CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2023, n. 5354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5354 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
;t&Z ,2-\ ~c; Civile Sent. Sez. 3 Num. 5354 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 21/02/2023 SENTENZA sul ricorso 2063/2021 proposto da: LL DE RC AO, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Merelli Marco;
-ricorrente - contro Curatela Fallimento Herbovital 2 Srl, OR OR, Stefani Va n es;
- intimati -
nonchè contro SE IA, elettivamente domiciliato in Roma Via Quintino Sella 41 presso lo studio dell'avvocato Bovelacci Camilla che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Alessandri Nicola;
-controricorrente - nonchè contro C) ~ ~ ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ~ ·~ ~ o u C) o o ·~ N ~ rf1 rf1 ~ u ·~ '""C C) /'" t:: ~ o l l u NN EL, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Guglielmo;
-controricorrente - nonchè contro Associazione Spinning & Aeroboic Asd in persona del Legale Rappresentante, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Guglielmo;
-controricorrente - avverso l'ordinanza n. 12916/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2022 dal consigliere ENRICO SCODITTI;
udito l'Avvocato; lette le conclusione del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale VITIELLO MAURO Fatti di causa l. AO LL DE RC propose opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. innanzi al Tribunale di 13ologna avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di assegnazione in procedura di espropriazione presso terzi di crediti, vantati dal debitore esecutato, all'esito di dichiarazione negativa dei terzi pignorati. 2. Il Tribunale adito rigettò la domanda. 3. Avverso detta sentenza propose ricorso per cassazione il creditore. 4. Con ordinanza di data 26 giugno 2020 n.
1.2916 la Corte di Cassazione dichiarò l'improcedibilità del ricorso. 2 C) ~ ro ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ro ·~ ~ o u C) o o ·~ N ro rfl rfl ro u ·~ "'' C) t:: o i ' u y Osservò la Corte che, a fronte della circostanza che alcuni intimati non avevano depositato controricorso rimanendo tali, difettava l'attestazione di conformità all'originale della relazione di notificazione della sentenza impugnata che sarebbe stata effettuata a mezzo P.E.C .. 5. Ha proposto ricorso per revocazione AO LL DE RC. Resistono con distinti controricorsi EL NN, IA SE e Associazione Spinning & Aerobic ASD. 6. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma l, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022). Il pubblico ministero ha presentato le conclusioni scritte. E' stata presentata memoria. Ragioni della decisione l. Con il motivo di revocazione osserva la parte ricorrente che in effetti nell'originario fascicolo di parte ricorrente vi era la semplice fotocopia della mail (P.E.C. 8 marzo 2017) di notifica della sentenza, senza relazione di notifica e senza attestazione di conformità, ma che in data 22 giugno 2017 era stata depositata copia integrale di detta mai l con la relazione di notifica e relativa attestazione di conformità. 1.1 Il motivo è inammissibile. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività del ricorso essendo stato il procedimento notificatorio tempestivamente attivato in data 28 dicembre 2020. L'inammissibilità del ricorso, che sarà subito illustrata, esclude che, per il principio di ragionevole durata del processo, si debba disporre la rinnovazione della notifica del ricorso a OR OR. 3 ;""'\ l y C) ~ ro ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ro ·~ ~ o u C) o o ·~ N ro rfl rfl ro u ·~ "'' C) t:: o u Deve rammentarsi che, ai fini della procedibilit:à del ricorso, il ricorrente deve depositare nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, fra l'altro, la relazione di notificazione della sentenza e, ove questa sia avvenuta in forma telematica e la controparte o una delle controparti sia rimasta soltanto intimata, deve depositare nel detto termine quanto meno la copia semplice della relazione di notificazione, unitamente alla P.E.C. di ricezione, e poi depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'adunanza in camera di consiglio (cfr. Cass. Sez. U. n. 8312 del 2019 e Cass. n. 19695 del 2019). Nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad affermare che con l'originario deposito del ricorso era stata depositata soltanto la copia informe della mail e non anche quella della relazione di notifica e che quest'ultima, con l'asseverazione, è stata depositata soltanto in data 22 giugno 2017, oltre quindi il termine di venti giorni previsto dalla legge per il deposito quanto meno della copia informe della relazione di notifica telematica, come si sottolinea nel controricorso di IA SE (pag. 6). Il giudice di legittimità aveva rilevato la carenza dell'attestazione di conformità della relazione di notificazione. L'errore di fatto che viene denunciato, affermando che in realtà la relazione asseverata era stata depositata in data 22 giugno 2017, è privo di decisività (cfr. da ultimo Cass. n. 16439 del 2021), nel senso che in sua assenza la decisione non avrebbe potuto essere diversa non risultando assolto l'onere di produzione nel termine di legge quanto meno della copia informe della relazione di notifica. Non ricorre pertanto il presupposto di ammissibilità dell'istanza di revocazione rappresentato dall'essenzialità e decisività dell'errore di fatto. 2. Priva di pregio è da ultimo l'eccezione di inélmmissibilità dei controricorsi Associazione Spinning & Aerobic ASD e NN per 4 ~ C) ~ ro ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ro ·~ ~ o u C) o o ·~ N ro rfl rfl ro u ·~ "'' C) t:: o u difetto di sottoscrizione digitale sollevata nellél memoria dal ricorrente. L'atto giudiziario in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori, perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m" (da ultimo Cass. n. 11222 del 2022). 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma l- quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della p.arte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. AN il ricorrente al pagamento, in favore di EL NN, delle spese del giudizio di legittimità, ch'e liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. AN il ricorrente al pagamento, in favore di IA SE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. 5 ~ C) ~ ro ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ro ·~ ~ o u C) o o ·~ N ro rfl rfl ro u ·~ "'' C) t:: o u AN il ricorrente al pagamento, in favore di Associazione Spinning & Aerobic ASD, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma l quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. l, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma l-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il qiorno 6 dicembre 2022 6
-ricorrente - contro Curatela Fallimento Herbovital 2 Srl, OR OR, Stefani Va n es;
- intimati -
nonchè contro SE IA, elettivamente domiciliato in Roma Via Quintino Sella 41 presso lo studio dell'avvocato Bovelacci Camilla che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Alessandri Nicola;
-controricorrente - nonchè contro C) ~ ~ ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ~ ·~ ~ o u C) o o ·~ N ~ rf1 rf1 ~ u ·~ '""C C) /'" t:: ~ o l l u NN EL, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Guglielmo;
-controricorrente - nonchè contro Associazione Spinning & Aeroboic Asd in persona del Legale Rappresentante, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Guglielmo;
-controricorrente - avverso l'ordinanza n. 12916/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2022 dal consigliere ENRICO SCODITTI;
udito l'Avvocato; lette le conclusione del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale VITIELLO MAURO Fatti di causa l. AO LL DE RC propose opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. innanzi al Tribunale di 13ologna avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di assegnazione in procedura di espropriazione presso terzi di crediti, vantati dal debitore esecutato, all'esito di dichiarazione negativa dei terzi pignorati. 2. Il Tribunale adito rigettò la domanda. 3. Avverso detta sentenza propose ricorso per cassazione il creditore. 4. Con ordinanza di data 26 giugno 2020 n.
