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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 233/2021 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 3 giugno 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 233/2021 RG avente ad oggetto Ricorso in riassunzione
T R A
, in qualità di rappresentante legale della Parte_1 [...]
(P.IVA , con sede in Gioia Tauro (RC) alla Via Parte_2 P.IVA_1
Francesco Tripodi, n. 156, rappresentato e difeso dall'Avvocato Rocco Licastro, presso il cui studio sito in Palmi (RC) alla Via Nicola Pizi, n. 51, come da procura in atti;
OPPONENTE
(P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Valeria Vasapollo presso il cui studio sito in Vibo Valentia alla Via Matteotti, n. 74 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
E
(C.F. ) con Controparte_2 P.IVA_3
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giacinto Greco e Maria
Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_2
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: ricorso in riassunzione, in ossequio all'ordinanza del 17.02.2021 emessa nel procedimento n. 2634/2018 R.G. del Tribunale di Palmi, avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento n. 09420189003859105/000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
09420080021911140500, 09420090003747672000, 09420090015989409000,
1 09420100013342124000, 09420100024553371000, 09420100032215056000,
09420110006903873000 e degli avvisi di addebito nn. 39420112000215627000,
39420120002209872000, 39420130000070148000 e 39420130001759415000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 12.03.2021, in qualità di legale Parte_1
rappresentante della , riassumeva dinnanzi al Tribunale di Parte_2
Lamezia Terme, l'opposizione, già proposta dinnanzi al Tribunale di Palmi dichiaratosi incompetente
(R.G n. 2634/2018), avverso l'intimazione di pagamento n. 09420189003859105/000, notificata a mezzo PEC in data 17.05.2018, limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
09420080021911140500, 09420090003747672000, 09420090015989409000,
09420100013342124000, 09420100024553371000, 09420100032215056000,
09420110006903873000 e degli avvisi di addebito nn. 39420112000215627000,
39420120002209872000, 39420130000070148000 e 39420130001759415000. Nel merito, il ricorrente eccepiva, l'intervenuta prescrizione del tributo per violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 335/1995 e la decadenza da parte dell'Ente di riscossione dalla possibilità di riscuotere il tributo. In particolare, rilevando che l'intimazione di pagamento opposta veniva notificata dall' oltre il termine di cinque anni dal recapito delle singole cartelle di pagamento, CP_3 lamentava l'intervenuta prescrizione c.d. sopravvenuta dei crediti sottesi. Inoltre, sollevava, insistendo su quanto già dedotto nel giudizio originario instaurato presso il Tribunale di Palmi, la questione di legittimità costituzionale sia della prescrizione decennale, nel caso di ritenuta applicabilità della stessa, in relazione agli artt. 3, 5, 53 e 76 della Costituzione sia dell'art. 17 del
D.lgs. n. 112/1999, per come sostituito dall'art. 32 del D.L. n. 185/2008 per contrasto con gli artt. 2,
3, 42, 77 e 117 comma 1 della Costituzione. Concludeva, perciò, chiedendo in via preliminare, volersi ritenere rilevante e fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale e, nel merito, volersi accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c
2. Con atto depositato in data 18.10.2021 si costituiva l' Controparte_1
rilevando la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai denunciati vizi di notificazione e di forma degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato, la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione (facendo riferimento, in particolare, al preavviso di fermo notificato in data 16.11.2009, avente ad oggetto le cartelle esattoriali nn.
09420080021911405000, 09420090003747672000, 09420090015989409000 e il successivo fermo, notificato in data 17.12.2010; l'intimazione di pagamento n. 0942013904552602600, notificata a mezzo raccomandata in data 24.07.2013 ed avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
2 39420112000215627000; le intimazioni di pagamento nn. 09420149008638363000,
09420149008638565000, 09420149008638666000, 09420149008638767000,
09420149008638868000, 09420149008638969000, 09420149008639070000, notificate in data
02.07.2014; il verbale di vendita incanto relativo a pignoramento mobiliare, del 02.07.014, redatto alla presenza ricorrente e relativo agli avvisi di addebito nn. 39420130000070148000 e
39420130001759415000; l'intimazione di pagamento n. 09420179000354537000, notificata a mezzo
PEC, in data 24.01.17 all'indirizzo ; deduceva, comunque, Email_1
l'applicabilità al caso di specie del termine di prescrizione decennale. Concludeva chiedendo volersi dichiarare, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito,
l'infondatezza della domanda, con vittoria di spese di lite.
3. Il 15.11.2021 si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per CP_2
tardività nonché la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito contestati nonché l'infondatezza dell'eccepita prescrizione dei crediti. Concludeva chiedendo volersi dichiarare l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto dello stesso, e volersi, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'opposizione, riconoscere l'esclusiva responsabilità dell' , con vittoria di spese. Controparte_1
4. A seguito dell'udienza del 03.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure
3 si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
4 l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
5 20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio
(cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Nella specie il ricorrente ha proposto un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Invero, egli, non contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti ha proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eccependo, l'intervenuta prescrizione c.d. sopravvenuta tra la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
7. Alla luce della preliminare questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente, bisogna innanzitutto precisare che ai sensi dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 335/1995 le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni. Sul
6 punto, va disattesa la posizione assunta dall' secondo cui, sulla base del presupposto per cui CP_3
“una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta al l'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi;
riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c.)”, al caso di specie troverebbe applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.
Un tale orientamento giurisprudenziale, che ha ritenuto applicabile l'art. 2953 c.c. in caso di cartella di pagamento non opposta nei termini, è stato disatteso dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni
Unite n. 23397/2016 in cui si è chiarito che “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via” (principio ripreso, da ultimo, con l'ordinanza n. 33797 del 19.12.2019). Da ciò deriva che ai crediti di cui alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta, si applica il termine di prescrizione quinquennale con conseguente ed ulteriore assorbimento della questione di legittimità costituzionale sollevata.
8. Alla luce della pacifica regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di pagamento sottesi all'atto opposto, resta da valutare la prescrizione c.d. sopravvenuta intercorrente tra la data di notifica del singolo atto presupposto e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
In particolare, con riferimento alle cartelle di pagamento:
• n. 09420080021911140500, avente ad oggetto contributi IVS degli anni 2006 e 2007, pacificamente notificata in data 28.01.2009, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
09420179000354537000, regolarmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo in data 24.01.2017; Email_1
• n. 09420090003747672000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2008, pacificamente notificata in data 13.05.2009, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
7 09420179000354537000, regolarmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo in data 24.01.2017; Email_1
• n. 09420090015989409000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2008, pacificamente notificata in data 25.05.2009, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
09420179000354537000, regolarmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo in data 24.01.2017; Email_1
Rispetto ai sopra richiamati crediti, alla luce della pacifica notifica delle rispettive cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento n. 09420179000354537000, l' deduce l'esistenza CP_3
di ulteriori atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione: trattasi, in particolare del preavviso di fermo amministrativo presumibilmente notificato in data 16.11.2009 e del successivo fermo presumibilmente notificato in data 17.12.2010 nonché, rispettivamente, dell'intimazione di pagamento n. 09420149008638363000 (con riferimento alle cartelle di pagamento n.
09420080021911140500 e 09420090003747672000) e dell'intimazione di pagamento n.
09420149008638565000 (con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420090015989409000) entrambe presumibilmente notificate in data 02.07.2014.
Tuttavia, nonostante dalle copie degli estratti di ruolo prodotte dall' si riesca a desumere il CP_3
contenuto del preavviso di fermo (il n. 3199), del successivo fermo amministrativo e delle intimazioni di pagamento (le nn. 09420149008638363000 e 09420149008638565000), la notifica dei suddetti atti interruttivi non risulta provata agli atti (non c'è correlazione tra le ricevute di consegna delle raccomandate prodotte agli atti e i documenti).
Alla luce di quanto detto, relativamente alle cartelle di pagamento n. 09420080021911140500,
09420090003747672000 e 09420090015989409000, rispettivamente notificate in data 28.01.2009,
13.05.2009 e 25.05.2009, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420179000354537000 avvenuta in data 24.01.2017 e, a maggior ragione, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420189003859105/000 avvenuta in data 11.05.2018 non sono sufficienti ad interrompere il termine quinquennale tale per cui i crediti sottesi devono essere dichiarati prescritti.
Con riferimento poi alle cartelle che seguono:
• n. 09420100013342124000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2009, pacificamente notificata in data 07.06.2010, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
09420179000354537000, regolarmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo in data 24.01.2017; Email_1
allo stesso modo, rispetto ai sopra richiamati crediti, alla luce della pacifica notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento n. 09420179000354537000, l' deduce l'esistenza CP_3
8 di ulteriori atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione: trattasi, in particolare del preavviso di fermo amministrativo presumibilmente notificato in data 16.11.2009 e del successivo fermo presumibilmente notificato in data 17.12.2010 nonché dell'intimazione di pagamento n.
09420149008638666000 presumibilmente notificata in data 02.07.2014. Tuttavia, non essendo stata provata la regolare notifica dei suddetti e ulteriori atti interruttivi, relativamente alla cartella di pagamento n. 09420100013342124000, notificata in data 07.06.2010, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420179000354537000 avvenuta in data 24.01.2017 e, a maggior ragione, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420189003859105/000 avvenuta in data 11.05.2018 non sono sufficienti ad interrompere il termine quinquennale tale per cui i crediti sottesi devono essere dichiarati prescritti.
• n. 09420100024553371000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2009, pacificamente notificata in data 07.10.2010, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
09420179000354537000, regolarmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo in data 24.01.2017; Email_1 alla luce della pacifica notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento n.
09420179000354537000, l' deduce l'esistenza di ulteriori atti interruttivi del termine CP_3
quinquennale di prescrizione: trattasi, in particolare del preavviso di fermo amministrativo presumibilmente notificato in data 16.11.2009 e del successivo fermo presumibilmente notificato in data 17.12.2010 nonché dell'intimazione di pagamento n. 09420149008638767000 presumibilmente notificata in data 02.07.2014. Tuttavia, non essendo stata provata la regolare notifica dei suddetti e ulteriori atti interruttivi, relativamente alla cartella di pagamento n. 09420100024553371000, notificata in data 07.10.2010, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420179000354537000 avvenuta in data 24.01.2017 e, a maggior ragione, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420189003859105/000 avvenuta in data 11.05.2018 non sono sufficienti ad interrompere il termine quinquennale tale per cui i crediti sottesi devono essere dichiarati prescritti.
• n. 09420100032215056000, avente ad oggetto contributi IVS degli anni 2006, 2008 e 2009, pacificamente notificata in data 06.12.2010, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
09420179000354537000, regolarmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo in data 24.01.2017; Email_1 alla luce della pacifica notifica della cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento n.
09420179000354537000, l' deduce l'esistenza di ulteriori atti interruttivi del termine CP_3
quinquennale di prescrizione: trattasi, in particolare del preavviso di fermo amministrativo
9 presumibilmente notificato in data 16.11.2009 e del successivo fermo presumibilmente notificato in data 17.12.2010 nonchè dell'intimazione di pagamento n. 09420149008638868000 presumibilmente notificata in data 02.07.2014. Tuttavia, non essendo stata provata la regolare notifica dei suddetti e ulteriori atti interruttivi, relativamente alla cartella di pagamento n. 09420100032215056000, notificata in data 06.12.2010, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420179000354537000 avvenuta in data 24.01.2017 e, a maggior ragione, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420189003859105/000 avvenuta in data 11.05.2018 non sono sufficienti ad interrompere il termine quinquennale tale per cui i crediti sottesi devono essere dichiarati prescritti.
