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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/05/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 17.04.2025, visti gli atti, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 8088/2019 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Aselli, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
n.q. di titolare della ditta individuale “Boutique della Frutta e Parte_2
Verdura ”,
CONVENUTA CONTUMACE
in persona del l.r..p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. CP_1
Gianfranco Pepe, ed elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE - LITISCONSORTE NECESSARIO
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2019, la parte ricorrente in epigrafe esponeva: - di aver lavorato, senza alcun formale inquadramento, alle dipendenze di , titolare della Parte_2 ditta “Boutique Della Frutta E Verdura” dal 24.11.2011 al 14.02.2016, allorquando veniva
1 licenziata oralmente;
- di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato, dalle ore
5.30 alle ore 20.00 nel periodo invernale e dalle 5.30 alle ore 20.30 nel periodo estivo, con un'ora di pausa dalle 13.30 alle 14.30 e la domenica dalla ore 5.30 alle ore 13.30; - di essersi occupata dell'acquisto delle merci presso il mercato, dello scarico presso il negozio della merce acquistata, nonché di essere stata addetta alle vendite dei prodotti ai clienti, oltre che alla pulizia del negozio;
- che tali mansioni erano inquadrabili nel profilo professionale di operaia, livello IV, CCNL
Commercio/Terziario; - di aver percepito, a titolo di retribuzione mensile, la somma di euro
400,00 circa, percependo per l'intero periodo lavorativo (dal 24.11.2011 al 14.02.16) la somma di euro 20.800,00; - di non aver goduto di ferie e permessi retribuiti;
- di non aver percepito alcunché a titolo di 13ma mensilità e 14ma mensilità nonché, alla cessazione del rapporto lavorativo, a titolo di TFR.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, quale titolare della ditta “Boutique della frutta e verdura”, per sentirla Parte_2 condannare - previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato come sopra descritto - al pagamento dell'importo di euro 69.874,46 (di cui euro 5.632,34 a titolo di tfr), per le causali in premessa o di quello diverso eventualmente risultante in corso di causa.
Chiedeva, inoltre, condannarsi la convenuta alla ricostruzione in forma specifica della posizione contributiva nonché al pagamento agli istituti previdenziali dei contributi maturati per il periodo in cui ha prestato attività in assenza di regolarizzazione contributiva ed assicurativa. Il tutto con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Nonostante la regolarità della vocatio in ius (v.si ricorso notificato in rinnovazione, depositato telematicamente il 17.09.2021), non si costituiva e ne veniva dichiarata la Parte_2 contumacia che, in questa sede, va ribadita.
All'esito dell'udienza del 27.01.2021, tenutasi con modalità “cartolare”, questo giudice, rilevando che parte ricorrente aveva chiesto espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali disponeva CP_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' litisconsorte necessario. CP_1
Con memoria depositata in data 04.04.2022 si costituiva l che concludeva chiedendo al CP_1
Tribunale di “pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato e condannando all'adempimento contributivo il datore di lavoro”.
Veniva ammessa la parte ricorrente alla prova testimoniale ed il mezzo istruttorio veniva assunto dal GOP dott.ssa - in sostituzione della scrivente assente per maternità - con escussione Per_1 dei due testi indicati da parte ricorrente.
2 Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 17.04.2025 i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso risulta infondato e, in quanto tale, non meritevole di accoglimento.
Giova premettere che in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato fornirne la prova della sussistenza, posto che qualsiasi prestazione, economicamente rilevante, può essere resa sia sotto forma di lavoro autonomo, che di lavoro subordinato.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106
c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. lav. 24/02/2006, n.4171).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della
3 subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Fatta tale generale premessa, in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
Ebbene, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 24.11.2011 al 14.02.2016, atteso che, come si vedrà di seguito, le deposizioni dei testi escussi non riescono a raggiungere la soglia probatoria
4 necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, considerato che la piattaforma probatoria appare assolutamente generica.
