Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 2843 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(avv.ti Manuela Varani, Maria Parte_1
Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli) appellante
E
(avv. Lilia Cianfrone) CP_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Indennità di malattia.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 1.9.2020 al tribunale di Castrovillari, ha CP_1 rivendicato dall' il pagamento dell'importo integrale dell'indennità di malattia per Pt_1
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2. Il tribunale ha accolto la sua domanda e ha condannato l' a Pt_1 corrispondergli l'importo della trattenuta. Ha infatti ritenuto che: a) l'eccezione di decadenza formulata dall' ai sensi dell'art. 22 del d.l. 7/1970 sia inconferente Pt_1
perché nella specie non si fa questione della reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoli, ma dell'erogazione dell'indennità di malattia;
b) che il diritto a tale indennità sia incontroverso sia nell'an, sia nel quantum; c) che il contro credito opposto in compensazione dall' per giustificare l'anzidetta trattenuta non sia certo, perché Pt_1
l' non fornisce prova delle prestazioni economiche divenute indebite a causa della Pt_1
cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici agricoli e al cui recupero quella trattenuta è funzionale, né allega le ragioni che legittimano la compensazione eseguita e,
“in particolare”, non indica “le prestazioni che ricorrente avrebbe, secondo l' Pt_1 indebitamente percepito, né le modalità di erogazione delle stesse”.
3. L' impugna la sentenza e ne chiede l'integrale riforma. Addebita al Pt_1
tribunale di aver trascurato le allegazioni che aveva formulato e le prove che aveva fornito in ordine alla fondatezza della propria pretesa restitutoria, avente ad oggetto l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2010 che: a) il ricorrente non aveva contestato di aver percepito;
b) non aveva però dimostrato essergli dovuta;
c) era divenuta indebita a seguito della riduzione delle giornate lavorative iscritte a suo nome negli elenchi anagrafici agricoli, contro la quale egli non aveva reagito nel termine di decadenza applicabile.
4. Nella resistenza dell'appellato che ha eccepito l'infondatezza dell'impugnazione, la Corte ha trattato nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. l'udienza di discussione e, acquisite le note prodotte dalle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è ammissibile perché contraddice motivatamente le statuizioni concernenti il difetto di allegazione e di prova che il tribunale ha stigmatizzato per
Pag. 2 di 6 giustificare il rigetto dell'eccezione che l' ha opposto alla rivendicazione attorea. È Pt_1 formulato, pertanto, nel rispetto del paradigma che l'art. 434 c.p.c. delinea1.
6. Nel merito, l'appello è fondato.
7. Il tribunale ha correttamente giudicato incontestato il credito che il ricorrente ha azionato in giudizio, rivendicando il pagamento integrale dell'indennità che gli spetta, in quanto bracciante agricolo, per il periodo di malattia che ha patito nell'anno
2019.
8. Altrettanto correttamente, il tribunale ha qualificato in termini di eccezione di “compensazione” quella che l' ha contrapposto alla rivendicazione creditoria del Pt_1
ricorrente. Ma ha erroneamente ritenuto – come fondatamente denuncia l'appellante – che il credito contrapposto in compensazione dall' non sia certo, perché non ne è Pt_1
stata precisamente allegata la fonte.
9. L'erroneità del rilievo si apprezza constatando che invece, nel costituirsi in giudizio, l' : Pt_1
1) aveva specificamente indicato il titolo della sua pretesa creditoria, in quanto: a) aveva allegato che essa scaturiva dall'indebita erogazione in favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione agricola per il 2010 in misura eccedente quella dovutagli;
b) aveva specificato che quella prestazione era risultata parzialmente indebita a seguito della riduzione del numero di giornate lavorative per il quale il ricorrente era stato iscritto negli elenchi anagrafici agricoli di quello stesso anno;
2) aveva precisato che l'indennità di disoccupazione gli era stata liquidata tenendo conto di 102 giornate lavorative che, con provvedimento di cancellazione pubblicato dal
Pag. 3 di 6 10 al 25 marzo 2013, erano state parzialmente disconosciute e ridotte a sole 51, con la conseguenza che l'importo dell'indennità spettantegli era stato ridotto di 1.961,94 euro;
3) aveva eccepito, quindi, il proprio “diritto di ripetere le somme indebitamente corrisposte”, al fine di contrastare l'avversa pretesa di pagamento.
