Trib. Caltagirone, sentenza 21/01/2025, n. 29
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Sentenza 21 gennaio 2025

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Nel provvedimento n. 760/2022 emesso dal Giudice Onorario Dott. Vincenzo Alfio Filippello del Tribunale di Caltagirone, si analizza l'opposizione proposta da un attore contro un atto di precetto notificato da una società convenuta. L'attore contestava la validità del decreto ingiuntivo, sostenendo che fosse stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. e invocava una temporanea incapacità cognitiva come causa della sua mancata reazione. La convenuta, al contrario, chiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo la validità dell'atto di precetto.

Il Giudice, dopo aver esaminato le argomentazioni delle parti, ha rigettato l'opposizione, affermando che, sebbene la notifica fosse avvenuta oltre il termine, il decreto ingiuntivo era stato comunque notificato e non risultava giuridicamente inesistente. Ha sottolineato che l'attore non aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. entro il termine previsto, rendendo il decreto ingiuntivo definitivo. Inoltre, ha ritenuto insufficiente la prova della presunta incapacità cognitiva dell'attore. Pertanto, ha condannato l'attore al pagamento delle spese legali in favore della convenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Caltagirone, sentenza 21/01/2025, n. 29
    Giurisdizione : Trib. Caltagirone
    Numero : 29
    Data del deposito : 21 gennaio 2025

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