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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/12/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3500/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice MA ON IN, nella causa civile n. 3500/2024 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), con l'avv. FORNAI MARCO e dall'avv. BACCHI SILVIA Parte_1 P.IVA_1
( ) Via L. Da Vinci 43, SAN MINATO;
C.F._1
- attrice -
E
), con l'avv. CUPIDO MARCO MARIO, con domicilio in C/O AVV. CP_1 P.IVA_2
CASAVOLA M. GALLERIA TRIESTE 6 35121 PADOVA
- convenuta -
Conclusioni
Per la parte Attrice:
“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE E/O NEL MERITO: dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile, invalido, inefficace, privo di effetto giuridico alcuno e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per esistenza della clausola compromissoria di cui in atti;
ANCORA IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE E/O NEL MERITO: dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile, invalido, inefficace, privo di effetto giuridico alcuno e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del Tribunale di Padova a favore del Tribunale di Milano e/o del Tribunale di Pisa;
NEL MERITO: dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile, invalido, inefficace, privo di effetto giuridico alcuno e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per essere la domanda ex adverso proposta infondata in fatto ed in diritto.
NEL MERITO ED IN IPOTESI: dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile, invalido, inefficace, privo di effetto giuridico alcuno e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, previa riduzione dei corrispettivi contrattuali per effetto dei vizi e/o difetti e/o difformità accertati e previo risarcimento dei danni tutti subiti e/o subendi dalla società attrice per le causali di cui in premessa nella misura che emergerà in corso di causa, da compensarsi con il controcredito della , nella misura che CP_1 emergerà in corso di causa, con condanna, eseguita la compensazione, a favore dell'attrice Parte_1
della somma che residuerà; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al
[...] saldo.
Con condanna della convenuta-opposta ex art. 96 cpc.
Con vittoria di spese ed onorari.
La insiste per l'ammissione delle prove di cui in atti, sopra riepilogate”. Pt_1
Per la parte Convenuta:
“in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione di controparte basata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via preliminare in subordine:
- ingiungere in ogni caso a ex art. 186-ter c.p.c. di pagare la somma di € 67.949,36, oltre Parte_1 interessi e spese, o quella maggiore o minore ritenuta dal Giudice, per la quale vi è prova scritta;
nel merito:
- respingere tutte le domande dell'odierna opponente, per i motivi di cui in narrativa;
in subordine:
- accertare in ogni caso l'esistenza del credito vantato da nei confronti di e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese;
in estremo subordine:
- nella denegata e non riconosciuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, compensare in ogni caso gli importi al cui pagamento dovesse essere condannata con i CP_1 maggiori (o minori) importi ad essa comunque dovuti da in forza del decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo opposto e delle domande svolte in questa sede;
in via istruttoria:
- ci si oppone alle istanze istruttori di controparte poiché generiche e formulate in via meramente esplorativa;
- ammettere la prova per testi sulle circostanze dedotte in atti, con riserva di ogni altro produrre e dedurre.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato via pec in data 11.07.2024, (da ora in avanti, in breve, Parte_1 solo ) ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1353/24 per Pt_1
2 € 67.949,36 emesso dal Tribunale di Padova a favore di (d'ora in poi ) in data 27.06.24 CP_1 CP_1 nel procedimento R.G. N. 2978/2024, chiedendone la revoca.
L'attrice, in particolare, ha dedotto che:
- ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, allegando la fattura n. 1352 del 9.10.23 relativa ad una CP_1 vendita di pellame di tipo “vitelli salati 7-13 kg media 10 kg c.a. reale”, che troverebbe origine nel contratto n. 730226; il medesimo, tuttavia, non è mai stato firmato da , e dunque il contratto, sulla Pt_1 cui base si fonda la pretesa monitoria, risulta radicalmente inesistente;
- la suddetta fattura n. 1352/23 era stata comunque contestata, in quanto le pelli consegnate erano risultate difformi da quelle ordinate: l'unico contratto in essere tra le parti è infatti il n. 730199 del 27.07.23, avente ad oggetto pellame di spessore 7-12 kg (con l'accordo che i pianali di pellami 7/10 kg dovevano essere separati da quelli di pelli 10/12 kg); a , viceversa, erano state consegnate pelli che, per la maggior Pt_1 parte, eccedono i 13 kg;
- il contratto n. 730199 del 27.07.23 (come pure il contratto n. 730226, tuttavia non firmato) prevede una clausola arbitrale a favore della Camera Arbitrale Italiana per il commercio delle pelli di Milano, con la conseguenza che il Tribunale di Padova è incompetente per la presente controversia;
- in subordine, sussiste altresì un'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Padova, posto che, anche ove la clausola compromissoria invocata non fosse idonea ad attribuire la competenza agli arbitri, in ogni caso essa attribuisce la competenza al Tribunale di Milano;
inoltre, il luogo di consegna della merce pattuito tra le parti è ubicato in provincia di Pisa, di talché è casomai competente per la presente controversia il Tribunale di Pisa;
- nel merito, la merce consegnata è difforme per peso e qualità rispetto a quella ordinata in base al contratto n. 730199 del 27.07.23; la maggior parte del pellame eccede il peso di 13kg (a fronte della pattuizione di pelli 7-12 kg), e si tratta di merce per tale motivo meno pregiata rispetto a quella pattuita: è perciò illegittima la fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, ove la domanda di pagamento fosse comunque ritenuta legittima, dalla medesima andrebbe scomputata una parte di prezzo, corrispondente al minor valore delle merce fornita, nonché un importo corrispondente al risarcimento del danno patito da . Pt_1
Alla luce di ciò, l'attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza dell'adito
Tribunale di Padova e comunque per infondatezza della pretesa sostanziale di chiedendo in via CP_1 subordinata altresì la condanna di al pagamento della somma che residua dalla compensazione tra il CP_1 credito di controparte, derivante dalla compravendita, e il proprio credito in virtù della richiesta riduzione del corrispettivo contrattuale in dipendenza dei riscontrati vizi e difformità della merce e del relativo risarcimento del danno.
