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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.P.U. 111-1/2025
Riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati:
DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO GIUDICE
DOTT. LUCIANO FERRARA GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 111/2025 del ruolo dei procedimenti unitari, su ricorso proposto da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
, elettivamente domiciliato in Acerra al viale Aldo Moro, 22/A, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Domenico De Laurentiis (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende;
C.F._2
- Ricorrente;
NEI CONFRONTI DI
cod. fisc. e Controparte_1
in persona del LIQUIDATORE SIG.RA Giuseppina rappresentata e difesa C.F._3 CP_2 dall'Avvocato Giovanni Di Girolamo ( ) elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4 studio legale sito in Arzano (NA) alla Via A. Gramsci, n. 20;
- Resistente;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
; Controparte_1
Esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
Ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40
CCI mediante PEC a cura della cancelleria;
Vista la comparsa della società resistente, depositata in data 24 aprile 2025;
Considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett.
d) CCI, per come richiamati dall'art. 121 CCI;
in ogni caso deve rilevarsi come dall'ultimo bilancio depositato in CCIAA, relativo all'esercizio 2022, le soglie di cui alla citata lett. d) risultano ampiamente superate (cfr. documentazione acquisita d'ufficio ex art. 42 CCII, deposito del 28 marzo 2025);
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, pari a circa 190.000,00 euro e recato da decreto ingiuntivo, confermato a seguito di opposizione, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere;
lo stato di decozione risulta inoltre confermato dalla ingente debitoria di carattere tributario emersa dagli estratti di ruolo acquisiti e pari a circa 4,6 milioni di euro. Quanto alle argomentazioni addotte da parte resistente nell'ottica del rigetto del ricorso, si osserva che le stesse si risolvono perlopiù in contestazioni relative al credito di parte ricorrente che, al più, avrebbero dovuto essere svolte in sede di cognizione, nel giudizio di opposizione al titolo monitorio. In ordine alle intenzioni, paventate in comparsa, da parte resistente, di voler procedere ad una rateizzazione dei debiti tributari emersi, ci si limita a constatare che non sono stati offerti elementi, allo stato, che lascino supporre la percorribilità di tale strada conciliativa (non sono state prodotte, cioè, istanze di rateizzazione, con l'indicazione delle modalità di pagamento e delle risorse occorrenti per mantenervi fede).
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in VIA Controparte_1
DEL FIRMAMENTO, n. 79 VILLA DI BRIANO (Ce), iscritta al n. del Registro delle P.IVA_1 imprese di Caserta;
NOMINA giudice delegato il dott. Antonio Cirma e curatore il dott. , che alla luce Persona_1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 23/09/2025 alle ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il Giudice estensore
dott. Luciano Ferrara
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.P.U. 111-1/2025
Riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati:
DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO GIUDICE
DOTT. LUCIANO FERRARA GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 111/2025 del ruolo dei procedimenti unitari, su ricorso proposto da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
, elettivamente domiciliato in Acerra al viale Aldo Moro, 22/A, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Domenico De Laurentiis (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende;
C.F._2
- Ricorrente;
NEI CONFRONTI DI
cod. fisc. e Controparte_1
in persona del LIQUIDATORE SIG.RA Giuseppina rappresentata e difesa C.F._3 CP_2 dall'Avvocato Giovanni Di Girolamo ( ) elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4 studio legale sito in Arzano (NA) alla Via A. Gramsci, n. 20;
- Resistente;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
; Controparte_1
Esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
Ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40
CCI mediante PEC a cura della cancelleria;
Vista la comparsa della società resistente, depositata in data 24 aprile 2025;
Considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett.
d) CCI, per come richiamati dall'art. 121 CCI;
in ogni caso deve rilevarsi come dall'ultimo bilancio depositato in CCIAA, relativo all'esercizio 2022, le soglie di cui alla citata lett. d) risultano ampiamente superate (cfr. documentazione acquisita d'ufficio ex art. 42 CCII, deposito del 28 marzo 2025);
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, pari a circa 190.000,00 euro e recato da decreto ingiuntivo, confermato a seguito di opposizione, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere;
lo stato di decozione risulta inoltre confermato dalla ingente debitoria di carattere tributario emersa dagli estratti di ruolo acquisiti e pari a circa 4,6 milioni di euro. Quanto alle argomentazioni addotte da parte resistente nell'ottica del rigetto del ricorso, si osserva che le stesse si risolvono perlopiù in contestazioni relative al credito di parte ricorrente che, al più, avrebbero dovuto essere svolte in sede di cognizione, nel giudizio di opposizione al titolo monitorio. In ordine alle intenzioni, paventate in comparsa, da parte resistente, di voler procedere ad una rateizzazione dei debiti tributari emersi, ci si limita a constatare che non sono stati offerti elementi, allo stato, che lascino supporre la percorribilità di tale strada conciliativa (non sono state prodotte, cioè, istanze di rateizzazione, con l'indicazione delle modalità di pagamento e delle risorse occorrenti per mantenervi fede).
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in VIA Controparte_1
DEL FIRMAMENTO, n. 79 VILLA DI BRIANO (Ce), iscritta al n. del Registro delle P.IVA_1 imprese di Caserta;
NOMINA giudice delegato il dott. Antonio Cirma e curatore il dott. , che alla luce Persona_1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 23/09/2025 alle ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il Giudice estensore
dott. Luciano Ferrara
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello