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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2030/2022
Verbale di udienza del 28/03/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Angela Maria De Stefano per delega orale dell'avv. Alessandro Ruggiero, che si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
E' presente per parte resistente l'avv. Gerardo Cataldo per delega orale dell'avv. CP_1
Alfonso Pepe, che si riporta alla comparsa e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'accoglimento.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Avellino, 28/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela Di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della discussione del 28/3/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al numero 2030/2022 RG, avente ad oggetto “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
, (c.f. indicato: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Ruggiero ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), via Gustavo Origlia, n. 75 (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f./p. IVA n. ), Controparte_2 P.IVA_1 con sede in Roma, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Alfonso Pepe ed elettivamente domiciliato in Arzano (NA), alla via del
Popolo, n. 62, (indirizzo di posta elettronica certificata indicato
; Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(c.f. , con sede centrale in Roma, in persona del legale CP_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del
21.7.2015, dall'avv. Giovanna Sereno ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Avellino, alla via Roma, n. 17 (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: t); Email_3
2 RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.06.2022, la parte in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01220229000704353/000 notificata in data 10.06.2022, di importo complessivo pari ad euro 6.901,27, relativo a contributi e sanzioni dovuti per l'iscrizione alla gestione commercianti per le annualità 2014 e 2015, portati nei seguenti titoli:
- avviso di addebito n. 31220150001310500000 notificato il 28.11.2015;
- avviso di addebito n. 31220160000878736000 notificato l'8.06.2016;
- avviso di addebito n. 31220160002254732000 notificato il 16.12.2016.
A sostegno della domanda, deduceva: 1) la prescrizione estintiva dei crediti, maturata dopo la notificazione dei titoli esecutivi;
2) la nullità derivata dell'intimazione per omessa notificazione degli atti presupposti;
3) l'indeterminatezza della pretesa ingiunta;
4) la nullità della intimazione di pagamento per inesistenza della relata di notifica;
5) la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per carenza di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione del diritto di difesa.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria, della convenuta dichiarare la nullità e/o Controparte_2
l'illegittimità e/o inefficacia delle intimazioni di pagamento impugnate in quanto illegittima e/o nulla per violazione di legge per le causali di cui in narrativa;
dichiarare il consequenziale annullamento dell'atto impugnato e di ogni altro atto ad esso presupposto e collegato nonché non dovuti i relativi crediti iscritti a ruolo con declaratoria di non debenza del debito ivi portato e connesse maggiorazioni e ogni altra somma ivi ingiunta nei confronti del ricorrente”; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza resa alla udienza del 7.7.2022, ritenuta l'insussistenza di gravi motivi, veniva rigettava l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
3
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 28.07.2022 si costituiva in giudizio l' Controparte_2 instando per il rigetto del ricorso.
Riteneva che la intimazione di pagamento fosse completa di tutti gli elementi utili a comprendere le ragioni della pretesa creditoria.
Eccepiva la regolare notifica degli avvisi di addebito, nonché il mancato decorso dei termini di prescrizione, evidenziando di avere notificato alla ricorrente, in data
24.05.2018 e 27.09.2018, due ulteriori intimazioni di pagamento aventi ad oggetto i medesimi crediti portati dalla intimazione di pagamento impugnata.
Nel merito, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della proposta opposizione e, nel merito, il rigetto per infondatezza della domanda, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Con memoria del 7.01.2023 si costituiva l' eccependo, preliminarmente, il CP_3 proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa, non essendo stato osservato il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 co. 5 D. lgs 46/1999 e, comunque l'inammissibilità dell'azione in relazione agli avvisi di addebito oggetto della intimazione opposta, stante la regolare notifica e la mancata impugnazione per motivi di merito entro i termini di legge. Chiedeva, infine, la compensazione delle spese di lite ove fosse maturata per inerzia dell'Agente della
Riscossione la eccepita prescrizione successiva alla notificazione dei titoli esecutivi.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “respingere ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' in quanto inammissibile ed infondata con ogni consequenziale CP_3 provvedimento favorevole all' ; - in subordine e salvo gravame, Controparte_4 accertare e dichiarare il diritto del resistente e per Esso dell'Ente della CP_3
Riscossione di procedere ad esecuzione forzata relativamente ai crediti che risulteranno accertati all'esito del procedimento. Con vittoria di spese e competenze in favore dell' ”. CP_3
Espletata l'istruttoria, prettamente documentale, la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi
4 della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010,
27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 (Cass. 18145/2012,
8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass. 24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n.