• n. 09420110006903873000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2010, pacificamente notificata in data 21.02.2011, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
09420179000354537000, regolarmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo in data 24.01.2017; Email_1 alla luce della pacifica notifica della cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento n.
09420179000354537000, l' deduce l'esistenza di ulteriori atti interruttivi del termine CP_3
quinquennale di prescrizione: trattasi, in particolare del preavviso di fermo amministrativo presumibilmente notificato in data 16.11.2009 e del successivo fermo presumibilmente notificato in data 17.12.2010 nonché dell'intimazione di pagamento n. 09420149008638969000 presumibilmente notificata in data 02.07.2014. Tuttavia, non essendo stata provata la regolare notifica dei suddetti e ulteriori atti interruttivi, relativamente alla cartella di pagamento n. 09420110006903873000, notificata in data 21.02.2011, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420179000354537000 avvenuta in data 24.01.2017 e, a maggior ragione, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420189003859105/000 opposta, avvenuta in data 11.05.2018 non sono sufficienti ad interrompere il termine quinquennale tale per cui i crediti sottesi devono essere dichiarati prescritti.
*****
Relativamente agli avvisi di addebito:
• n. 39420112000215627000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2010, pacificamente notificato in data 07.10.2011, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
09420149008639070000 regolarmente notificata in data 24.07.2013 a mezzo raccomandata
A/R e nell'intimazione di pagamento n. 09420179000354537000, regolarmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo in data 24.01.2017; Email_1 alla luce della pacifica notifica dell'avviso di addebito, rispetto ai crediti ad esso sottesi, il termine quinquennale di prescrizione risulta essere stato interrotto con la notifica dell'intimazione n.
09420149008639070000 avvenuta in data 24.07.2013, con la notifica dell'intimazione di pagamento
10 n. 09420179000354537000 avvenuta in data 24.01.2017 e, infine, con la notifica dell'intimazione di pagamento n. la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420189003859105/000 opposta, avvenuta in data 11.05.2018.
• n. 39420120002209872000, avente ad oggetto contributi IVS degli anni 2009 e 2011, pacificamente notificato in data 19.10.2012; crediti ad esso sottesi devono essere dichiarati prescritti per l'assenza di atti idonei ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione tra la notifica dell'atto presupposto (avvenuta in data
19.12.2012) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (avvenuta in data 11.05.2018).
• n. 39420130000070148000, avente ad oggetto contributi IVS degli anni 2010 e 2011, pacificamente notificato in data 09.04.2013;
• n. 39420130001759415000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2012, pacificamente notificato in data 22.11.2013;
Rispetto ai suddetti crediti, alla luce della pacifica notifica di entrambi gli avvisi di addebito e dell'esistenza degli stessi nel verbale di vendita all'incanto relativo a pignoramento mobiliare del
02.07.2014, redatto alla presenza del Signor e la notifica dell'intimazione di Parte_1
pagamento 09420189003859105/000 opposta, avvenuta in data 11.05.2018 sono sufficienti ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale dalla data di notifica dell'atto presupposto
(avvenuta, rispettivamente, in data 09.04.2013 e 22.11.2013).
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della reciproca soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , Parte_1
in qualità di rappresentante legale della Parte_2
così provvede:
1. accoglie il ricorso e dichiara inefficace l'intimazione di pagamento n.
09420189003859105/000 limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
09420080021911140500, 09420090003747672000, 09420090015989409000,
09420100013342124000, 09420100024553371000, 09420100032215056000,
09420110006903873000 e all'avviso di addebito n. 39420120002209872000 per intervenuta prescrizione;
2. rigetta l'opposizione con riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420112000215627000,
39420130000070148000 e 39420130001759415000.
3. compensa le spese di lite tra le parti.
