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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 14/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 14.1.2025 N. 25/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con la società tra avvocati “ e gli Avv.ti Bongarzone e Controparte_1
Zinzi, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi telematici e Email_1
Email_2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia in Brescia, via Santa Caterina n. 6
- RESISTENTE -
Oggetto: Titolo estero di specializzazione su sostegno.
All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
, nonché le articolazioni territoriali dell' Controparte_2 [...]
e dell' , per sentire accogliere le seguenti CP_3 CP_4 conclusioni:
“In via principale, per tutti i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, anche previa disapplicazione dell'art. 7 dell'OM 112/2022 e di tutti gli altri atti e provvedimenti e normative contrastanti nonché dei provvedimenti con cui sono stati nominati docenti aventi punteggio inferiore a parte istante per la stipula dei contratti a tempo determinato e/o finalizzato al ruolo, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla stipula dei contratti a tempo determinato da prima fascia GPS cdc ADSS - ADMM Cremona e comunque in tutte le classi di concorso indicate nel ricorso ed individuate nella domanda di inserimento in GPs, quale docente abilitato all'estero in attesa di riconoscimento del titolo alla pari dei docenti inseriti in graduatoria GPS prima fascia a pieno titolo;
ordinare l'Amministrazione resistente di stipulare, in favore del ricorrente contratti di lavoro a tempo determinato da prima fascia GPS alla pari dei docenti inseriti in graduatoria prima fascia senza riserva per tutte le classi di concorso ove lo stesso è inserito in CP_4 prima fascia con riserva;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss d.l. n. 73/2021 con i relativi effetti, ordinare all'Amministrazione la prosecuzione del contratto a tempo determinato ovvero ex art. 59 comma 4 d.l. 73/2021 in favore del ricorrente con retrodatazione giuridica al momento in cui lo stesso aveva ottenuto la nomina in ruolo.
Con condanna a ricostituire la posizione giuridica, economica, assicurativa e contributiva del dipendente nonché all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio sino alla scadenza contratto a termine”.
Si è costituito ritualmente in giudizio il , in Controparte_2 tutte le sue articolazioni territoriali, contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle avversarie pretese e chiedendo “all'occorrenza, in via riconvenzionale” l'accertamento dell'invalidità del titolo estero e del difetto dei requisiti per il suo riconoscimento, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito
• In via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
• In via riconvenzionale
o Accertare l'invalidità ab origine del titolo straniero allegato da controparte, la sua inutilità come titolo abilitante o di specializzazione e la conseguente impossibilità di riconoscerlo in Italia come titolo equivalente;
o Accertare che il corso dichiarato ex adverso non si è svolto all'estero in presenza e che pertanto il relativo titolo è radicalmente insuscettibile di riconoscimento in Italia come titolo straniero;
o Accertare che parte ricorrente non possiede le competenze linguistiche necessarie ad affrontare il corso di perfezionamento all'estero dichiarato in sede amministrativa;
o Accertare che parte ricorrente era o doveva essere consapevole dell'inadeguatezza della formazione ricevuta e che pertanto questi presentò l'istanza di riconoscimento abusando del diritto riservato a chi abbia studiato e ottenuto qualifiche professionali all'estero, allo scopo di ottenere i vantaggi conseguenti all'inserimento con riserva;
o Dichiarare, conseguentemente, che controparte non ha diritto a presentare l'istanza di riconoscimento del titolo straniero.
2 · condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite da liquidarsi secondo Tariffa, in base al valore della causa ed al comportamento delle parti, in ossequio al principio di soccombenza.
· condannare parte ricorrente per avere agito con dolo o colpa grave, comminando la sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c.”.
Con memoria di replica depositata in data 24 maggio 2023, il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda riconvenzionale, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 4 giungo 2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, assegnando termine perentorio fino al 10 luglio 2024 e fissando l'udienza del 1 ottobre 2024.
Preso atto della mancata integrazione del contraddittorio, all'udienza del 14 gennaio 2025 il Tribunale ha invitato i procuratori alla discussione e, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza contestuale.