46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso, segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del
5 procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha, in realtà, ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata
“tout court”.
In ipotesi, colui che agisce può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte, oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o, più spesso, introduce censure di entrambe le tipologie. Analogamente, in materia tributaria le Sezioni Unite (n. 16412 del 2007) hanno avuto modo di ribadire che spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Ancor più chiaramente, il Supremo Collegio, sempre in materia di riscossione delle imposte, ha statuito che “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, …, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”
(cfr. Cass. SS.UU. n. 5791 del 2008).
Nel caso in cui l'opponente deduca esclusivamente l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale o mancata notifica della cartella di pagamento, introduce una opposizione agli atti esecutivi da proporre nel
6 termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'atto successivo che necessariamente presupponga il primo.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c., sia un'opposizione ex art. 617
c.p.c..
Invero, l'istante ha eccepito la indeterminatezza del credito nonché la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento. Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
Ancora, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato (nullità dell'intimazione derivata dalla omessa notificazione degli atti presupposti, difetto di motivazione dell'atto impugnato e violazione del diritto di difesa, nullità della intimazione per inesistenza della relata di notifica) ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, involgendo le censure in discorso il quomodo exequendum.
Legittimato passivo rispetto a tali domande è l' , poiché per i Controparte_5 crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, sicchè quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
In base all'indicata impostazione, non può certamente ritenersi impedito al debitore opponente di chiamare in giudizio anche l'ente creditore, oltre all'agente della riscossione, in caso di proposizione di una opposizione esecutiva nell'ambito di una procedura di riscossione a mezzo ruolo, potendo al più, rivelarsi superflua l'evocazione in giudizio dell'ente creditore da parte dell'agente della riscossione, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, essendo lo stesso già parte del giudizio, (cfr. per una ricostruzione in questi termini Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024).
4. Nel merito, il ricorso è in parte fondato e pertanto va accolto nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
5. Quanto ai motivi sussumibili nel paradigma di cui all'art. 617 c.p.c., tempestivamente proposta, deve rilevarsene la infondatezza.
7 La pretesa nullità dell'atto di notifica dell'intimazione di pagamento per pretesa inesistenza della relata di notifica è doglianza che non coglie nel segno.
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato, né ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della intimazione di pagamento asseritamente affetta da nullità.
Per essere la comunicazione in discorso nota alla ricorrente, l'atto di notifica, quand'anche nullo, non può dirsi irriconoscibile nei suoi elementi essenziali, in quanto ha senz'altro portato nella sfera di conoscibilità dell'interessato un contenuto che lo stesso ricorrente ha potuto ricondurre all'agente riscossore. Dirimente in tal senso è altresì il fatto che parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione al provvedimento per cui è causa. Si deve rilevare pertanto che la notifica, nonostante il vizio censurato da parte ricorrente, non ha inficiato in alcun modo la conoscenza dell'atto ad essa associato, ben potendo tale vizio inscriversi nella disciplina di cui all'art. 156, 3° co.
c.p.c. da cui discende la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo e l'infondatezza della doglianza attorea.
Nemmeno può essere accolta la eccezione di mancato previo invio di un avviso bonario.
Infatti, l'art.24, comma secondo, D.L.vo 46/99 che recita “L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore” sicchè, stante il chiaro tenore letterale della norma appena citata, si deve ritenere che non sussista in capo all' un obbligo di invio di un avviso bonario. CP_4
L'attore ha eccepito inoltre il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento che non consentirebbe l'immediata comprensione dell'oggetto del credito con conseguente la violazione del diritto di difesa.