3 2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio contestando le pretese attoree e CP_1 deducendo specificamente:
- di aver consegnato a merce conforme a quanto pattuito nel contratto 730226 del 22.09.23: tanto Pt_1 risulterebbe dalla distinta pesi e dal DDT n. 291 del 3.10.23, regolarmente timbrato e sottoscritto per accettazione dal destinatario;
non sussiste dunque alcuna difformità né per peso né per qualità della merce consegnata rispetto a quella pattuita;
- di aver poi emesso fattura n. 1352 del 9.10.23 per l'importo complessivo di euro 67.949,36, non contestata nell'immediatezza da;
Pt_1
- che con accordo del 31.10.23 (intervenuto dopo quattro settimane dalla consegna della merce), le parti avevano concordato che l'incasso della fattura di cui sopra sarebbe avvenuto entro il 6.02.24: tanto costituisce un riconoscimento di debito ad opera di;
Pt_1
- che solo a seguito dello spirare del termine del 6.02.24 e dei successivi solleciti, aveva sollevato Pt_1 contestazioni circa il peso e la qualità della merce consegnata, senza mai richiederne la sostituzione e senza mai aver provveduto, nemmeno parzialmente, alla restituzione della merce;
- che il contratto n. 730226 risulta pienamente valido, in quanto richiamato sia nella distinta pesi sia nel
DDT sottoscritto da , sia nella fattura n. 1352/23, sia, infine, nel riconoscimento di debito operato Pt_1 da controparte;
la mancanza di sottoscrizione del contratto non rileva: da un lato, nel medesimo è previsto che, in mancanza di restituzione di una copia firmata entro il termine di 14 giorni, il contratto si deve ritenere valido ed efficace, prevedendosi un'ipotesi di accettazione tacita del medesimo;
dall'altro lato, Pt_1
ha comunque posto in essere un comportamento concludente, addirittura riconoscendo il proprio
[...] debito, che conferisce piena legittimità alle attività di fornitura e fatturazione delle prestazioni rese;
- che la precedente conferma di vendita n. 730199 del 27.07.23 invocata da controparte risulta, alla luce di quanto sopra, superata e sostituita da quella contenuta nel doc. n. 730226 del 22.07.23, nel pieno rispetto dei principi che regolano la successione temporale dei regolamenti pattizi tra le parti;
- che è infondata l'eccezione di incompetenza sollevata da controparte, posto che la clausola compromissoria contenuta nel contratto n. 730226, essendo vessatoria, avrebbe richiesto la doppia sottoscrizione ex artt.
1341 ss., mancante nel caso di specie;
quanto al precedente contratto n. 730199 invocato da controparte, il medesimo è stato sostituito dal n. 730226 e comunque la clausola compromissoria ivi contenuta non è stata parimenti oggetto della richiesta doppia sottoscrizione;
- che la competenza del Tribunale di Padova va affermata anche ai sensi dell'art. 1182 c.c.
Tanto esposto, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, con condanna, in ogni caso, in capo a al pagamento del dovuto;
in subordine, la condanna di al pagamento della somma Pt_1 Pt_1 risultante all'esito della compensazione tra il proprio credito in dipendenza della compravendita e il proprio eventuale debito in virtù della riduzione del corrispettivo contrattuale richiesto da controparte.
4 3. All'udienza del 13.02.25, fissata per la comparizione personale delle parti prima dell'assegnazione dei termini per le memorie difensive ex art. 171 ter c.p.c., ha formulato una proposta conciliativa Pt_1
(proponendo di definire la lite con il pagamento a favore di controparte della somma di euro 55.000,00), che tuttavia ha poi ritirato nel corso della successiva udienza, all'esito della quale il Tribunale ha disposto la trasformazione del rito in semplificato.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 6.11.2025 sulla base di un corredo istruttorio documentale.
***
4. Le domande proposte da parte attrice-opponente sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
4.1. Preliminarmente risulta infondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Padova in favore della
Camera Arbitrale di Milano, sollevata da parte opponente. Controparte_2
In calce ai documenti n. 730199 del 27.07.23 e n. 730226 del 22.09.2 è infatti riportata la frase:
“arbitraggio ed appello: Camera Arbitrale Italiana per il commercio delle pelli di Milano” (testualmente così nella sua integralità).
Ebbene, detta espressione non può essere interpretata quale clausola compromissoria, che ai sensi dell'art. 808 c.p.c. è quella con cui le parti stabiliscono che una determinata controversia, nascente dal contratto nel quale la clausola è prevista, venga devoluta alla cognizione di arbitri. L'espressione utilizzata infatti, al di là del riferimento all'arbitraggio, risulta generica e pare piuttosto attribuire alle parti la facoltà di rivolgersi alla Camera Arbitrale Italiana per il commercio delle pelli: facoltà che ha conseguenze del tutto diverse rispetto alla previsione per cui le liti debbano essere necessariamente demandate ad un arbitro. Nel primo caso, infatti, il ricorso all'arbitro si aggiunge alla facoltà di tutela giurisdizionale ordinaria, mentre nel secondo caso l'arbitro acquisisce una competenza esclusiva.
Quanto alla dedotta incompetenza territoriale del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Milano e/o del Tribunale di Pisa, l'eccezione risulta inammissibile, posto che la medesima non reca l'indicazione di tutti i possibili fori competenti in via alternativa rispetto a quello dedotto come competente da parte opponente. Sul punto, del resto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “in tema di eccezione di incompetenza per territorio, il convenuto che neghi l'esistenza di un criterio di competenza per territorio inderogabile (nella specie, il foro del consumatore), deve indicare, ai fini della completezza dell'eccezione, tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile” (cfr. Cass. 24632/20).
L'eccezione, ad ogni modo, risulta altresì infondata nel merito, posto che, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazioni, viene in rilievo il disposto dell'art. 20 c.p.c., che menziona come competente anche il Tribunale del luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita: in base all'art. 1182 c.c., l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro – quale quella di cui trattasi – deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha alla scadenza dell'obbligazione. Ebbene, avendo (creditore) la propria sede in CP_1
5 Curtarolo, in provincia di Padova, il Tribunale di Padova risulta competente a conoscere della presente controversia.
4.2. Venendo al merito, occorre inquadrare correttamente il dato fattuale, che ha visto susseguirsi i seguenti eventi, come risulta dalla documentazione in atti:
- le parti, in data 27.07.23, hanno sottoscritto il contratto di compravendita n. 730199, debitamente firmato da entrambe (cfr. doc. 5 attrice), avente ad oggetto “pelli quadrate di vitelli 7/12 kg, peso reale, media kg
10 ca. peso reale. Produzione locale, scortico a strappo e meccanico. Merce di prima scelta escluso seconda. Tare d'uso” - con la precisazione che, se possibile, il venditore avrebbe dovuto “separare e contrassegnare i pianali del 7/10 kg dal 10/12 kg” -, per il prezzo unitario di euro 4.2 al kg (peso reale), con consegna pattuita per fine settembre 2023;
- consta agli atti un ulteriore documento, successivo rispetto a quello del 27.07.23, ossia il contratto n.
730226 del 22.09.23 (cfr. doc. 1 convenuto), sottoscritto tuttavia dalla sola avente un contenuto CP_1 sostanzialmente identico al precedente, salvo per il peso delle pelli (7/13 kg, anziché 7/12 kg) e per la data di spedizione, definita come “pronta”;
- in data 3.10.23 la merce in questione è stata oggetto di pesatura, come emerge dal doc. 2 di parte convenuta, e successivamente è stata consegnata a in data 04.10.23, come da DDT datato Pt_1
3.10.23, debitamente firmato e timbrato dal destinatario, che riporta la dicitura “a saldo contratto n.
