Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 21/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
760 /2022 R.G.
Repubblica LIna
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile Unica
Sentenza
Il Giudice Onorario, Dott. Vincenzo Alfio Filippello, nella causa civile iscritta al n.r.g 760 /2022 promossa da:
, nato a [...], il [...],(c.f. Parte_1
) res.te in Vizzini via M. Agosta n.19, C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna LO GIUDICE
ATTORE
CONTRO
(P. Iva Gruppo KR LI , C.f. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2
sede legale in Milano (Mi) alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, nonché
sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati
CONVENUTA
Il Giudice , ha emesso la sotto estesa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In applicazione dell'art. 58, comma 2 legge n. 69/09 e quindi delle novellate disposizioni di cui agli artt 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite.
Con atto di citazione, notificato il 16/06/2022, Parte_1
proponeva opposizione all'atto di precetto notificato il 27.05.2022, a mezzo del servizio postale, ad istanza di atto di Controparte_1
precetto con il quale veniva intimato all'opponente il pagamento della somma di € 33.012,55 oltre interessi da domanda nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.305,00 per compensi ed €
286,00 per spese oltre accessori di legge, costituita dal DI n. 268/2021
(RG n. 658/2021 Trib. Caltagirone) dichiarato esecutivo il 24.03.2022 e munito di formula esecutiva il 15.04.2022. Dichiarava l'opponente che,
solo dopo la notifica del su richiamato atto e a seguito di istanza di visibilità, veniva a conoscenza dell'esistenza del sopra richiamato DI n.
268/2021, asseritamente notificato a mani dello stesso il 4.01.2022.
Evidenziava inoltre che, per causa di forza maggiore, rappresentata da una temporanea incapacità cognitiva scaturenti da gravi condizioni di salute persistenti dal novembre 2021 al marzo 2022, esso opponente non aveva potuto avere contezza e comprensione del contenuto e della rilevanza dell'atto notificatogli come sarebbe stato meglio rappresentato nella promovenda opposizione al DI ai sensi dell'art. 650 c.p.c. ai fini della sua dichiarazione di inefficacia. Precisava, inoltre, che il DI n.
268/2021 – RG 658/2021, veniva concesso dal Tribunale di Caltagirone-
dott.ssa Milazzo, in data 21.07.2022 e depositato il successivo 22.07.2021 mentre la sua notifica sarebbe stata eseguita oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. solo in data 4.01.2022 che sarebbe scaduto il
21.10.2021, per cui il superiore DI doveva ritenersi inefficace. Chiedeva,
pertanto : “— Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della
presente opposizione: — in via preliminare e cautelare, sospendere,
anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a
fondamento della minacciata esecuzione forzata;
— nel merito, accertare
e dichiarare che (p.iva c.f. Controparte_1 P.IVA_1
) in persona del l.r.p.t non ha diritto a procedere ad P.IVA_2
esecuzione forzata nei confronti dell'opponente non essendo munita di
valido ed efficace titolo esecutivo e per l'effetto dichiarare nullo
l'opposto atto di precetto. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in
favore del sottoscritto professionista antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”
Si costituiva, con propria comparsa, contestando le Controparte_1
richieste dell'opponente e chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via principale,
nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa
formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati
in narrativa e, per l'effetto, confermare la validità dell'atto di precetto
notificato”.
Con provvedimento, del 24.11.2022, di questo decidente veniva rigettata la richiesta di sospensiva di cui al sub procedimento n. 760-1/2022.
Concessi i termini ex art. 183cpc, all'udienza del 30.11.2023, vista la mancanza di richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.10.2024. A quest'ultima udienza le parti precisavano le proprie conclusioni ed il giudice incamerava la causa a sentenza concedendo alle stesse i termini ex art.190 cpc-
*********
L'opposizione è infondata.
Con l'unico motivo di opposizione, ha eccepito Parte_1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo e, dunque, del precetto, notificatogli
04.01.2022, in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni,
prescritto dall'articolo 644 c.p.c.. Risulta, in effetti, che il decreto ingiuntivo è stato notificato all'opponente oltre il termine di sessanta giorni dalla sua pronuncia, nel mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 644 c.p.c. che, facendo riferimento al momento in cui la notifica viene “eseguita”, deve essere interpretato nel senso che il rispetto del suddetto termine deve essere riferito al momento del suo perfezionamento. E' evidente che se il decorso del termine avvenga per colpa non imputabile al richiedente, vi è sempre la possibilità di richiedere la rimessione in termini (istanza che però nel caso di specie non è stata proposta)
Tanto premesso è necessario, però, verificare se tale inefficacia possa essere fatta valere dalla parte in sede di opposizione all'esecuzione. Al
riguardo la Corte di Cassazione ritiene in maniera unanime che il rimedio del ricorso per la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. è ammesso soltanto con riguardo ai decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente,
mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine e ancorché
la notifica sia nulla, ma non inesistente, l'unico rimedio consentito all'intimato è quello dell'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
(Cassazione civile sez. VI, 02/10/2018, n.23903, Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 19239 del 24/09/2004, Rv. 577621 - 01; Sez. U, Sentenza n. 9938 del
12/05/2005, Rv. 582806 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 19799 del 14/09/2006,
Rv. 592285 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 02/04/2010, Rv. 612676 -
01). Applicando tale principio di diritto al caso di specie, non avendo la parte opponente proposto opposizione ex articolo 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo, ancorché notificato tardivamente, nel termine di quaranta giorni dalla sua notifica è evidente che non può far valere tale inefficacia in sede di opposizione al precetto, essendo il decreto ingiuntivo ormai divenuto definitivo, per cui validamente è stata apposta la clausola di definitiva esecutorietà in calce allo stesso. Per altro l'opponente pur avendo asserito una sua temporanea incapacità cognitiva scaturenti da gravi condizioni di salute persistenti dal novembre 2021 al marzo 2022, per cui non aveva potuto avere contezza e comprensione del contenuto e della rilevanza dell'atto (DI n. 268/2021 – RG 658/2021,
concesso dal Tribunale di Caltagirone) notificatogli in data 04.01.2022,
non fornisce alcuna prova di ciò. Per cui l'unico motivo di opposizione avanzato dal va, pertanto, rigettato. Pt_1
Le spese di lite del presente procedimento, liquidate in conformità al d.m.
n. 55/2014 e sue successive modifiche, seguono la soccombenza-
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico, Dott. Vincenzo Alfio
Filippello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1)respinge l'opposizione proposta dal;
Parte_1 2)condanna alla rifusione in favore della Parte_1
delle spese di lite del presente procedimento che Controparte_1
liquida in €. 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva se dovuta per legge e cpa.
Così deciso
Caltagirone 20/01/2025
Il G.O.P.
Dott. Vincenzo Alfio
Filippello