Sentenza 24 agosto 1999
Massime • 2
La valutazione del Consiglio Nazionale Forense sulla non conformità dei comportamenti addebitati alla dignità ed al decoro della professione e sulla idoneità degli stessi a ledere il prestigio della classe forense, è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretta da adeguata motivazione.
In tema di illecito disciplinare del professionista legale, poiché l'avvocato viene considerato un collaboratore della giustizia e la sua condotta deve in ogni caso conformarsi a criteri di correttezza, dignità e decoro, il comportamento del medesimo non conforme alla dignità ed al decoro professionale, disciplinarmente rilevante, va riferito ad ogni aspetto della vita di relazione del professionista e, quindi, anche ai comportamenti che sono estranei all'esercizio dell'attività di legale, purché siano tali da ledere il comune sentimento della collettività in proposito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/08/1999, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 24 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Michele CANTILLO - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL RE, elettivamente domiciliato in Roma, corso Trieste n. 88, presso lo studio dell' avv.prof. Giorgio Recchia, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
1) CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI LECCE;
2) PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
3) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
;
- intimati -
avverso la sentenza della Consiglio Nazionale Forense 16 aprile-18 novembre 1998 n. 162/1998 R.G. 191/96.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 aprile 1999 dal Relatore Cons. Ianniruberto;
Udito l' avv. Mazzarelli per delega dell' avv. Recchia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo Dettori, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 162/1998 depositata il 18 novembre 1998 il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso proposto dall'avv. Salvatore Valiani avverso la decisione del 22 giugno 1996, con la quale il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati e Procuratori di Lecce gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall' esercizio dell' attività professionale per la durata di mesi quattro.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Consiglio Nazionale riteneva accertato in fatto che l' avv. Valiani aveva intrattenuto rapporti patrimoniali con i propri clienti PA- Carbone, avendo assunto direttamente l' onere di fornire le somme occorrenti per dare esecuzione al concordato fallimentare del PA, facendosi intestare da questi tutti i beni immobili, dei quali era titolare;
che, a fronte delle spese sostenute per il concordato, il valore degli immobili ammontava ad una cifra molto superiore, dato che una parte di questi era stata venduta dal professionista con un ricavato di circa 30milioni, mentre per la retrocessione al cliente di una casa sita in Barbarano era stata concordata la somma di lire 140milioni (delle quali lire 20milioni mediante quattro effetti cambiari), con uno sbilancio a favore dell' avv. Valiani di oltre lire 130milioni; che non era stata acquisita la prova che l' onere del concordato aveva comportato un costo superiore a lire 41.500.000; che, contrariamente a quanto sostenuto dall' avv. Valiani, egli aveva continuato a svolgere la sua attività professionale in favore dei coniugi PA;
che questa commistione tra la figura di legale e quella di finanziatore all' interno dello stesso procedimento era fonte di discredito per l' avvocato e per l' intera classe forense;
che la deduzione dell' incolpato - secondo cui i predetti coniugi erano rimasti nel godimento dell' abitazione, nonostante che il bene gli fosse stato trasferito - andava valutata tenendo conto dell' affermazione del PA, che cioè durante l' arco temporale per il disbrigo della procedura fallimentare egli aveva prestato alle dipendenze dell' avv. Valiani la sua opera, per la quale si riservava di agire allo scopo di ottenere il compenso dovuto.
Per l' annullamento di tale sentenza ricorre l' avv. Valiani con cinque motivi, illustrati da memoria.
Le parti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i primi quattro motivi il ricorrente - sotto l' unica prospettazione di eccesso di potere e di vizio di motivazione - muove alla decisione impugnata distinti motivi di censura, che possono essere così sintetizzati.
1.a.) Non corretto è il convincimento del Consiglio Nazionale, per il quale non erano cessati i rapporti professionali con i coniugi PA nel periodo in cui esso ricorrente aveva provveduto agli adempimenti richiesti dalla procedura di concordato, in quanto il contrario è dimostrato dal fatto che egli aveva indirizzato i propri clienti ad un diverso professionista (avv. Bortone). In questa situazione la sua preoccupazione di essere costantemente informato delle vicende della predetta procedura era giustificata dal fatto di aver contratto un debito per far fronte all' onere del concordato;
irrilevante era poi l' attività svolta nei confronti dei creditori del PA (nelle cui istanze di desistenza l' autentica della firma era fatta appunto dall' avv. Valiani).
1.b.) A seguito del concordato egli si era fatto carico del pagamento di oltre 69milioni, che con interessi erano diventati circa 180milioni, mentre egli aveva incassato soltanto 25milioni dalla vendita di beni rustici e 120milioni per la retrocessione della casa, non senza rilevare che, all' atto della vendita erano stati pagati 34milioni: orbene, dall' insieme di questi elementi, emerge l' errore nel quale è incorso il Consiglio Nazionale.
1.c.) Essendo cessato il rapporto professionale, non si comprende in che cosa si sia concretizzato l' addebito di aver richiesto il rilascio delle cambiali, considerando che, essendo stato pattuito il prezzo di 140milioni per la retrocessione della casa ed avendo il PA ottenuto un finanziamento per 120milioni, legittima era la pretesa di avere degli effetti cambiari per la differenza.
1.d.) Erroneamente il Consiglio ha valutato negativamente il fatto che il PA era rimasto nel possesso dei beni, omettendo di considerare che egli era stato l' unico ad aiutare un suo assistito nel bisogno, mentre lo stesso Consiglio, con scarsa serenità, gli ha irrogato una sanzione superiore a quella richiesta dall' accusa (quattro mesi in luogo dei tre).
2. I primi quattro motivi vanno esaminati congiuntamente, perché sostanzialmente riguardano comuni profili di indagine. Con tali censure il ricorrente si duole della correttezza della valutazione e ricostruzione dei fatti, che sono stati posti a fondamento del procedimento disciplinare, adombrando la tesi che, trattandosi in ogni caso di comportamenti posti in essere quando il rapporto professionale si era concluso, non avrebbero ragion d'essere le contestazioni a lui mosse.
Occorre premettere che, secondo la costante giurisprudenza di queste sezioni unite, la valutazione del Consiglio Nazionale Forense sulla non conformità dei comportamenti addebitati alla dignità ed al decoro della professione e sulla idoneità degli stessi a ledere il prestigio della classe forense, è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretta da adeguata motivazione. Per altro verso va pure precisato che, per costante interpretazione del disposto dell' art. 38 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, il comportamento conforme alla dignità e al decoro professionale va riferito ad ogni aspetto della vita di relazione del professionista, anche al di fuori dell' esercizio dell' attività di legale, purché sia tale da ledere il comune sentimento della collettività: l' avvocato viene infatti considerato un collaboratore della giustizia e la sua condotta - sottolineano concordemente la giurisprudenza di questa Corte e degli ordini professionali - come tale deve in ogni caso conformarsi a criteri di correttezza, dignità e decoro, anche se il suo comportamento non ha alcuna relazione con la attività professionale (cfr. tra le varie conformi su tali aspetti Cass. 19 settembre 1967 n. 2177, 7 gennaio 1969 n. 23, 19 gennaio 1970 n. 110, 6 maggio 1978 n. 2162, 13 luglio 1990 n. 7273, 14 aprile 1993 n. 4405, 10 agosto 1996 n. 7401, 26 marzo 1997 n, 2661). Orbene, con le descritte censure l' avv. Valiani da un lato sembra prospettare la tesi - che questa Corte ha ripetutamente ritenuto giuridicamente non corretta - della irrilevanza dei comportamenti estranei al rapporto professionale;
dall' altro propone una lettura delle circostanze utilizzate nella decisione impugnata, diversa da quella accuratamente e puntualmente fatta dal Consiglio Nazionale, che con una precisa ricostruzione della successione degli eventi, ha ritenuto che il professionista è venuto meno al dovere di correttezza verso il cliente, ponendo in essere un comportamento "fonte di discredito per l' avvocato e per l' intera classe forense", ritenendo accertato in fatto sia che non era venuto meno il rapporto professionale (all' interno del quale si era inserita l' attività di finanziatore), sia che, attraverso questa operazione finanziaria, il professionista aveva determinato "uno sbilancio" a danno del cliente ed a sua favore di oltre £.
130milioni, ravvisando in tutto questo una condotta sanzionabile. Orbene, la diversa interpretazione dei fatti può essere proposta in sede di legittimità, sempre che l' inosservanza da parte del Consiglio Nazionale Forense dell' obbligo di motivazione su questioni di fatto integri violazione di legge, denunziabile in Cassazione ai sensi dell' art. 56, comma 3, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, ossia quando si traduca in assoluta mancanza di motivazione, ovvero in una motivazione apparente e perplessa, mentre sfugge al richiesto sindacato una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione circa le risultanze probatorie (tra le più recenti conformi Cass. 5 febbraio 1997 n. 1081, 5 settembre 1997 n. 8589, 2 ottobre 1998 n. 9783, 5 febbraio 1999 n. 39SU). In questa situazione i primi quattro motivi, nella misura in cui dovrebbero comportare una diversa interpretazione delle risultanze di fatto, non possono comportare l' annullamento della decisione impugnata.
3. Con il quinto motivo l' avv. Valiani si duole del mancato rilievo della prescrizione quinquennale, perché, avendo il Consiglio dell' Ordine di Lecce avuto notizia dei fatti in data 5 maggio 1990 ed essendo la sua convocazione avvenuta il 21 ottobre 1995, era già decorso il termine in questione, non potendo aver rilievo alcuno al riguardo la corrispondenza intercorsa tra il predetto Consiglio ed esso Valiani, non idonea ad interrompere la prescrizione.
4. Osserva la Corte che la eccezione non risulta proposta dinanzi al Consiglio Nazionale e, quindi, in quanto nuova, non può essere presa in esame in questa sede di legittimità.
3. Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla per le spese del presente giudizio, dato che le parti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Roma, 15 aprile 1999.