Sul punto la Corte di Cassazione, seppur tenendo presente il diritto di garanzia del contribuente, si è espressa con una pronuncia (Cass. n. 21065/2022) nella quale ha decretato che l'intimazione di pagamento non è annullabile per carenza di motivazione in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, come avvenuto nel caso di specie.
Secondo gli infatti, l'avviso di intimazione si configura come atto vincolato Parte_2
e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione.
Quanto, infine, alla pretesa nullità derivata per omessa notifica degli atti presupposti,
è appena il caso di osservare che l' ha documentato la notificazione mediante CP_3 consegna di raccomandata a/r a mani proprie del ricevente degli avvisi di addebito n.
8 31220150001310500000 in data 28/11/2015, n. 31220160000878736000 in data
08/06/2016 e n. 31220160002254732000 in data 16/12/2016.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione agli atti esecutivi va rigettata.
6. Venendo all'esame della eccezione di prescrizione dei crediti maturata successivamente alla notificazione degli titoli esecutivi, deve rilevarsi che l'introduzione dell'opposizione non è soggetta ad alcun termine decadenziale, in quanto l'incontestabilità nel merito del credito sotteso all'avviso di addebito alla cartella di pagamento non tempestivamente impugnato non impedisce di accertare se l' , quale ente deputato alla riscossione nell'interesse Controparte_2 dell' ha perso il diritto ad agire con l'esecuzione preannunciata, in ragione della CP_3 prescrizione decorsa successivamente alla notifica del titolo medesimo.
Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione
a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per CP_3
i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, CP_4 convertito dalla L. n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il
9 quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto
l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un.
n. 23397 del 2016).
Ebbene, trattandosi nel caso in esame di contributi di previdenza per gli anni 2014 e
2015 (I.V.S. fissi e a percentuale entro il minimale, come emerge dall'intimazione di pagamento), le date di decorrenza della prescrizione vanno individuate nel termine ultimo, utile per il saldo, individuato dall' di anno in anno e segnatamente: CP_3
- per i contributi del 2014, nella data del 16.2.2015 (cfr. circolare n. 19 del CP_3
4.2.2014);
- per i contributi del 2015, nella data del 16.2.2016 (cfr. circolare n. 26 del CP_3
4.2.2015).
A ciò si aggiunga che, ai fini del computo della prescrizione, occorre considerare che, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 e nel D.L.
183/2020, durante la pandemia da SARS-CoV2, il legislatore ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori. In specie, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha stabilito che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso
10 della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37 succitato.
Ne consegue, per effetto delle disposizioni normative richiamate, che, qualora il termine di prescrizione attraversi il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ne è previsto uno slittamento di 129 giorni, mentre, se esso si protragga nel periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, la durata del termine stesso è allungata di ulteriori 182 giorni.
Se il termine attraversa entrambi i periodi, la sospensione ammonta a 311 giorni.
Tale periodo di sospensione viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione, e va sommato all'originario termine.
Ciò posto va, anzitutto, rilevato che ha comprovato la rituale notifica degli CP_3 avvisi di addebito nelle date indicate nella intimazione di pagamento impugnata (cfr. avvisi di ricevimento in atti).
Deve, inoltre, evidenziarsi che ha provato di avere validamente interrotto il CP_1 decorso del termine prescrizionale relativo al versamento dei contributi dovuti per l'anno 2014 con la notifica, effettuata a mezzo di raccomandata consegnata alla ricorrente in data 24.05.2018, della intimazione di pagamento n. 012 2017
9000202650 000, avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 31220150001310500000, portato dalla intimazione di pagamento in questa sede impugnata.
A fronte della tempestiva interruzione del termine di prescrizione per il su indicato avviso di addebito sotteso all'intimazione impugnata, da tale data è decorso un nuovo periodo quinquennale ex art. 2945 co. 1 c.c., interrotto nuovamente dalla intimazione di pagamento del 10.06.2022, in questa sede impugnata, con conseguente mancata prescrizione del credito in esso portato.
Quanto, invece, agli avvisi di addebito nn. 31220160000878736000 e
31220160002254732000 oggetto, secondo le deduzioni di della intimazione di CP_1 pagamento n. 012 2019 9004621934 000, non risulta rinvenibile in atti prova della regolare notifica asseritamente avvenuta in data 27.09.2019.
Ne deriva, che, con riferimento ai suddetti avvisi di addebito, il dies a quo non ha subito alcuna interruzione del termine prescrizionale che, come detto, decorre dalla data del
16.2.2016.
Tuttavia, il termine di prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn.
31220160000878736000 e 31220160002254732000, che avrebbe trovato naturale scadenza, rispettivamente in data 8.06.2021 e 16.12.2021, è stato soggetto ad entrambe
11 le suddette sospensioni, per complessivi 311 giorni, e si è compiuto, rispettivamente, alla data del 15.04.2022, per l'avviso di addebito n. 31220160000878736000 notificato l'8.06.2016 e alla data del 24.10.2022, per l'avviso di addebito n.
31220160002254732000 notificato in data 16.12.2016.
Ne consegue che, quanto all'avviso di addebito n. 31220160000878736000 notificato l'8.06.2016, la prescrizione del credito risultava maturata prima della notifica dell'intimazione impugnata (10.06.2022).
Quanto, invece, all'avviso di addebito n. 31220160002254732000 notificato in data
16.12.2016, il termine di prescrizione non risulta spirato.
A ciò consegue il parziale accoglimento del ricorso, con annullamento in parte qua dell'intimazione impugnata e declaratoria di estinzione per prescrizione del solo credito di cui all'avviso d'addebito n. 31220160000878736000.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara che e non hanno diritto, per quanto di ragione, di CP_3 CP_1 procedere in esecuzione forzata nei confronti di sulla scorta Parte_1 della intimazione di pagamento n. 01220229000704353/000, limitatamente ai crediti portati nell'avviso di addebito recante numero 31220160000878736000;
2) dichiara inammissibile e rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino in data 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
12
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2030/2022
Verbale di udienza del 28/03/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Angela Maria De Stefano per delega orale dell'avv. Alessandro Ruggiero, che si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
E' presente per parte resistente l'avv. Gerardo Cataldo per delega orale dell'avv. CP_1
Alfonso Pepe, che si riporta alla comparsa e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'accoglimento.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Avellino, 28/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela Di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della discussione del 28/3/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al numero 2030/2022 RG, avente ad oggetto “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
, (c.f. indicato: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Ruggiero ed elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), via Gustavo Origlia, n. 75 (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f./p. IVA n. ), Controparte_2 P.IVA_1 con sede in Roma, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Alfonso Pepe ed elettivamente domiciliato in Arzano (NA), alla via del
Popolo, n. 62, (indirizzo di posta elettronica certificata indicato
; Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(c.f. , con sede centrale in Roma, in persona del legale CP_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del
21.7.2015, dall'avv. Giovanna Sereno ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Avellino, alla via Roma, n. 17 (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: t); Email_3
2 RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.06.2022, la parte in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01220229000704353/000 notificata in data 10.06.2022, di importo complessivo pari ad euro 6.901,27, relativo a contributi e sanzioni dovuti per l'iscrizione alla gestione commercianti per le annualità 2014 e 2015, portati nei seguenti titoli:
- avviso di addebito n. 31220150001310500000 notificato il 28.11.2015;
- avviso di addebito n. 31220160000878736000 notificato l'8.06.2016;
- avviso di addebito n. 31220160002254732000 notificato il 16.12.2016.
A sostegno della domanda, deduceva: 1) la prescrizione estintiva dei crediti, maturata dopo la notificazione dei titoli esecutivi;
2) la nullità derivata dell'intimazione per omessa notificazione degli atti presupposti;
3) l'indeterminatezza della pretesa ingiunta;
4) la nullità della intimazione di pagamento per inesistenza della relata di notifica;
5) la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per carenza di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione del diritto di difesa.
Sulla scorta di tali doglianze rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria, della convenuta dichiarare la nullità e/o Controparte_2
l'illegittimità e/o inefficacia delle intimazioni di pagamento impugnate in quanto illegittima e/o nulla per violazione di legge per le causali di cui in narrativa;
dichiarare il consequenziale annullamento dell'atto impugnato e di ogni altro atto ad esso presupposto e collegato nonché non dovuti i relativi crediti iscritti a ruolo con declaratoria di non debenza del debito ivi portato e connesse maggiorazioni e ogni altra somma ivi ingiunta nei confronti del ricorrente”; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza resa alla udienza del 7.7.2022, ritenuta l'insussistenza di gravi motivi, veniva rigettava l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
3
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 28.07.2022 si costituiva in giudizio l' Controparte_2 instando per il rigetto del ricorso.
Riteneva che la intimazione di pagamento fosse completa di tutti gli elementi utili a comprendere le ragioni della pretesa creditoria.
Eccepiva la regolare notifica degli avvisi di addebito, nonché il mancato decorso dei termini di prescrizione, evidenziando di avere notificato alla ricorrente, in data
24.05.2018 e 27.09.2018, due ulteriori intimazioni di pagamento aventi ad oggetto i medesimi crediti portati dalla intimazione di pagamento impugnata.
Nel merito, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della proposta opposizione e, nel merito, il rigetto per infondatezza della domanda, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Con memoria del 7.01.2023 si costituiva l' eccependo, preliminarmente, il CP_3 proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa, non essendo stato osservato il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 co. 5 D. lgs 46/1999 e, comunque l'inammissibilità dell'azione in relazione agli avvisi di addebito oggetto della intimazione opposta, stante la regolare notifica e la mancata impugnazione per motivi di merito entro i termini di legge. Chiedeva, infine, la compensazione delle spese di lite ove fosse maturata per inerzia dell'Agente della
Riscossione la eccepita prescrizione successiva alla notificazione dei titoli esecutivi.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “respingere ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' in quanto inammissibile ed infondata con ogni consequenziale CP_3 provvedimento favorevole all' ; - in subordine e salvo gravame, Controparte_4 accertare e dichiarare il diritto del resistente e per Esso dell'Ente della CP_3
Riscossione di procedere ad esecuzione forzata relativamente ai crediti che risulteranno accertati all'esito del procedimento. Con vittoria di spese e competenze in favore dell' ”. CP_3
Espletata l'istruttoria, prettamente documentale, la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi
4 della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010,
27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 (Cass. 18145/2012,
8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass. 24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n.
46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso, segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del
5 procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha, in realtà, ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata
“tout court”.
In ipotesi, colui che agisce può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte, oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o, più spesso, introduce censure di entrambe le tipologie. Analogamente, in materia tributaria le Sezioni Unite (n. 16412 del 2007) hanno avuto modo di ribadire che spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Ancor più chiaramente, il Supremo Collegio, sempre in materia di riscossione delle imposte, ha statuito che “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, …, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”
(cfr. Cass. SS.UU. n. 5791 del 2008).
Nel caso in cui l'opponente deduca esclusivamente l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale o mancata notifica della cartella di pagamento, introduce una opposizione agli atti esecutivi da proporre nel
6 termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'atto successivo che necessariamente presupponga il primo.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c., sia un'opposizione ex art. 617
c.p.c..
Invero, l'istante ha eccepito la indeterminatezza del credito nonché la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti dall'intimazione di pagamento. Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
Ancora, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato (nullità dell'intimazione derivata dalla omessa notificazione degli atti presupposti, difetto di motivazione dell'atto impugnato e violazione del diritto di difesa, nullità della intimazione per inesistenza della relata di notifica) ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, involgendo le censure in discorso il quomodo exequendum.
Legittimato passivo rispetto a tali domande è l' , poiché per i Controparte_5 crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, sicchè quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
In base all'indicata impostazione, non può certamente ritenersi impedito al debitore opponente di chiamare in giudizio anche l'ente creditore, oltre all'agente della riscossione, in caso di proposizione di una opposizione esecutiva nell'ambito di una procedura di riscossione a mezzo ruolo, potendo al più, rivelarsi superflua l'evocazione in giudizio dell'ente creditore da parte dell'agente della riscossione, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, essendo lo stesso già parte del giudizio, (cfr. per una ricostruzione in questi termini Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024).
4. Nel merito, il ricorso è in parte fondato e pertanto va accolto nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
5. Quanto ai motivi sussumibili nel paradigma di cui all'art. 617 c.p.c., tempestivamente proposta, deve rilevarsene la infondatezza.
7 La pretesa nullità dell'atto di notifica dell'intimazione di pagamento per pretesa inesistenza della relata di notifica è doglianza che non coglie nel segno.
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato, né ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della intimazione di pagamento asseritamente affetta da nullità.
Per essere la comunicazione in discorso nota alla ricorrente, l'atto di notifica, quand'anche nullo, non può dirsi irriconoscibile nei suoi elementi essenziali, in quanto ha senz'altro portato nella sfera di conoscibilità dell'interessato un contenuto che lo stesso ricorrente ha potuto ricondurre all'agente riscossore. Dirimente in tal senso è altresì il fatto che parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione al provvedimento per cui è causa. Si deve rilevare pertanto che la notifica, nonostante il vizio censurato da parte ricorrente, non ha inficiato in alcun modo la conoscenza dell'atto ad essa associato, ben potendo tale vizio inscriversi nella disciplina di cui all'art. 156, 3° co.
c.p.c. da cui discende la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo e l'infondatezza della doglianza attorea.
Nemmeno può essere accolta la eccezione di mancato previo invio di un avviso bonario.
Infatti, l'art.24, comma secondo, D.L.vo 46/99 che recita “L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore” sicchè, stante il chiaro tenore letterale della norma appena citata, si deve ritenere che non sussista in capo all' un obbligo di invio di un avviso bonario. CP_4
L'attore ha eccepito inoltre il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento che non consentirebbe l'immediata comprensione dell'oggetto del credito con conseguente la violazione del diritto di difesa.
Sul punto la Corte di Cassazione, seppur tenendo presente il diritto di garanzia del contribuente, si è espressa con una pronuncia (Cass. n. 21065/2022) nella quale ha decretato che l'intimazione di pagamento non è annullabile per carenza di motivazione in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, come avvenuto nel caso di specie.
Secondo gli infatti, l'avviso di intimazione si configura come atto vincolato Parte_2
e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione.
Quanto, infine, alla pretesa nullità derivata per omessa notifica degli atti presupposti,
è appena il caso di osservare che l' ha documentato la notificazione mediante CP_3 consegna di raccomandata a/r a mani proprie del ricevente degli avvisi di addebito n.
8 31220150001310500000 in data 28/11/2015, n. 31220160000878736000 in data
08/06/2016 e n. 31220160002254732000 in data 16/12/2016.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione agli atti esecutivi va rigettata.
6. Venendo all'esame della eccezione di prescrizione dei crediti maturata successivamente alla notificazione degli titoli esecutivi, deve rilevarsi che l'introduzione dell'opposizione non è soggetta ad alcun termine decadenziale, in quanto l'incontestabilità nel merito del credito sotteso all'avviso di addebito alla cartella di pagamento non tempestivamente impugnato non impedisce di accertare se l' , quale ente deputato alla riscossione nell'interesse Controparte_2 dell' ha perso il diritto ad agire con l'esecuzione preannunciata, in ragione della CP_3 prescrizione decorsa successivamente alla notifica del titolo medesimo.
Tanto premesso, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali -per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo- è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, invero, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione
a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per CP_3
i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, CP_4 convertito dalla L. n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il
9 quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto
l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un.
n. 23397 del 2016).
Ebbene, trattandosi nel caso in esame di contributi di previdenza per gli anni 2014 e
2015 (I.V.S. fissi e a percentuale entro il minimale, come emerge dall'intimazione di pagamento), le date di decorrenza della prescrizione vanno individuate nel termine ultimo, utile per il saldo, individuato dall' di anno in anno e segnatamente: CP_3
- per i contributi del 2014, nella data del 16.2.2015 (cfr. circolare n. 19 del CP_3
4.2.2014);
- per i contributi del 2015, nella data del 16.2.2016 (cfr. circolare n. 26 del CP_3
4.2.2015).