730226”;
- la merce consegnata, come emerge dai documenti prodotti da entrambe le parti, consta di n.
1.043 pelli, del peso reale netto totale di 13.261 kg (cfr. doc. 8 attrice e docc. 2, 3 e 4 convenuta);
- in data 9.10.23 ha emesso la fattura n. 1352 per euro 67.949,36 (cfr. doc. 4 convenuta), sempre riferita CP_1 al contratto n. 730226 e al pellame di peso 13.261 kg (per 9 pallet);
- in data 31.10.23 entrambe le parti hanno sottoscritto un documento, nel quale espressamente hanno concordato che “l'incasso della fattura in oggetto avverrà entro e non oltre il 6 febbraio 2024” (cfr. doc. 5 convenuta), facendo riferimento alla citata fattura n. 1352/23 per euro 67.949,36;
- in data 8.02.23 ha contestato – per la prima volta, a quanto consta in atti, e a quanto risulta del Pt_1 resto dalle stesse allegazioni attoree (cfr. citazione pag. 3) – il peso della merce ricevuta (cfr. doc. 2 attrice).
4.3. Nel caso di specie, risulta dunque dato pacifico che abbia consegnato a , in data 4.10.23, CP_1 Pt_1
n.
1.043 pelli, del peso reale netto totale 13.261 kg e che , in data 8.02.2023, abbia per la prima Pt_1 volta contestato la difformità di peso delle pelli consegnate rispetto a quanto pattuito.
Le parti, tuttavia, qualificano la consegna delle summenzionate merci quale adempimento di due diversi contratti, rispettivamente il contratto n. 730199 del 27.07.23 (avente ad oggetto pellame 7/12 kg, media 10 kg) secondo parte attrice, e il contratto n. 730226 del 22.09.23 (pellame 7/13 kg, media 10 kg) nella ricostruzione di parte convenuta.
6 Ebbene, a prescindere dalla circostanza che il secondo contratto citato, ossia quello del 22.09.23, risulta firmato dalla sola sussistono plurimi elementi che portano a ritenere che l'originario contratto del CP_1
27.07.23, che faceva riferimento a pellame del peso 7/12 kg, sia stato modificato dalle parti per facta concludentia quanto alle qualità del relativo oggetto.
Tutti i documenti relativi alla merce consegnata (il documento di pesatura, il DDT firmato da , la Pt_1 fattura) fanno, infatti, riferimento alla pattuizione di pellame del peso 7/13 kg;
parte attrice ha del resto tenuto comportamenti dai quali emerge implicitamente, in modo univoco, l'accettazione dei suddetti termini contrattuali: ha dapprima espressamente ricevuto la merce e sottoscritto il relativo DDT Pt_1 in data 4.10.23 e poi ricevuto la fattura n. 1352/23, senza nulla obiettare in merito alle condizioni contrattuali risultanti dai suddetti documenti;
successivamente, con accordo in data 31.10.23 (cfr. doc. 5 convenuta), ha convenuto la data di pagamento della fattura in questione (specificamente indicata nell'intestazione del documento, per euro 67.949,36) entro il termine del 6.02.24, quindi prorogata rispetto all'originaria scadenza del pagamento dovuto: con ciò implicitamente riconoscendo il proprio debito nei confronti di così come risultante dalla fattura ivi richiamata. CP_1
Anche la dicitura riportata nel testo del 22.09.23 secondo cui “per favore si prega di firmare e restituire una copia. Nulla ricevendo entro 14 gg. dalla data del contratto, lo stesso si ritiene valido ed effettivo” - se di per sé sola non può comportare, nel silenzio di , un'accettazione tacita - in presenza dei citati Pt_1 plurimi e convergenti elementi di cui sopra, costituisce un ulteriore indizio circa il superamento delle originarie pattuizioni contrattuali.
Si deve dunque ritenere che le parti abbiano modificato per facta concludentia l'originario contratto stipulato in data 27.07.23, pattuendo la consegna di pellame del peso 7/13 kg, anziché di 7/12 kg.
4.4. Appurato il contenuto degli accordi contrattuali vigenti tra le parti, occorre ora soffermarsi sulle argomentazioni di parte opponente, tese a sostenere che la merce consegnata risulta difforme per peso e qualità rispetto a quella pattuita.
Ebbene, sul punto risulta pacifico – in quanto risultante sia dai documenti prodotti da parte attrice (cfr. docc. 7 e 8), che da quelli depositati dalla convenuta (cfr. docc. 2, 3 e 4) – che abbia consegnato a CP_1 Pt_1
, in data 4.10.23, n.
1.043 pelli, del peso reale netto totale di 13.261 kg. Ponendo in essere una
[...] semplice operazione matematica (13.261 – peso netto totale – diviso 1.043 – numero dei pezzi di pellame) risulta che il peso netto medio del pellame è pari a 12,71 kg, come emerge del resto dallo stesso doc. 8 di parte convenuta (cfr. colonna più a destra della tabella), da cui consta altresì che le pelli consegnate a Pt_1
riportavano un peso unitario compreso tra i 10,00 kg e i 13,68 kg.
[...]
Ebbene, le pattuizioni contrattuali, in base alla ricostruzione di cui al precedente punto 4.3., prevedevano la consegna di merci comprese in un range di peso tra i 7 e i 13 kg. Posto che il peso medio delle pelli
7 effettivamente consegnate è pari, come visto, a 12,71 kg ciascuna, nel complesso nessuna difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali è predicabile nel caso di specie.
Tuttavia, anche volendo interpretare diversamente la pattuizione contrattuale – ossia ritenendo che ogni singola pelle dovesse essere di peso compreso tra i 7 e i 13 kg, non essendo sufficiente che fosse la sola media del peso complessivo delle pelli a rientrare in tale range – le doglianze di parte attrice non meritano comunque di essere accolte.
Parte attrice ha allegato – senza che vi sia stata contestazione alcuna da parte convenuta – che le pelli di peso minore risultino più pregiate, in quanto necessitano di minore lavorazione ed hanno un costo di lavorazione inferiore;
circostanza che darebbe diritto a ad una riduzione di prezzo, nonché al Pt_1 risarcimento del danno patito.
Ebbene, le dedotte difformità della merce consegnata rispetto a quella pattuita riconducono la fattispecie alla mancanza della qualità promesse nelle cose consegnate, che si differenzia sia dai vizi propriamente intesi, sia soprattutto dalla figura dell'aliud pro alio.
Infatti, mentre i vizi propriamente intesi si estrinsecano in un difetto materiale e/o strutturale della merce che la renda inidonea all'uso cui è destinata o che ne diminuisca in modo apprezzabile il valore in virtù di difetti di formazione, fabbricazione o conservazione della cosa, la mancanza di qualità promesse o essenziali attiene all'intrinseca natura della merce ed ai suoi elementi sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, rilevano ai fini della collocazione di una res in una specie anziché in un'altra: ed è proprio questa l'ipotesi che risulta essersi verificata nel caso che ci occupa, dove la merce risulta di peso diverso da quella promessa, e di conseguenza di minor valore, per difformità che non attengono in alcun modo alla fase di fabbricazione della merce.
L'aliud pro alio, infine, è fattispecie residuale, configurabile nel caso di totale diversità della res tradita rispetto alle pattuizioni contrattuali, ossia qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenente ad un genere diverso, e si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere alla destinazione economico-sociale della res venduta, non fornendone l'utilità richiesta (Cass.
5202/07).
Ebbene, la distinzione tra vizio redibitorio e mancanza di qualità essenziali della cosa, da un lato, e aliud pro alio, dall'altro lato, è particolarmente rilevante, posto che solo la consegna di un aliud pro alio dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ. (cfr. Cass. 5202/07); viceversa, nel caso di consegna di beni carenti delle qualità promesse, si applica la disciplina in punto di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. propria dei vizi redibitori, come prescritto dall'art. 1497 c.c.: il compratore incorre in decadenza se non denuncia la mancanza di qualità al venditore entro otto giorni dalla
8 scoperta (salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge) e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna.
Sebbene l'art. 1497 c.c. testualmente attribuisca al compratore di beni che non abbiano le qualità promesse il solo rimedio risolutorio, la giurisprudenza ha ritenuto esperibile anche l'azione di riduzione del prezzo, qui invocata, in via subordinata, da (cfr. Cass. 4245/24). Pt_1
Ebbene, nel caso che ci occupa è pacifico – per espressa ammissione di parte attrice (cfr. citazione pag. 7) – che la prima comunicazione con cui ha fatto valere la difformità di peso della merce consegnata Pt_1 rispetto a quella pattuita risale all'8.02.24, ossia più di quattro mesi dopo la consegna del 4.10.23 (e peraltro in un momento successivo rispetto alla scadenza del termine per il pagamento della fattura, così come concordato nell'accordo 31.10.23).
Parte convenuta ha tempestivamente sollevato eccezione di tardività della denuncia di tale difformità, a fronte della quale parte attrice non ha in alcun modo replicato, omettendo di provare il momento in cui la medesima è venuta a conoscenza della mancanza di qualità della merce consegnata. Peraltro, dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice (cfr. doc. 7, rappresentato dalla distinta pesi datata 3.10.23) risulta verosimile ritenere che parte opponente fosse a conoscenza del peso di singoli bancali di merce sin dal momento della relativa consegna.
Essendo principio consolidato quello secondo il quale “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 cod. civ.” (cfr. Cass. 12130/08), parte attrice opponente è decaduta da ogni facoltà prevista dall'art. 1497 c.c., non potendo in alcun modo ottenere l'invocata riduzione del corrispettivo per difformità della merce consegnata.
Quanto al risarcimento del danno asseritamente patito da (credito che andrebbe posto Pt_1 eventualmente in compensazione, nella tesi di parte attrice, con il debito derivante dalla compravendita della merce), si osserva che, da un lato, parte attrice – oltre a non aver provato il danno in thesi patito – non ha nemmeno specificamente allegato in cosa il medesimo sarebbe consistito, limitandosi a sostenere che
“la pelle di peso maggiore reca un prezzo maggiore di acquisto e necessita di maggior costo di conciatura
e maggior costo di lavorazione” (cfr. citazione pag. 6) e a produrre sul punto una tabella sub doc. 8 di unilaterale formazione e, dunque, priva di valore probatorio;
le istanze di prova orale sul punto, d'altronde, risultano del tutto generiche, non contenendo precisi riferimenti circa le differenze tra le varie tipologie di pellame in questione, anche in punto di prezzi (cfr. capp. 9, 10 e 11).
Dall'altro lato, anche l'azione di risarcimento del danno, conseguente alla consegna di cose manchevoli delle qualità promesse è soggetta ai termini decadenziali di cui all'art. 1495 c.c. i quali, come visto, non sono stati rispettati nel caso di specie (cfr. Cass. 36052/21, secondo cui “i termini di decadenza e di
9 prescrizione di cui alla norma in esame riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi”).
Anche la compensazione, invocata da parte attrice in via subordinata, con riferimento alla riduzione del prezzo in virtù delle difformità della merce e al relativo risarcimento del danno, deve dunque ritenersi insussistente e la relativa eccezione deve dunque essere rigettata.
4.5. Ad esito diverso non si sarebbe, d'altronde, in alcun modo potuti giungere nemmeno a seguito dell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate dalle parti, posto che, da un lato, non consta alcun capitolo di prova avente specificamente ad oggetto il momento di scoperta delle difformità della merce, e comunque, dall'altro lato, le citate istanze istruttorie non avrebbero potuto colmare il difetto di allegazione sul punto.
Le istanze istruttorie formulate dalle parti risultano in ogni caso tutte inammissibili: con riferimento a parte attrice, (i) le istanze di prova orale vertono su circostanze già oggetto di prova documentale o non contestate (cfr. cap. 1, 3, 4, 7, 8), o sono formulate in maniera generica in ordine ai profili spazio-temporali
(cap. 5, 9, 10, 11), risultando talvolta altresì irrilevanti (cfr. cap. 2, 6), mentre (ii) l'istanza di CTU risulta del tutto esplorativa, in assenza di allegazioni specifiche in punto di danno;
con riferimento a parte convenuta, le istanze di prova orale, indicate a pag. 9 della comparsa di costituzione, risultano formulate in maniera del tutto generica, senza nemmeno una specifica capitolazione.
4.6. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione proposta da dev'essere rigettata e il decreto Pt_1 ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
5. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice opponente, rimasta integralmente soccombente in giudizio, visto il totale rigetto delle domande proposte.
Tali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, prendendo in considerazione i valori medi relativi alle controversie di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, per le prime due fasi processuali ed i valori minimi per le due ulteriori, atteso che non vi è stata attività istruttoria e quella decisoria è stata connotata da particolare speditezza.
Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 3500/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1353/24 Parte_1 emesso dal Tribunale in data 27.06.24 nel procedimento R.G. N. 2978/2024 a favore di CP_1
10 - condanna al rimborso delle spese di lite in favore di spese che si liquidano in Parte_1 CP_1 euro 9.200 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati;
infine IVA
e cpa come dovuti per legge.
