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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/06/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 4769/2021
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra.
Parte_1
( già C.F. – P.I.
[...] Parte_2 P.IVA_1
P.IVA_2
Con l'avv Giacomo Bonazza
Contro
Immobiliare FE srl
Con gli avvocati Marco Stucchi e Andrea Chiesa Conclusioni delle parti:
per gli attori:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Immobiliare FE s.r.l., per tutti i danni patrimoniali subiti dalla in conseguenza del rovesciamento delle acque Parte_1
con aggravio del carico idrico dal proprio capannone a quello dell'attrice e, per l'effetto, condannare la Immobiliare FE s.r.l. al risarcimento in favore dell'attrice dei danni quantificati nella misura di euro € 85.580,00 ( ovvero € 51.480,00 per il ripristino del tetto ed € 34.100,00 per i danni risarciti a OC ) o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In via di subordine, sempre nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Immobiliare FE s.r.l. ai sensi dell'art. 2043 c.c., per tutti i danni patrimoniali subiti dalla Parte_1
in conseguenza dell'illecito rovesciamento delle acque con aggravio
[...]
del carico idrico dal proprio capannone a quello dell'attrice e, per l'effetto, condannare la Immobiliare FE s.r.l. al risarcimento in favore dell'attrice dei danni quantificati nella misura di euro € 85.580,00 ( ovvero € 51.480,00 per il ripristino del tetto ed € 34.100,00 per i danni risarciti a OC ) o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per Immobiliare FE srl:
Pag. 2 di 10 Voglia il Tribunale di Monza, Sez II, Giud. Dott.ssa Panzarino, rigettata ogni contraria istanza e premessa ogni dovuta e più opportuna statuizione di legge, così decidere:
• nel merito: accertate le circostanze di causa, rigettare la domanda avanzata da Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni
[...]
articolate in atti;
• nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la fondatezza parziale della pretesa di
, limitarne il quantum dovuto entro i danni dimostrati ed Parte_1
eziologicamente collegati alla asserita responsabilità di Immobiliare FE, tenendo conto del disposto dell'art. 1227, I e II comma, cod. civ.;
• in via istruttoria: occorrendo, previa rimessione della causa in istruttoria,
ammettersi le istanze istruttorie (interpello e prova testimoniale) di cui ai capitoli della memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2, da intendersi integralmente riportati e trascritti;
• sempre in via istruttoria: porre interamente a carico dell'attrice i costi della CTU;
• in ogni caso: con condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA, CPA e accessori di legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Pag. 3 di 10 La società , premesso di Parte_1
essere proprietaria di un immobile adibito a magazzino sito in Via Pt_1
Achille Grandi, 13, concesso in locazione alla ed Parte_3
adibito a laboratorio di pasticceria e
Cioccolateria, ha allegato che nella notte tra l'11 e il 12 maggio 2017,
veniva colpita da un violento temporale, al seguito del quale si Pt_1
verificavano infiltrazioni d'acqua nel magazzino con conseguente allagamento
La conduttrice OC, , provvedeva a denunciare formalmente alla proprietaria l'evento preannunciando una richiesta di Parte_1
danni che veniva poi quantificata per un totale di € 34.196,58.
provvedeva dunque ad inviare denuncia di sinistro alla Parte_1
propria compagnia assicurativa, quale , riteneva il Controparte_1
danno estraneo alla garanzia assicurativa considerata la responsabilità di terzi nella causazione dell'evento.
Nella specie si accertava quale concausa eziologicamente efficiente dell'evento dannoso il rovesciamento di acqua piovana proveniente dai tetti degli adiacenti capannoni di proprietà della Immobiliare FE s.r.l. che scaricano parte delle acque raccolte sul tetto del capannone della
, aggravandone il carico. Parte_1
Precisava in ogni caso che il tetto dell'immobile di proprietà dell'attrice era stato recentemente oggetto di un intervento di adeguata manutenzione operato tramite ditta specializzata.
Pag. 4 di 10 Di qui le istanze risarcitorie rivolte a FE e l'odierno giudizio volto al recupero delle somme resesi necessarie per i lavori e pari ad un esborso di complessivi € 51.480,00: il tutto oltre all'accordo dell'attrice con
OC per una riduzione del canone per un corrispettivo di € 34.100,00
a compensazione di tutti i danni subiti.
Parte attrice quantificava dunque il danno complessivo in euro € 85.580,00
( ovvero €
51.480,00 per il ripristino del tetto ed € 34.100,00 per i danni risarciti a
OC ) da ripartirsi con parte convenuta, previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità.
Si costituiva Immobiliare FE rilevando la natura eccezionale degli agenti atmosferici in questione e contestando il contenuto della perizia di parte avversaria, confezionata proprio su impulso dell'assicurazione dell'attrice che aveva poi negato il risarcimento.
In ogni caso sosteneva che sin dall'intervento manutentivo del 2016 di la copertura del capannone di parte attrice necessitava di un CP_2
intervento ben più strutturato e che il danno patito nella notte tra l'11 ed il
12 maggio 2017 era condizionato dallo stato pregresso dello stabile, come risulatnte dalla propria perizia a firma dell' AR. , .in ragione del Per_1
quale l'eccezionalità delle precipitazioni aveva causato il danno.
Parte convenuta evidenziava inoltre che mentre il proprio immobile , risalente al 1800 aveva mantenuto nel tempo le sue caratteristiche originali, quello dell'attrice aveva mutato la sua conformazione soprattutto sotto il profilo metrico strutturale con l'edificazione di un secondo corpo in addenda al capannone che si era posto “ come elemento intrusivo nello
Pag. 5 di 10 spazio libero tra le due strutture, precludendo di fatto lo scolo delle acque piovane da una delle facciate dallo stabile di Immobiliare FE. “
Esclusi anche i presupposti per il riconoscimento della responsabilità ex art
2043 c.c. parte convenuta contestava infine l'entità del danno, tra l'altro non preceduto da un ATP, e quanto alla transazione con la conduttrice che ogni responsabilità andava ascritta alla : Parte_1
“.. la quale - nei rapporti contrattuali con la conduttrice - non ha garantito alla OC un ambiente consono in termini manutentivi ai sensi dell'art. 1575, cod. civ., ancor più nell'ottica dell'attività svolta dalla predetta
(laboratorio di pasticceria e cioccolateria). Tra l'altro l'accordo conciliativo tra la attrice/locatrice e la non può avere alcuna Parte_4
rilevanza o efficacia per la convenuta, né è certo che l'accordo abbia effettivamente spiegato i suoi effetti….”
Nel corso del giudizio era ammessa la CTU sullo stato dei luoghi e le cause del sinistro, quindi la causa era assunta in decisione.
La domanda giudiziale non può essere accolta.
Vanno in primo luogo richiamati alcuni principi generali in materia di responsabilità ex art.2051 c.c., in relazione alla quale il custode , è tenuto all'adozione di tutte le misure necessarie perché le cose in custodia non rechino pregiudizio a terzi, con un generale obbligo di vigilanza e manutenzione delle stesse in buono stato.
L'art.2051 c.c. introduce una presunzione di responsabilità che ammette prova liberatoria limitatamente alla dimostrazione del caso fortuito, vale a
Pag. 6 di 10 dire un evento del tutto estraneo alla volontà del custode ed in grado di determinare causalmente , in maniera indipendente dal primo , l'evento dannoso (cass.
8.5.2013 n.10898)
Sotto tale profilo probatorio poi la giurisprudenza, di legittimità e merito, ha in generale affermato che la responsabilità ex art.2051 c.c si arresta dinanzi all'uso improprio delle cose da parte del danneggiato, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque , sicchè siffatta utilizzazione esclude il nesso causale agli effetti dell'art.2051 c.c. medesimo (Cass. 10.10.2008 n.25029)
Il caso fortuito poi può identificarsi anche col fatto del terzo, il quale ha avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno ( Cass.
23.10.98 n.105569) avuto riguardo in tal caso alla diligenza dal medesimo prestata secondo il grado dell'id quod plerumque accidit. Così che il fatto del terzo, secondo il grado di colpa dello stesso, sarà valutabile ai sensi dell'art.1227 comma 1 , fino a giungere – nel suo grado più alto- ad escludere la responsabilità del custode ( Cass. 15779/ 2006)
Infine , sotto il profilo probatorio si è affermato ad esempio in casi analoghi al presente che, in caso di danni a terzi derivanti dall'incendio di un immobile condotto in locazione, la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia si configura a carico di entrambi – proprietario e conduttore e salvo rivalsa nei rapporti interni ( Cass. 5245 del 15.3.2004) - allorchè nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma dell'incendio è da ravvisare nella violazione da parte dell'altro dello specifico dovere di vigilanza ad esso incombente ( Cass. 27.11.2014
n.25503).
