Articolo 4 della Legge 18 dicembre 1951, n. 1515
Articolo 3Articolo 5
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20 gennaio 1952
Art. 4.
A coloro che ottengono ai sensi degli articoli precedenti uno dei titoli di studio indicati nella legge 10 novembre 1949, n. 852 , si applica la sospensione dell'esame di Stato per l'iscrizione negli albi professionali, disposta dalla legge stessa.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1952