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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 3965 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv.ta Romina Cristina Parte_1 C.F._1
D'Agostini
-parte attrice-
e
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, in giudizio con l'avv. Fausto Appicciafuoco
-parte convenuta-
***
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “ in via principale: - accertare e dichiarare che la comunicazione di recesso, effettuata dalla resistente al dr. il 6 Marzo 2018, è inefficace ed illegittima per tutte le ragioni di cui Parte_1 al presente ricorso e, conseguentemente, -riconoscere e dichiarare che la società a socio unico in CP_1 persona del suo legale rappresentante pt è tenuta a risarcire il danno patrimoniale subito dal Dr.
[...]
(danno emergente e lucro cessante), da liquidare, anche ai sensi degli artt. 1223 e 1226 c.c., in Parte_1
€ 9.900,00= o in quella somma, anche maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio e/o ritenuta di Giustizia;
- condannare la resistente a rimborsare il dr. le spese sostenute per spese legali Parte_1
e compensi professionali.”
- PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) in via pregiudiziale, per le ragioni sopra esposte, accertare il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;
b) in via
1 preliminare, per le ragioni sopra esposte, valutata l'incompatibilità del rito sommario ex art. 702 c.p.c., disporre la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria;
c) nel merito, rigettare tutte le domande e/o pretese risarcitorie ex adverso azionate nei confronti di CP_1
a Socio Unico, per tutte le ragioni sopra esposte, perché infondate in fatto e in diritto, nonché carenti di prova;
d) in ogni caso con vittoria di spese, competenze di causa, IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con ricorso ex art 702-bis c.p.c. ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
a socio unico (d'ora in avanti anche solo “ ”), al fine di ottenere la dichiarazione CP_1 CP_1 di illegittimità del recesso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale esercitato dalla società, con conseguente richiesta di risarcimento del danno patrimoniale dallo stesso subito consistente nel danno emergente e nel lucro cessante.
A sostegno di tali domande il ricorrente ha allegato e dedotto:
- che in data 17.10.2008 aveva sottoscritto con il contratto di conferimento CP_1 dell'incarico come medico competente ex d.lgs. n. 81/2008;
- che l'atto di conferimento dell'incarico espressamente aveva disposto che “L'incarico ha validità annuale con decorrenza dalla data del presente incarico e si intende tacitamente rinnovato, salvo disdetta anticipata di tre mesi, previo accordo sulla parte economica”;
- che il contratto si era tacitamente rinnovato di anno in anno e, da ultimo, in data 17.10.2017, non essendo pervenuta alcuna disdetta anticipata nei tre mesi antecedenti;
- che in data 06.03.2018 aveva comunicato il recesso anticipato dal contratto di CP_1 conferimento dell'incarico, atto poi contestato dal ricorrente, cui aveva fatto seguito ulteriore comunicazione di , unitamente alla spedizione di assegno circolare di euro CP_1
816,00 al netto della ritenuta d'acconto e per mero spirito conciliativo;
importo che invece era stato trattenuto a titolo di acconto sulla maggior somma qui richiesta;
- che, nonostante la volontà di risolvere la controversia in sede stragiudiziale tramite l'insaturazione del procedimento di mediazione, la stessa non si era conclusa con esito positivo;
- che, pertanto, alla luce del contegno negoziale di , egli aveva subito un danno CP_1 patrimoniale (nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante) per euro
9.900,00.
2 I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio , eccependo preliminarmente sia CP_1
l'inadeguatezza, per la risoluzione della controversia, dell'instaurato rito sommario, sia l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e chiedendo il rigetto delle domande avversarie. La resistente ha peraltro allegato articolate difese in punto di inesatto adempimento, da parte del medico ricorrente, alle prestazioni derivanti dal contratto in essere;
ha contestato la quantificazione del danno richiesto sia dal punto di vista metodologico (il ha parametrato la richiesta sul ricavo e non sull'utile), sia da quello Parte_1 matematico (il numero degli addetti non era quello indicato dal ricorrente).
I-3. All'esito dell'udienza del 17.04.2019 è stato disposto il mutamento del rito e le parti sono state invitate a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al d.l. n. 132/2014. La causa, documentalmente istruita, ha subito numerosi differimenti d'ufficio, sino all'udienza di precisazione del 23.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. A seguito dello scambio di note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 25.10.2024, comunicata in pari data, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e scadenza per il deposito delle memorie di replica al 13.01.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La risoluzione della lite necessita di chiarire la legittimità dell'esercitato recesso, nella prospettiva del contratto concretamente in essere tra le parti.