Pag. 7 di 10 Ciò premesso si osserva che nella fattispecie all'esame non è in realtà in discussione la relazione di custodia con l'immobile da parte di o di FE né il nesso causale tra il danno e l'evento di Parte_1
forti precipitazioni a seguito delle quali si verificavano le infiltrazioni ed i danni lamentati dal conduttore.
Rileva viceversa accertare se , secondo la prospettazione attorea , alla causazione del danno abbia concorso il comportamento imputabile a FE
( difetto di manutenzione) o viceversa – secondo la prospettazione avanzata in via di eccezione da parte convenuta – se la responsabilità incombesse per le medesime ragioni a parte attrice.
La consulenza espletata, previo accertamento dello stato dei luoghi, ha in primo luogo verificato che alla data del sinistro la copertura di Immobiliare
FE era appena stata rifatta mentre quella dell'attrice risaliva al 1965 (cfr p. 10 e foto p.11) e l'intervento dell'ottobre 2016 poteva aver riguardato al massimo il riposizionamento di qualche lastra e la pulizia dio gronde o pluviali (cfr p.12).
Quanto alla modifica del sistema di scarico dei pluviali – determinato dalla costruzione in ampliamento a confine di - , pur sussistente, ne Parte_1
ha escluso la valenza causale in ordine all'episodio infiltrativo.
Secondo il CTU le infiltrazioni sono avvenute principalmente lungo il muro di confine oltre che dai lucernari presenti sulla copertura a significare la mancata tenuta della stessa….L'età della copertura ed il suo stato d'uso ed in particolare la venuta meno tenuta della sigillatura del bordo superiore della stessa hanno determinato, indipendentemente dal sovraccarico del sistema di deflusso ..l'infiltrazione avvenuta quella notte…si osserva che in
Pag. 8 di 10 occasione del sinistro non vi è stato alcun cedimento o danno strutturale tant'è che il rimedio si è limitato al rifacimento della copertura ..” ( Cfr p.
14 CTU)
Il Ctu ha dunque individuato la causa del sinistro nella oggettiva concomitanza di due fattori: l'eccezionalità dell'evento atmosferico e lo stato d'uso della copertura di , escludendo l'eccessivo Parte_1
convogliamento di acqua piovana proveniente dalla copertura del fabbricato . Pt_5
Le conclusioni del CTU possono essere recepite ed appaiono ampiamente motivate e non contraddittorie.
Decisiva appare l'osservazione – oggettivamente riscontrabile – per cui “le infiltrazioni sono avvenute nella parte alta della copertura e non nella parte bassa ove è posizionato il canale di raccolta delle acque piovane che si sostiene aver travasato” ( cfr p. 18 in risposta alle osservazioni di parte attrice).
Mentre in relazione all'incidenza causale del carente stato manutentivo della copertura attorea decisiva appare l'osservazione – con giudizio controfattuale – per cui a seguito del rifacimento della copertura , ma non del sistema dei pluviali , non si sono più registrate infiltrazioni pur in presenza di diversi ulteriori fenomeni di precipitazioni analoghe a quella oggetto di indagine.
Le conclusioni della CTU così motivate appaiono pertanto esaustive dovendosi rigettare la richiesta di rinnovazione in proposito
Pag. 9 di 10 In definitiva la prospettazione attorea circa il determinismo del sinistro e l'incidenza causale in esso dell'assetto dell'immobile di FE non trova riscontro oggettivo negli stessi fatti e situazioni descritte né dunque giustifica un rimprovero di negligenza nella custodia del proprio immobile da parte di questa.
Non avendo pertanto parte attrice dimostrato il nesso causale di cui ai principi più sopra illustrati- ed escluso dunque che nell'evento concorra una responsabilità congiunta delle parti - la domanda principale deve essere rigettata e quelle subordinate dichiarate assorbite.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su valori medi oltre alle spese di CTU come liquidate da separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- RIGETTA integralmente la domanda giudiziale
-CONDANNA l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di
Immobiliare FE liquidate in euro 14.000,00 per compensi oltre accessori per legge ed oltre spese di CTU come liquidate da separato decreto
Così deciso in Monza il 7.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 4769/2021
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra.
Parte_1
( già C.F. – P.I.
[...] Parte_2 P.IVA_1
P.IVA_2
Con l'avv Giacomo Bonazza
Contro
Immobiliare FE srl
Con gli avvocati Marco Stucchi e Andrea Chiesa Conclusioni delle parti:
per gli attori:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Immobiliare FE s.r.l., per tutti i danni patrimoniali subiti dalla in conseguenza del rovesciamento delle acque Parte_1
con aggravio del carico idrico dal proprio capannone a quello dell'attrice e, per l'effetto, condannare la Immobiliare FE s.r.l. al risarcimento in favore dell'attrice dei danni quantificati nella misura di euro € 85.580,00 ( ovvero € 51.480,00 per il ripristino del tetto ed € 34.100,00 per i danni risarciti a OC ) o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In via di subordine, sempre nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Immobiliare FE s.r.l. ai sensi dell'art. 2043 c.c., per tutti i danni patrimoniali subiti dalla Parte_1
in conseguenza dell'illecito rovesciamento delle acque con aggravio
[...]
del carico idrico dal proprio capannone a quello dell'attrice e, per l'effetto, condannare la Immobiliare FE s.r.l. al risarcimento in favore dell'attrice dei danni quantificati nella misura di euro € 85.580,00 ( ovvero € 51.480,00 per il ripristino del tetto ed € 34.100,00 per i danni risarciti a OC ) o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per Immobiliare FE srl:
Pag. 2 di 10 Voglia il Tribunale di Monza, Sez II, Giud. Dott.ssa Panzarino, rigettata ogni contraria istanza e premessa ogni dovuta e più opportuna statuizione di legge, così decidere:
• nel merito: accertate le circostanze di causa, rigettare la domanda avanzata da Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni
[...]
articolate in atti;
• nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la fondatezza parziale della pretesa di
, limitarne il quantum dovuto entro i danni dimostrati ed Parte_1
eziologicamente collegati alla asserita responsabilità di Immobiliare FE, tenendo conto del disposto dell'art. 1227, I e II comma, cod. civ.;
• in via istruttoria: occorrendo, previa rimessione della causa in istruttoria,
ammettersi le istanze istruttorie (interpello e prova testimoniale) di cui ai capitoli della memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2, da intendersi integralmente riportati e trascritti;
• sempre in via istruttoria: porre interamente a carico dell'attrice i costi della CTU;
• in ogni caso: con condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA, CPA e accessori di legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Pag. 3 di 10 La società , premesso di Parte_1
essere proprietaria di un immobile adibito a magazzino sito in Via Pt_1
Achille Grandi, 13, concesso in locazione alla ed Parte_3
adibito a laboratorio di pasticceria e
Cioccolateria, ha allegato che nella notte tra l'11 e il 12 maggio 2017,
veniva colpita da un violento temporale, al seguito del quale si Pt_1
verificavano infiltrazioni d'acqua nel magazzino con conseguente allagamento
La conduttrice OC, , provvedeva a denunciare formalmente alla proprietaria l'evento preannunciando una richiesta di Parte_1
danni che veniva poi quantificata per un totale di € 34.196,58.
provvedeva dunque ad inviare denuncia di sinistro alla Parte_1
propria compagnia assicurativa, quale , riteneva il Controparte_1
danno estraneo alla garanzia assicurativa considerata la responsabilità di terzi nella causazione dell'evento.
Nella specie si accertava quale concausa eziologicamente efficiente dell'evento dannoso il rovesciamento di acqua piovana proveniente dai tetti degli adiacenti capannoni di proprietà della Immobiliare FE s.r.l. che scaricano parte delle acque raccolte sul tetto del capannone della
, aggravandone il carico. Parte_1
Precisava in ogni caso che il tetto dell'immobile di proprietà dell'attrice era stato recentemente oggetto di un intervento di adeguata manutenzione operato tramite ditta specializzata.
Pag. 4 di 10 Di qui le istanze risarcitorie rivolte a FE e l'odierno giudizio volto al recupero delle somme resesi necessarie per i lavori e pari ad un esborso di complessivi € 51.480,00: il tutto oltre all'accordo dell'attrice con
OC per una riduzione del canone per un corrispettivo di € 34.100,00
a compensazione di tutti i danni subiti.
Parte attrice quantificava dunque il danno complessivo in euro € 85.580,00
( ovvero €
51.480,00 per il ripristino del tetto ed € 34.100,00 per i danni risarciti a
OC ) da ripartirsi con parte convenuta, previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità.
Si costituiva Immobiliare FE rilevando la natura eccezionale degli agenti atmosferici in questione e contestando il contenuto della perizia di parte avversaria, confezionata proprio su impulso dell'assicurazione dell'attrice che aveva poi negato il risarcimento.
In ogni caso sosteneva che sin dall'intervento manutentivo del 2016 di la copertura del capannone di parte attrice necessitava di un CP_2
intervento ben più strutturato e che il danno patito nella notte tra l'11 ed il
12 maggio 2017 era condizionato dallo stato pregresso dello stabile, come risulatnte dalla propria perizia a firma dell' AR. , .in ragione del Per_1
quale l'eccezionalità delle precipitazioni aveva causato il danno.
Parte convenuta evidenziava inoltre che mentre il proprio immobile , risalente al 1800 aveva mantenuto nel tempo le sue caratteristiche originali, quello dell'attrice aveva mutato la sua conformazione soprattutto sotto il profilo metrico strutturale con l'edificazione di un secondo corpo in addenda al capannone che si era posto “ come elemento intrusivo nello
Pag. 5 di 10 spazio libero tra le due strutture, precludendo di fatto lo scolo delle acque piovane da una delle facciate dallo stabile di Immobiliare FE. “
Esclusi anche i presupposti per il riconoscimento della responsabilità ex art
2043 c.c. parte convenuta contestava infine l'entità del danno, tra l'altro non preceduto da un ATP, e quanto alla transazione con la conduttrice che ogni responsabilità andava ascritta alla : Parte_1
“.. la quale - nei rapporti contrattuali con la conduttrice - non ha garantito alla OC un ambiente consono in termini manutentivi ai sensi dell'art. 1575, cod. civ., ancor più nell'ottica dell'attività svolta dalla predetta
(laboratorio di pasticceria e cioccolateria). Tra l'altro l'accordo conciliativo tra la attrice/locatrice e la non può avere alcuna Parte_4
rilevanza o efficacia per la convenuta, né è certo che l'accordo abbia effettivamente spiegato i suoi effetti….”
Nel corso del giudizio era ammessa la CTU sullo stato dei luoghi e le cause del sinistro, quindi la causa era assunta in decisione.
La domanda giudiziale non può essere accolta.
Vanno in primo luogo richiamati alcuni principi generali in materia di responsabilità ex art.2051 c.c., in relazione alla quale il custode , è tenuto all'adozione di tutte le misure necessarie perché le cose in custodia non rechino pregiudizio a terzi, con un generale obbligo di vigilanza e manutenzione delle stesse in buono stato.
L'art.2051 c.c. introduce una presunzione di responsabilità che ammette prova liberatoria limitatamente alla dimostrazione del caso fortuito, vale a
Pag. 6 di 10 dire un evento del tutto estraneo alla volontà del custode ed in grado di determinare causalmente , in maniera indipendente dal primo , l'evento dannoso (cass.
8.5.2013 n.10898)
Sotto tale profilo probatorio poi la giurisprudenza, di legittimità e merito, ha in generale affermato che la responsabilità ex art.2051 c.c si arresta dinanzi all'uso improprio delle cose da parte del danneggiato, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque , sicchè siffatta utilizzazione esclude il nesso causale agli effetti dell'art.2051 c.c. medesimo (Cass. 10.10.2008 n.25029)
Il caso fortuito poi può identificarsi anche col fatto del terzo, il quale ha avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno ( Cass.
23.10.98 n.105569) avuto riguardo in tal caso alla diligenza dal medesimo prestata secondo il grado dell'id quod plerumque accidit. Così che il fatto del terzo, secondo il grado di colpa dello stesso, sarà valutabile ai sensi dell'art.1227 comma 1 , fino a giungere – nel suo grado più alto- ad escludere la responsabilità del custode ( Cass. 15779/ 2006)
Infine , sotto il profilo probatorio si è affermato ad esempio in casi analoghi al presente che, in caso di danni a terzi derivanti dall'incendio di un immobile condotto in locazione, la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia si configura a carico di entrambi – proprietario e conduttore e salvo rivalsa nei rapporti interni ( Cass. 5245 del 15.3.2004) - allorchè nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma dell'incendio è da ravvisare nella violazione da parte dell'altro dello specifico dovere di vigilanza ad esso incombente ( Cass. 27.11.2014
n.25503).
