione della causa alla Sezione Prima in ragione della competenza tabellare, con provvedimento dell'19.6.2023 il Giudice scioglieva la riserva assunta alla prima udienza di comparizione rigettando la richiesta delle parti di sospensione del procedimento per pendenza dell'appello ex art. 295 cod. proc. civ. e, su richiesta di assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, CP_2
comma sesto, cod. proc. civ.
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Alla successiva udienza, anche al fine di consentire l'acquisizione della pronuncia di appello come richiesto da parte attrice, il Giudice rinviava il procedimento all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del
13.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter cod. proc. civ., con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
Con comparsa conclusionale del 19.4.2025 il procuratore di parte attrice dava atto dell'avvenuta fusione per incorporazione, in data 27.3.2025, della società nella società Controparte_7
statunitense , con conseguente prosecuzione di quest'ultima in tutti i rapporti della CP_1
prima, tra cui quello oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 2504bis cod. civ.
* * *
1) Sulla preliminare questione di inammissibilità
Parte attrice ha adito il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la revocazione della sentenza di primo grado n. 674/2022 del medesimo Tribunale, in persona del Giudice dott. Lucio Munaro, pubblicata in data 28.4.2022.
Dalla pubblicazione della sentenza decorrevano, con termine finale al 28.11.2022, i sei mesi previsti dall'art. 327 cod. proc. civ. per proporre impugnazione in appello e revocazione ordinaria.
Come emerso fin dalle prime allegazioni delle parti, la sentenza in esame è stata previamente impugnata, in data 25.11.2022, da dinnanzi alla Corte d'Appello di Venezia, il cui procedimento si è concluso CP_2
nelle more del presente giudizio con la pubblicazione della relativa sentenza di appello n. 69/2025.
Occorre dunque soffermarsi fin da subito sul tema del rapporto tra i due mezzi di impugnazione ed in particolare, così come eccepito da parte convenuta, sulla questione di inammissibilità del presente giudizio che, in virtù del principio della ragione più liquida (oltre che del fatto che il suo vaglio è logicamente antecedente ad ogni valutazione nel merito), va approfondito e sviscerato in via preliminare.
Nel sistema processuale civile, la revocazione costituisce infatti un mezzo di impugnazione eccezionale, legato ai motivi tassativamente indicati dall'art. 395 cod. proc. civ. e che, a seconda dei casi, può essere
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rivolto contro sentenze non ancora passate in giudicato (revocazione ordinaria) o contro sentenze già passate in giudicato (revocazione straordinaria).
Mentre mediante la revocazione ordinaria possono essere fatti valere i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ. – che riguardano vizi percepibili fin da una prima lettura della sentenza o di documenti di cui le parti hanno già conoscenza – diversamente, così come indicato nei restanti numeri 1, 2, 3 e 6, il presupposto della revocazione straordinaria è la scoperta o l'accertamento di vizi ignorati quando la sentenza è stata pubblicata, con la conseguenza che il termine per proporre impugnazione decorre da tale preciso momento, che ben può essere successivo al passaggio in giudicato della sentenza.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., la revocazione ordinaria può dunque essere esperita esclusivamente contro le sentenze di appello e contro quelle pronunciate in unico grado, mentre possono formare oggetto di revocazione straordinaria anche le sentenze di primo grado, rispetto alle quali sia scaduto il termine per proporre appello, nel caso in cui il vizio – di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6
– sia stato scoperto dopo la scadenza di tale termine.
L'art. 398 cod. proc. civ. pone in capo alla parte che richiede la revocazione un preciso onere di indicazione, a pena di inammissibilità, dei motivi di revocazione, delle relative prove e del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.
Dal sistema così delineato si evince che, fin tanto che la sentenza di primo grado è appellabile, non può essere in alcun modo soggetta a revocazione, non essendo concepibile una concorrenza tra revocazione e appello (Cass. Civ., sez. II, 14 aprile 1993 n. 4689 così come richiamata da Cass. Civ., Sez. II, 3 agosto
2005, n. 16202).
La giurisprudenza intende, infatti, il rapporto tra i due mezzi di impugnazione in termini di subordinazione, come del resto si deduce dal secondo comma dell'art. 396 cod. proc. civ., che, con riferimento alla revocazione straordinaria, nel caso in cui il vizio venga scoperto durante il decorso dei termini per proporre appello, dispone che tale termine venga prorogato, con conseguente spostamento del dies a quo al giorno della scoperta del vizio, in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.
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Già alla luce di tali premesse dovrebbe escludersi l'ammissibilità della pretesa di parte attrice.
In ogni caso, la richiesta attorea di revocazione della sentenza di primo grado deve dichiararsi inammissibile anche per i motivi meglio esplicitati nel prosieguo.
Dalla documentazione prodotta dalle parti è, infatti, emerso che la sentenza del Tribunale di Treviso n.
674/2022, pubblicata in data 28.4.2022, era certamente suscettibile di essere appellata;
e così in concreto
è stato, in quanto l'odierna attrice ha proposto appello avverso tale decisione innanzi alla Corte di Appello di Venezia in data 25.11.2022 (doc. 1 parte convenuta), formulando peraltro argomenti in parte sovrapponibili a quelli fatti valere nella presente sede.
Ne consegue che, avverso la sentenza di primo grado, l'unica forma di revocazione possibile è quella straordinaria, dovendo escludersi l'ammissibilità della revocazione ordinaria, di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395, per espressa previsione dell'art. 327 che ne esclude l'esperibilità una volta decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Per tali motivi, non può che dichiararsi inammissibile il terzo motivo di impugnazione del presente procedimento, in quanto fondato sull'asserito errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'omettere di considerare le registrazioni audio depositate da nel fascicolo del procedimento di primo grado (pervenute via posta presso il CP_2
Tribunale di Treviso in data 4.6.2020), quali documenti probatori da cui sarebbe emersa l'imparzialità del c.t.u. nel favorire gli interessi di . CP_4
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi di revocazione occorre premettere che in tutti e tre i casi il relativo vaglio di ammissibilità si incentra sull'individuazione del momento della scoperta del dolo revocatorio o del ritrovamento del documento decisivo. L'art. 396 cod. proc. civ. richiede infatti espressamente che tale momento sia successivo al decorso dei termini per proporre appello e dunque, nel caso in esame, al
28.11.2022.
Procedendo con ordine, il primo motivo ripercorre la vicenda emersa fin dal primo grado
(compiutamente trattata anche dal giudice di appello) relativa alla mancata ricezione del compenso per la
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raccolta d'ordini e per l'attività di consulenza svolta da nei confronti di CP_2 Controparte_8
Parte attrice lamenta infatti il dolo di controparte nel negare la comunione di interessi con la CP_5
cui prova decisiva sarebbe emersa solo successivamente alla sentenza di primo grado con la pubblicazione della notizia dell'avvenuta fusione, in data 8.06.2021, tra e scoperta CP_5 Controparte_4
dall'attrice solamente tra il 17 e il 19 novembre 2022.
Il fatto che abbia sollevato la medesima questione nel terzo motivo di appello è da ritenersi indice CP_2
sufficiente a dimostrare che, ancora pendente termine per la proposizione dell'appello, l'odierna attrice fosse a conoscenza dell'asserito dolo di controparte e della documentazione richiamata.
Ad ogni modo, è la stessa parte attrice che ammette di aver avuto conoscenza del documento relativo alla fusione tra il 17 e 19 novembre e dunque in un momento antecedente allo spirare del termine per impugnare in appello.
Anche il secondo motivo di revocazione verte su una vicenda già ampiamente trattata in primo e in secondo grado, relativa all'accordo di accollo/espromissione intercorso tra le parti successivamente al venir meno del rapporto contrattuale. Pur non entrando nel merito della questione, occorre qui rilevare che il documento decisivo prodotto da fa riferimento all'opposizione di allo Stato Passivo CP_2 CP_4
della procedura fallimentare di . Tale documento risale al 15.7.2021 ma, Controparte_9
secondo quanto espressamente dichiarato da è stato da essa appreso solo in data 20.11.2022. Anche CP_2
in questo caso quindi, sia l'avvenuta conoscenza dell'asserito dolo sia del documento decisivo, risalgono a prima che spirassero i termini per proporre appello.
Il terzo motivo è già in parte stato trattato nei paragrafi che precedono, quanto al profilo di inammissibilità della revocazione ordinaria per errore di fatto di cui al numero 4 dell'art. 395 cod. proc. civ.
Ad ogni modo, parte attrice ha lamentato anche in questo caso il dolo revocatorio di controparte, omettendo tuttavia di fornire la relativa prova e richiamando fatti avvenuti nell'intero arco temporale del procedimento di primo grado, durante e successivamente allo svolgimento della c.t.u.
Infine, l'ultimo motivo ha ad oggetto il rinvenimento di documentazione decisiva comprovante, a detta
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di parte attrice, lo stato di fallimento in cui si trovavano i clienti assegnateli da . Il motivo in CP_4
esame si risolve, nei fatti, in una richiesta di risarcimento del danno, e quindi, come eccepito da parte convenuta, in una domanda nuova, come tale non ammissibile nel presente giudizio.
In ogni caso, la documentazione allegata risale al periodo di decorrenza del termine per appellare. Peraltro, tale motivo ripercorre argomentazioni di fatto sovrapponibili a quelle fatte valere con il quarto motivo di appello.
Per tutti le ragioni fino a qui esposte, la domanda di revocazione della sentenza del Tribunale di Treviso
n. 674/2002 deve essere dichiarata inammissibile, non avendo parte attrice adempiuto al proprio onere di allegazione specifica del giorno della scoperta del dolo e dei documenti decisivi, in un momento successivo allo spirare del termine per proporre appello.
3) Sulle spese di lite e sulla domanda ex art. 96 cod. proc. civ.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite, anche della fase di mediazione, sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(applicabile ratione temporis), valori medi per le cause di valore indeterminabile – complessità media.
Infine, non merita accoglimento la domanda formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
(avanzata nella comparsa di costituzione ma non riproposta in sede di precisazione di conclusioni). In ogni caso, la domanda risulta infondata non ravvisandosi una condotta processuale di parte attrice tanto grave e colpevole da travalicare i limiti del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- per le ragioni esposte in motivazione, dichiara inammissibile la domanda di revocazione proposta da parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese processuali che liquida in complessivi € 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti per legge;
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- rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dalla convenuta.
Così deciso in Treviso, 9 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7926/2022 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 7926/2022 promosso da:
(già CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Giuliani giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Roma, via della Giuliana n. 73; tax ID: P.IVA_1
- attrice in revocazione - contro
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Marco De Rosa, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via
Roma n. 31;
p.i.: P.IVA_2
1
- convenuta in revocazione - in punto: revocazione della sentenza n. 674/2022 del Tribunale di Treviso.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Treviso, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa statuizione e/o declaratoria di ammissibilità della domanda, revocare parzialmente la sentenza n. 674/2022 pronunciata nella causa
R.G. n. 3292/2017 dal Giudice unico dott. Lucio Munaro, pubblicata il 28.04.2022 (repert. n. 1436/2022 del
28.04.2022) per i motivi di cui ai nn. 1, 3 e 4 dell'art. 395 c.p.c. e nel merito: in via principale, Voglia condannare in persona del suo legale rapp.te p.t., ed aventi causa, al Controparte_4
pagamento in favore di u.s., in persona del legale rappresentante p.t., della somma residua di € Controparte_2
4.609.600,53, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., di cui:
I) € 233.142,00 a titolo di provvigioni relative agli affari che non hanno avuto esecuzione per volontà di (di cui CP_4
al capo 6.1.2 della comparsa di risposta, come quantificato al punto 3b, pag. 63 osservazioni alla C.t.u. da parte del C.t.p. di , oltre interessi moratori e rivalutazione;
Controparte_2