II-4.1. La prestazione che il ha nel corso degli anni svolto in favore e nei confronti della Parte_1
trae origine da un contratto di conferimento dell'incarico per l'esercizio di una prestazione CP_1
d'opera intellettuale, in forza del quale il professionista è stato incaricato di sottoporre a visita medica, periodicamente, i dipendenti della società committente, oltre all'esecuzione di prestazioni di consulenza in medicina del lavoro. Nel richiamato contratto sono state indicate le attività che il medico competente era incaricato di svolgere ed il relativo trattamento economico, oltre a due clausole con le quali rispettivamente si è previsto che:
a) in caso di reiterate e sostanziali violazioni degli accordi sottoscritti, le parti hanno facoltà di revocare gli impegni assunti con preavviso di due mesi (punto 4, § 3 del contratto);
b) l'incarico ha durata annuale, prorogabile automaticamente in assenza di disdetta da comunicare entro il termine di tre mesi (punto 4, § 4 del contratto).
II-4.2. Il lamenta l'illegittimità del recesso esercitato da poiché irrispettoso della Parte_1 CP_1 clausola contrattuale che prevedeva l'obbligo di comunicare la disdetta con anticipo di almeno tre mesi, in ciò escludendo la recedibilità ad nutum.
3 La , al contrario, ed al fine di sostenere la legittimità del diritto di recesso da essa esercitato, CP_1 ha richiamato la disciplina codicistica del diritto di recesso ad nutum, diritto espressamente disciplinato dall'art. 2237 c.c. in ragione del quale, il cliente (nel caso di specie ) può recedere CP_1 dal contratto senza una giusta causa e senza seguire particolari formalità. Prevede infatti l'art. 2237, comma 1, c.c. che “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”.
II-5. La quaestio iuris attiene allora all'esclusione o meno, da parte del contratto, della facoltà ex art. 2237, comma 1, c.c., questione che presuppone risolta in senso favorevole la derogabilità pattizia della previsione di tale facoltà (v. Cass. civ., Sez. L., sent. n. 21904 del 07.09.2018, secondo cui “la previsione della facoltà di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237 c.c., comma 1 non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che per particolari esigenze delle parti sia esclusa tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto”, in termini anche App. Bari,
Sez. L., n. 1505 del 12.11.2021).
È allora al regolamento negoziale che occorre far riferimento.
II-5.1. Una interpretazione coordinata del regolamento contrattuale, condotta al lume dei canoni espressi agli artt. 1362 ss. c.c., consente di ritenere esclusa la facoltà di recesso ad nutum.
A tale esito si giunge in applicazione del canone ermeneutico secondo cui le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (cfr. art. 1363 c.c.).
La scrittura conclusa tra le parti nulla esplicitamente statuisce in ordine alla recedibilità ad nutum dall'accordo. Tale elemento è tuttavia neutro nell'economia del ragionamento.
II-5.1.1. La conclusione in ordine all'esclusione di tale facoltà si ricava infatti secondo una interpretazione logica del regolamento negoziale, proprio alla luce della clausola che, per l'ipotesi di giusta causa, dispone la necessaria osservanza di un preavviso di due mesi (punto 4, § 3 del contratto).
Ebbene, la previsione di un preavviso financo in ipotesi di giusta causa di recesso rende logicamente incompatibile la contemporanea salvezza della libera recedibilità, senza preavviso, nelle ipotesi in cui invece faccia difetto la giusta causa. Risulterebbe infatti del tutto illogico che in presenza di una giusta causa sia previsto un lungo termine di preavviso, tutelando in tal modo la parte inadempiente, mentre in assenza di valida giustificazione si possa liberamente recedere dal contratto senza riconoscere alcuna tutela alla controparte in thesi adempiente, tutela individuabile proprio nella previsione di un termine di preavviso, idoneo a consentire alla parte che subisce il recesso di adottare le opportune misure organizzative volte a ridurre i disagi connessi alla cessazione degli effetti del contratto.
4 II-6. Quanto da ultimo statuito comporta l'illegittimità del recesso ad nutum esercitato da in CP_1 data 06.03.2018, in quanto facoltà da ritenersi esclusa dal complessivo regolamento pattizio, e l'accoglimento della domanda attorea.
II-7. In ordine al quantum debeatur si osserva quanto segue.
Dall'illegittimità del recesso consegue il riconoscimento a vantaggio del prestatore del compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del contratto (Cass. civ., Sez. L., n. 22786 del
07.10.2013).
Data l'illegittimità del recesso, il contratto tra le parti avrebbe avuto vigenza sino ad ottobre 2018.
Applicando le condizioni economiche previste nel contratto si ricava che il avrebbe avuto Parte_1 diritto a percepire la somma di euro 800,00 oltre accessori per l'attività di consulenza in medicina del lavoro, oltre ad euro 20,66 per ogni visita medica, per ogni audiometria e per ogni spirometria effettuate sui dipendenti, oltre ad euro 25,00 per ogni test antidroga somministrato ai carrellisti.
II-7.1. In ordine a tale ultima allegazione, deve ritenersi che il non abbia assolto all'onere CP_2 della prova su di lui gravante, non avendo offerto alcun elemento, neppur presuntivo, idoneo a individuare il numero medio dei carrellisti dal 2008 al 2018 o il numero di test mediamente somministrati nel corso dell'anno.
II-7.2. Dall'insieme degli elementi documentali offerti è invece possibile accogliere la domanda risarcitoria in ordine agli ulteriori importi dovuti.
Va dunque anzitutto riconosciuto l'importo di euro 800,00 per l'attività annuale di consulenza in medicina del lavoro.
Vanno poi riconosciuti gli introiti che il medico avrebbe ottenuto, ove avesse proceduto ad effettuare le visite mediche e gli ulteriori accertamenti specialistici, solitamente somministrati nel corso dell'anno in favore dei lavoratori di . CP_1
Preso come riferimento il numero di impiegati alla data del 31.12.2017, pari a 172 (cfr. visura camerale allegata in atti) e tenuto conto del numero medio di visite annue allegato dal medico (150, cui vanno sottratte le 9 visite effettuate nel periodo ottobre 2017-marzo 2018) e comprovato, quanto meno in via presuntiva, dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 9, 10 e 11 ricorso), risulta equo riconoscere l'ulteriore importo di euro 2.913,06 per le visite mediche (141 x euro 20,66), euro
2.913,06 per le audiometrie(141 x euro 20,66) ed euro 2.913,06 per le spirometrie(141 x euro 20,66), per complessivi 8.739,18.
II-7.3. Nulla risulta invece dovuto in termini di danno emergente non essendo certa la destinazione dei test per l'utilizzo di sostante stupefacenti acquistate dal e per i quali viene richiesto il Parte_1 risarcimento, tenuto altresì conto della loro eventuale diversa destinazione, comunque nell'ambito
5 dell'esercizio dell'attività professionale del non limitata (come si evince dal numero Parte_1 progressivo delle ricevute sub doc. 10 del ricorso) a quella prestata in favore di . CP_1
II-7.4. All'importo di euro 9.539,18 (euro 8.739,18 + euro 800,00) vanno detratti gli importi già pacificamente corrisposti al (euro 1.773,82), sicché risulta complessivamente dovuto il Parte_1 pagamento di euro 7.765,36.
II-8. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. Accertata la natura illegittima del recesso esercitato da in data 06.03.2018, la stessa va CP_1 condannata al risarcimento del danno in favore di pari ad euro 7.765,36. Parte_1
III-10. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; valori medi per le fasi
“di studio della controversi”, “introduttiva del giudizio” e “decisionale”; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 per la fase “istruttoria e/o di trattazione”, attesa l'attività in concreto svolta ad essa riferibile e la natura documentale della lite).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da nei confronti di a socio Parte_1 CP_1 unico, così provvede:
- ACCERTATA la natura illegittima del recesso esercitato da a socio unico in data CP_1
06.03.2018 per l'effetto,
- CONDANNA a socio unico al pagamento, in favore di di euro CP_1 Parte_1
7.765,36 a titolo di risarcimento del danno;
- CONDANNA a socio unico alla refusione, in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi e in euro 155,45 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 20 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 3965 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv.ta Romina Cristina Parte_1 C.F._1
D'Agostini
-parte attrice-
e
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, in giudizio con l'avv. Fausto Appicciafuoco
-parte convenuta-
***
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “ in via principale: - accertare e dichiarare che la comunicazione di recesso, effettuata dalla resistente al dr. il 6 Marzo 2018, è inefficace ed illegittima per tutte le ragioni di cui Parte_1 al presente ricorso e, conseguentemente, -riconoscere e dichiarare che la società a socio unico in CP_1 persona del suo legale rappresentante pt è tenuta a risarcire il danno patrimoniale subito dal Dr.
