Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4751 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. GUIDO FRANCESCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in ZO LL (PV) alla via Pavia 37;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Trivolzio, in data 08/06/2008, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Trivolzio alla Parte II, Serie
A, n. 7, dell'anno 2008; separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Pavia N. 1608/2023 decisa in data
30.11.2023, pubblicata il 14.12.2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in Trivolzio, in data
08/06/2008, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Trivolzio alla Parte II, Serie A, n. 7, dell'anno 2008 tra e e, Parte_2 Parte_1 per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trivolzio di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune;
2) disporre l'affidamento congiunto della figlia minore nata a [...] il Persona_1
27.01.2013 con poteri di gestione di ordinaria amministrazione spettanti singolarmente a ciascun genitore per i momenti che trascorrerà con la figlia separatamente nonché con poteri di
3) disporre l'esercizio del diritto di visita del padre nelle seguenti modalità: il padre, IG.
potrà dunque vedere e tenere con se la figlia secondo la seguente modalità: - Parte_2 ogni martedì e giovedì dalle ore 18.00 impegnandosi ad accompagnarla a scuola entro l'orario d'ingresso nei giorni di mercoledì e venerdì; - a fine settimana alterni dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 18.00 della domenica. Per quanto concerne le vacanze estive - previamente concordate tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno - i genitori concordano di trascorrere, tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, periodi di vacanza di due settimane ciascuno, anche consecutive. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare il recapito telefonico e l'indirizzo dei luoghi in cui la figlia trascorrerà le vacanze. Le vacanze natalizie - salvo diversi accordi che le parti si riservano di valutare - verranno gestite secondo il seguente schema: - dall'inizio delle vacanze natalizie sino al 30 dicembre la minore sarà collocata presso un genitore;
- dal 31 dicembre sino alla 6 gennaio compreso con l'altro genitore;
- in particolare,
trascorrerà la prima metà del periodo natalizio anno 2024 con la madre e la seconda Per_1 con il padre. Successivamente trascorrerà la prima metà del periodo natalizio anno 2025 con il padre e la seconda metà con la madre, e così via seguendo il principio dell'alternanza. Le vacanze pasquali - salvo diversi accordi che i coniugi si riservano di valutare - saranno gestite secondo il seguente schema: - la minore trascorrerà le vacanze anno 2025 - giorno di Pasqua e
Lunedì dell' Angelo compresi - con la madre;
- la minore trascorrerà le vacanze anno 2026 - giorno di Pasqua e Lunedì dell' Angelo compresi - con il padre, e così via seguendo il principio dell'alternanza, fatti salvi i diversi accordi che i genitori vogliano prendere in comunione ed adesione di intenti. Entrambi i genitori si danno reciproca disponibilità ad organizzare - durante le festività natalizie e pasquali - qualche giorno di vacanza da trascorrere fuori sede con la figlia, dando tempestiva comunicazione del recapito telefonico e dell'indirizzo dei luoghi in cui Per_1 trascorrerà le vacanze.
Salvo diversi accordi che verranno presi di comune accordo tra le parti, nei giorni di vacanza extra scolastici - a titolo esemplificativo vacanze estive, ponti ecc. - i coniugi manterranno l'organizzazione settimanale di cui ai punti precedenti. I coniugi concedono reciproca autorizzazione ai fini del rilascio dei documenti validi per il loro espatrio e quello della minore.
La casa coniugale, sita in 27010 ZO LL (PV), via Mameli n. 35, verrà assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla IG.ra fino alla maggiore età ed autosufficienza Parte_1 economica della figlia che vi coabita. Il IG. si impegna a corrispondere alla Parte_2
pag. 2 di 4 IG.ra - entro il giorno cinque di ogni mese - la somma di € 150,00 quale Parte_1 contributo al mantenimento della figlia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT oltre al 50% delle spese extra assegno ove documentate, come disposto dal Protocollo del
Tribunale di Pavia che le parti danno per noto,- ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese odontoiatriche, spese scolastiche, parascolastiche e relative a vacanze studio, ivi comprese le spese per l'acquisto dei libri e dei buoni mensa- in deroga a quanto previsto dal Protocollo- nonché tutte le spese relative ad attività sportive e ricreative, se concordate. L'assegno unico universale verrà versato interamente a favore della IG.ra . In caso di modifiche Parte_1 normative e/o legislative, ogni assegno anche nella forma di assegno familiare da corrispondersi a favore della figlia, si intenderà da percepirsi in via esclusiva alla madre;
ove nessuna quota dovesse più essere erogata a titolo di assegno universale e/o familiare, i coniugi si impegnano a rivedere l'importo del mantenimento concordato;
4) La IG.ra si impegna a trasferire al IG. la proprietà immobiliare sita in Parte_1 Pt_2
Chiusi della Verna (AR) alla via San Francesco n 45 cat F/2 foglio 70 particella 129 subb. 4 e 5 per i motivi di cui in ricorso senza il versamento di alcun corrispettivo economico entro la data del 30.07.2025, con impegno dello stesso a trasferire una porzione delle quote nella misura non inferiore al 25% alla figlia entro 12 mesi dal compimento della maggiore età; Per_1
5) Le parti dichiarano di nulla pretendere vicendevolmente a titolo di mantenimento, essendo, allo stato, economicamente autosufficienti;
6) Le parti, con puntuale adempimento delle suddette condizioni, dichiarano di essere reciprocamente soddisfatte e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, essendo stato ogni rapporto, economico e patrimoniale, tra essi regolato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da pag. 3 di 4 entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(sentenza del Tribunale di Pavia N. 1608/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'udienza del 27.10.2023 – tenutasi in modalità cartolare- nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
GIUDICE e da in Trivolzio il giorno 08/06/2008 (atto n. 7, Parte_2 parte II, serie A, anno 2008);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Pavia, così deciso nella camera di conIGlio del 21.01.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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