*** * ***
1. è un docente specializzato sul sostegno e abilitato su Parte_1 materia, che ha presentato istanza di inserimento in GPS nella provincia di CP_4
e domanda di riconoscimento del titolo su sostegno ADSS-ADMM, conseguito in
Romania in data 16/07/2022.
Con il presente giudizio, ha contestato la legittimità dell'O.M. n. 112/2022, che ha regolamentato le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente, nella parte in cui non permette ai docenti che sono stati inseriti in prima fascia con riserva – essendo in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero - di stipulare contratti a termine.
Ha esposto, altresì, che, ai sensi dell'art. 7 della richiamata O.M. n. 112/2022, docenti con punteggio inferiore sarebbero stati selezionati per la stipula di contratti a tempo determinato finalizzati all'immissione in ruolo ex art. 59 D.L. n. 73/2021.
Ha evidenziato, al riguardo, che se l'O.M. n. 60/2020 non prevedeva alcun divieto di stipula dei contratti a termine, l'O.M. n. 112/2022 si sarebbe comunque limitata a richiedere la dichiarazione di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero entro il termine per la domanda di inserimento nelle GPS, ricollegando a tale adempimento il mero inserimento con riserva nella prima fascia e disponendo
3 che, in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante fosse inserito nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli già pienamente riconosciuti.
L'O.M. 112/2022, poi, sarebbe comunque illegittima in quanto la normativa primaria – segnatamente, il D.L. n. 4/2022 e la Legge n. 341/1990, ma anche il D.
Lgs. n. 297/1994 e il D.L. n. 73/2021 - non avrebbe mai specificamente negato la stipula di contratti individuali di lavoro con i candidati ammessi con riserva.
Sotto altro profilo, il regolamento risulterebbe viziato da contraddittorietà, in quanto, da un lato, consentirebbe ai docenti abilitati all'estero l'iscrizione in prima fascia con riserva, ma, dall'altro, precluderebbe la stipula del contratto, finendo per
“svuotare” di contenuto la riserva medesima.
Svolte queste premesse di carattere generale in ordine all'illegittimità dell'O.M. n.
112/2022, il ricorrente ha riferito di avere presentato la domanda di riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero entro il 30 maggio 2022, evidenziando che la stessa sarebbe rimasta inevasa anche allo spirare del termine previsto dall'art. 16, co. 6, D. Lgs. n. 206/2007, con gravi ripercussioni sulle proprie possibilità reddituali. L'ordinanza, peraltro, lederebbe il legittimo affidamento del docente e si porrebbe in contrasto con la precedente O.M. n. 60/2020, determinando anche un'irragionevole disparità di trattamento tra docenti abilitati all'estero inseriti in prima fascia con riserva e docenti inseriti nella stessa a pieno titolo, con patente violazione dei principi eurounitari di libertà di stabilimento e circolazione dei lavoratori.
In via gradata, infine, ha contestato la legittimità dell'O.M. 112/2022 per eccesso di potere, richiamando plurime pronunce rese dal TAR Lazio in situazioni analoghe.
Ha concluso, quindi, chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla stipula di contratti a termine da prima fascia GPS – classe ADSS-ADMM – e all'accesso al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59, co. 4 ss, D.L. n. 73/2021, con condanna del convenuto all'adozione dei provvedimenti consequenziali.
*
Costituendosi in giudizio, il ha contestato la validità ed effettività del CP_2 titolo estero, conseguito per la specializzazione sul sostegno presso l'Università
“Cantemir” di Targu Mures in Romania nell'anno scolastico 2021/2022, deducendo una serie di circostanze in fatto che, nella prospettazione difensiva, deporrebbero per la sua non effettività o inutilità. In particolare, ha evidenziato che, a dispetto della
4 frequenza del corso in Romania, il ricorrente non sarebbe a conoscenza della lingua rumena, neppure indicata nella domanda di ammissione in graduatoria ai fini dell'attribuzione del punteggio;
inoltre, nell'anno accademico 2021/2022, in cui avrebbe svolto il corso di 1500 ore in Romania, oltre a 300 ore di tirocinio pratico, egli aveva prestato servizio in ambito privato nel periodo da ottobre 2021 a giugno
2022, rendendo impossibile la frequenza del corso in presenza, imposta dal D.M. del
30/09/2011. In ogni caso, poi, il percorso svolto all'estero sarebbe chiaramente insuscettibile di riconoscimento per contenuto e metodologie usate.
Su tali presupposti, ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento negativo dei fatti presupposti al ricorso, anche ai fini della valutazione della temerarietà della lite.
*
Da ultimo, con la memoria sulla domanda riconvenzionale, il ricorrente ha opposto il difetto di giurisdizione sulla stessa, nonché l'onere ministeriale di fornire la prova dell'invalidità del corso e delle dichiarazioni presupposte, oltre che dell'inattendibilità del titolo straniero.
*** * ***
2. Così ricostruite le prospettazioni delle parti, deve, in primo luogo, dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea.
Ed invero, all'udienza del 17 maggio 2024, ritenuta la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria
(cfr. Cass. n. 22162/2023 e, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, C.
App. Brescia n. 358/2023 e C. App. Milano, n. 1090/2023), il Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti, assegnando al ricorrente termine perentorio fino al 20 giugno 2024 (poi differito al 10 luglio 2024, per procedere nelle forme dei pubblici proclami, giusta ordinanza del 4.6.2024).
Tuttavia, la difesa attorea non ha provveduto in tal senso, dichiarando, all'udienza del 1 ottobre 2024, di essersi avveduta solo successivamente dell'ordine di integrazione del contraddittorio e dell'annessa precisazione di rivolgere l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami al Presidente del Tribunale.
Sennonché, sul punto, deve osservarsi che l'integrazione del contraddittorio era stata già disposta – ancorché nelle forme ex art. 151 c.p.c. – all'udienza del 17 maggio
2024 e che pacificamente la difesa attorea ha omesso anche le formalità imposte
5 all'udienza del 17.5.2024, rimanendo totalmente inerte sia entro il termine perentorio originariamente stabilito che successivamente.
Pertanto, poiché, ai sensi dell'art. 307, co. 3, c.p.c., “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”, la domanda attorea deve essere dichiarata improcedibile.
*** * ***
3. Passando, ora, all'esame della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, non intaccata dall'omessa integrazione del contraddittorio perché idonea a spiegare i propri effetti esclusivamente nei confronti del ricorrente, deve osservarsi che con la stessa il ha inteso contestare la dichiarazione Controparte_2 del docente “di essere in possesso di un titolo straniero con valore abilitante in Italia, essendo in realtà questo attestato del tutto inutile, invalido e conseguito all'esito di un percorso assai dubbio che controparte ha l'onere di documentare in questa sede”.
Sennonché, una volta appurato l'effettivo rilascio del diploma da parte dell'Università “Cantemir” di Targu Mures, debitamente prodotto dal ricorrente (doc.
3, fascicolo Franzò), ogni questione relativa al conseguimento dell'attestato e alla sua esistenza deve ritenersi superata, restando ferma la sola – diversa – contestazione dell'idoneità del corso, e del relativo certificato, a costituire un titolo utile all'abilitazione e passibile di riconoscimento nel territorio italiano, perché dotato di tutti i requisiti prescritti dalla Direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. n.
15/2016, che ha modificato il D.Lgs n. 276 del 2007.
Trattasi, tuttavia, di questione sottratta alla cognizione del Giudice Ordinario e demandata dapprima alla valutazione del medesimo , con evidenti profili di CP_2 discrezionalità tecnica, e, poi, alla cognizione del Giudice Amministrativo (cfr.
Tribunale di Bergamo n. 616/2022; Tribunale di Mantova, n. 198/2023; Tribunale di
Cremona, n. 348/2024).
Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità, nella presente sede, della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
*** * ***
6 4. L'improcedibilità della domanda attorea, da un lato, e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, dall'altro, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile la domanda attorea;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal;
CP_2 compensa integralmente le spese tra le parti.