11
Lamezia Terme, 1.07.2025
12
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 3 giugno 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 233/2021 RG avente ad oggetto Ricorso in riassunzione
T R A
, in qualità di rappresentante legale della Parte_1 [...]
(P.IVA , con sede in Gioia Tauro (RC) alla Via Parte_2 P.IVA_1
Francesco Tripodi, n. 156, rappresentato e difeso dall'Avvocato Rocco Licastro, presso il cui studio sito in Palmi (RC) alla Via Nicola Pizi, n. 51, come da procura in atti;
OPPONENTE
(P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Valeria Vasapollo presso il cui studio sito in Vibo Valentia alla Via Matteotti, n. 74 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
E
(C.F. ) con Controparte_2 P.IVA_3
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giacinto Greco e Maria
Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_2
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: ricorso in riassunzione, in ossequio all'ordinanza del 17.02.2021 emessa nel procedimento n. 2634/2018 R.G. del Tribunale di Palmi, avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento n. 09420189003859105/000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
09420080021911140500, 09420090003747672000, 09420090015989409000,
1 09420100013342124000, 09420100024553371000, 09420100032215056000,
09420110006903873000 e degli avvisi di addebito nn. 39420112000215627000,
39420120002209872000, 39420130000070148000 e 39420130001759415000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 12.03.2021, in qualità di legale Parte_1
rappresentante della , riassumeva dinnanzi al Tribunale di Parte_2
Lamezia Terme, l'opposizione, già proposta dinnanzi al Tribunale di Palmi dichiaratosi incompetente
(R.G n. 2634/2018), avverso l'intimazione di pagamento n. 09420189003859105/000, notificata a mezzo PEC in data 17.05.2018, limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
09420080021911140500, 09420090003747672000, 09420090015989409000,
09420100013342124000, 09420100024553371000, 09420100032215056000,
09420110006903873000 e degli avvisi di addebito nn. 39420112000215627000,
39420120002209872000, 39420130000070148000 e 39420130001759415000. Nel merito, il ricorrente eccepiva, l'intervenuta prescrizione del tributo per violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 335/1995 e la decadenza da parte dell'Ente di riscossione dalla possibilità di riscuotere il tributo. In particolare, rilevando che l'intimazione di pagamento opposta veniva notificata dall' oltre il termine di cinque anni dal recapito delle singole cartelle di pagamento, CP_3 lamentava l'intervenuta prescrizione c.d. sopravvenuta dei crediti sottesi. Inoltre, sollevava, insistendo su quanto già dedotto nel giudizio originario instaurato presso il Tribunale di Palmi, la questione di legittimità costituzionale sia della prescrizione decennale, nel caso di ritenuta applicabilità della stessa, in relazione agli artt. 3, 5, 53 e 76 della Costituzione sia dell'art. 17 del
D.lgs. n. 112/1999, per come sostituito dall'art. 32 del D.L. n. 185/2008 per contrasto con gli artt. 2,
3, 42, 77 e 117 comma 1 della Costituzione. Concludeva, perciò, chiedendo in via preliminare, volersi ritenere rilevante e fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale e, nel merito, volersi accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c
2. Con atto depositato in data 18.10.2021 si costituiva l' Controparte_1
rilevando la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai denunciati vizi di notificazione e di forma degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato, la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione (facendo riferimento, in particolare, al preavviso di fermo notificato in data 16.11.2009, avente ad oggetto le cartelle esattoriali nn.
09420080021911405000, 09420090003747672000, 09420090015989409000 e il successivo fermo, notificato in data 17.12.2010; l'intimazione di pagamento n. 0942013904552602600, notificata a mezzo raccomandata in data 24.07.2013 ed avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
2 39420112000215627000; le intimazioni di pagamento nn. 09420149008638363000,
09420149008638565000, 09420149008638666000, 09420149008638767000,
09420149008638868000, 09420149008638969000, 09420149008639070000, notificate in data
02.07.2014; il verbale di vendita incanto relativo a pignoramento mobiliare, del 02.07.014, redatto alla presenza ricorrente e relativo agli avvisi di addebito nn. 39420130000070148000 e
39420130001759415000; l'intimazione di pagamento n. 09420179000354537000, notificata a mezzo
PEC, in data 24.01.17 all'indirizzo ; deduceva, comunque, Email_1
l'applicabilità al caso di specie del termine di prescrizione decennale. Concludeva chiedendo volersi dichiarare, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito,
l'infondatezza della domanda, con vittoria di spese di lite.
