Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
1
n. 2101/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 2101/2024 r.g.
Oggi 20 marzo 2025 ad ore 12.45 innanzi al giudice Federico Pani, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Stefano Bernardini;
- per parte resistente l'avv. Niki Rappuoli, oggi sostituito dall'avv. Marcello Stanganini.
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi rassegnate. L'avv.
Bernardini si sofferma particolarmente sulla richiesta di prova avanzata nella prima memoria autorizzata e sulla natura abusiva della clausola per come interpretata dalla controparte. In estremo subordine, invita il giudicante a compensare le spese tenuto conto della condotta tenuta dalla compagnia assicurativa in fase stragiudiziale, ivi compresa la fase di mediazione. L'avv. Stanganini si oppone nuovamente alla richiesta istruttoria, sia perché tardiva che in quanto irrilevante, e contesta la natura abusiva della clausola. L'avv. Bernardini contesta l'eccezione di tardività della richiesta di prova atteso che, prima della memoria di costituzione della compagnia, non erano mai state esplicitate le ragioni di diniego dell'indennizzo.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
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Riaperto il verbale alle ore 18:00, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del giudice Federico Pani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2101/2024 r.g.
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Bernardini
RICORRENTE
contro
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Niki Rappuoli
RESISTENTE
OGGETTO
Assicurazione contro i danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
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Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e contestuale decreto di fissazione udienza ritualmente notificati,
ha convenuto in giudizio (nel proseguo Parte_1 Controparte_1
anche solo al fine di ottenere il pagamento della somma di € 43.000,00 quale indennizzo CP_1
contrattualmente dovutole in forza della polizza sanitaria stipulata tra Vetreria LV di Scala & C. Snc con sede in Cortona (Ar), loc. Ossaia C.S. n. 44/B e CP_1
A sostegno della propria domanda ha dedotto che: - in data 14.9.2021 lo specialista ortopedico dott.
le certificava una lesione alla cuffia dei rotatori bilateralmente;
- il sinistro veniva Persona_1
denunciato con comunicazione del 21.10.2020 a attivando la polizza sanitaria n. 1100099; - CP_1
a causa di controversie insorte con l'assicuratrice circa l'indennizzabilità, a termini di polizza, della lesione, veniva attivata la procedura arbitrale prevista dall'art. 20, all. 12 della polizza;
- la procedura arbitrale si chiudeva con verbale del 20.3.2023 con cui si concludeva che la patologia a livello scapolo omerale doveva considerarsi singolarmente per ogni distretto articolare e si valutava la menomazione alla spalla destra nella misura del 23% e quella alla spalla sinistra nella misura del 20%, tabelle , CP_2
senza possibilità di sommatoria per le due menomazioni;
- il Collegio avrebbe errato nell'interpretazione e applicazione dell'art. 14, ultimo comma, all. n. 6 della polizza, in quanto, ancorché
dal punto di vista medico scientifico le spalle siano da considerare diversi comparti anatomico articolari,
le singole percentuali di invalidità rilevate avrebbero dovuto essere sommate;
- di conseguenza,
chiedeva alla compagnia assicurativa la liquidazione in proprio favore della somma di € 43.000.00, ex art. 12, all. n. 5 della polizza;
- rifiutava di corrispondere l'indennizzo nonostante le ripetute CP_1
richieste stragiudiziali.
Ha pertanto concluso nei seguenti termini:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Giudice designando, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in esatta applicazione
dell'art.14 ultimo periodo dell'All. n.6, dll'All.7 e dell'art.12 dell'All. n.5 alla Polizza n.1100099 accertare e dichiarare
il grado di I.P. accertata essere pari la 43% e quindi accertare il diritto della sig.ra a ricevere Parte_1
indennizzo pari ad € 43.000,00; per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma al Viale Cesare Pavese n.385 P.I. C.F. a P.IVA_1 P.IVA_2
pagare in favore della sig.ra la somma di € 43.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1
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20.3.2023 giorno di emissione del lodo al dì del saldo effettivo;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio,
oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge».
Costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità/improcedibilità della domanda, per CP_1
essere la controversia in questione stata rimessa alla decisione di un collegio arbitrale ex art. 20 della polizza;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda di indennizzo e, in subordine, ha eccepito la inoperatività della polizza per violazione dell'art. 18 della stessa e mancanza di prova sulla natura delle lesioni.