Padova, 6.12.2025
La Giudice
MA ON IN
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Monica Minotto, M.O.T.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice MA ON IN, nella causa civile n. 3500/2024 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), con l'avv. FORNAI MARCO e dall'avv. BACCHI SILVIA Parte_1 P.IVA_1
( ) Via L. Da Vinci 43, SAN MINATO;
C.F._1
- attrice -
E
), con l'avv. CUPIDO MARCO MARIO, con domicilio in C/O AVV. CP_1 P.IVA_2
CASAVOLA M. GALLERIA TRIESTE 6 35121 PADOVA
- convenuta -
Conclusioni
Per la parte Attrice:
“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE E/O NEL MERITO: dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile, invalido, inefficace, privo di effetto giuridico alcuno e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per esistenza della clausola compromissoria di cui in atti;
ANCORA IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE E/O NEL MERITO: dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile, invalido, inefficace, privo di effetto giuridico alcuno e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del Tribunale di Padova a favore del Tribunale di Milano e/o del Tribunale di Pisa;
NEL MERITO: dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile, invalido, inefficace, privo di effetto giuridico alcuno e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per essere la domanda ex adverso proposta infondata in fatto ed in diritto.
NEL MERITO ED IN IPOTESI: dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile, invalido, inefficace, privo di effetto giuridico alcuno e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, previa riduzione dei corrispettivi contrattuali per effetto dei vizi e/o difetti e/o difformità accertati e previo risarcimento dei danni tutti subiti e/o subendi dalla società attrice per le causali di cui in premessa nella misura che emergerà in corso di causa, da compensarsi con il controcredito della , nella misura che CP_1 emergerà in corso di causa, con condanna, eseguita la compensazione, a favore dell'attrice Parte_1
della somma che residuerà; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al
[...] saldo.
Con condanna della convenuta-opposta ex art. 96 cpc.
Con vittoria di spese ed onorari.
La insiste per l'ammissione delle prove di cui in atti, sopra riepilogate”. Pt_1
Per la parte Convenuta:
“in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione di controparte basata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via preliminare in subordine:
- ingiungere in ogni caso a ex art. 186-ter c.p.c. di pagare la somma di € 67.949,36, oltre Parte_1 interessi e spese, o quella maggiore o minore ritenuta dal Giudice, per la quale vi è prova scritta;
nel merito:
- respingere tutte le domande dell'odierna opponente, per i motivi di cui in narrativa;
in subordine:
- accertare in ogni caso l'esistenza del credito vantato da nei confronti di e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese;
in estremo subordine:
- nella denegata e non riconosciuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, compensare in ogni caso gli importi al cui pagamento dovesse essere condannata con i CP_1 maggiori (o minori) importi ad essa comunque dovuti da in forza del decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo opposto e delle domande svolte in questa sede;
in via istruttoria:
- ci si oppone alle istanze istruttori di controparte poiché generiche e formulate in via meramente esplorativa;
- ammettere la prova per testi sulle circostanze dedotte in atti, con riserva di ogni altro produrre e dedurre.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato via pec in data 11.07.2024, (da ora in avanti, in breve, Parte_1 solo ) ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1353/24 per Pt_1
2 € 67.949,36 emesso dal Tribunale di Padova a favore di (d'ora in poi ) in data 27.06.24 CP_1 CP_1 nel procedimento R.G. N. 2978/2024, chiedendone la revoca.
L'attrice, in particolare, ha dedotto che:
- ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, allegando la fattura n. 1352 del 9.10.23 relativa ad una CP_1 vendita di pellame di tipo “vitelli salati 7-13 kg media 10 kg c.a. reale”, che troverebbe origine nel contratto n. 730226; il medesimo, tuttavia, non è mai stato firmato da , e dunque il contratto, sulla Pt_1 cui base si fonda la pretesa monitoria, risulta radicalmente inesistente;
- la suddetta fattura n. 1352/23 era stata comunque contestata, in quanto le pelli consegnate erano risultate difformi da quelle ordinate: l'unico contratto in essere tra le parti è infatti il n. 730199 del 27.07.23, avente ad oggetto pellame di spessore 7-12 kg (con l'accordo che i pianali di pellami 7/10 kg dovevano essere separati da quelli di pelli 10/12 kg); a , viceversa, erano state consegnate pelli che, per la maggior Pt_1 parte, eccedono i 13 kg;
- il contratto n. 730199 del 27.07.23 (come pure il contratto n. 730226, tuttavia non firmato) prevede una clausola arbitrale a favore della Camera Arbitrale Italiana per il commercio delle pelli di Milano, con la conseguenza che il Tribunale di Padova è incompetente per la presente controversia;
- in subordine, sussiste altresì un'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Padova, posto che, anche ove la clausola compromissoria invocata non fosse idonea ad attribuire la competenza agli arbitri, in ogni caso essa attribuisce la competenza al Tribunale di Milano;
inoltre, il luogo di consegna della merce pattuito tra le parti è ubicato in provincia di Pisa, di talché è casomai competente per la presente controversia il Tribunale di Pisa;
- nel merito, la merce consegnata è difforme per peso e qualità rispetto a quella ordinata in base al contratto n. 730199 del 27.07.23; la maggior parte del pellame eccede il peso di 13kg (a fronte della pattuizione di pelli 7-12 kg), e si tratta di merce per tale motivo meno pregiata rispetto a quella pattuita: è perciò illegittima la fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, ove la domanda di pagamento fosse comunque ritenuta legittima, dalla medesima andrebbe scomputata una parte di prezzo, corrispondente al minor valore delle merce fornita, nonché un importo corrispondente al risarcimento del danno patito da . Pt_1
Alla luce di ciò, l'attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza dell'adito
Tribunale di Padova e comunque per infondatezza della pretesa sostanziale di chiedendo in via CP_1 subordinata altresì la condanna di al pagamento della somma che residua dalla compensazione tra il CP_1 credito di controparte, derivante dalla compravendita, e il proprio credito in virtù della richiesta riduzione del corrispettivo contrattuale in dipendenza dei riscontrati vizi e difformità della merce e del relativo risarcimento del danno.