Cremona, 14 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con la società tra avvocati “ e gli Avv.ti Bongarzone e Controparte_1
Zinzi, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi telematici e Email_1
Email_2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia in Brescia, via Santa Caterina n. 6
- RESISTENTE -
Oggetto: Titolo estero di specializzazione su sostegno.
All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
, nonché le articolazioni territoriali dell' Controparte_2 [...]
e dell' , per sentire accogliere le seguenti CP_3 CP_4 conclusioni:
“In via principale, per tutti i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, anche previa disapplicazione dell'art. 7 dell'OM 112/2022 e di tutti gli altri atti e provvedimenti e normative contrastanti nonché dei provvedimenti con cui sono stati nominati docenti aventi punteggio inferiore a parte istante per la stipula dei contratti a tempo determinato e/o finalizzato al ruolo, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla stipula dei contratti a tempo determinato da prima fascia GPS cdc ADSS - ADMM Cremona e comunque in tutte le classi di concorso indicate nel ricorso ed individuate nella domanda di inserimento in GPs, quale docente abilitato all'estero in attesa di riconoscimento del titolo alla pari dei docenti inseriti in graduatoria GPS prima fascia a pieno titolo;
ordinare l'Amministrazione resistente di stipulare, in favore del ricorrente contratti di lavoro a tempo determinato da prima fascia GPS alla pari dei docenti inseriti in graduatoria prima fascia senza riserva per tutte le classi di concorso ove lo stesso è inserito in CP_4 prima fascia con riserva;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss d.l. n. 73/2021 con i relativi effetti, ordinare all'Amministrazione la prosecuzione del contratto a tempo determinato ovvero ex art. 59 comma 4 d.l. 73/2021 in favore del ricorrente con retrodatazione giuridica al momento in cui lo stesso aveva ottenuto la nomina in ruolo.
Con condanna a ricostituire la posizione giuridica, economica, assicurativa e contributiva del dipendente nonché all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio sino alla scadenza contratto a termine”.
Si è costituito ritualmente in giudizio il , in Controparte_2 tutte le sue articolazioni territoriali, contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle avversarie pretese e chiedendo “all'occorrenza, in via riconvenzionale” l'accertamento dell'invalidità del titolo estero e del difetto dei requisiti per il suo riconoscimento, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito
• In via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
• In via riconvenzionale
o Accertare l'invalidità ab origine del titolo straniero allegato da controparte, la sua inutilità come titolo abilitante o di specializzazione e la conseguente impossibilità di riconoscerlo in Italia come titolo equivalente;
o Accertare che il corso dichiarato ex adverso non si è svolto all'estero in presenza e che pertanto il relativo titolo è radicalmente insuscettibile di riconoscimento in Italia come titolo straniero;
o Accertare che parte ricorrente non possiede le competenze linguistiche necessarie ad affrontare il corso di perfezionamento all'estero dichiarato in sede amministrativa;
o Accertare che parte ricorrente era o doveva essere consapevole dell'inadeguatezza della formazione ricevuta e che pertanto questi presentò l'istanza di riconoscimento abusando del diritto riservato a chi abbia studiato e ottenuto qualifiche professionali all'estero, allo scopo di ottenere i vantaggi conseguenti all'inserimento con riserva;
o Dichiarare, conseguentemente, che controparte non ha diritto a presentare l'istanza di riconoscimento del titolo straniero.
2 · condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite da liquidarsi secondo Tariffa, in base al valore della causa ed al comportamento delle parti, in ossequio al principio di soccombenza.
· condannare parte ricorrente per avere agito con dolo o colpa grave, comminando la sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c.”.
Con memoria di replica depositata in data 24 maggio 2023, il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda riconvenzionale, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 4 giungo 2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, assegnando termine perentorio fino al 10 luglio 2024 e fissando l'udienza del 1 ottobre 2024.
Preso atto della mancata integrazione del contraddittorio, all'udienza del 14 gennaio 2025 il Tribunale ha invitato i procuratori alla discussione e, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza contestuale.