II) € 940.380,18 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., calcolata sulla base degli importi indicati dalla c.t.u. a pag. 36, ed aggiornati secondo i calcoli effettuati a pag. 63-64 delle osservazioni alla c.t.u. da parte del c.t.p. di euro 11.131,55 a titolo di FIRR (cfr. punto 2c, pag. 63-64 osservazioni alla C.t.u.); in Controparte_2
subordine, euro 122.979,63 a titolo di indennità suppletiva di clientela ed indennità meritocratica dagli artt. 10 e 11 dell'AEC 30 luglio 2014; il tutto, oltre interessi moratori e rivalutazione;
III) € 2.428.418,31 a titolo di corrispettivi per le prestazioni rese per conto di presso i negozi gestiti CP_4 CP_4
da ( di cui al punto 6.6) della Comparsa di risposta con domanda riconvenzionale della CP_5 Controparte_4
così come ricalcolata al punto e, a pag. 63, osservazioni alla C.t.u.; oltre interessi moratori e Controparte_2
rivalutazione;
IV) € 1.007.660,04 a titolo di risarcimento danni per i motivi di cui al punto 6.8) della Comparsa di risposta con
2
domanda riconvenzionale della come ricalcolata al punto F, pag. 63, osservazioni alla c.t.u.; oltre Controparte_2
interessi moratori e rivalutazione;
in via subordinata, Voglia l'adito Tribunale di Treviso, nella denegata ipotesi, condannare in Controparte_4
persona del suo legale rapp.te p.t., ed aventi causa, al pagamento in favore di in persona del Controparte_6
legale rappresentante p.t., delle seguenti somme:
- € 940.380,18 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., calcolata sulla base degli importi indicati dalla c.t.u. a pag. 36, ed aggiornati secondo i calcoli effettuati a pag. 63-64 delle osservazioni alla c.t.u. da parte del c.t.p. di euro 11.131,55 a titolo di FIRR (cfr. punto 2c, pag. 63-64 osservazioni alla C.t.u.); in Controparte_2
subordine, euro 122.979,63 a titolo di indennità suppletiva di clientela ed indennità meritocratica dagli artt. 10 e 11 dell'AEC 30 luglio 2014; il tutto, oltre interessi moratori e rivalutazione;
- € 2.428.418,31 a titolo di corrispettivi per le prestazioni rese per conto di presso i negozi gestiti da CP_4 CP_4
( di cui al punto 6.6) della Comparsa di risposta con domanda riconvenzionale della CP_5 Controparte_4
così come ricalcolata al punto e, a pag. 63, osservazioni alla c.t.u.; oltre interessi legali di mora e Controparte_2
rivalutazione monetaria, ovvero quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di Giustizia anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; in ogni caso, Voglia l'adito Tribunale di Treviso:
- condannare in persona del suo legale rapp.te p.t., ed aventi causa, al risarcimento ex Controparte_4
art. 96 c.p.c.;
- condannare in persona del suo legale rapp.te p.t., ed aventi causa, al pagamento delle Controparte_4
spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, come per legge.
Per parte convenuta:
In via preliminare:
▪ dichiararsi inammissibile l'impugnazione per revocazione interposta da contro la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Treviso n. 674/2022 del 28.04.2022 e comunque dichiararsi inammissibili tutti i singoli motivi di revocazione dedotti con l'atto di citazione;
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▪ dichiararsi inammissibili, comunque, tutte le domande di merito nuove formulate da in Controparte_2
sede di revocazione, sulle quali comunque non ha accettato contraddittorio;
CP_4
nel merito, in assoluto subordine:
▪ respingersi perché infondate le domande per revocazione formulate da Controparte_2
▪ per quanto occorra, respingersi le domande di merito tutte riproposte da con l'atto di Controparte_2
citazione in revocazione.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione del 19.4.2017, conveniva in giudizio davanti all'intestato Controparte_4
Tribunale al fine di ottenere il pagamento del credito residuo complessivo di € Controparte_2
136.954,83 derivante dal rapporto di agenzia intercorso tra le parti e conclusosi in data 30.4.2016, in seguito al recesso di quale parte preponente del contratto. CP_4
Nel suddetto giudizio, si costitutiva contestando specificamente le allegazioni e deduzioni di CP_2
controparte e facendo valere, in riconvenzionale, diversi controcrediti derivanti dal rapporto contrattuale intercorso negli anni con la preponente. Chiedeva quindi la condanna di quest'ultima al pagamento della somma complessiva pari a € 6.795.840,11.
All'esito del giudizio, istruito documentalmente e mediante espletamento di c.t.u., il Tribunale di Treviso pronunciava la sentenza oggi oggetto di revocazione, accogliendo parzialmente le pretese della convenuta e condannando al pagamento dell'importo complessivo di € 415.248,94. CP_4
Con atto di citazione del 28.12.2022, regolarmente notificato, proponeva domanda di revocazione CP_2
avverso la sentenza di primo grado sulla base di quattro differenti motivi: il primo riguardante il dolo della controparte e il ritrovamento di documenti decisivi dopo la sentenza di primo grado in relazione ai rapporti di consulenza intercorsi tra e il secondo per le medesime ragioni ma in relazione CP_2 CP_5
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alla vicenda riguardante l'accollo/espromissione, il terzo per dolo della controparte ed errore di fatto del
Giudice di primo grado (per non aver tenuto in considerazione la documentazione audio decisiva già depositata nel corso del giudizio di prime cure) e, da ultimo, per la pubblicazione, in data 15.12.2022, del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato comprovante lo stato di fallimento dei clienti affidati da nel corso del rapporto di agenzia. CP_4
Per tutti tali motivi, l'attrice chiedeva al Giudice di revocare parzialmente la sentenza di primo grado al fine di condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di € 7.157.384,36, comprensiva dei corrispettivi per le prestazioni rese a delle provvigioni relative agli affari non conclusi per CP_5
volontà della preponente, dell'indennità di cessazione del rapporto ed infine del risarcimento danni per la vicenda dell'accollo/espromissione e, più in generale, per perdita di valore della partecipazione societaria e di capacità concorrenziale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.1.2023, si costituiva nel presente giudizio
, la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda di revocazione in tutti i suoi CP_4
quattro motivi, in relazione ai quali, nel merito, ne contestava in ogni caso la fondatezza. Ravvisava inoltre diverse domande di merito nuove, con riguardo alle quali dichiarava di non accettare il contraddittorio.
La convenuta esponeva, infatti, che avverso la medesima sentenza pendeva il relativo giudizio di appello, instaurato da come da notifica ricevuta in data 25.11.2022. Rilevava in primo luogo la CP_2
corrispondenza tra la maggior parte dei motivi di revocazione e quelli d'appello, e in ogni caso eccepiva l'inammissibilità dei primi per insussistenza dei presupposti di legge, ossia l'avvenuta scoperta del vizio in un momento successivo allo spirare del termine per appellare.
A seguito di riassegnazione della causa alla Sezione Prima in ragione della competenza tabellare, con provvedimento dell'19.6.2023 il Giudice scioglieva la riserva assunta alla prima udienza di comparizione rigettando la richiesta delle parti di sospensione del procedimento per pendenza dell'appello ex art. 295 cod. proc. civ. e, su richiesta di assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, CP_2
comma sesto, cod. proc. civ.
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Alla successiva udienza, anche al fine di consentire l'acquisizione della pronuncia di appello come richiesto da parte attrice, il Giudice rinviava il procedimento all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del
13.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter cod. proc. civ., con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
Con comparsa conclusionale del 19.4.2025 il procuratore di parte attrice dava atto dell'avvenuta fusione per incorporazione, in data 27.3.2025, della società nella società Controparte_7
statunitense , con conseguente prosecuzione di quest'ultima in tutti i rapporti della CP_1
prima, tra cui quello oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 2504bis cod. civ.
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1) Sulla preliminare questione di inammissibilità
Parte attrice ha adito il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la revocazione della sentenza di primo grado n. 674/2022 del medesimo Tribunale, in persona del Giudice dott. Lucio Munaro, pubblicata in data 28.4.2022.
Dalla pubblicazione della sentenza decorrevano, con termine finale al 28.11.2022, i sei mesi previsti dall'art. 327 cod. proc. civ. per proporre impugnazione in appello e revocazione ordinaria.
Come emerso fin dalle prime allegazioni delle parti, la sentenza in esame è stata previamente impugnata, in data 25.11.2022, da dinnanzi alla Corte d'Appello di Venezia, il cui procedimento si è concluso CP_2
nelle more del presente giudizio con la pubblicazione della relativa sentenza di appello n. 69/2025.
Occorre dunque soffermarsi fin da subito sul tema del rapporto tra i due mezzi di impugnazione ed in particolare, così come eccepito da parte convenuta, sulla questione di inammissibilità del presente giudizio che, in virtù del principio della ragione più liquida (oltre che del fatto che il suo vaglio è logicamente antecedente ad ogni valutazione nel merito), va approfondito e sviscerato in via preliminare.