Pag. 7 di 10 Ciò premesso si osserva che nella fattispecie all'esame non è in realtà in discussione la relazione di custodia con l'immobile da parte di o di FE né il nesso causale tra il danno e l'evento di Parte_1
forti precipitazioni a seguito delle quali si verificavano le infiltrazioni ed i danni lamentati dal conduttore.
Rileva viceversa accertare se , secondo la prospettazione attorea , alla causazione del danno abbia concorso il comportamento imputabile a FE
( difetto di manutenzione) o viceversa – secondo la prospettazione avanzata in via di eccezione da parte convenuta – se la responsabilità incombesse per le medesime ragioni a parte attrice.
La consulenza espletata, previo accertamento dello stato dei luoghi, ha in primo luogo verificato che alla data del sinistro la copertura di Immobiliare
FE era appena stata rifatta mentre quella dell'attrice risaliva al 1965 (cfr p. 10 e foto p.11) e l'intervento dell'ottobre 2016 poteva aver riguardato al massimo il riposizionamento di qualche lastra e la pulizia dio gronde o pluviali (cfr p.12).
Quanto alla modifica del sistema di scarico dei pluviali – determinato dalla costruzione in ampliamento a confine di - , pur sussistente, ne Parte_1
ha escluso la valenza causale in ordine all'episodio infiltrativo.
Secondo il CTU le infiltrazioni sono avvenute principalmente lungo il muro di confine oltre che dai lucernari presenti sulla copertura a significare la mancata tenuta della stessa….L'età della copertura ed il suo stato d'uso ed in particolare la venuta meno tenuta della sigillatura del bordo superiore della stessa hanno determinato, indipendentemente dal sovraccarico del sistema di deflusso ..l'infiltrazione avvenuta quella notte…si osserva che in
Pag. 8 di 10 occasione del sinistro non vi è stato alcun cedimento o danno strutturale tant'è che il rimedio si è limitato al rifacimento della copertura ..” ( Cfr p.
14 CTU)
Il Ctu ha dunque individuato la causa del sinistro nella oggettiva concomitanza di due fattori: l'eccezionalità dell'evento atmosferico e lo stato d'uso della copertura di , escludendo l'eccessivo Parte_1
convogliamento di acqua piovana proveniente dalla copertura del fabbricato . Pt_5
Le conclusioni del CTU possono essere recepite ed appaiono ampiamente motivate e non contraddittorie.
Decisiva appare l'osservazione – oggettivamente riscontrabile – per cui “le infiltrazioni sono avvenute nella parte alta della copertura e non nella parte bassa ove è posizionato il canale di raccolta delle acque piovane che si sostiene aver travasato” ( cfr p. 18 in risposta alle osservazioni di parte attrice).
Mentre in relazione all'incidenza causale del carente stato manutentivo della copertura attorea decisiva appare l'osservazione – con giudizio controfattuale – per cui a seguito del rifacimento della copertura , ma non del sistema dei pluviali , non si sono più registrate infiltrazioni pur in presenza di diversi ulteriori fenomeni di precipitazioni analoghe a quella oggetto di indagine.
Le conclusioni della CTU così motivate appaiono pertanto esaustive dovendosi rigettare la richiesta di rinnovazione in proposito
Pag. 9 di 10 In definitiva la prospettazione attorea circa il determinismo del sinistro e l'incidenza causale in esso dell'assetto dell'immobile di FE non trova riscontro oggettivo negli stessi fatti e situazioni descritte né dunque giustifica un rimprovero di negligenza nella custodia del proprio immobile da parte di questa.
Non avendo pertanto parte attrice dimostrato il nesso causale di cui ai principi più sopra illustrati- ed escluso dunque che nell'evento concorra una responsabilità congiunta delle parti - la domanda principale deve essere rigettata e quelle subordinate dichiarate assorbite.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su valori medi oltre alle spese di CTU come liquidate da separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- RIGETTA integralmente la domanda giudiziale
-CONDANNA l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di
Immobiliare FE liquidate in euro 14.000,00 per compensi oltre accessori per legge ed oltre spese di CTU come liquidate da separato decreto
Così deciso in Monza il 7.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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