Versione
5 gennaio 1986
5 gennaio 1986
Art. 4.
I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonche' per l'impianto di nuove tartufaie.
Nel caso di contiguita' dei loro fondi la tabellazione puo' essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.
I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.
I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonche' per l'impianto di nuove tartufaie.
Nel caso di contiguita' dei loro fondi la tabellazione puo' essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.
I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/01/2020, n. 69Provvedimento: […] 4.- Con il ricorso in appello il Consorzio del Tartufo di Roscetti ha dedotto l'erroneità della predetta sentenza principalmente nell'assunto dell'applicabilità alla fattispecie del consorzio volontario tra titolari di aziende agricole dell'art. 4 della legge n. 752 del 1985 e non già dell'art. 3 della stessa legge, con conseguente inapplicabilità della disciplina regionale di attuazione e diritto dei consorzi volontari alla tabellazione dell'intero comprensorio consorziato.Leggi di più...
- Legge regionale Umbria n. 8 del 2004·
- art. 4 e 18 della L.r. Umbria n. 8 del 2004·
- legittimità costituzionale delle norme transitorie·
- consorzi volontari di aziende agricole·
- diritto transitorio·
- riconoscimento di tartufaie controllate·
- compensazione delle spese di giudizio·
- applicabilità della disciplina regionale alle tartufaie·
- riperimetrazione delle tartufaie