Nel sistema processuale civile, la revocazione costituisce infatti un mezzo di impugnazione eccezionale, legato ai motivi tassativamente indicati dall'art. 395 cod. proc. civ. e che, a seconda dei casi, può essere
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rivolto contro sentenze non ancora passate in giudicato (revocazione ordinaria) o contro sentenze già passate in giudicato (revocazione straordinaria).
Mentre mediante la revocazione ordinaria possono essere fatti valere i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ. – che riguardano vizi percepibili fin da una prima lettura della sentenza o di documenti di cui le parti hanno già conoscenza – diversamente, così come indicato nei restanti numeri 1, 2, 3 e 6, il presupposto della revocazione straordinaria è la scoperta o l'accertamento di vizi ignorati quando la sentenza è stata pubblicata, con la conseguenza che il termine per proporre impugnazione decorre da tale preciso momento, che ben può essere successivo al passaggio in giudicato della sentenza.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., la revocazione ordinaria può dunque essere esperita esclusivamente contro le sentenze di appello e contro quelle pronunciate in unico grado, mentre possono formare oggetto di revocazione straordinaria anche le sentenze di primo grado, rispetto alle quali sia scaduto il termine per proporre appello, nel caso in cui il vizio – di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6
– sia stato scoperto dopo la scadenza di tale termine.
L'art. 398 cod. proc. civ. pone in capo alla parte che richiede la revocazione un preciso onere di indicazione, a pena di inammissibilità, dei motivi di revocazione, delle relative prove e del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.
Dal sistema così delineato si evince che, fin tanto che la sentenza di primo grado è appellabile, non può essere in alcun modo soggetta a revocazione, non essendo concepibile una concorrenza tra revocazione e appello (Cass. Civ., sez. II, 14 aprile 1993 n. 4689 così come richiamata da Cass. Civ., Sez. II, 3 agosto
2005, n. 16202).
La giurisprudenza intende, infatti, il rapporto tra i due mezzi di impugnazione in termini di subordinazione, come del resto si deduce dal secondo comma dell'art. 396 cod. proc. civ., che, con riferimento alla revocazione straordinaria, nel caso in cui il vizio venga scoperto durante il decorso dei termini per proporre appello, dispone che tale termine venga prorogato, con conseguente spostamento del dies a quo al giorno della scoperta del vizio, in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.
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Già alla luce di tali premesse dovrebbe escludersi l'ammissibilità della pretesa di parte attrice.
In ogni caso, la richiesta attorea di revocazione della sentenza di primo grado deve dichiararsi inammissibile anche per i motivi meglio esplicitati nel prosieguo.
Dalla documentazione prodotta dalle parti è, infatti, emerso che la sentenza del Tribunale di Treviso n.
674/2022, pubblicata in data 28.4.2022, era certamente suscettibile di essere appellata;
e così in concreto
è stato, in quanto l'odierna attrice ha proposto appello avverso tale decisione innanzi alla Corte di Appello di Venezia in data 25.11.2022 (doc. 1 parte convenuta), formulando peraltro argomenti in parte sovrapponibili a quelli fatti valere nella presente sede.
Ne consegue che, avverso la sentenza di primo grado, l'unica forma di revocazione possibile è quella straordinaria, dovendo escludersi l'ammissibilità della revocazione ordinaria, di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395, per espressa previsione dell'art. 327 che ne esclude l'esperibilità una volta decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Per tali motivi, non può che dichiararsi inammissibile il terzo motivo di impugnazione del presente procedimento, in quanto fondato sull'asserito errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'omettere di considerare le registrazioni audio depositate da nel fascicolo del procedimento di primo grado (pervenute via posta presso il CP_2
Tribunale di Treviso in data 4.6.2020), quali documenti probatori da cui sarebbe emersa l'imparzialità del c.t.u. nel favorire gli interessi di . CP_4
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi di revocazione occorre premettere che in tutti e tre i casi il relativo vaglio di ammissibilità si incentra sull'individuazione del momento della scoperta del dolo revocatorio o del ritrovamento del documento decisivo. L'art. 396 cod. proc. civ. richiede infatti espressamente che tale momento sia successivo al decorso dei termini per proporre appello e dunque, nel caso in esame, al
28.11.2022.
Procedendo con ordine, il primo motivo ripercorre la vicenda emersa fin dal primo grado
(compiutamente trattata anche dal giudice di appello) relativa alla mancata ricezione del compenso per la
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raccolta d'ordini e per l'attività di consulenza svolta da nei confronti di CP_2 Controparte_8
Parte attrice lamenta infatti il dolo di controparte nel negare la comunione di interessi con la CP_5
cui prova decisiva sarebbe emersa solo successivamente alla sentenza di primo grado con la pubblicazione della notizia dell'avvenuta fusione, in data 8.06.2021, tra e scoperta CP_5 Controparte_4
dall'attrice solamente tra il 17 e il 19 novembre 2022.
Il fatto che abbia sollevato la medesima questione nel terzo motivo di appello è da ritenersi indice CP_2
sufficiente a dimostrare che, ancora pendente termine per la proposizione dell'appello, l'odierna attrice fosse a conoscenza dell'asserito dolo di controparte e della documentazione richiamata.
Ad ogni modo, è la stessa parte attrice che ammette di aver avuto conoscenza del documento relativo alla fusione tra il 17 e 19 novembre e dunque in un momento antecedente allo spirare del termine per impugnare in appello.
Anche il secondo motivo di revocazione verte su una vicenda già ampiamente trattata in primo e in secondo grado, relativa all'accordo di accollo/espromissione intercorso tra le parti successivamente al venir meno del rapporto contrattuale. Pur non entrando nel merito della questione, occorre qui rilevare che il documento decisivo prodotto da fa riferimento all'opposizione di allo Stato Passivo CP_2 CP_4
della procedura fallimentare di . Tale documento risale al 15.7.2021 ma, Controparte_9
secondo quanto espressamente dichiarato da è stato da essa appreso solo in data 20.11.2022. Anche CP_2
in questo caso quindi, sia l'avvenuta conoscenza dell'asserito dolo sia del documento decisivo, risalgono a prima che spirassero i termini per proporre appello.
Il terzo motivo è già in parte stato trattato nei paragrafi che precedono, quanto al profilo di inammissibilità della revocazione ordinaria per errore di fatto di cui al numero 4 dell'art. 395 cod. proc. civ.
Ad ogni modo, parte attrice ha lamentato anche in questo caso il dolo revocatorio di controparte, omettendo tuttavia di fornire la relativa prova e richiamando fatti avvenuti nell'intero arco temporale del procedimento di primo grado, durante e successivamente allo svolgimento della c.t.u.
Infine, l'ultimo motivo ha ad oggetto il rinvenimento di documentazione decisiva comprovante, a detta
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di parte attrice, lo stato di fallimento in cui si trovavano i clienti assegnateli da . Il motivo in CP_4
esame si risolve, nei fatti, in una richiesta di risarcimento del danno, e quindi, come eccepito da parte convenuta, in una domanda nuova, come tale non ammissibile nel presente giudizio.
In ogni caso, la documentazione allegata risale al periodo di decorrenza del termine per appellare. Peraltro, tale motivo ripercorre argomentazioni di fatto sovrapponibili a quelle fatte valere con il quarto motivo di appello.
Per tutti le ragioni fino a qui esposte, la domanda di revocazione della sentenza del Tribunale di Treviso
n. 674/2002 deve essere dichiarata inammissibile, non avendo parte attrice adempiuto al proprio onere di allegazione specifica del giorno della scoperta del dolo e dei documenti decisivi, in un momento successivo allo spirare del termine per proporre appello.
3) Sulle spese di lite e sulla domanda ex art. 96 cod. proc. civ.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite, anche della fase di mediazione, sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(applicabile ratione temporis), valori medi per le cause di valore indeterminabile – complessità media.
Infine, non merita accoglimento la domanda formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
(avanzata nella comparsa di costituzione ma non riproposta in sede di precisazione di conclusioni). In ogni caso, la domanda risulta infondata non ravvisandosi una condotta processuale di parte attrice tanto grave e colpevole da travalicare i limiti del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- per le ragioni esposte in motivazione, dichiara inammissibile la domanda di revocazione proposta da parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese processuali che liquida in complessivi € 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti per legge;
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- rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dalla convenuta.
Così deciso in Treviso, 9 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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