Ha concluso come segue:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, per le ragioni tutte esposte in narrativa, contrariis reiectis, - in via preliminare:
dichiarare il ricorso della sig.ra improponibile e/o inammissibile per i motivi indicati in narrativa e per Parte_1
l'effetto respingere la relativa domanda di indennizzo;
- in via gradata, nel merito: respingere, in ogni caso, la domanda
promossa da parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che sprovvista di prova;
- in via gradata:
respingere, in ogni caso, la domanda promossa da parte ricorrente, risultando l'indennizzo non dovuto per violazione
dell'art. 18 del contratto assicurativo;
In denegata ipotesi, Voglia limitare l'entità dell'indennizzo dovuto nella misura
ridotta nei limiti dei massimali, delle franchigie e comunque delle condizioni di polizza, come previsto dalla stessa. Con
vittoria di diritti, spese ed onorari di lite».
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.12.2024, il giudice, attesa la richiesta di parte ricorrente di un termine per la produzione di documentazione aggiuntiva in conseguenza delle difese di parte resistente, ha assegnato alle parti un termine fino al 31.12.2024 per memorie e un successivo termine fino al 10.1.2025 per repliche e ha rinviato la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-
sexies c.p.c., tenutasi in data odierna. Udita la discussione, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
●●●●●●●
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di improponibilità/inammissibilità della domanda,
formulata dalla resistente CP_1
Premesso che nel caso in esame non è in discussione l'esistenza del contratto assicurativo n. 1100099,
risulta dagli atti ed è incontestato tra le parti che la controversia concernente l'indennizzabilità del sinistro veniva demandata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre periti medici.
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Nello specifico, l'art. 20, Sezione H, delle condizioni generali di polizza prevede che «in caso di disaccordo
di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro e/o sulla misura dell'indennizzo, le parti possono conferire per
iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti della condizioni
di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario,
dal Consiglio dell'ordine dei medici avente sede nel luogo dove si deve riunire il Collegio dei medici» e che «le
decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono
vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o
violazione di patti contrattuali» (doc. 1 ricorrente).
Con tale patto, dunque, le parti hanno concordato di conferire mandato ad una terna di periti tecnici,
specificamente medici, per risolvere, con decisione vincolante per le stesse, eventuali controversie insorte, di natura non giuridica ma tecnica (medica), sulla indennizzabilità delle lesioni o sulla misura dell'indennizzo.
L'interpretazione della clausola contrattuale in esame conduce a qualificare l'attività demandata dalle parti a terzi come perizia contrattuale e non come arbitrato, sia pure irrituale.
Al riguardo occorre premettere che, nell'ambito dei patti (dei contratti di assicurazione) che demandano a terzi la composizione di eventuali contrasti, debbono distinguersi: a) quelli con cui le parti affidano a terzi la soluzione di questioni prettamente giuridiche (ad esempio, l'interpretazione del contratto,
l'accertamento della sua validità, la valutazione della sua efficacia); tali patti sono riconducibili alla figura dell'arbitrato, che poi può essere libero o rituale;
infatti, ai periti viene demandato un atto di volizione;
b) quelli con cui le parti affidano a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici (ad esempio, l'esistenza del danno, il valore delle cose danneggiate, la stima dell'indennizzo); tali patti sono riconducibili alla figura della perizia contrattuale;
infatti, ai periti viene demandata una dichiarazione di scienza (cfr. ex multiis Cass. n. 31014/2018; Cass. n. 28511/2018; ma anche Cass. n. 2996/2016 secondo cui: «da oltre quarant'anni (per l'esattezza, a partire da Sez. 1, Sentenza n. 4840 del 25/10/1978, Rv. 394538),
questa Corte viene ripetendo che il patto contenuto nel contratto di assicurazione, in virtù del quale le parti
demandino a terzi la composizione di eventuali contrasti, può essere di due tipi. Ove le parti demandino a terzi la
soluzione di questioni prettamente giuridiche (come l'interpretazione del contratto, l'accertamento della sua
validità, la valutazione della sua efficacia), tale patto va qualificato come arbitrato, salvo valutare caso per caso se
le parti abbiano inteso stipulare un arbitrato libero o rituale. Ove, invece, le parti abbiano inteso demandare a terzi
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il mero accertamento e rilievo di dati tecnici (esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima
dell'indennizzo), tale patto va qualificato come "perizia contrattuale". Con la previsione dell'arbitrato le parti
demandano ai periti un atto di volizione;
con la previsione della perizia contrattuale le parti demandano ai periti
una dichiarazione di scienza (ex permultis, Sez. 1, Sentenza n. 10705 del 10/05/2007, Rv. 596994; Sez. 1, Sentenza
n. 13436 del 22/06/2005, Rv. 583780; Sez. 3, Sentenza n. 9996 del 24/05/2004, Rv. 573091).
