Art. 4.
A coloro che ottengono ai sensi degli articoli precedenti uno dei titoli di studio indicati nella legge 10 novembre 1949, n. 852 , si applica la sospensione dell'esame di Stato per l'iscrizione negli albi professionali, disposta dalla legge stessa.
A coloro che ottengono ai sensi degli articoli precedenti uno dei titoli di studio indicati nella legge 10 novembre 1949, n. 852 , si applica la sospensione dell'esame di Stato per l'iscrizione negli albi professionali, disposta dalla legge stessa.