Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/05/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3204 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(CF: ), rappresent ato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Laura Garofalo, presso il cui studio in Firenze (FI), via N.
Stenone, n. 10 elettivamente domicilia;
E
(CF: ), rappresent at a CP_1 Parte_2 C.F._2
e difesa dall'Avv. Carolina Missoni e dall'Avv. Maria Iglio, presso il cui studio in Cascina (PI), via Piazza Caduti per la Libertà n. 21, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ri correnti dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni riportate nel ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2024, e Parte_1
hanno chiesto che fosse pronunciato Controparte_2 lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cosenza (CS) il 2.09.2016,
RG VG n. 3204/2024 - Pagina 1 di 5
43, parte I, anno 2016.
Nell'udienza del giorno 20 febbraio 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermando di non volersi riconciliare ed insistendo nella volontà di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordate.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Pisa con sentenza n. 1451/2022 del
24.11.2022 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente da oltre 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio è nato il figlio , Persona_1 in data 18.02.2018, hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni così formulate:
“a) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, ma con collocazione Per_1 prevalente presso la madre con la quale continuerà ad abitare nella casa posta in
Pisa, Via Cerboni n. 96/C.
b) Il signor corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio , la somma mensile complessiva di € 170,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese.
c) L'assegno unico universale pari ad oggi a circa € 230,00 per il figlio sarà percepito integralmente dalla Sig.ra e, in sede di dichiarazione dei Controparte_2 redditi il figlio verrà portato in detrazione al 100% dalla madre.
RG VG n. 3204/2024 - Pagina 2 di 5 d) Le spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, ludico-sportive) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% l'uno e saranno preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori dichiarano di comunicare ogni eventuale variazione dei propri indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione, mediante invio per e-mail, della documentazione attestante il pagamento.
e) Il piccolo frequenterà il padre secondo le seguenti modalità: dal 10 di Per_1 settembre al 10 di giugno, indicativamente, ossia, dall'inizio della scuola e fino all'ultimo giorno di scuola, il bambino si recherà a Cosenza una volta l'anno in corrispondenza di un ponte scolastico;
nei restanti mesi dell'anno, sarà il padre a recarsi a Pisa per il tempo che riterrà opportuno, comunicandolo un mese prima alla madre. Il padre avrà cura di alloggiare in un luogo adatto anche alla permanenza del bambino. Nei giorni di permanenza del padre a Pisa, frequenterà Per_1 regolarmente la scuola oltre che le attività extrascolastiche e sarà il padre ad occuparsene;
f) Quando il bambino si recherà a Cosenza per visitare il padre, i genitori provvederanno ad accompagnarlo e riprenderlo/riportarlo alternativamente (uno lo prende e l'altro lo riporta), e ognuno provvederà̀ alle spese di viaggio per sé e per il bambino;
g) l viaggi del padre a Pisa saranno interamente a carico di quest'ultimo, così come le spese relative all'alloggio;
h) Il bambino trascorrerà con i genitori le vacanze natalizie, pasquali ed estive come di seguito specificato:
> vacanze natalizie trascorrerà metà dei giorni di vacanza con il padre e metà Per_1 con la madre, alternando il Natale ed il Capodanno di anno in anno con ciascun genitore: negli anni pari trascorrerà il Natale (ed i giorni immediatamente precedenti e successivi) con la mamma ed il Capodanno (ed i giorni a seguire) con il padre, viceversa negli anni dispari;
RG VG n. 3204/2024 - Pagina 3 di 5 > vacanze pasquali: il bambino negli anni pari trascorrerà le vacanze pasquali con la madre, negli anni dispari con il padre;
> le vacanze estive: nel periodo dal 10 giugno al 10 di settembre, indicativamente, ossia, a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di scuola e fino al giorno prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, trascorrerà con il padre sette/otto Per_1 settimane non consecutive, da distribuire in 2/3 intervalli che i genitori avranno cura di concordare entro la fine del mese di marzo di ogni anno, sulla base dei loro impegni lavorativi e degli impegni extrascolastici del minore;
i) Le parti dichiarano di rinunciare, reciprocamente, all'assegno di mantenimento.
j) Le parti si concedono, sin d'ora, reciproca autorizzazione a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio”.
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate .
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cosenza (CS) il
2.09.2016, come risulta dai registri dello Stato Civile del medesimo Comune,
Atto n. 43, parte I, anno 2016
tra:
(CF: ), nato a [...] i l Parte_1 C.F._1
15.01.1972;
E
(CF: ), nata a [...] C.F._2
Trento (TN) il 31.07.1984 ;
2) DISPONE che lo scioglimento del matrimonio sia disciplinato alle condizioni riportate nel precedent e punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la present e sentenza, in copia autentica, venga t rasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) COMPENSA le spese di lite.
RG VG n. 3204/2024 - Pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio del 19.05.2025 .
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
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