3 2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio contestando le pretese attoree e CP_1 deducendo specificamente:
- di aver consegnato a merce conforme a quanto pattuito nel contratto 730226 del 22.09.23: tanto Pt_1 risulterebbe dalla distinta pesi e dal DDT n. 291 del 3.10.23, regolarmente timbrato e sottoscritto per accettazione dal destinatario;
non sussiste dunque alcuna difformità né per peso né per qualità della merce consegnata rispetto a quella pattuita;
- di aver poi emesso fattura n. 1352 del 9.10.23 per l'importo complessivo di euro 67.949,36, non contestata nell'immediatezza da;
Pt_1
- che con accordo del 31.10.23 (intervenuto dopo quattro settimane dalla consegna della merce), le parti avevano concordato che l'incasso della fattura di cui sopra sarebbe avvenuto entro il 6.02.24: tanto costituisce un riconoscimento di debito ad opera di;
Pt_1
- che solo a seguito dello spirare del termine del 6.02.24 e dei successivi solleciti, aveva sollevato Pt_1 contestazioni circa il peso e la qualità della merce consegnata, senza mai richiederne la sostituzione e senza mai aver provveduto, nemmeno parzialmente, alla restituzione della merce;
- che il contratto n. 730226 risulta pienamente valido, in quanto richiamato sia nella distinta pesi sia nel
DDT sottoscritto da , sia nella fattura n. 1352/23, sia, infine, nel riconoscimento di debito operato Pt_1 da controparte;
la mancanza di sottoscrizione del contratto non rileva: da un lato, nel medesimo è previsto che, in mancanza di restituzione di una copia firmata entro il termine di 14 giorni, il contratto si deve ritenere valido ed efficace, prevedendosi un'ipotesi di accettazione tacita del medesimo;
dall'altro lato, Pt_1
ha comunque posto in essere un comportamento concludente, addirittura riconoscendo il proprio
[...] debito, che conferisce piena legittimità alle attività di fornitura e fatturazione delle prestazioni rese;
- che la precedente conferma di vendita n. 730199 del 27.07.23 invocata da controparte risulta, alla luce di quanto sopra, superata e sostituita da quella contenuta nel doc. n. 730226 del 22.07.23, nel pieno rispetto dei principi che regolano la successione temporale dei regolamenti pattizi tra le parti;
- che è infondata l'eccezione di incompetenza sollevata da controparte, posto che la clausola compromissoria contenuta nel contratto n. 730226, essendo vessatoria, avrebbe richiesto la doppia sottoscrizione ex artt.
1341 ss., mancante nel caso di specie;
quanto al precedente contratto n. 730199 invocato da controparte, il medesimo è stato sostituito dal n. 730226 e comunque la clausola compromissoria ivi contenuta non è stata parimenti oggetto della richiesta doppia sottoscrizione;
- che la competenza del Tribunale di Padova va affermata anche ai sensi dell'art. 1182 c.c.
Tanto esposto, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, con condanna, in ogni caso, in capo a al pagamento del dovuto;
in subordine, la condanna di al pagamento della somma Pt_1 Pt_1 risultante all'esito della compensazione tra il proprio credito in dipendenza della compravendita e il proprio eventuale debito in virtù della riduzione del corrispettivo contrattuale richiesto da controparte.
4 3. All'udienza del 13.02.25, fissata per la comparizione personale delle parti prima dell'assegnazione dei termini per le memorie difensive ex art. 171 ter c.p.c., ha formulato una proposta conciliativa Pt_1
(proponendo di definire la lite con il pagamento a favore di controparte della somma di euro 55.000,00), che tuttavia ha poi ritirato nel corso della successiva udienza, all'esito della quale il Tribunale ha disposto la trasformazione del rito in semplificato.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 6.11.2025 sulla base di un corredo istruttorio documentale.
***
4. Le domande proposte da parte attrice-opponente sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
4.1. Preliminarmente risulta infondata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Padova in favore della
Camera Arbitrale di Milano, sollevata da parte opponente. Controparte_2
In calce ai documenti n. 730199 del 27.07.23 e n. 730226 del 22.09.2 è infatti riportata la frase:
“arbitraggio ed appello: Camera Arbitrale Italiana per il commercio delle pelli di Milano” (testualmente così nella sua integralità).
Ebbene, detta espressione non può essere interpretata quale clausola compromissoria, che ai sensi dell'art. 808 c.p.c. è quella con cui le parti stabiliscono che una determinata controversia, nascente dal contratto nel quale la clausola è prevista, venga devoluta alla cognizione di arbitri. L'espressione utilizzata infatti, al di là del riferimento all'arbitraggio, risulta generica e pare piuttosto attribuire alle parti la facoltà di rivolgersi alla Camera Arbitrale Italiana per il commercio delle pelli: facoltà che ha conseguenze del tutto diverse rispetto alla previsione per cui le liti debbano essere necessariamente demandate ad un arbitro. Nel primo caso, infatti, il ricorso all'arbitro si aggiunge alla facoltà di tutela giurisdizionale ordinaria, mentre nel secondo caso l'arbitro acquisisce una competenza esclusiva.
Quanto alla dedotta incompetenza territoriale del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Milano e/o del Tribunale di Pisa, l'eccezione risulta inammissibile, posto che la medesima non reca l'indicazione di tutti i possibili fori competenti in via alternativa rispetto a quello dedotto come competente da parte opponente. Sul punto, del resto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che “in tema di eccezione di incompetenza per territorio, il convenuto che neghi l'esistenza di un criterio di competenza per territorio inderogabile (nella specie, il foro del consumatore), deve indicare, ai fini della completezza dell'eccezione, tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile” (cfr. Cass. 24632/20).
L'eccezione, ad ogni modo, risulta altresì infondata nel merito, posto che, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazioni, viene in rilievo il disposto dell'art. 20 c.p.c., che menziona come competente anche il Tribunale del luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita: in base all'art. 1182 c.c., l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro – quale quella di cui trattasi – deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha alla scadenza dell'obbligazione. Ebbene, avendo (creditore) la propria sede in CP_1
5 Curtarolo, in provincia di Padova, il Tribunale di Padova risulta competente a conoscere della presente controversia.
4.2. Venendo al merito, occorre inquadrare correttamente il dato fattuale, che ha visto susseguirsi i seguenti eventi, come risulta dalla documentazione in atti:
- le parti, in data 27.07.23, hanno sottoscritto il contratto di compravendita n. 730199, debitamente firmato da entrambe (cfr. doc. 5 attrice), avente ad oggetto “pelli quadrate di vitelli 7/12 kg, peso reale, media kg
10 ca. peso reale. Produzione locale, scortico a strappo e meccanico. Merce di prima scelta escluso seconda. Tare d'uso” - con la precisazione che, se possibile, il venditore avrebbe dovuto “separare e contrassegnare i pianali del 7/10 kg dal 10/12 kg” -, per il prezzo unitario di euro 4.2 al kg (peso reale), con consegna pattuita per fine settembre 2023;
- consta agli atti un ulteriore documento, successivo rispetto a quello del 27.07.23, ossia il contratto n.
730226 del 22.09.23 (cfr. doc. 1 convenuto), sottoscritto tuttavia dalla sola avente un contenuto CP_1 sostanzialmente identico al precedente, salvo per il peso delle pelli (7/13 kg, anziché 7/12 kg) e per la data di spedizione, definita come “pronta”;
- in data 3.10.23 la merce in questione è stata oggetto di pesatura, come emerge dal doc. 2 di parte convenuta, e successivamente è stata consegnata a in data 04.10.23, come da DDT datato Pt_1
3.10.23, debitamente firmato e timbrato dal destinatario, che riporta la dicitura “a saldo contratto n.
730226”;
- la merce consegnata, come emerge dai documenti prodotti da entrambe le parti, consta di n.
1.043 pelli, del peso reale netto totale di 13.261 kg (cfr. doc. 8 attrice e docc. 2, 3 e 4 convenuta);
- in data 9.10.23 ha emesso la fattura n. 1352 per euro 67.949,36 (cfr. doc. 4 convenuta), sempre riferita CP_1 al contratto n. 730226 e al pellame di peso 13.261 kg (per 9 pallet);
- in data 31.10.23 entrambe le parti hanno sottoscritto un documento, nel quale espressamente hanno concordato che “l'incasso della fattura in oggetto avverrà entro e non oltre il 6 febbraio 2024” (cfr. doc. 5 convenuta), facendo riferimento alla citata fattura n. 1352/23 per euro 67.949,36;
- in data 8.02.23 ha contestato – per la prima volta, a quanto consta in atti, e a quanto risulta del Pt_1 resto dalle stesse allegazioni attoree (cfr. citazione pag. 3) – il peso della merce ricevuta (cfr. doc. 2 attrice).
4.3. Nel caso di specie, risulta dunque dato pacifico che abbia consegnato a , in data 4.10.23, CP_1 Pt_1
n.
1.043 pelli, del peso reale netto totale 13.261 kg e che , in data 8.02.2023, abbia per la prima Pt_1 volta contestato la difformità di peso delle pelli consegnate rispetto a quanto pattuito.
Le parti, tuttavia, qualificano la consegna delle summenzionate merci quale adempimento di due diversi contratti, rispettivamente il contratto n. 730199 del 27.07.23 (avente ad oggetto pellame 7/12 kg, media 10 kg) secondo parte attrice, e il contratto n. 730226 del 22.09.23 (pellame 7/13 kg, media 10 kg) nella ricostruzione di parte convenuta.
6 Ebbene, a prescindere dalla circostanza che il secondo contratto citato, ossia quello del 22.09.23, risulta firmato dalla sola sussistono plurimi elementi che portano a ritenere che l'originario contratto del CP_1
27.07.23, che faceva riferimento a pellame del peso 7/12 kg, sia stato modificato dalle parti per facta concludentia quanto alle qualità del relativo oggetto.
Tutti i documenti relativi alla merce consegnata (il documento di pesatura, il DDT firmato da , la Pt_1 fattura) fanno, infatti, riferimento alla pattuizione di pellame del peso 7/13 kg;
parte attrice ha del resto tenuto comportamenti dai quali emerge implicitamente, in modo univoco, l'accettazione dei suddetti termini contrattuali: ha dapprima espressamente ricevuto la merce e sottoscritto il relativo DDT Pt_1 in data 4.10.23 e poi ricevuto la fattura n. 1352/23, senza nulla obiettare in merito alle condizioni contrattuali risultanti dai suddetti documenti;
successivamente, con accordo in data 31.10.23 (cfr. doc. 5 convenuta), ha convenuto la data di pagamento della fattura in questione (specificamente indicata nell'intestazione del documento, per euro 67.949,36) entro il termine del 6.02.24, quindi prorogata rispetto all'originaria scadenza del pagamento dovuto: con ciò implicitamente riconoscendo il proprio debito nei confronti di così come risultante dalla fattura ivi richiamata. CP_1
Anche la dicitura riportata nel testo del 22.09.23 secondo cui “per favore si prega di firmare e restituire una copia. Nulla ricevendo entro 14 gg. dalla data del contratto, lo stesso si ritiene valido ed effettivo” - se di per sé sola non può comportare, nel silenzio di , un'accettazione tacita - in presenza dei citati Pt_1 plurimi e convergenti elementi di cui sopra, costituisce un ulteriore indizio circa il superamento delle originarie pattuizioni contrattuali.
Si deve dunque ritenere che le parti abbiano modificato per facta concludentia l'originario contratto stipulato in data 27.07.23, pattuendo la consegna di pellame del peso 7/13 kg, anziché di 7/12 kg.
4.4. Appurato il contenuto degli accordi contrattuali vigenti tra le parti, occorre ora soffermarsi sulle argomentazioni di parte opponente, tese a sostenere che la merce consegnata risulta difforme per peso e qualità rispetto a quella pattuita.
Ebbene, sul punto risulta pacifico – in quanto risultante sia dai documenti prodotti da parte attrice (cfr. docc. 7 e 8), che da quelli depositati dalla convenuta (cfr. docc. 2, 3 e 4) – che abbia consegnato a CP_1 Pt_1
, in data 4.10.23, n.
1.043 pelli, del peso reale netto totale di 13.261 kg. Ponendo in essere una
[...] semplice operazione matematica (13.261 – peso netto totale – diviso 1.043 – numero dei pezzi di pellame) risulta che il peso netto medio del pellame è pari a 12,71 kg, come emerge del resto dallo stesso doc. 8 di parte convenuta (cfr. colonna più a destra della tabella), da cui consta altresì che le pelli consegnate a Pt_1
riportavano un peso unitario compreso tra i 10,00 kg e i 13,68 kg.
[...]
Ebbene, le pattuizioni contrattuali, in base alla ricostruzione di cui al precedente punto 4.3., prevedevano la consegna di merci comprese in un range di peso tra i 7 e i 13 kg. Posto che il peso medio delle pelli
7 effettivamente consegnate è pari, come visto, a 12,71 kg ciascuna, nel complesso nessuna difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali è predicabile nel caso di specie.
Tuttavia, anche volendo interpretare diversamente la pattuizione contrattuale – ossia ritenendo che ogni singola pelle dovesse essere di peso compreso tra i 7 e i 13 kg, non essendo sufficiente che fosse la sola media del peso complessivo delle pelli a rientrare in tale range – le doglianze di parte attrice non meritano comunque di essere accolte.
Parte attrice ha allegato – senza che vi sia stata contestazione alcuna da parte convenuta – che le pelli di peso minore risultino più pregiate, in quanto necessitano di minore lavorazione ed hanno un costo di lavorazione inferiore;
circostanza che darebbe diritto a ad una riduzione di prezzo, nonché al Pt_1 risarcimento del danno patito.
Ebbene, le dedotte difformità della merce consegnata rispetto a quella pattuita riconducono la fattispecie alla mancanza della qualità promesse nelle cose consegnate, che si differenzia sia dai vizi propriamente intesi, sia soprattutto dalla figura dell'aliud pro alio.