3. Il 15.11.2021 si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per CP_2
tardività nonché la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito contestati nonché l'infondatezza dell'eccepita prescrizione dei crediti. Concludeva chiedendo volersi dichiarare l'inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto dello stesso, e volersi, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'opposizione, riconoscere l'esclusiva responsabilità dell' , con vittoria di spese. Controparte_1
4. A seguito dell'udienza del 03.06.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure
3 si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
4 l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
5 20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio
(cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Nella specie il ricorrente ha proposto un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Invero, egli, non contestando l'avvenuta notificazione degli atti presupposti ha proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eccependo, l'intervenuta prescrizione c.d. sopravvenuta tra la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
7. Alla luce della preliminare questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente, bisogna innanzitutto precisare che ai sensi dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 335/1995 le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni. Sul
6 punto, va disattesa la posizione assunta dall' secondo cui, sulla base del presupposto per cui CP_3
“una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta al l'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi;
riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c.)”, al caso di specie troverebbe applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.
Un tale orientamento giurisprudenziale, che ha ritenuto applicabile l'art. 2953 c.c. in caso di cartella di pagamento non opposta nei termini, è stato disatteso dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni
Unite n. 23397/2016 in cui si è chiarito che “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via” (principio ripreso, da ultimo, con l'ordinanza n. 33797 del 19.12.2019). Da ciò deriva che ai crediti di cui alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta, si applica il termine di prescrizione quinquennale con conseguente ed ulteriore assorbimento della questione di legittimità costituzionale sollevata.
8. Alla luce della pacifica regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di pagamento sottesi all'atto opposto, resta da valutare la prescrizione c.d. sopravvenuta intercorrente tra la data di notifica del singolo atto presupposto e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
In particolare, con riferimento alle cartelle di pagamento:
• n. 09420080021911140500, avente ad oggetto contributi IVS degli anni 2006 e 2007, pacificamente notificata in data 28.01.2009, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
09420179000354537000, regolarmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo in data 24.01.2017; Email_1
• n. 09420090003747672000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2008, pacificamente notificata in data 13.05.2009, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
7 09420179000354537000, regolarmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo in data 24.01.2017; Email_1
• n. 09420090015989409000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2008, pacificamente notificata in data 25.05.2009, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
09420179000354537000, regolarmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo in data 24.01.2017; Email_1
Rispetto ai sopra richiamati crediti, alla luce della pacifica notifica delle rispettive cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento n. 09420179000354537000, l' deduce l'esistenza CP_3
di ulteriori atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione: trattasi, in particolare del preavviso di fermo amministrativo presumibilmente notificato in data 16.11.2009 e del successivo fermo presumibilmente notificato in data 17.12.2010 nonché, rispettivamente, dell'intimazione di pagamento n. 09420149008638363000 (con riferimento alle cartelle di pagamento n.
09420080021911140500 e 09420090003747672000) e dell'intimazione di pagamento n.
09420149008638565000 (con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420090015989409000) entrambe presumibilmente notificate in data 02.07.2014.
Tuttavia, nonostante dalle copie degli estratti di ruolo prodotte dall' si riesca a desumere il CP_3
contenuto del preavviso di fermo (il n. 3199), del successivo fermo amministrativo e delle intimazioni di pagamento (le nn. 09420149008638363000 e 09420149008638565000), la notifica dei suddetti atti interruttivi non risulta provata agli atti (non c'è correlazione tra le ricevute di consegna delle raccomandate prodotte agli atti e i documenti).
