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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 908/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:52, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 908/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLANDI Parte_1 C.F._1
LAVINIA, elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA 20 57126 LIVORNO presso il difensore avv. BELLANDI LAVINIA
PARTE RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO
[...] P.IVA_1
SEVERINI MARIA ELENA e dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA
PIERONI 11 LIVORNO presso il difensore avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
Con ricorso depositato in data 30.7.2024, - premesso di avere svolto attività Parte_1 lavorativa dal 1997 al 2009 come impiegata addetta alla distribuzione ed esposizione di prodotti cosmetici con un orario pieno (anche se contrattualmente pari a 5 ore), provvedendo dal 1997 al
2007 sia al trasporto che al posizionamento nei vari punti vendita e dopo il 2007 al solo Perso posizionamento, per poi svolgere, dal 2009 al 2015, la mansione di addetta ai servizi domiciliari sociali o presso strutture con contratti a tempo determinato e, quindi, dall'1.01.15 assunta a tempo indeterminato part time dalla cooperativa sociale Agape per lo svolgimento della Perso mansione di per l'assistenza domiciliare zona pisana per un totale di 30 ore settimanali - ha allegato di essere affetta da discopatie lombari, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di CP_1 aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, la ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa, da unificare con le preesistenze del 6%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
pagina 2 di 6 In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
pagina 3 di 6 In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno. Tanto premesso, deve anzitutto osservarsi che la teste sentita alla udienza del 23.1.2025, che aveva lavorato come OSS assieme alla Testimone_1 dichiarava “Io ero un'operatrice sociosanitaria, facevo assistenza domiciliare;
la ricorrente quando Parte_1 eravamo insieme presso la cooperativa era jolly e quindi o veniva in aiuto e allora la vedevo perché eravamo insieme oppure veniva in mia sostituzione quando io ero assente o quando erano assenti mie colleghe.” confermando lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso sub cap.
2. Quanto alla patologia per cui è causa, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona del ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaurientemente motivato, affermando Persona_2
l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e la patologia lamentata, chiarendo “(..) Anamnesi lavorativa. Dal 1997 al 2009 ha lavorato come addetta alla distribuzione e consegne per una ditta di cosmetici. Successivamente, fino al 2015, ha svolto attività lavorative a tempo determinato. Dal
2010 al 2015 hasvolto in qualità di operatrice sociosanitaria (OSS) attività in varie cooperative per complessive
25° settimane circa. Dal 2016 lavora presso l' come operatrice socio sanitaria (OSS). Fino al 2022 CP_2 fu assegnata a reparto di medicina generale. Dal 21/06/2022 fu ritenuta dal medico competente idonea con limitazione alla movimentazione manuale dei carichi per le problematiche discali lombari e fu adibita ad altra attività con esclusione di tale rischio. Da elementi noti in relazione alla tipologia della mansione svolta per circa 7 anni, dall'analisi del DVR, dalle certificazioni di idoneità e dal protocollo sanitario (ove risultano annotati i fattori di rischio) si può ritenere che sia stato sottoposta in tale fase a movimentazione manuale dei carichi rilevante ed a posture incongrue protratte. Nella restante storia lavorativa fu esposta ad analoghi rischi in termini più contenuti. I rischi suddetti risultano di apprezzabile rilievo nella discussione che segue ed in relazione alla tipologia di malattia professionale proposta dal ricorrente. Anamnesi patologica e documentazione medica in atti. Risulta titolare di CP_ riconoscimento pari al 6% per sindrome canalicolare bilaterale conmodesto risentimento funzionale (sindrome del tunnel carpale). In relazione alla domanda attuale in atti sono presenti RM del rachide lombosacrale in data