10. A fronte della esaustiva formulazione dell'eccezione di compensazione, non giova all'appellato denunciare che il provvedimento con cui l' aveva liquidato Pt_1
l'indennità di malattia per il 2019, decurtandola dell'importo che forma oggetto di controversia, non avesse indicato il titolo di quella decurtazione e, quindi, non avesse menzionato l'indebita erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2010. In senso contrario depone, invero, l'autonomia dell'operato dell' in fase Pt_1 amministrativa rispetto all'accertamento da compiersi in sede giudiziale, nella quale l'oggetto della cognizione è costituito non già dalla legittimità degli atti dell'ente previdenziale, ma dai fatti costitutivi del diritto azionato dal ricorrente o, come nella specie, dell'eccezione sollevata dal resistente per paralizzarlo.
11. Deve convenirsi, dunque, che ben ha potuto l' esplicitare solo in sede Pt_1
giudiziale le ragioni del pagamento parziale della prestazione di malattia per il 2019, contrapponendo alla rivendicazione creditoria del ricorrente, che in giudizio ne pretende il pagamento integrale, il proprio credito a ripetere quanto gli ha indebitamente erogato in eccesso a titolo di indennità di disoccupazione per il 2010. È questa, infatti, la sede in cui si esplica, ai sensi degli art. 414 e 416 c.p.c., la circolarità tra gli oneri di allegazione, di contestazione e di prova dei fatti posti a fondamento dell'azione proposta e, per converso, delle eccezioni sollevate per contrastarla.
12. Nulla quaestio sull'onere della prova a carico dell' del controcredito Pt_1 che ha opposto in compensazione. E l' ha assolto tale onere perché: Pt_1
1) ha fornito una compiuta indicazione dei dati relativi al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di disoccupazione agricola per il 2010, senza che il ricorrente abbia contestato l'esistenza o l'entità di tale pagamento che l' ha dedotto di aver Pt_1
commisurato sulla base di 102 giornate lavorative2;
Pag. 4 di 6 2) ha documentato di aver variato il numero di giornate lavorative di iscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici agricoli per quell'anno, riducendolo a 51 giornate, con la conseguente riduzione anche del trattamento economico di disoccupazione spettante;
3) ha altresì documentato di aver pubblicato quella variazione sul proprio sito istituzionale, già nel 2013, senza che il ricorrente abbia dedotto e dimostrato di averla mai impugnata;
4) ha correttamente evidenziato, anche in appello, che il ricorrente non ha chiesto di provare di aver prestato, nell'anno 2010, un numero di giornate di lavoro agricolo superiore a quello risultante dalla variazione disposta e non impugnata.
13. La parziale perdita del requisito di iscrizione, unitamente alla mancata dimostrazione dell'espletamento dell'attività lavorativa in agricoltura che aveva giustificato l'erogazione al ricorrente dell'indennità di disoccupazione agricola nell'anzidetta misura, è causa dell'insorgere del credito restitutorio posto a base dell'eccezione di compensazione sollevata dall' CP_2
14. Il riconoscimento del credito restitutorio e il conseguente accoglimento dell'eccezione di compensazione con cui quel credito è stato fatto valere impongono di presunzioni, occorrendo, al fine di escludere l'ammissibilità di mezzi di prova diversi, un'apposita prescrizione di legge, al pari della disposizione contenuta nella legge di contabilità generale ex art. 55 r.d.
18 novembre 1923, n. 2440 e nel relativo regolamento (artt. 26 ss. r.d. 23 maggio 1924, n. 827) per i Pt_ pagamenti eseguiti dallo Stato, non applicabili all (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto raggiunta la prova dell'estinzione satisfattiva del debito dell sulla base Pt_1 della mancata contestazione da parte dell'assicurato e della compiuta indicazione dei dati del versamento da parte dell'Istituto previdenziale)”. 3 Cass. 7967/2024: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970”. Cass. SU 133/2000: “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n.
212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi) …”.
Pag. 5 di 6 accertare l'estinzione del credito azionato dal ricorrente e di rigettare la domanda di pagamento che il tribunale ha invece accolto.
15. Le spese di lite si compensano tra le parti perché il ricorrente ha reso la rituale declaratoria di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero dalle spese per i non abbienti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1
depositato il 7.7.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 46/23, pubblicata in data 17.1.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da;
CP_1
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/03/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 13535/2018: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 2 Cass. 25251/2014: “In tema di prova dell'estinzione satisfattiva del debito dell'ente pubblico previdenziale, la regola in base alla quale il debitore che effettui il pagamento ha diritto al rilascio della quietanza, ai sensi dell'art. 1199 cod. civ., non esclude che il pagamento possa essere provato per