1.2916 la Corte di Cassazione dichiarò l'improcedibilità del ricorso. 2 C) ~ ro ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ro ·~ ~ o u C) o o ·~ N ro rfl rfl ro u ·~ "'' C) t:: o i ' u y Osservò la Corte che, a fronte della circostanza che alcuni intimati non avevano depositato controricorso rimanendo tali, difettava l'attestazione di conformità all'originale della relazione di notificazione della sentenza impugnata che sarebbe stata effettuata a mezzo P.E.C .. 5. Ha proposto ricorso per revocazione AO LL DE RC. Resistono con distinti controricorsi EL NN, IA SE e Associazione Spinning & Aerobic ASD. 6. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma l, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022). Il pubblico ministero ha presentato le conclusioni scritte. E' stata presentata memoria. Ragioni della decisione l. Con il motivo di revocazione osserva la parte ricorrente che in effetti nell'originario fascicolo di parte ricorrente vi era la semplice fotocopia della mail (P.E.C. 8 marzo 2017) di notifica della sentenza, senza relazione di notifica e senza attestazione di conformità, ma che in data 22 giugno 2017 era stata depositata copia integrale di detta mai l con la relazione di notifica e relativa attestazione di conformità. 1.1 Il motivo è inammissibile. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività del ricorso essendo stato il procedimento notificatorio tempestivamente attivato in data 28 dicembre 2020. L'inammissibilità del ricorso, che sarà subito illustrata, esclude che, per il principio di ragionevole durata del processo, si debba disporre la rinnovazione della notifica del ricorso a OR OR. 3 ;""'\ l y C) ~ ro ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ro ·~ ~ o u C) o o ·~ N ro rfl rfl ro u ·~ "'' C) t:: o u Deve rammentarsi che, ai fini della procedibilit:à del ricorso, il ricorrente deve depositare nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, fra l'altro, la relazione di notificazione della sentenza e, ove questa sia avvenuta in forma telematica e la controparte o una delle controparti sia rimasta soltanto intimata, deve depositare nel detto termine quanto meno la copia semplice della relazione di notificazione, unitamente alla P.E.C. di ricezione, e poi depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'adunanza in camera di consiglio (cfr. Cass. Sez. U. n. 8312 del 2019 e Cass. n. 19695 del 2019). Nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad affermare che con l'originario deposito del ricorso era stata depositata soltanto la copia informe della mail e non anche quella della relazione di notifica e che quest'ultima, con l'asseverazione, è stata depositata soltanto in data 22 giugno 2017, oltre quindi il termine di venti giorni previsto dalla legge per il deposito quanto meno della copia informe della relazione di notifica telematica, come si sottolinea nel controricorso di IA SE (pag. 6). Il giudice di legittimità aveva rilevato la carenza dell'attestazione di conformità della relazione di notificazione. L'errore di fatto che viene denunciato, affermando che in realtà la relazione asseverata era stata depositata in data 22 giugno 2017, è privo di decisività (cfr. da ultimo Cass. n. 16439 del 2021), nel senso che in sua assenza la decisione non avrebbe potuto essere diversa non risultando assolto l'onere di produzione nel termine di legge quanto meno della copia informe della relazione di notifica. Non ricorre pertanto il presupposto di ammissibilità dell'istanza di revocazione rappresentato dall'essenzialità e decisività dell'errore di fatto. 2. Priva di pregio è da ultimo l'eccezione di inélmmissibilità dei controricorsi Associazione Spinning & Aerobic ASD e NN per 4 ~ C) ~ ro ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ro ·~ ~ o u C) o o ·~ N ro rfl rfl ro u ·~ "'' C) t:: o u difetto di sottoscrizione digitale sollevata nellél memoria dal ricorrente. L'atto giudiziario in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori, perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m" (da ultimo Cass. n. 11222 del 2022). 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma l- quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della p.arte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. AN il ricorrente al pagamento, in favore di EL NN, delle spese del giudizio di legittimità, ch'e liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. AN il ricorrente al pagamento, in favore di IA SE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. 5 ~ C) ~ ro ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ro ·~ ~ o u C) o o ·~ N ro rfl rfl ro u ·~ "'' C) t:: o u AN il ricorrente al pagamento, in favore di Associazione Spinning & Aerobic ASD, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma l quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. l, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma l-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il qiorno 6 dicembre 2022 6