Infatti, mentre i vizi propriamente intesi si estrinsecano in un difetto materiale e/o strutturale della merce che la renda inidonea all'uso cui è destinata o che ne diminuisca in modo apprezzabile il valore in virtù di difetti di formazione, fabbricazione o conservazione della cosa, la mancanza di qualità promesse o essenziali attiene all'intrinseca natura della merce ed ai suoi elementi sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, rilevano ai fini della collocazione di una res in una specie anziché in un'altra: ed è proprio questa l'ipotesi che risulta essersi verificata nel caso che ci occupa, dove la merce risulta di peso diverso da quella promessa, e di conseguenza di minor valore, per difformità che non attengono in alcun modo alla fase di fabbricazione della merce.
L'aliud pro alio, infine, è fattispecie residuale, configurabile nel caso di totale diversità della res tradita rispetto alle pattuizioni contrattuali, ossia qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenente ad un genere diverso, e si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere alla destinazione economico-sociale della res venduta, non fornendone l'utilità richiesta (Cass.
5202/07).
Ebbene, la distinzione tra vizio redibitorio e mancanza di qualità essenziali della cosa, da un lato, e aliud pro alio, dall'altro lato, è particolarmente rilevante, posto che solo la consegna di un aliud pro alio dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ. (cfr. Cass. 5202/07); viceversa, nel caso di consegna di beni carenti delle qualità promesse, si applica la disciplina in punto di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. propria dei vizi redibitori, come prescritto dall'art. 1497 c.c.: il compratore incorre in decadenza se non denuncia la mancanza di qualità al venditore entro otto giorni dalla
8 scoperta (salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge) e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna.
Sebbene l'art. 1497 c.c. testualmente attribuisca al compratore di beni che non abbiano le qualità promesse il solo rimedio risolutorio, la giurisprudenza ha ritenuto esperibile anche l'azione di riduzione del prezzo, qui invocata, in via subordinata, da (cfr. Cass. 4245/24). Pt_1
Ebbene, nel caso che ci occupa è pacifico – per espressa ammissione di parte attrice (cfr. citazione pag. 7) – che la prima comunicazione con cui ha fatto valere la difformità di peso della merce consegnata Pt_1 rispetto a quella pattuita risale all'8.02.24, ossia più di quattro mesi dopo la consegna del 4.10.23 (e peraltro in un momento successivo rispetto alla scadenza del termine per il pagamento della fattura, così come concordato nell'accordo 31.10.23).
Parte convenuta ha tempestivamente sollevato eccezione di tardività della denuncia di tale difformità, a fronte della quale parte attrice non ha in alcun modo replicato, omettendo di provare il momento in cui la medesima è venuta a conoscenza della mancanza di qualità della merce consegnata. Peraltro, dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice (cfr. doc. 7, rappresentato dalla distinta pesi datata 3.10.23) risulta verosimile ritenere che parte opponente fosse a conoscenza del peso di singoli bancali di merce sin dal momento della relativa consegna.
Essendo principio consolidato quello secondo il quale “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 cod. civ.” (cfr. Cass. 12130/08), parte attrice opponente è decaduta da ogni facoltà prevista dall'art. 1497 c.c., non potendo in alcun modo ottenere l'invocata riduzione del corrispettivo per difformità della merce consegnata.
Quanto al risarcimento del danno asseritamente patito da (credito che andrebbe posto Pt_1 eventualmente in compensazione, nella tesi di parte attrice, con il debito derivante dalla compravendita della merce), si osserva che, da un lato, parte attrice – oltre a non aver provato il danno in thesi patito – non ha nemmeno specificamente allegato in cosa il medesimo sarebbe consistito, limitandosi a sostenere che
“la pelle di peso maggiore reca un prezzo maggiore di acquisto e necessita di maggior costo di conciatura
e maggior costo di lavorazione” (cfr. citazione pag. 6) e a produrre sul punto una tabella sub doc. 8 di unilaterale formazione e, dunque, priva di valore probatorio;
le istanze di prova orale sul punto, d'altronde, risultano del tutto generiche, non contenendo precisi riferimenti circa le differenze tra le varie tipologie di pellame in questione, anche in punto di prezzi (cfr. capp. 9, 10 e 11).
Dall'altro lato, anche l'azione di risarcimento del danno, conseguente alla consegna di cose manchevoli delle qualità promesse è soggetta ai termini decadenziali di cui all'art. 1495 c.c. i quali, come visto, non sono stati rispettati nel caso di specie (cfr. Cass. 36052/21, secondo cui “i termini di decadenza e di
9 prescrizione di cui alla norma in esame riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi”).
Anche la compensazione, invocata da parte attrice in via subordinata, con riferimento alla riduzione del prezzo in virtù delle difformità della merce e al relativo risarcimento del danno, deve dunque ritenersi insussistente e la relativa eccezione deve dunque essere rigettata.
4.5. Ad esito diverso non si sarebbe, d'altronde, in alcun modo potuti giungere nemmeno a seguito dell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate dalle parti, posto che, da un lato, non consta alcun capitolo di prova avente specificamente ad oggetto il momento di scoperta delle difformità della merce, e comunque, dall'altro lato, le citate istanze istruttorie non avrebbero potuto colmare il difetto di allegazione sul punto.
Le istanze istruttorie formulate dalle parti risultano in ogni caso tutte inammissibili: con riferimento a parte attrice, (i) le istanze di prova orale vertono su circostanze già oggetto di prova documentale o non contestate (cfr. cap. 1, 3, 4, 7, 8), o sono formulate in maniera generica in ordine ai profili spazio-temporali
(cap. 5, 9, 10, 11), risultando talvolta altresì irrilevanti (cfr. cap. 2, 6), mentre (ii) l'istanza di CTU risulta del tutto esplorativa, in assenza di allegazioni specifiche in punto di danno;
con riferimento a parte convenuta, le istanze di prova orale, indicate a pag. 9 della comparsa di costituzione, risultano formulate in maniera del tutto generica, senza nemmeno una specifica capitolazione.
4.6. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione proposta da dev'essere rigettata e il decreto Pt_1 ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
5. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice opponente, rimasta integralmente soccombente in giudizio, visto il totale rigetto delle domande proposte.
Tali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, prendendo in considerazione i valori medi relativi alle controversie di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, per le prime due fasi processuali ed i valori minimi per le due ulteriori, atteso che non vi è stata attività istruttoria e quella decisoria è stata connotata da particolare speditezza.
Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 3500/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1353/24 Parte_1 emesso dal Tribunale in data 27.06.24 nel procedimento R.G. N. 2978/2024 a favore di CP_1
10 - condanna al rimborso delle spese di lite in favore di spese che si liquidano in Parte_1 CP_1 euro 9.200 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati;
infine IVA
e cpa come dovuti per legge.
Padova, 6.12.2025
La Giudice
MA ON IN
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Monica Minotto, M.O.T.
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