Alla luce di quanto detto, relativamente alle cartelle di pagamento n. 09420080021911140500,
09420090003747672000 e 09420090015989409000, rispettivamente notificate in data 28.01.2009,
13.05.2009 e 25.05.2009, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420179000354537000 avvenuta in data 24.01.2017 e, a maggior ragione, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420189003859105/000 avvenuta in data 11.05.2018 non sono sufficienti ad interrompere il termine quinquennale tale per cui i crediti sottesi devono essere dichiarati prescritti.
Con riferimento poi alle cartelle che seguono:
• n. 09420100013342124000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2009, pacificamente notificata in data 07.06.2010, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
09420179000354537000, regolarmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo in data 24.01.2017; Email_1
allo stesso modo, rispetto ai sopra richiamati crediti, alla luce della pacifica notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento n. 09420179000354537000, l' deduce l'esistenza CP_3
8 di ulteriori atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione: trattasi, in particolare del preavviso di fermo amministrativo presumibilmente notificato in data 16.11.2009 e del successivo fermo presumibilmente notificato in data 17.12.2010 nonché dell'intimazione di pagamento n.
09420149008638666000 presumibilmente notificata in data 02.07.2014. Tuttavia, non essendo stata provata la regolare notifica dei suddetti e ulteriori atti interruttivi, relativamente alla cartella di pagamento n. 09420100013342124000, notificata in data 07.06.2010, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420179000354537000 avvenuta in data 24.01.2017 e, a maggior ragione, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420189003859105/000 avvenuta in data 11.05.2018 non sono sufficienti ad interrompere il termine quinquennale tale per cui i crediti sottesi devono essere dichiarati prescritti.
• n. 09420100024553371000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2009, pacificamente notificata in data 07.10.2010, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
09420179000354537000, regolarmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo in data 24.01.2017; Email_1 alla luce della pacifica notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento n.
09420179000354537000, l' deduce l'esistenza di ulteriori atti interruttivi del termine CP_3
quinquennale di prescrizione: trattasi, in particolare del preavviso di fermo amministrativo presumibilmente notificato in data 16.11.2009 e del successivo fermo presumibilmente notificato in data 17.12.2010 nonché dell'intimazione di pagamento n. 09420149008638767000 presumibilmente notificata in data 02.07.2014. Tuttavia, non essendo stata provata la regolare notifica dei suddetti e ulteriori atti interruttivi, relativamente alla cartella di pagamento n. 09420100024553371000, notificata in data 07.10.2010, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420179000354537000 avvenuta in data 24.01.2017 e, a maggior ragione, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420189003859105/000 avvenuta in data 11.05.2018 non sono sufficienti ad interrompere il termine quinquennale tale per cui i crediti sottesi devono essere dichiarati prescritti.
• n. 09420100032215056000, avente ad oggetto contributi IVS degli anni 2006, 2008 e 2009, pacificamente notificata in data 06.12.2010, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
09420179000354537000, regolarmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo in data 24.01.2017; Email_1 alla luce della pacifica notifica della cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento n.
09420179000354537000, l' deduce l'esistenza di ulteriori atti interruttivi del termine CP_3
quinquennale di prescrizione: trattasi, in particolare del preavviso di fermo amministrativo
9 presumibilmente notificato in data 16.11.2009 e del successivo fermo presumibilmente notificato in data 17.12.2010 nonchè dell'intimazione di pagamento n. 09420149008638868000 presumibilmente notificata in data 02.07.2014. Tuttavia, non essendo stata provata la regolare notifica dei suddetti e ulteriori atti interruttivi, relativamente alla cartella di pagamento n. 09420100032215056000, notificata in data 06.12.2010, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420179000354537000 avvenuta in data 24.01.2017 e, a maggior ragione, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420189003859105/000 avvenuta in data 11.05.2018 non sono sufficienti ad interrompere il termine quinquennale tale per cui i crediti sottesi devono essere dichiarati prescritti.
