Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 1321/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/03/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FAMELI PATRIZIA
E
( ) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ABATIANNI ALESSANDRO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... 1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco fissando la propria residenza ove meglio riterranno opportuno, con l'obbligo di darsi reciproca notizia di eventuali cambiamenti di residenza o di domicilio entro il termine di trenta giorni ex art. 337 sexies c.c. I coniugi si comunicheranno, altresì, eventuali cambiamenti di recapito telefonico.
2) La casa familiare sita in Roncoferraro (MN), Via Roma, n. 15 condotta in locazione resta occupata dalla sig.ra , la quale con il consenso del proprietario ha CP_1 provveduto alla stipula di un nuovo contratto di locazione.
3) Si dà atto che il Sig. si è già trasferito in altra abitazione, nel Parte_1
4) Il figlio maggiore è affidato in via esclusiva al padre Persona_1 Parte_1
con diritto di visita per la GN ogni qualvolta lo desidera
[...] CP_1 Per_1 previo accordo tra i genitori;
mentre il figlio minore è affidato in via Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori.
5) Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, quando i minori si troveranno presso di sé.
6) avrà la residenza presso il padre, mentre conserva la sua Persona_1 Per_2 presso la madre. Entrambi i genitori si impegnano a non modificare la residenza senza previo accordo con l'altro.
7) Le modalità di visita e i periodi di vacanza dei figli minori con il genitore non affidatario/collocatario sono concordati in modo specifico nel piano genitoriale allegato
(al n. 9) al presente ricorso e parte integrante di esso.
8) Per quanto riguarda vacanze di Natale, Pasqua e vacanze estive queste verranno concordate di volta in volta dai genitori. Resta inteso in ogni caso che i figli trascorreranno ad anni alterni una settimana con il padre e una con la madre per Natale,
e per la pausa pasquale ad anni alterni tre giorni con il padre e tre con la madre;
mentre per le vacanze estive il genitore non affidatario/collocatario trascorrerà due settimane consecutive con il minore. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Qualora uno dei due genitori decida di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli dovrà darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
9) Il sig. terrà il figlio tutti i fine settimana dal venerdì ore 15.00 al Parte_1 Per_2 lunedì ore 8.00, orario in cui, nel periodo scolastico, farà ritorno a scuola.
10) La sig.ra terrà il figlio ogni qualvolta lo desideri previo accordo tra CP_1 Per_1
i genitori.
11) Per quanto riguarda l'assegno unico universale, i coniugi si danno reciprocamente atto che esso venga percepito al 100% dalla GN . CP_1
12) Per quanto concerne tutte le altre spese di natura straordinaria, le odierne parti in deroga alle Linee Giuda del “ Protocollo di intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e
….” in vigore presso il Tribunale di Mantova e sottoscritta in data 28 maggio 2024 stabiliscono e concordano che le spese straordinarie per rimarranno Persona_1 al 100% in carico al padre;
mentre le spese straordinarie per Parte_1
rimarranno al 100% in carico alla madre . Persona_2 CP_1
13) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei figli.
14) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nei propri passaporti.
15) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. ... (omissis) ...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RONCOFERRARO (MN) in data 10/10/2015 (con atto iscritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 13, Parte I, Anno 2015) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RONCOFERRARO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 24/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca