Articolo 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752
Articolo 3Articolo 5
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5 gennaio 1986
Art. 4.

I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonche' per l'impianto di nuove tartufaie.
Nel caso di contiguita' dei loro fondi la tabellazione puo' essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.
I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1986
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