• n. 09420110006903873000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2010, pacificamente notificata in data 21.02.2011, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
09420179000354537000, regolarmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo in data 24.01.2017; Email_1 alla luce della pacifica notifica della cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento n.
09420179000354537000, l' deduce l'esistenza di ulteriori atti interruttivi del termine CP_3
quinquennale di prescrizione: trattasi, in particolare del preavviso di fermo amministrativo presumibilmente notificato in data 16.11.2009 e del successivo fermo presumibilmente notificato in data 17.12.2010 nonché dell'intimazione di pagamento n. 09420149008638969000 presumibilmente notificata in data 02.07.2014. Tuttavia, non essendo stata provata la regolare notifica dei suddetti e ulteriori atti interruttivi, relativamente alla cartella di pagamento n. 09420110006903873000, notificata in data 21.02.2011, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420179000354537000 avvenuta in data 24.01.2017 e, a maggior ragione, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420189003859105/000 opposta, avvenuta in data 11.05.2018 non sono sufficienti ad interrompere il termine quinquennale tale per cui i crediti sottesi devono essere dichiarati prescritti.
*****
Relativamente agli avvisi di addebito:
• n. 39420112000215627000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2010, pacificamente notificato in data 07.10.2011, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
09420149008639070000 regolarmente notificata in data 24.07.2013 a mezzo raccomandata
A/R e nell'intimazione di pagamento n. 09420179000354537000, regolarmente notificata a mezzo PEC all'indirizzo in data 24.01.2017; Email_1 alla luce della pacifica notifica dell'avviso di addebito, rispetto ai crediti ad esso sottesi, il termine quinquennale di prescrizione risulta essere stato interrotto con la notifica dell'intimazione n.
09420149008639070000 avvenuta in data 24.07.2013, con la notifica dell'intimazione di pagamento
10 n. 09420179000354537000 avvenuta in data 24.01.2017 e, infine, con la notifica dell'intimazione di pagamento n. la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420189003859105/000 opposta, avvenuta in data 11.05.2018.
• n. 39420120002209872000, avente ad oggetto contributi IVS degli anni 2009 e 2011, pacificamente notificato in data 19.10.2012; crediti ad esso sottesi devono essere dichiarati prescritti per l'assenza di atti idonei ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione tra la notifica dell'atto presupposto (avvenuta in data
19.12.2012) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (avvenuta in data 11.05.2018).
• n. 39420130000070148000, avente ad oggetto contributi IVS degli anni 2010 e 2011, pacificamente notificato in data 09.04.2013;
• n. 39420130001759415000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2012, pacificamente notificato in data 22.11.2013;
Rispetto ai suddetti crediti, alla luce della pacifica notifica di entrambi gli avvisi di addebito e dell'esistenza degli stessi nel verbale di vendita all'incanto relativo a pignoramento mobiliare del
02.07.2014, redatto alla presenza del Signor e la notifica dell'intimazione di Parte_1
pagamento 09420189003859105/000 opposta, avvenuta in data 11.05.2018 sono sufficienti ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale dalla data di notifica dell'atto presupposto
(avvenuta, rispettivamente, in data 09.04.2013 e 22.11.2013).
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della reciproca soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , Parte_1
in qualità di rappresentante legale della Parte_2
così provvede:
1. accoglie il ricorso e dichiara inefficace l'intimazione di pagamento n.
09420189003859105/000 limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
09420080021911140500, 09420090003747672000, 09420090015989409000,
09420100013342124000, 09420100024553371000, 09420100032215056000,
09420110006903873000 e all'avviso di addebito n. 39420120002209872000 per intervenuta prescrizione;
2. rigetta l'opposizione con riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420112000215627000,
39420130000070148000 e 39420130001759415000.
3. compensa le spese di lite tra le parti.
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Lamezia Terme, 1.07.2025
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Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara