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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1381/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Orazio Urzì ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio, sito in Catania via Vincenzo Giuffrida n. 73, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
Battiato, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di
Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate in atti telematici a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente l'11.02.2025, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 2952/2024
r.g. –al quale è stato riunito il giudizio iscritto al n. 5948/2024 r.g.-, assumendo, in breve, che il
CTU non ha attentamente valutato le patologie di cui soffre, le quali, in ragione della loro gravità, legittimano l'attribuzione del beneficio dell'accompagnamento.
Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio,
“di accertare con sentenza il (suo) diritto o al riconoscimento dello stato di invalido con la percentuale almeno del 100 % oltre che il riconoscimento dello stato di portatore di handicap
L. art. 3 co. 3 e al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento spettantigli, in Numer_1
base alla gravità delle patologie riscontrate ed indicate nei certificati medici prodotti a decorrere dal deposito della domanda;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. CP_ In data 13.05.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in estrema sintesi, ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte stante la carenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 28.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va rilevato che nulla osta all'ammissibilità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato l'11.02.2025 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 17.01.2025, a sua volta, resta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del
20.12.2024.
Nel merito, costituisce ormai consolidato principio di diritto quello secondo cui “in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia
Pagina 2 emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-bis c.p.c., u.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva. Tale pronuncia, pertanto, non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, declaratoria subordinata ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (Cass., sez. lav.,
26 agosto 2020, n. 17787; negli stessi termini, già Cass., sez. lav., 24 ottobre 2018, n. 27010)”
(Cass. 18.10.2022, n. 30596).
Nella fattispecie concreta, in particolare, il thema decidendum oggetto del presente giudizio attiene all'accertamento del requisito sanitario funzionale ad accedere all'indennità di accompagnamento, laddove la ricorrente, tanto in sede amministrativa quanto nella fase sommaria del procedimento de quo, è stata riconosciuta invalida totale e permanente nella misura del 100% ed altresì soggetto portatore di handicap grave ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della citata l. n.104/1992.
Al fine di riscontrare la fondatezza della pretesa avanzata dalla nella fase Pt_1 sommaria, è stata disposta la nomina di un medico legale dell'Ufficio, il quale, innanzitutto, ha sottoposto a vaglio critico la documentazione medica prodotta in atti, soffermandosi anche sul raffronto tra le risultanze delle varie certificazioni sì da vagliare nel tempo l'evoluzione dei processi patologici lamentati in ricorso;
quindi, ha raccolto i dati anamnestici della perizianda, dando atto, tra l'altro, che la stessa ha riferito che la malattia tumorale è allo stato “senza ripresa”, avvertendo la permanenza soltanto di “facile affaticabilità, spossatezza” unitamente all'insorgenza di “dermatiti ricorrenti”.
Sottoposta la ricorrente ad esame obiettivo, il tecnico d'ufficio ha potuto personalmente constatare che trattasi di “Soggetto in buone condizioni generali, si presenta deambulando in maniera autonoma, cute e mucose visibile rosee, normirrorate normoidradate. Si presenta sufficientemente orientata nello spazio e nel tempo. Critica giudizio e progettualità conservate.
Curata nell'aspetto e nella persona”.
Inoltre, il tecnico d'ufficio ha accertato:
- con riguardo al sistema cardiovascolare che esso presenta “toni cardiaci ritmici, no soffi.
Sistema respiratorio: torace normoespandibile, libero, MV fisiologico, FVT normotrasmesso, rantoli aspri su tutto il torace. non presenza di edemi declivi”;
- con riguardo al sistema digerente che sussiste “cicatrice ombelicale normointroflessa.
Mobile con gli atti del respiro. Nulla da rilevare alla palpazione superficiale e profonda.
Suono timpanico addominale. Peristalsi normale, organi ipocondriaci nei limiti”;
- con riguardo all'apparato muscolo scheletrico che è “apparentemente indenne, normotrofismo dei muscoli, deambulazione, passaggi posturali autonomi”.
Pagina 3 A fronte dell'apprezzamento complessivo dei dati clinici acquisiti, il CTU ha concluso che
è affetta da “Esiti di quadrantectomia Sx con evidenza di malattia a livello Pt_1
linfonodale, retropettorale, sovraclavearesx e ascellare bilaterale in trattamento con RI
e Letrozolo, Meningioma”.
Nell'apprezzare l'incidenza invalidante delle patologie in parola, l'ausiliare dell'Ufficio ha osservato che “La valutazione delle neoplasie in ambito di invalidità civile è, per legge, ancorata, tutt'oggi, alle voci presenti nel Decreto Ministeriale (DM) del 5 febbraio 1992. Nella parte dedicata alla patologia neoplastica, il DM effettua una … differenziazione, tra tumori a prognosi quoad vitam probabilmente infausta nonostante asportazione chirurgica (codice
9325), tumori a prognosi favorevole ma a grave compromissione funzionale (codice 9323) e tumori a prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale (codice 9322).
La valutazione della patologia neoplastica resta tutt'ora legata, per legge, allo stadio e all'aggressività della stessa. Nel caso de quo la ricorrente non riferisce importanti complicazioni legati alla terapia ormonale che esegue. L'ormonoterapia oncologica è la terapia basata sulla somministrazione di farmaci in grado di interferire con l'attività di vari ormoni, in particolare estrogeni, progestinici e androgeni, in grado di modulare
l'accrescimento di numerosi tipi di tumore (gli estrogeni delle neoplasie mammarie, gli androgeni dei tumori prostatici). I farmaci ormonoterapici agiscono impedendo alla cellula tumorale di essere influenzata dagli ormoni prodotti dall'organismo … (e) può inibire la produzione degli stessi ormoni, come nel caso degli inibitori dell'aromatasi (tra cui anastrozolo, letrozolo ed exemestane) che agiscono bloccando l'enzima aromatasi, che converte gli androgeni in estrogeni. Usualmente … Tra gli effetti collaterali più comuni … si elencano le vampate di calore, le sudorazioni profuse, l'idroritenzione, l'interruzione del ciclo mestruale, l'insorgenza di un quadro osteoporotico (nelle donne in menopausa il tamoxifene riduce il rischio di osteopenia, mentre, in premenopausa, può facilitare l'insorgenza del quadro osteoporotico). Più raramente possono insorgere dolori articolari (più frequenti nelle pazienti in trattamento con inibitori dell'aromatasi, ma associati anche all'uso del tamoxifene
o degli analoghi dell'LHRH), dolori crampiformi agli arti inferiori, aumentato rischio di flebiti
e trombosi venose periferiche. Dal punto di vista medico legale, la terapia con farmaci ormonali non è pressoché mai, da sola, responsabile di disabilità così gravi da inficiare in maniera rilevante la capacità di lavoro, né tantomeno l'autonomia del soggetto nelle ADL. Nel caso de quo, con evidenza di malattia a livello linfonodale, possiamo attribuirgli con cod. 9325
Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica
100%.
Pagina 4 Nel caso specifico, al fine del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, il trattamento terapeutico, non può esaminarsi in astratto, ma deve essere calato nello specifico caso. La tematica della disautonomia legata alle terapie oncologiche, infatti,
d'obbligo che venga analizzata affrontando, ancora una volta, il concetto medico legale della permanenza, laddove con il termine “permanente” deve intendersi non tanto la menomazione immutabile o insanabile quanto invece la situazione biologica non transitoria, durevole a tempo indeterminato, senza previsione di guarigione e/ o miglioramento in tempi brevi. La terapia che produce, solo per un breve arco temporale, una disabilità tale da rendere, solo per quel periodo, il soggetto menomato nella sua capacità lavorativa o disautonomo nell'espletamento delle ADL, non soddisfa… il requisito di permanenza prima accennato …”.
Nel contesto complessivamente considerato, non è superfluo evidenziare che ai fini del riconoscimento della capacità di un individuo di compiere gli elementari atti giornalieri, la persona va apprezzata nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale senza che rilevino episodiche situazioni, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana.
Non a caso, la Suprema Corte, nell'interpretare i requisiti sanitari richiesti alternativamente per accedere all'indennità di accompagnamento (rectius: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità della presenza di quest'ultimo per compiere gli atti quotidiani della vita di un'assistenza continua) ha sottolineato che il concetto di “impossibilità” non può essere riduttivamente inteso come semplice difficoltà di deambulazione, ma è ben diverso e più rigoroso in quanto deve risolversi in una limitazione di spostamenti nello spazio e nel tempo tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore, concetto quest'ultimo che esprime l'esigenza della necessità di un aiuto non limitato a taluni episodici contesti ovvero soltanto alcuni atti della vita, seppure indispensabili, ma esteso alla generalità dei bisogni o degli atti giornalieri (Cass. 02.08.2016, n. 16092 che richiama tra le altre Cass. 3.04.1999, n. 3228; Cass. 9.10.1998, n. 10056; conf. ancora, ex plurimis, Cass. 30.03.2011, n.7273; Cass. 19.08.2022, n. 24980).
Nella specie, il CTU si è soffermato nella valutazione del grado di disautonomina della escludendo sul piano psichico e fisico, proprio in considerazione di una riscontrata Pt_1
sua residua capacità deambulatoria e valutativa, che la stessa rientri tra coloro che non siano in
Pagina 5 grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita.
La relazione oncologica dell'Azienda Ospedaliera Integrata di Verona del 7.02.2025 conferma, allo stato, che la ricorrente è in “buone condizioni … nega disturbi di nuova insorgenza. Nega febbre ed altri sintomi”, prescrivendo inoltre la prosecuzione di RI e
. Parte_2
Nella presente fase di giudizio, non è stata prodotta documentazione che dimostra l'oggettivo aggravamento del complesso invalidante registrato a carico della ricorrente tale da determinare una grave limitazione dell'autonomia motoria e/o alla capacità di deambulazione autonoma di sì da poter ritenere riscontrata la compromissione delle sue funzioni Pt_1
basali (quali lavarsi, vestirsi, spostarsi, continenza sfinteriale e autonomia in toilette, alimentazione autonoma;
assunzione dei farmaci, preparazione dei pasti).
Parimenti, nessun documento attesta la compromissione delle funzioni volitive e/o intellettive della ricorrente.
Né, del resto, la difesa della ricorrente, ha fornito elementi dai quali poter ravvisare una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte, peraltro, la parte stessa
è tenuta ad indicare, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, le critiche rivolte alla consulenza tecnica d'ufficio si risolvono in un mero dissenso diagnostico, insufficiente di per sé per disporre la rinnovazione dell'accertamento tecnico, stante che l'art. 445 bis c.p.c. nel subordinare l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi mira ad evitare che tale fase di giudizio possa risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria.
Pertanto, l'opposizione va rigettata restando fatto proprio l'apprezzamento medico legale del
CTU nominato in fase sommaria.
Le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione vanno dichiarate irripetibili in ragione delle condizioni reddituali della ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 dispos. att. al c.p.c.; per le medesime ragioni, i costi della CTU espletata in fase sommaria restano posti a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
Pagina 6 ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità Parte_1
con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100 % a far data dalla domanda amministrativa.
ACCERTA altresì in capo a la sussistenza del requisito sanitario Parte_1
funzionale al riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave a norma dell'art. 3 comma 3 della l. n.104/1992.
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite della fase sommaria e della fase contenziosa
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 29.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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