Articolo 1 della Legge 18 maggio 1998, n. 160
Articolo 2
Versione
12 giugno 1998
Art. 1. Contributi all'IDA 1. E' autorizzato un contributo globale all'International Development Association (IDA) nella misura di L. 851.231.240.000, relativo, per L. 556.000.000.000 al saldo del contributo alla X ricostituzione delle risorse e, per L. 295.231.240.000, al pagamento dell'Interim Fund.
2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 e' prevista a carico degli esercizi finanziari 1997 e 1998, suddivisa in due quote, di L. 422.679.806.000 la prima, e di L. 428.551.434.000 la seconda.
Entrata in vigore il 12 giugno 1998