30/11/2021 e 19/05/2023: “… Segni di spondilosi iperostosante con ispessimento del legamento vertebrale longitudinale anteriore. Diffuse alterazioni degenerative osteodiscali … protrusione fibrosa posteriore dei dischi … alterazioni artrosi che … A L1-L2 … ernia parzialmente espulsa … che impronta il sacco durale … A L2-L3 il disco protrude posteriormente … minima impronta sul sacco durale. A L3-L4 e L4-L5 il disco protrude posteriormente … A L5-S1 il disco, marcatamente ridotto in spessore, protrude posteriormente ad ampio raggio con impegno intraforaminale bilaterale …”. -In data 29/05/2023 il dott. neuro radiologo prescrisse Per_3 utilizzo di busto lombare basic al bisogno e terapia farmacologica a scopo antalgico/antinfiammatorio. -Relazione
pagina 4 di 6 valutativa dott. in data 19/06/2024 con indicazione del danno biologico in misura del 10%. Per_4
STATO ATTUALE. Lamenta il persistere di lombalgia che si esacerba al carico fisico con rigidità e saltuaria irradiazione all'arto inferiore destro. Obiettivamente: soggetto in buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione della cute e delle mucose visibili. Altezza 165 cm, peso 79 kg. Si omette l'esame internistico ritenendolo superfluo per gli scopi attuali. Si dichiara destrimane. Rachide lombare rigido, modicamente contratto, dolorabile alla pressione sulle spinose al tratto medio-inferiore. Rigidità flessoria con limite meccanico per circa un quarto rispetto al fisiologico, dal momento che giunge con la punta delle dita ad arti superiori estesi nella massima flessione del tronco a circa 15 cm da terra. Sostanzialmente negativo il rilievo neurologico ad eccezione di lieve positività del lasègue a destra (a 80°). Non deficit ELA ed ECD. CONSIDERAZIONI MEDICO CP_ LEGALI E RISPOSTA AI QUESITI La sig.ra ebbe a presentare all' in data 17/11/2022 Parte_1 domanda di riconoscimento di malattia professionale “discopatie lombari”. Il caso fu ritenuto non indennizzabile in CP_ ambito per mancanza del nesso causale. Trattasi di lavoratrice che ha operato per complessivi 11-12 anni (di cui circa sei-sette consecutivi presso l'asl nordovest come operatrice socio-sanitaria. Avuto conto delle tipologie operative professionali svolte fino al giugno 2022 appare evidente che fu sottoposta in termini significativi in particolare a sovraccarico meccanico degli arti superiori, posture incongrue protratte e movimentazione manuale dei carichi. Il periodo di esposizione a tali rischi di rilievo nella fattispecie è sufficiente a concorrere a determinare ovvero ad anticiparne la manifestazione delle problematiche degenerative discali a livello lombare, così come documentato.
Tale tipologia di rischi professionali, connessa alla non lunga ma sufficiente durata espositiva, in concorso plausibile con fattori costituzionali, fa ritenere che la noxa lavorativa sia da ritenersi efficiente al determinismo delle patologie discali lombari su base degenerativa. Il pregiudizio del rachide con riferimento alla voce 193 delle tabelle allegate al
D.M del 12/07/2000, avuto conto del quadro disfunzionale odierno, delle risultanze delle indagini strumentali e del quadro concorsuale dei fattori costituzionali (che fanno ritenere necessario il contenimento ad un termine inferiore del quadro percentualistico, può farsi pari al 5%(cinque per cento per cento). Vi sono preesistenze coesistenti stimate in misura del sei per cento dal 2010 per cui la stima complessiva del danno biologico sarà da far pari al 10%(dieei per cento), con decorrenza dal 17/11/2022” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, ed avendo il CTU nominato preso precisa posizione sulle note critiche del CTP di parte ricorrente.
pagina 5 di 6 In particolare, il dott. affermava “In ordine alle suesposte considerazioni si replica nei seguenti Per_2 termini: si è spiegato che in buona parte la menomazione ad oggi riscontrata (iniziale ernia discale in spondilodiscartrosi) con limitazione funzionale di grado medio-lieve è in buona parte concausata da fattori di predisposizione individuale. Infatti il relativamente breve tempo di esposizione al rischio movimentazione manuale dei carichi (circa sette anni) in soggetto di 47 anni induce a ritenere che il rachide sia costituzionalmente oggetto di anomalie anatomiche che hanno agito in concorso con la forza compressiva sviluppatasi durante la vita lavorativa. In tal senso si è cercato di applicare un coefficiente di riduzione della menomazione effettiva, che avrebbe potuto altrimenti essere indicata in due procenti superiori.” (v., ancora, elaborato peritale).