1.4. Da questa
distinzione di tipo sostanziale discendono varie conseguenze di tipo processuale. Tra le altre, la seguente: che la
pattuizione d'una perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle
controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche: per la semplice ragione che tali controversie sono
state escluse da quelle demandate ai periti»).
Se dunque la distinzione tra le due fattispecie è nell'oggetto dell'attività del terzo - nel caso della perizia contrattuale di carattere materiale, nell'ipotesi dell'arbitrato di valutazione giuridica - quella delineata dalla clausola in esame è senz'altro iscrivibile nel primo dei due istituti in esame, il quale ricorre quando le parti deferiscano ad uno o più terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito, non di risolvere una controversia giuridica, bensì di formulare un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale (cfr., ex multis, Cass. n.
5544/1981; Cass. n. 13954/2005). Sicché nel caso concreto trova applicazione il principio affermato dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 14909/2002 secondo cui «in tema di assicurazione contro i danni, qualora
le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un
evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come
reciprocamente vincolante ma escludendo - esplicitamente od implicitamente - dai poteri di detto terzo la soluzione
delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito
dell'arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta "perizia contrattuale", che non interferisce
sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni».
Dal punto di vista processuale, la pattuizione di una perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche, e ciò per la semplice ragione che tali controversie sono escluse dall'ambito di quelle demandate ai periti. Difatti, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la pattuizione d'una perizia contrattuale non impedisce alle parti di investire il giudice delle questioni concernenti l'accertamento dell'esistenza del diritto all'indennizzo (Cass. n. 3961/2012, Cass. n. 6162/1982), la
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sussistenza della mala fede o della colpa dell'assicurato nella descrizione del rischio, per i fini di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c. (Cass. n. 12880/2003), la validità e l'operatività della garanzia assicurativa (Cass. n.
14909/2002 e Cass. n. 9032/1995).
Giova precisare ulteriormente che la qualificazione in termini di perizia contrattuale comporta l'inapplicabilità, anche solo analogica, delle norme relative all'arbitrato, nonché l'impugnabilità della decisione collegiale solamente per quei vizi che possono vulnerare qualsiasi manifestazione di volontà
negoziale, ossia errore, dolo, violenza, incapacità delle parti (cfr. Cass n. 28511/2018: «Nel caso in cui le
parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica
sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a
considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle
questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio
che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente
conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in
ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad
accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva;
pertanto non sono applicabili le norme
relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni
manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti»; Cass. n. 2996/2016:
«Nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento o il rilievo, tramite
"perizia contrattuale", di dati tecnici (nella specie la misura dell'indennizzo) non impedisce alle parti di agire in
giudizio per la soluzione di controversie implicanti questioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validità o l'efficacia
del contratto, sottratte alla competenza dei periti, cui è demandata dalle parti una dichiarazione di scienza»; Cass.
n. 7531/2014: «La clausola di un contratto di assicurazione che preveda una perizia contrattuale (con il
deferimento, ad un collegio di esperti, degli accertamenti da espletare in base a regole tecniche) implica la
temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto, nel senso che, prima e durante il
corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni
derivanti da esso. Tali limitazioni alla tutela giurisdizionale tuttavia, cessano quando l'espletamento della perizia
non sia più oggettivamente possibile per essere venuto meno definitivamente l'oggetto dell'accertamento peritale
da espletare»). Difatti «nella perizia contrattuale, la decisione dei periti è impugnabile (analogamente a quanto
previsto per l'arbitrato irrituale) soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per
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inadempimento dei contratti, e non anche attraverso gli strumenti previsti dal codice di rito civile per i lodi rituali,
con la conseguenza che eventuali errori "in procedendo" o "in iudicando", comprensivi della violazione dei
principi della collegialità e del contraddittorio, rilevano soltanto se siano sfociati in cause di invalidità (incapacità
o vizi del consenso) o di risoluzione della perizia stessa» (Cass. n. 5678/2005).
Nel caso in esame, peraltro, le parti hanno espressamente concordato di limitare l'impugnativa alle ipotesi di «violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali» (doc. 1 ricorrente).
Le considerazioni che precedono portano pertanto al rigetto dell'eccezione.
Passando al merito, la sig.ra ha impugnato la perizia contrattuale dolendosi della violazione Parte_1
dei patti contrattuali da parte del collegio e, più precisamente, della violazione dell'art. 14 delle condizioni generali di polizza, laddove non ha ritenuto sommabili le menomazioni alle spalle;
ha quindi dedotto che la somma delle invalidità sarebbe pari al 43% e, dunque, risultando superiore alla franchigia prevista in contratto, dovrebbe essere integralmente indennizzata.
Nodo cruciale della controversia attiene, pertanto, all'interpretazione delle clausole contrattuali della polizza assicurativa in relazione alla determinazione dell'oggetto del rischio assicurato e, in particolare,
ai criteri di determinazione della percentuale di invalidità rilevante ai fini dell'operatività della copertura assicurativa, con specifico riguardo al concetto di “malattia” e alla possibilità di effettuare, a tal fine, una sommatoria di singole lesioni. Difatti, posto che non è contestato tra le parti la quantificazione del grado di invalidità accertata dal collegio arbitrale nominato (pari al 23% per la spalla destra e al 20% per la spalla sinistra, cfr. doc. 5 ricorrente), il contrasto interpretativo verte sulla riconducibilità ad una sola o a plurime patologie della invalidità rilevante ai fini del riconoscimento dell'indennizzo. La decisione della vertenza non può pertanto prescindere dalla corretta interpretazione dell'accordo contrattuale, secondo le norme interpretative di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.,
premettendo che, in sede di interpretazione di un contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale.
Ebbene, nelle premesse del contratto, in particolare nella parte relativa alle definizioni, è specificato che per malattia deve intendersi «ogni obiettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da
infortunio» (cfr. sezione A, definizioni delle condizioni generali di assicurazione, doc. 1 ricorrente). Con
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riferimento all'oggetto della garanzia assicurativa, l'art. 14, Sezione D, relativo alla invalidità
permanente da malattia specifica che la società corrisponde «l'indennizzo per le conseguenze dirette ed
esclusive della singola malattia denunciata. Sono in ogni caso escluse preesistenti infermità o invalidità
determinanti perdita o diminuzione della capacità all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo. Nessun indennizzo
è dovuto all'Assicurato quando l'invalidità permanente accertata è di grado inferiore al 25%» (doc. 1 ricorrente).
È evidente, quindi, che con il contratto assicurativo de quo le parti hanno inteso prevedere un indennizzo solo per la singola malattia e non anche per un cumulo di malattie, derivanti da fattori distinti e/o in un momenti storici differenti.
Quando ai criteri di valutazione, allo stesso articolo si prevede che la percentuale di invalidità
permanente venga accertata, non prima che sia trascorso un anno dalla data di denuncia della malattia,
«con riferimento alla Tabella delle Valutazioni del Grado Percentuale di Invalidità Permanente allegata al D.P.R.
30/6/1965 n. 1124 e successive modifiche e/o integrazioni. Per organi o arti che abbiano subito una minorazione,
anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali di invalidità previste dalla Tabella sopra citata per
la perdita degli stessi vengono ridotte in proporzione alla definitiva perduta funzionalità di detti organi od arti.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra menzionata, la percentuale di invalidità è
stabilita con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della misura nella quale è per sempre
diminuita la capacità generica dell'Assicurato all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente
dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato,
le percentuali di cui alla tabella sopra menzionata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente
preesistente».
Infine, all'ultimo comma, si specifica che «la minorazione o perdita totale, anatomica o funzionale, di più
organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali
dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%».