*** * ***
1. è un docente specializzato sul sostegno e abilitato su Parte_1 materia, che ha presentato istanza di inserimento in GPS nella provincia di CP_4
e domanda di riconoscimento del titolo su sostegno ADSS-ADMM, conseguito in
Romania in data 16/07/2022.
Con il presente giudizio, ha contestato la legittimità dell'O.M. n. 112/2022, che ha regolamentato le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente, nella parte in cui non permette ai docenti che sono stati inseriti in prima fascia con riserva – essendo in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero - di stipulare contratti a termine.
Ha esposto, altresì, che, ai sensi dell'art. 7 della richiamata O.M. n. 112/2022, docenti con punteggio inferiore sarebbero stati selezionati per la stipula di contratti a tempo determinato finalizzati all'immissione in ruolo ex art. 59 D.L. n. 73/2021.
Ha evidenziato, al riguardo, che se l'O.M. n. 60/2020 non prevedeva alcun divieto di stipula dei contratti a termine, l'O.M. n. 112/2022 si sarebbe comunque limitata a richiedere la dichiarazione di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero entro il termine per la domanda di inserimento nelle GPS, ricollegando a tale adempimento il mero inserimento con riserva nella prima fascia e disponendo
3 che, in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante fosse inserito nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli già pienamente riconosciuti.
L'O.M. 112/2022, poi, sarebbe comunque illegittima in quanto la normativa primaria – segnatamente, il D.L. n. 4/2022 e la Legge n. 341/1990, ma anche il D.
Lgs. n. 297/1994 e il D.L. n. 73/2021 - non avrebbe mai specificamente negato la stipula di contratti individuali di lavoro con i candidati ammessi con riserva.
Sotto altro profilo, il regolamento risulterebbe viziato da contraddittorietà, in quanto, da un lato, consentirebbe ai docenti abilitati all'estero l'iscrizione in prima fascia con riserva, ma, dall'altro, precluderebbe la stipula del contratto, finendo per
“svuotare” di contenuto la riserva medesima.
Svolte queste premesse di carattere generale in ordine all'illegittimità dell'O.M. n.
112/2022, il ricorrente ha riferito di avere presentato la domanda di riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero entro il 30 maggio 2022, evidenziando che la stessa sarebbe rimasta inevasa anche allo spirare del termine previsto dall'art. 16, co. 6, D. Lgs. n. 206/2007, con gravi ripercussioni sulle proprie possibilità reddituali. L'ordinanza, peraltro, lederebbe il legittimo affidamento del docente e si porrebbe in contrasto con la precedente O.M. n. 60/2020, determinando anche un'irragionevole disparità di trattamento tra docenti abilitati all'estero inseriti in prima fascia con riserva e docenti inseriti nella stessa a pieno titolo, con patente violazione dei principi eurounitari di libertà di stabilimento e circolazione dei lavoratori.
In via gradata, infine, ha contestato la legittimità dell'O.M. 112/2022 per eccesso di potere, richiamando plurime pronunce rese dal TAR Lazio in situazioni analoghe.
Ha concluso, quindi, chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla stipula di contratti a termine da prima fascia GPS – classe ADSS-ADMM – e all'accesso al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59, co. 4 ss, D.L. n. 73/2021, con condanna del convenuto all'adozione dei provvedimenti consequenziali.
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Costituendosi in giudizio, il ha contestato la validità ed effettività del CP_2 titolo estero, conseguito per la specializzazione sul sostegno presso l'Università
“Cantemir” di Targu Mures in Romania nell'anno scolastico 2021/2022, deducendo una serie di circostanze in fatto che, nella prospettazione difensiva, deporrebbero per la sua non effettività o inutilità. In particolare, ha evidenziato che, a dispetto della
4 frequenza del corso in Romania, il ricorrente non sarebbe a conoscenza della lingua rumena, neppure indicata nella domanda di ammissione in graduatoria ai fini dell'attribuzione del punteggio;
inoltre, nell'anno accademico 2021/2022, in cui avrebbe svolto il corso di 1500 ore in Romania, oltre a 300 ore di tirocinio pratico, egli aveva prestato servizio in ambito privato nel periodo da ottobre 2021 a giugno
2022, rendendo impossibile la frequenza del corso in presenza, imposta dal D.M. del
30/09/2011. In ogni caso, poi, il percorso svolto all'estero sarebbe chiaramente insuscettibile di riconoscimento per contenuto e metodologie usate.
Su tali presupposti, ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento negativo dei fatti presupposti al ricorso, anche ai fini della valutazione della temerarietà della lite.
*
Da ultimo, con la memoria sulla domanda riconvenzionale, il ricorrente ha opposto il difetto di giurisdizione sulla stessa, nonché l'onere ministeriale di fornire la prova dell'invalidità del corso e delle dichiarazioni presupposte, oltre che dell'inattendibilità del titolo straniero.
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2. Così ricostruite le prospettazioni delle parti, deve, in primo luogo, dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea.
Ed invero, all'udienza del 17 maggio 2024, ritenuta la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria
(cfr. Cass. n. 22162/2023 e, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, C.
App. Brescia n. 358/2023 e C. App. Milano, n. 1090/2023), il Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti, assegnando al ricorrente termine perentorio fino al 20 giugno 2024 (poi differito al 10 luglio 2024, per procedere nelle forme dei pubblici proclami, giusta ordinanza del 4.6.2024).
Tuttavia, la difesa attorea non ha provveduto in tal senso, dichiarando, all'udienza del 1 ottobre 2024, di essersi avveduta solo successivamente dell'ordine di integrazione del contraddittorio e dell'annessa precisazione di rivolgere l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami al Presidente del Tribunale.
Sennonché, sul punto, deve osservarsi che l'integrazione del contraddittorio era stata già disposta – ancorché nelle forme ex art. 151 c.p.c. – all'udienza del 17 maggio
2024 e che pacificamente la difesa attorea ha omesso anche le formalità imposte
5 all'udienza del 17.5.2024, rimanendo totalmente inerte sia entro il termine perentorio originariamente stabilito che successivamente.
Pertanto, poiché, ai sensi dell'art. 307, co. 3, c.p.c., “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”, la domanda attorea deve essere dichiarata improcedibile.
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3. Passando, ora, all'esame della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, non intaccata dall'omessa integrazione del contraddittorio perché idonea a spiegare i propri effetti esclusivamente nei confronti del ricorrente, deve osservarsi che con la stessa il ha inteso contestare la dichiarazione Controparte_2 del docente “di essere in possesso di un titolo straniero con valore abilitante in Italia, essendo in realtà questo attestato del tutto inutile, invalido e conseguito all'esito di un percorso assai dubbio che controparte ha l'onere di documentare in questa sede”.
Sennonché, una volta appurato l'effettivo rilascio del diploma da parte dell'Università “Cantemir” di Targu Mures, debitamente prodotto dal ricorrente (doc.
3, fascicolo Franzò), ogni questione relativa al conseguimento dell'attestato e alla sua esistenza deve ritenersi superata, restando ferma la sola – diversa – contestazione dell'idoneità del corso, e del relativo certificato, a costituire un titolo utile all'abilitazione e passibile di riconoscimento nel territorio italiano, perché dotato di tutti i requisiti prescritti dalla Direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. n.
15/2016, che ha modificato il D.Lgs n. 276 del 2007.
Trattasi, tuttavia, di questione sottratta alla cognizione del Giudice Ordinario e demandata dapprima alla valutazione del medesimo , con evidenti profili di CP_2 discrezionalità tecnica, e, poi, alla cognizione del Giudice Amministrativo (cfr.
Tribunale di Bergamo n. 616/2022; Tribunale di Mantova, n. 198/2023; Tribunale di
Cremona, n. 348/2024).
Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità, nella presente sede, della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
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6 4. L'improcedibilità della domanda attorea, da un lato, e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, dall'altro, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile la domanda attorea;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal;
CP_2 compensa integralmente le spese tra le parti.
Cremona, 14 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
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