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 10%, con le decorrenze di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
D.M. 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 10%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in euro CP_1
2.700,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali ed oltre complessivi euro 800,00 oltre IVA come per legge per rimborso spese CTP;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 30 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:52, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 908/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLANDI Parte_1 C.F._1
LAVINIA, elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA 20 57126 LIVORNO presso il difensore avv. BELLANDI LAVINIA
PARTE RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO
[...] P.IVA_1
SEVERINI MARIA ELENA e dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA
PIERONI 11 LIVORNO presso il difensore avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
Con ricorso depositato in data 30.7.2024, - premesso di avere svolto attività Parte_1 lavorativa dal 1997 al 2009 come impiegata addetta alla distribuzione ed esposizione di prodotti cosmetici con un orario pieno (anche se contrattualmente pari a 5 ore), provvedendo dal 1997 al
2007 sia al trasporto che al posizionamento nei vari punti vendita e dopo il 2007 al solo Perso posizionamento, per poi svolgere, dal 2009 al 2015, la mansione di addetta ai servizi domiciliari sociali o presso strutture con contratti a tempo determinato e, quindi, dall'1.01.15 assunta a tempo indeterminato part time dalla cooperativa sociale Agape per lo svolgimento della Perso mansione di per l'assistenza domiciliare zona pisana per un totale di 30 ore settimanali - ha allegato di essere affetta da discopatie lombari, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di CP_1 aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, la ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa, da unificare con le preesistenze del 6%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
pagina 2 di 6 In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
pagina 3 di 6 In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno. Tanto premesso, deve anzitutto osservarsi che la teste sentita alla udienza del 23.1.2025, che aveva lavorato come OSS assieme alla Testimone_1 dichiarava “Io ero un'operatrice sociosanitaria, facevo assistenza domiciliare;
la ricorrente quando Parte_1 eravamo insieme presso la cooperativa era jolly e quindi o veniva in aiuto e allora la vedevo perché eravamo insieme oppure veniva in mia sostituzione quando io ero assente o quando erano assenti mie colleghe.” confermando lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso sub cap.
2. Quanto alla patologia per cui è causa, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona del ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaurientemente motivato, affermando Persona_2
l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e la patologia lamentata, chiarendo “(..) Anamnesi lavorativa. Dal 1997 al 2009 ha lavorato come addetta alla distribuzione e consegne per una ditta di cosmetici. Successivamente, fino al 2015, ha svolto attività lavorative a tempo determinato. Dal
2010 al 2015 hasvolto in qualità di operatrice sociosanitaria (OSS) attività in varie cooperative per complessive
25° settimane circa. Dal 2016 lavora presso l' come operatrice socio sanitaria (OSS). Fino al 2022 CP_2 fu assegnata a reparto di medicina generale. Dal 21/06/2022 fu ritenuta dal medico competente idonea con limitazione alla movimentazione manuale dei carichi per le problematiche discali lombari e fu adibita ad altra attività con esclusione di tale rischio. Da elementi noti in relazione alla tipologia della mansione svolta per circa 7 anni, dall'analisi del DVR, dalle certificazioni di idoneità e dal protocollo sanitario (ove risultano annotati i fattori di rischio) si può ritenere che sia stato sottoposta in tale fase a movimentazione manuale dei carichi rilevante ed a posture incongrue protratte. Nella restante storia lavorativa fu esposta ad analoghi rischi in termini più contenuti. I rischi suddetti risultano di apprezzabile rilievo nella discussione che segue ed in relazione alla tipologia di malattia professionale proposta dal ricorrente. Anamnesi patologica e documentazione medica in atti. Risulta titolare di CP_ riconoscimento pari al 6% per sindrome canalicolare bilaterale conmodesto risentimento funzionale (sindrome del tunnel carpale). In relazione alla domanda attuale in atti sono presenti RM del rachide lombosacrale in data
