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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12164 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12783/2025 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 22/12/2025, alle ore 09,30 nella 13 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. TE TA, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
E' presente, per delega dell'Avv. IVANA NICOLO', l'avv. FRANCESCA SPINOSA per l'attore la quale conclude chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del con- tendere ed insiste per la liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio .
Per il convenuto nessuno è presente.
Il Giudice invita la parte alla discussione della causa. L'avv. Spinosa si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinar- lo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da in- serire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 22.12.2025
1
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa TE TA, pronuncia ex art.281 sexies c.p.c. la seguen- te
SENTENZA
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e dife- Parte_1
so dall'avv.to Ivana Nicolò, presso lo studio del quale elett.nte domicilia e sito a Aversa, alla Via Atellana n. 3, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a
Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 12.06.2025 il ricorrente depositava un ricorso con il quale sostene- va di essere un cittadino bengalese e di essere giunto sul territorio naziona- le per essere scappato dal proprio paese di origine, a causa di una grave persecuzione di cui era vittima. Asseriva di avere manifestato, invano, tra- mite il proprio difensore, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, poiché, pur asse- condando le modalità prescritte, consistenti nella necessità di conseguire l'appuntamento dal personale dell'ufficio competente, non lo aveva mai ot- tenuto. Dichiarava di avere inviato, tramite il proprio difensore, il
18.11.2024, via pec, la richiesta di appuntamento alla Questura di Napoli, che non aveva provveduto a convocarlo. Lamentava la violazione del pro-
2
prio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezio- ne internazionale e di quello a fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava. Nel merito, concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
Con decreto del 27.06.2025 si fissava l'udienza di comparizione del- le parti per il 19.11.2025, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Il convenuto si costituiva in giudizio il 03.11.2025 depositando una memoria con la quale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo stato il ricorrente convocato per la formalizzazione del- la domanda per il giorno 04.08.2025. Chiedeva, altresì, la condanna di par- te ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza suindicata partecipava il ricorrente che, con note deposi- tate il 18.11.2025, concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, evidenziando che la propria convocazione era av- venuta successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
All'udienza del 22.12.2025, fissata per la discussione della causa, presente il ricorrente, il giudice decideva la causa dando lettura del disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci- sione.
Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigra- zione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusi- va di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto
3
alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente fun- zione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, in- discutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da par- te della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la fi- nalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzio- so in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializ- zato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delinea- to, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione in- ternazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le rego- le generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplifi- cato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riserva- to, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
4
Preme, inoltre, evidenziare al convenuto che la causa non ha natura cautelare ma di merito e l'oggetto è quello indicato sopra. Conseguente- mente, sono irrilevanti e non pertinenti gli argomenti difensivi, spesi nella comparsa di costituzione, sul difetto di periculum in mora dell'azione, che nulla ha a che vedere con l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale di cui si discute.
Costituisce circostanza documentata e pacifica tra le parti che il ri- corrente è stato convocato per la formalizzazione della domanda di prote- zione internazionale il 04.08.2025 con una comunicazione del 22.07.2025 della Questura di Napoli.
Tale fatto è sopravvenuto all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso 12.06.2025. È sopravvenuto anche alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, che il ricorrente ha eseguito l'1.07.2025 (cfr. pec depositata dall'attore).
Esso certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, inte- grata la cessazione della materia del contendere (Cass. 26299\18).
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione interna- zionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Invece, il ricorrente ha provato che il 18.11.2024 egli ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva mani- festato la volontà. Risulta altresì provato che, nonostante l'attesa di oltre
5
sette mesi, le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazionale sono state avviate solo il 22.07.2025.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione interna- zionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18
CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08,
l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richie- dente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indi- cato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconosci- mento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, an- che di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui compete la valutazione della reiterazione CP_1
della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate.
L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamen- te ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione,
6
sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive,
a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la do- manda di protezione internazionale, tanto più considerando il lungo lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di forma- lizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle regole interne concernenti la disciplina del- la domanda di protezione speciale. Non avrebbero avuto rilevanza i prece- denti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controver- sia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione.
Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto
“Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualo- ra la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il com- penso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimen- to, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudi- ce che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass.
11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la con- danna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soc-
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combenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U.
24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese processuali.
Il giudice
Dott.ssa TE TA
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Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 22/12/2025, alle ore 09,30 nella 13 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. TE TA, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
E' presente, per delega dell'Avv. IVANA NICOLO', l'avv. FRANCESCA SPINOSA per l'attore la quale conclude chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del con- tendere ed insiste per la liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio .
Per il convenuto nessuno è presente.
Il Giudice invita la parte alla discussione della causa. L'avv. Spinosa si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinar- lo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da in- serire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 22.12.2025
1
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa TE TA, pronuncia ex art.281 sexies c.p.c. la seguen- te
SENTENZA
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e dife- Parte_1
so dall'avv.to Ivana Nicolò, presso lo studio del quale elett.nte domicilia e sito a Aversa, alla Via Atellana n. 3, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a
Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 12.06.2025 il ricorrente depositava un ricorso con il quale sostene- va di essere un cittadino bengalese e di essere giunto sul territorio naziona- le per essere scappato dal proprio paese di origine, a causa di una grave persecuzione di cui era vittima. Asseriva di avere manifestato, invano, tra- mite il proprio difensore, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, poiché, pur asse- condando le modalità prescritte, consistenti nella necessità di conseguire l'appuntamento dal personale dell'ufficio competente, non lo aveva mai ot- tenuto. Dichiarava di avere inviato, tramite il proprio difensore, il
18.11.2024, via pec, la richiesta di appuntamento alla Questura di Napoli, che non aveva provveduto a convocarlo. Lamentava la violazione del pro-
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prio diritto alla formalizzazione in tempi rapidi della domanda di protezio- ne internazionale e di quello a fruire dei benefici derivanti dal sistema di accoglienza, riconosciuti dalle direttive dell'Unione Europea, che riteneva confacenti e che citava. Nel merito, concludeva chiedendo di ordinare al convenuto di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
Con decreto del 27.06.2025 si fissava l'udienza di comparizione del- le parti per il 19.11.2025, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Il convenuto si costituiva in giudizio il 03.11.2025 depositando una memoria con la quale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo stato il ricorrente convocato per la formalizzazione del- la domanda per il giorno 04.08.2025. Chiedeva, altresì, la condanna di par- te ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza suindicata partecipava il ricorrente che, con note deposi- tate il 18.11.2025, concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, evidenziando che la propria convocazione era av- venuta successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
All'udienza del 22.12.2025, fissata per la discussione della causa, presente il ricorrente, il giudice decideva la causa dando lettura del disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci- sione.
Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigra- zione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusi- va di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto
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alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente fun- zione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, in- discutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da par- te della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la fi- nalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzio- so in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializ- zato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delinea- to, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione in- ternazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le rego- le generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplifi- cato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riserva- to, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
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Preme, inoltre, evidenziare al convenuto che la causa non ha natura cautelare ma di merito e l'oggetto è quello indicato sopra. Conseguente- mente, sono irrilevanti e non pertinenti gli argomenti difensivi, spesi nella comparsa di costituzione, sul difetto di periculum in mora dell'azione, che nulla ha a che vedere con l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale di cui si discute.
Costituisce circostanza documentata e pacifica tra le parti che il ri- corrente è stato convocato per la formalizzazione della domanda di prote- zione internazionale il 04.08.2025 con una comunicazione del 22.07.2025 della Questura di Napoli.
Tale fatto è sopravvenuto all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso 12.06.2025. È sopravvenuto anche alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, che il ricorrente ha eseguito l'1.07.2025 (cfr. pec depositata dall'attore).
Esso certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, inte- grata la cessazione della materia del contendere (Cass. 26299\18).
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione interna- zionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Invece, il ricorrente ha provato che il 18.11.2024 egli ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva mani- festato la volontà. Risulta altresì provato che, nonostante l'attesa di oltre
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sette mesi, le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazionale sono state avviate solo il 22.07.2025.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione interna- zionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18
CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08,
l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richie- dente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indi- cato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconosci- mento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, an- che di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui compete la valutazione della reiterazione CP_1
della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate.
L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamen- te ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione,
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sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive,
a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la do- manda di protezione internazionale, tanto più considerando il lungo lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di forma- lizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle regole interne concernenti la disciplina del- la domanda di protezione speciale. Non avrebbero avuto rilevanza i prece- denti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controver- sia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione.
Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto
“Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualo- ra la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il com- penso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimen- to, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudi- ce che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass.
11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la con- danna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soc-
7
combenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U.
24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese processuali.
Il giudice
Dott.ssa TE TA
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