Dalle condizioni generali di contratto e dalla clausola in commento, di conseguenza, può evincersi che qualora sia stata accertata l'esistenza di una singola malattia che non comporti una invalidità
permanente superiore al 25%, non sarà dovuto alcun indennizzo;
la franchigia prevista in contratto è
relativa alla singola malattia e non anche al cumulo delle stesse e il grado di invalidità permanente è
quello residuato «direttamente e esclusivamente» dalla singola malattia denunciata e non dal cumulo delle
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malattie. In altri termini, l'interpretazione letterale della polizza impone di ritenere che in ipotesi di minorazione o perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti deve procedersi alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione solo qualora quest'ultime siano conseguenza diretta ed esclusiva della medesima “singola” malattia.
Ciò posto con riferimento alla interpretazione del contratto, quanto agli aspetti medico legali, dalla lettura della documentazione medica prodotta, appare chiaro che il danno per le due spalle, in quanto correlato causalmente a un fattore meccanico, non è riconducibile all'insorgere di un'unica patologia,
dalla quale sono poi derivate due lesioni, ma di due diverse patologie con genesi multifattoriale del medesimo tipo (lesione distrattiva cronica della cuffia dei rotatori) che hanno coinvolto i due distretti articolari. A tale riguardo è opportuno riportare i passi salienti della perizia contrattuale medico-legale:
«la patologia che affligge la donna, a livello delle scapolo omerali, va considerata singolarmente per ogni distretto
articolare e non come patologia sistematica. Trattasi infatti di patologie di tipo degenerativo, che vede genesi di
stampo multifattoriale, con all'interno della fisiopatologia anche e soprattutto l'usura meccanica. Tale genesi,
dovuta comunque a più fattori non può essere inquadrata come entità nosologica singola che colpisce l'organismo
tout court»; «la ecografia effettuata, come conclusioni, recitando “…lesione distrattiva cronica di entrambe le
cuffie dei rotatori”, sposta la genesi in particolare sul fattore meccanico, che non può essere che singolo e a sé stante
per ogni articolazione data» (doc. 5 ricorrente).
Se ne conclude, quindi, che non è possibile condividere la tesi di parte ricorrente,
laddove eccepisce la violazione dei patti contrattuali, dal momento che la relazione peritale ha escluso la possibilità di sommatoria per le due menomazioni in quanto ha medicalmente accertato la sussistenza di due diverse patologie, dalla quale derivano i gradi di invalidità evidenziati. La ricorrente infatti omette di considerare che le invalidità in questione sono, all'evidenza, riferibili a patologie diverse tra loro, mentre il tenore delle condizioni generali di contratto è tale da indurre a ritenere che l'invalidità
permanente globalmente indennizzabile (intendendosi, con questa, anche quella derivante da minorazione o perdita totale, anatomica o funzionale, di uno o più organi) deve avere riguardo ad una unica malattia e non alle conseguenze di plurime e distinte patologie. La circostanza che entrambe le spalle soffrano di due patologie della medesima specie non può infatti valere a conferire carattere unitario all'invalidità derivatane, in assenza di ogni tipo di prova in ordine alla connessione causale tra le stesse. Nella specie, dunque, non si tratta di una singola malattia che ha colpito entrambe le spalle,
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ma di patologie coesistenti e differenti (in quanto interessanti distretti articolari diversi e aventi una genesi di tipo meccanico e non sistematica), singolarmente idonee a determinare un'invalidità in distinta percentuale, inferiore per entrambe alla franchigia contrattuale.
In buona sostanza, la possibilità di dare rilievo al cumulo complessivo della IP alle due spalle è smentita dalla interpretazione letterale e sistematica delle condizioni contrattuali ove si usa il termine “malattia”
sempre e solo al singolare (con implicito richiamo ad un'unica situazione patologica) e dove viene affermato chiaramente che l'indennizzabilità concerne solamente le conseguenze dirette ed esclusive della singola malattia. Difatti quest'ultimo riferimento contrasta con un'interpretazione che dia rilievo ad ogni singola malattia cumulando i propri effetti pregiudizievoli con quelli di altra patologia, dal momento che ogni patologia assume un rilievo autonomo se non causalmente collegato ad altro processo morboso, dovendo comunque sussistere un nesso causale tra le due malattie dato che, solo in tal modo, il relativo collegamento riconduce ad unità il processo patologico e quindi ne consente la valutazione globale. Al contrario, nel caso in concreto, è esclusa la rilevanza dell'efficacia causale della patologia ad una spalla a quella dell'altra spalla.