30/11/2021 e 19/05/2023: “… Segni di spondilosi iperostosante con ispessimento del legamento vertebrale longitudinale anteriore. Diffuse alterazioni degenerative osteodiscali … protrusione fibrosa posteriore dei dischi … alterazioni artrosi che … A L1-L2 … ernia parzialmente espulsa … che impronta il sacco durale … A L2-L3 il disco protrude posteriormente … minima impronta sul sacco durale. A L3-L4 e L4-L5 il disco protrude posteriormente … A L5-S1 il disco, marcatamente ridotto in spessore, protrude posteriormente ad ampio raggio con impegno intraforaminale bilaterale …”. -In data 29/05/2023 il dott. neuro radiologo prescrisse Per_3 utilizzo di busto lombare basic al bisogno e terapia farmacologica a scopo antalgico/antinfiammatorio. -Relazione
pagina 4 di 6 valutativa dott. in data 19/06/2024 con indicazione del danno biologico in misura del 10%. Per_4
STATO ATTUALE. Lamenta il persistere di lombalgia che si esacerba al carico fisico con rigidità e saltuaria irradiazione all'arto inferiore destro. Obiettivamente: soggetto in buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione della cute e delle mucose visibili. Altezza 165 cm, peso 79 kg. Si omette l'esame internistico ritenendolo superfluo per gli scopi attuali. Si dichiara destrimane. Rachide lombare rigido, modicamente contratto, dolorabile alla pressione sulle spinose al tratto medio-inferiore. Rigidità flessoria con limite meccanico per circa un quarto rispetto al fisiologico, dal momento che giunge con la punta delle dita ad arti superiori estesi nella massima flessione del tronco a circa 15 cm da terra. Sostanzialmente negativo il rilievo neurologico ad eccezione di lieve positività del lasègue a destra (a 80°). Non deficit ELA ed ECD. CONSIDERAZIONI MEDICO CP_ LEGALI E RISPOSTA AI QUESITI La sig.ra ebbe a presentare all' in data 17/11/2022 Parte_1 domanda di riconoscimento di malattia professionale “discopatie lombari”. Il caso fu ritenuto non indennizzabile in CP_ ambito per mancanza del nesso causale. Trattasi di lavoratrice che ha operato per complessivi 11-12 anni (di cui circa sei-sette consecutivi presso l'asl nordovest come operatrice socio-sanitaria. Avuto conto delle tipologie operative professionali svolte fino al giugno 2022 appare evidente che fu sottoposta in termini significativi in particolare a sovraccarico meccanico degli arti superiori, posture incongrue protratte e movimentazione manuale dei carichi. Il periodo di esposizione a tali rischi di rilievo nella fattispecie è sufficiente a concorrere a determinare ovvero ad anticiparne la manifestazione delle problematiche degenerative discali a livello lombare, così come documentato.
Tale tipologia di rischi professionali, connessa alla non lunga ma sufficiente durata espositiva, in concorso plausibile con fattori costituzionali, fa ritenere che la noxa lavorativa sia da ritenersi efficiente al determinismo delle patologie discali lombari su base degenerativa. Il pregiudizio del rachide con riferimento alla voce 193 delle tabelle allegate al
D.M del 12/07/2000, avuto conto del quadro disfunzionale odierno, delle risultanze delle indagini strumentali e del quadro concorsuale dei fattori costituzionali (che fanno ritenere necessario il contenimento ad un termine inferiore del quadro percentualistico, può farsi pari al 5%(cinque per cento per cento). Vi sono preesistenze coesistenti stimate in misura del sei per cento dal 2010 per cui la stima complessiva del danno biologico sarà da far pari al 10%(dieei per cento), con decorrenza dal 17/11/2022” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, ed avendo il CTU nominato preso precisa posizione sulle note critiche del CTP di parte ricorrente.
pagina 5 di 6 In particolare, il dott. affermava “In ordine alle suesposte considerazioni si replica nei seguenti Per_2 termini: si è spiegato che in buona parte la menomazione ad oggi riscontrata (iniziale ernia discale in spondilodiscartrosi) con limitazione funzionale di grado medio-lieve è in buona parte concausata da fattori di predisposizione individuale. Infatti il relativamente breve tempo di esposizione al rischio movimentazione manuale dei carichi (circa sette anni) in soggetto di 47 anni induce a ritenere che il rachide sia costituzionalmente oggetto di anomalie anatomiche che hanno agito in concorso con la forza compressiva sviluppatasi durante la vita lavorativa. In tal senso si è cercato di applicare un coefficiente di riduzione della menomazione effettiva, che avrebbe potuto altrimenti essere indicata in due procenti superiori.” (v., ancora, elaborato peritale).
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 10%, con le decorrenze di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
D.M. 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 10%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in euro CP_1
2.700,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali ed oltre complessivi euro 800,00 oltre IVA come per legge per rimborso spese CTP;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 30 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei pagina 6 di 6