A ciò si aggiunga che, ai fini del computo della prescrizione, occorre considerare che, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 e nel D.L.
183/2020, durante la pandemia da SARS-CoV2, il legislatore ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori. In specie, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha stabilito che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso
10 della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37 succitato.
Ne consegue, per effetto delle disposizioni normative richiamate, che, qualora il termine di prescrizione attraversi il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020, ne è previsto uno slittamento di 129 giorni, mentre, se esso si protragga nel periodo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, la durata del termine stesso è allungata di ulteriori 182 giorni.
Se il termine attraversa entrambi i periodi, la sospensione ammonta a 311 giorni.
Tale periodo di sospensione viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione, e va sommato all'originario termine.
Ciò posto va, anzitutto, rilevato che ha comprovato la rituale notifica degli CP_3 avvisi di addebito nelle date indicate nella intimazione di pagamento impugnata (cfr. avvisi di ricevimento in atti).
Deve, inoltre, evidenziarsi che ha provato di avere validamente interrotto il CP_1 decorso del termine prescrizionale relativo al versamento dei contributi dovuti per l'anno 2014 con la notifica, effettuata a mezzo di raccomandata consegnata alla ricorrente in data 24.05.2018, della intimazione di pagamento n. 012 2017
9000202650 000, avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 31220150001310500000, portato dalla intimazione di pagamento in questa sede impugnata.
A fronte della tempestiva interruzione del termine di prescrizione per il su indicato avviso di addebito sotteso all'intimazione impugnata, da tale data è decorso un nuovo periodo quinquennale ex art. 2945 co. 1 c.c., interrotto nuovamente dalla intimazione di pagamento del 10.06.2022, in questa sede impugnata, con conseguente mancata prescrizione del credito in esso portato.
Quanto, invece, agli avvisi di addebito nn. 31220160000878736000 e
31220160002254732000 oggetto, secondo le deduzioni di della intimazione di CP_1 pagamento n. 012 2019 9004621934 000, non risulta rinvenibile in atti prova della regolare notifica asseritamente avvenuta in data 27.09.2019.
Ne deriva, che, con riferimento ai suddetti avvisi di addebito, il dies a quo non ha subito alcuna interruzione del termine prescrizionale che, come detto, decorre dalla data del
16.2.2016.
Tuttavia, il termine di prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito nn.
31220160000878736000 e 31220160002254732000, che avrebbe trovato naturale scadenza, rispettivamente in data 8.06.2021 e 16.12.2021, è stato soggetto ad entrambe
11 le suddette sospensioni, per complessivi 311 giorni, e si è compiuto, rispettivamente, alla data del 15.04.2022, per l'avviso di addebito n. 31220160000878736000 notificato l'8.06.2016 e alla data del 24.10.2022, per l'avviso di addebito n.
31220160002254732000 notificato in data 16.12.2016.
Ne consegue che, quanto all'avviso di addebito n. 31220160000878736000 notificato l'8.06.2016, la prescrizione del credito risultava maturata prima della notifica dell'intimazione impugnata (10.06.2022).
Quanto, invece, all'avviso di addebito n. 31220160002254732000 notificato in data
16.12.2016, il termine di prescrizione non risulta spirato.
A ciò consegue il parziale accoglimento del ricorso, con annullamento in parte qua dell'intimazione impugnata e declaratoria di estinzione per prescrizione del solo credito di cui all'avviso d'addebito n. 31220160000878736000.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara che e non hanno diritto, per quanto di ragione, di CP_3 CP_1 procedere in esecuzione forzata nei confronti di sulla scorta Parte_1 della intimazione di pagamento n. 01220229000704353/000, limitatamente ai crediti portati nell'avviso di addebito recante numero 31220160000878736000;
2) dichiara inammissibile e rigetta nel resto il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino in data 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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