[...]
(danno emergente e lucro cessante), da liquidare, anche ai sensi degli artt. 1223 e 1226 c.c., in Parte_1
€ 9.900,00= o in quella somma, anche maggiore o minore, che risulterà all'esito del giudizio e/o ritenuta di Giustizia;
- condannare la resistente a rimborsare il dr. le spese sostenute per spese legali Parte_1
e compensi professionali.”
- PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) in via pregiudiziale, per le ragioni sopra esposte, accertare il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;
b) in via
1 preliminare, per le ragioni sopra esposte, valutata l'incompatibilità del rito sommario ex art. 702 c.p.c., disporre la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria;
c) nel merito, rigettare tutte le domande e/o pretese risarcitorie ex adverso azionate nei confronti di CP_1
a Socio Unico, per tutte le ragioni sopra esposte, perché infondate in fatto e in diritto, nonché carenti di prova;
d) in ogni caso con vittoria di spese, competenze di causa, IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con ricorso ex art 702-bis c.p.c. ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
a socio unico (d'ora in avanti anche solo “ ”), al fine di ottenere la dichiarazione CP_1 CP_1 di illegittimità del recesso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale esercitato dalla società, con conseguente richiesta di risarcimento del danno patrimoniale dallo stesso subito consistente nel danno emergente e nel lucro cessante.
A sostegno di tali domande il ricorrente ha allegato e dedotto:
- che in data 17.10.2008 aveva sottoscritto con il contratto di conferimento CP_1 dell'incarico come medico competente ex d.lgs. n. 81/2008;
- che l'atto di conferimento dell'incarico espressamente aveva disposto che “L'incarico ha validità annuale con decorrenza dalla data del presente incarico e si intende tacitamente rinnovato, salvo disdetta anticipata di tre mesi, previo accordo sulla parte economica”;
- che il contratto si era tacitamente rinnovato di anno in anno e, da ultimo, in data 17.10.2017, non essendo pervenuta alcuna disdetta anticipata nei tre mesi antecedenti;
- che in data 06.03.2018 aveva comunicato il recesso anticipato dal contratto di CP_1 conferimento dell'incarico, atto poi contestato dal ricorrente, cui aveva fatto seguito ulteriore comunicazione di , unitamente alla spedizione di assegno circolare di euro CP_1
816,00 al netto della ritenuta d'acconto e per mero spirito conciliativo;
importo che invece era stato trattenuto a titolo di acconto sulla maggior somma qui richiesta;
- che, nonostante la volontà di risolvere la controversia in sede stragiudiziale tramite l'insaturazione del procedimento di mediazione, la stessa non si era conclusa con esito positivo;
- che, pertanto, alla luce del contegno negoziale di , egli aveva subito un danno CP_1 patrimoniale (nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante) per euro
9.900,00.
2 I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio , eccependo preliminarmente sia CP_1
l'inadeguatezza, per la risoluzione della controversia, dell'instaurato rito sommario, sia l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e chiedendo il rigetto delle domande avversarie. La resistente ha peraltro allegato articolate difese in punto di inesatto adempimento, da parte del medico ricorrente, alle prestazioni derivanti dal contratto in essere;
ha contestato la quantificazione del danno richiesto sia dal punto di vista metodologico (il ha parametrato la richiesta sul ricavo e non sull'utile), sia da quello Parte_1 matematico (il numero degli addetti non era quello indicato dal ricorrente).
I-3. All'esito dell'udienza del 17.04.2019 è stato disposto il mutamento del rito e le parti sono state invitate a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al d.l. n. 132/2014. La causa, documentalmente istruita, ha subito numerosi differimenti d'ufficio, sino all'udienza di precisazione del 23.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. A seguito dello scambio di note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 25.10.2024, comunicata in pari data, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e scadenza per il deposito delle memorie di replica al 13.01.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La risoluzione della lite necessita di chiarire la legittimità dell'esercitato recesso, nella prospettiva del contratto concretamente in essere tra le parti.
II-4.1. La prestazione che il ha nel corso degli anni svolto in favore e nei confronti della Parte_1
trae origine da un contratto di conferimento dell'incarico per l'esercizio di una prestazione CP_1
d'opera intellettuale, in forza del quale il professionista è stato incaricato di sottoporre a visita medica, periodicamente, i dipendenti della società committente, oltre all'esecuzione di prestazioni di consulenza in medicina del lavoro. Nel richiamato contratto sono state indicate le attività che il medico competente era incaricato di svolgere ed il relativo trattamento economico, oltre a due clausole con le quali rispettivamente si è previsto che:
a) in caso di reiterate e sostanziali violazioni degli accordi sottoscritti, le parti hanno facoltà di revocare gli impegni assunti con preavviso di due mesi (punto 4, § 3 del contratto);
b) l'incarico ha durata annuale, prorogabile automaticamente in assenza di disdetta da comunicare entro il termine di tre mesi (punto 4, § 4 del contratto).
II-4.2. Il lamenta l'illegittimità del recesso esercitato da poiché irrispettoso della Parte_1 CP_1 clausola contrattuale che prevedeva l'obbligo di comunicare la disdetta con anticipo di almeno tre mesi, in ciò escludendo la recedibilità ad nutum.
3 La , al contrario, ed al fine di sostenere la legittimità del diritto di recesso da essa esercitato, CP_1 ha richiamato la disciplina codicistica del diritto di recesso ad nutum, diritto espressamente disciplinato dall'art. 2237 c.c. in ragione del quale, il cliente (nel caso di specie ) può recedere CP_1 dal contratto senza una giusta causa e senza seguire particolari formalità. Prevede infatti l'art. 2237, comma 1, c.c. che “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”.
II-5. La quaestio iuris attiene allora all'esclusione o meno, da parte del contratto, della facoltà ex art. 2237, comma 1, c.c., questione che presuppone risolta in senso favorevole la derogabilità pattizia della previsione di tale facoltà (v. Cass. civ., Sez. L., sent. n. 21904 del 07.09.2018, secondo cui “la previsione della facoltà di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237 c.c., comma 1 non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che per particolari esigenze delle parti sia esclusa tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto”, in termini anche App. Bari,
Sez. L., n. 1505 del 12.11.2021).
È allora al regolamento negoziale che occorre far riferimento.
II-5.1. Una interpretazione coordinata del regolamento contrattuale, condotta al lume dei canoni espressi agli artt. 1362 ss. c.c., consente di ritenere esclusa la facoltà di recesso ad nutum.
A tale esito si giunge in applicazione del canone ermeneutico secondo cui le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (cfr. art. 1363 c.c.).
La scrittura conclusa tra le parti nulla esplicitamente statuisce in ordine alla recedibilità ad nutum dall'accordo. Tale elemento è tuttavia neutro nell'economia del ragionamento.
II-5.1.1. La conclusione in ordine all'esclusione di tale facoltà si ricava infatti secondo una interpretazione logica del regolamento negoziale, proprio alla luce della clausola che, per l'ipotesi di giusta causa, dispone la necessaria osservanza di un preavviso di due mesi (punto 4, § 3 del contratto).
Ebbene, la previsione di un preavviso financo in ipotesi di giusta causa di recesso rende logicamente incompatibile la contemporanea salvezza della libera recedibilità, senza preavviso, nelle ipotesi in cui invece faccia difetto la giusta causa. Risulterebbe infatti del tutto illogico che in presenza di una giusta causa sia previsto un lungo termine di preavviso, tutelando in tal modo la parte inadempiente, mentre in assenza di valida giustificazione si possa liberamente recedere dal contratto senza riconoscere alcuna tutela alla controparte in thesi adempiente, tutela individuabile proprio nella previsione di un termine di preavviso, idoneo a consentire alla parte che subisce il recesso di adottare le opportune misure organizzative volte a ridurre i disagi connessi alla cessazione degli effetti del contratto.
4 II-6. Quanto da ultimo statuito comporta l'illegittimità del recesso ad nutum esercitato da in CP_1 data 06.03.2018, in quanto facoltà da ritenersi esclusa dal complessivo regolamento pattizio, e l'accoglimento della domanda attorea.
II-7. In ordine al quantum debeatur si osserva quanto segue.
Dall'illegittimità del recesso consegue il riconoscimento a vantaggio del prestatore del compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del contratto (Cass. civ., Sez. L., n. 22786 del
07.10.2013).
Data l'illegittimità del recesso, il contratto tra le parti avrebbe avuto vigenza sino ad ottobre 2018.
Applicando le condizioni economiche previste nel contratto si ricava che il avrebbe avuto Parte_1 diritto a percepire la somma di euro 800,00 oltre accessori per l'attività di consulenza in medicina del lavoro, oltre ad euro 20,66 per ogni visita medica, per ogni audiometria e per ogni spirometria effettuate sui dipendenti, oltre ad euro 25,00 per ogni test antidroga somministrato ai carrellisti.
II-7.1. In ordine a tale ultima allegazione, deve ritenersi che il non abbia assolto all'onere CP_2 della prova su di lui gravante, non avendo offerto alcun elemento, neppur presuntivo, idoneo a individuare il numero medio dei carrellisti dal 2008 al 2018 o il numero di test mediamente somministrati nel corso dell'anno.
II-7.2. Dall'insieme degli elementi documentali offerti è invece possibile accogliere la domanda risarcitoria in ordine agli ulteriori importi dovuti.
Va dunque anzitutto riconosciuto l'importo di euro 800,00 per l'attività annuale di consulenza in medicina del lavoro.
Vanno poi riconosciuti gli introiti che il medico avrebbe ottenuto, ove avesse proceduto ad effettuare le visite mediche e gli ulteriori accertamenti specialistici, solitamente somministrati nel corso dell'anno in favore dei lavoratori di . CP_1
Preso come riferimento il numero di impiegati alla data del 31.12.2017, pari a 172 (cfr. visura camerale allegata in atti) e tenuto conto del numero medio di visite annue allegato dal medico (150, cui vanno sottratte le 9 visite effettuate nel periodo ottobre 2017-marzo 2018) e comprovato, quanto meno in via presuntiva, dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 9, 10 e 11 ricorso), risulta equo riconoscere l'ulteriore importo di euro 2.913,06 per le visite mediche (141 x euro 20,66), euro
2.913,06 per le audiometrie(141 x euro 20,66) ed euro 2.913,06 per le spirometrie(141 x euro 20,66), per complessivi 8.739,18.
II-7.3. Nulla risulta invece dovuto in termini di danno emergente non essendo certa la destinazione dei test per l'utilizzo di sostante stupefacenti acquistate dal e per i quali viene richiesto il Parte_1 risarcimento, tenuto altresì conto della loro eventuale diversa destinazione, comunque nell'ambito
5 dell'esercizio dell'attività professionale del non limitata (come si evince dal numero Parte_1 progressivo delle ricevute sub doc. 10 del ricorso) a quella prestata in favore di . CP_1
II-7.4. All'importo di euro 9.539,18 (euro 8.739,18 + euro 800,00) vanno detratti gli importi già pacificamente corrisposti al (euro 1.773,82), sicché risulta complessivamente dovuto il Parte_1 pagamento di euro 7.765,36.
II-8. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. Accertata la natura illegittima del recesso esercitato da in data 06.03.2018, la stessa va CP_1 condannata al risarcimento del danno in favore di pari ad euro 7.765,36. Parte_1
III-10. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; valori medi per le fasi
“di studio della controversi”, “introduttiva del giudizio” e “decisionale”; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 per la fase “istruttoria e/o di trattazione”, attesa l'attività in concreto svolta ad essa riferibile e la natura documentale della lite).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da nei confronti di a socio Parte_1 CP_1 unico, così provvede:
- ACCERTATA la natura illegittima del recesso esercitato da a socio unico in data CP_1
06.03.2018 per l'effetto,
- CONDANNA a socio unico al pagamento, in favore di di euro CP_1 Parte_1
7.765,36 a titolo di risarcimento del danno;
- CONDANNA a socio unico alla refusione, in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi e in euro 155,45 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 20 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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