Né questo giudicante intravede i profili di abusività contestati dalla ricorrente nelle memorie conclusionali autorizzate. Secondo la ricorrente, in buona sostanza, la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto specificare che solo le malattie sistemiche (es. lupus, cancro) sarebbero coperte dalla polizza e non anche malattie “topiche”, cioè locali e specifiche;
tale mancata specificazione renderebbe la clausola contrattuale abusiva o comunque poco chiara, e dunque suscettibile di interpretazione estensiva contro il predisponente (si riporta letteralmente solo la conclusione del ragionamento: «ricondurre la possibilità
di sommatoria delle singole percentuali di I.P. dovute per ciascuna lesione alle sole ipotesi di malattia sistemica,
escludendo così dalla possibilità di cumulo le percentuali di I.P. derivanti da malattia topica come intenderebbe
fare controparte, rende la clausola poco chiara, poco comprensibile, caratterizzata da ampio margine di incertezza
e di conseguenza abusiva per stessa previsione giurisprudenziale quindi interpretabile contro il predisponente»).
Sennonché, il presupposto di partenza del ragionamento si appalesa erroneo, non essendo affatto vero in senso assoluto che solo malattie di natura sistematica possano oltrepassare le soglie percentuali di franchigia. In ogni caso, come già più volte ribadito, che ad essere indennizzate sono le conseguenze delle singola malattia (quale che essa sia), eventualmente sommate tra di loro ove coesistenti, è
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assolutamente chiaro alla luce del dettato pattizio, ed è stata la controparte contrattuale ad accettare una polizza prevedente una franchigia particolarmente elevata, ma purtuttavia assolutamente chiara.
Ne consegue che la contestazione di violazione dei patti contrattuali è infondata e, di conseguenza, la ricorrente non ha diritto ad alcun indennizzo contrattuale.
In definitiva, la domanda deve essere rigettata, non essendosi verificato il rischio assicurato. Ogni
ulteriore eccezione avanzata da parte resistente resta assorbita dalla presente decisione.
Passando alle spese di lite, la parte ricorrente ne ha invocato la compensazione sostenendo che la compagnia assicuratrice prima dell'avvio del giudizio non aveva fornito chiarimenti circa le ragioni alla base del rifiuto dell'indennizzo (omettendo peraltro di partecipare al procedimento di mediazione) e che solo costituendosi in giudizio avrebbe esplicitato che il rifiuto dell'indennizzo sarebbe legato all'esistenza di più malattie anziché una soltanto. Questo giudicante non può condividere tale prospettazione. Anzitutto, la perizia contrattuale ha escluso la possibilità di sommatoria tra i due danni alla salute proprio avuto riguardo alle condizioni di polizza (si veda pag. 4, di cui in motivazione sono già stati riportati ampi estratti). Prima dell'avvio della controversia il legale della ricorrente tentava più
volte di avere un contatto con il gestore assicurativo, ricevendo da ultimo in data 29.1.2024 (prima dell'introduzione della causa) una risposta piuttosto netta che, nel riportarsi (ed allegare) la relazione
"arbitrale", confermava le contestazioni della compagnia, così riassunte: «non si fa la sommatoria delle
singole patologie, ma ogni patologia deve essere valutata a se stante;
poi per ogni patologia così determinata,
verificare se la relativa ipm è assorbita della franchigia contrattuale del 24% o meno» (doc. 9 parte ricorrente).
Alla luce di tutto ciò, è assai arduo sostenere che la compagnia resistente, con la sua inerzia o ambiguità,
abbia causato questo giudizio.
Le spese di lite seguono quindi l'integrale soccombenza della parte ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi dello scaglione relativo al valore della domanda, con elisione della fase istruttoria (non essendosi svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2101/2024 13
• rigetta la domanda;
• condanna a rifondere le spese processuali sostenute da Parte_1
liquidate in misura pari a € 5.810,00 Controparte_1
oltre rimborso delle spese generali, iva e cap.
Così deciso in Arezzo, 20 marzo 2025
Il giudice
Federico Pani
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2101/2024