Il teste , escusso all'udienza del 23.02.2023, ha dichiarato: “conosco la sig.ra Testimone_1 Pt_1
perché lavorava alla frutteria della LL che si trovava a via Santa Croce, nei pressi di dove
[...] Pt_2 abito con la mia famiglia. Ho spesso fatto anche la spesa da solo oppure in compagnia di mia moglie. Oggi la frutteria è chiusa, ricordo che da prima del covid-19. Fino alla chiusura definitiva la sig.ra ha lavorato Pt_1 nel negozio. Non ricordo l'anno in cui l'attività è cessata, né da quanto tempo la sig.ra lavorasse li, ma Pt_1 sono certo che era applicata sin dalla sua apertura. La sig.ra lavorava nel negozio applicata alla Parte_1 vendita ed agli incassi, insieme alla LL . Ma non ho mai visto che desse ordini a Pt_2 Pt_2 Pt_1
La sig.ra era presente dall'apertura delle 8.00 fino alla sera 19.30-20.00, ricordo che faceva orario Pt_1 continuato. L'attività era sempre aperta e ricordo che era chiuso il giovedì pomeriggio”.
Ed ancora il teste , escusso alla medesima udienza, afferma: “Sono il titolare di un Testimone_2 bar in via Santa Croce n. 39/41 di Somma Vesuviana e di fronte alla mia attività c'era una frutteria dove lavorava la sig.ra come dipendente della LL . Sono certo che fosse dipendente poiché Parte_1 Pt_2 la LL mi aveva così riferito, quando veniva al mio bar a prendere il caffè o ad effettuare pagamenti di ricevitoria
SISAL. Ricordo che chiudevano a pranzo, da quanto io ricordi. Non ricordo il giorno di chiusura ma era aperto dalle 7.00 fino alle 14.00 per riaprire alle 16.00 fino alle 20.30. Il mio bar è stato inaugurato il 3.10.1998.
Non ricordo l'anno di apertura della frutteria, che ha chiuso qualche anno prima dell'epidemia da covid. Vedevo la sig.ra lavorare alla frutteria, addetta a varie attività. Era presente dall'apertura dell'attività fino Parte_1 alla definitiva chiusura”.
Ebbene, da tali deposizioni emerge chiaramente che i testi, in primo luogo, nulla hanno riferito con precisione in merito alla collocazione temporale del rapporto lavorativo di cui si chiede l'accertamento, avendo gli stessi dichiarato genericamente di aver visto la ricorrente impegnata al lavoro presso il negozio di titolarità della LL, , senza tuttavia alcuna ulteriore Parte_2 specificazione temporale.
È evidente, ancora, che le dichiarazioni testimoniali in esame appaiono del tutto generiche ed insufficienti a comprovare l'esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione, atteso che dalle stesse non emergono gli elementi tipici della subordinazione e, in particolare, che la ricorrente fosse assoggettata al potere direttivo (da esplicarsi – va ribadito - con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare della convenuta, che svolgesse la prestazione lavorativa con l'obbligo di osservare un orario di lavoro imposto dalla datrice;
che l'attività dalla stessa svolta fosse coordinata all'assetto organizzativo della datrice di lavoro;
che dovesse giustificare le assenze e richiedere permessi.
Ed invero, nulla i testi hanno riferito sulle effettive modalità di svolgimento del rapporto, sull'assoggettamento costante della ricorrente al potere direttivo e disciplinare dell'asserito datore
5 di lavoro, su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze. Né i testi hanno riferito circostanze attinenti altri indici secondari, come ad esempio la retribuzione.
In definitiva le esaminate dichiarazioni testimoniali, complessivamente valutate, risultano generiche e non sufficienti a dimostrare né la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, né degli altri indici sussidiari individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
In mancanza di prova della sussistenza di una relazione lavorativa di natura subordinata tra le parti di questo giudizio, che costituisce il presupposto logico-giuridico della domanda avente ad oggetto asserite differenze retributive(nonché della domanda di versamento di contributi previdenziali), il ricorso va interamente rigettato.
In relazione alle spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente e la convenuta , nulla Parte_2 deve statuirsi, attesa la contumacia di quest'ultima.
Nei rapporti tra la parte ricorrente e l' sussistono giusti motivi per compensare interamente CP_1 le spese, in considerazione della posizione processuale dell . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite nei confronti della convenuta contumace;
- compensa interamente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_1
Si comunichi
Nola, 23.05.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 17.04.2025, visti gli atti, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 8088/2019 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Aselli, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
n.q. di titolare della ditta individuale “Boutique della Frutta e Parte_2
Verdura ”,
CONVENUTA CONTUMACE
in persona del l.r..p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. CP_1
Gianfranco Pepe, ed elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE - LITISCONSORTE NECESSARIO
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2019, la parte ricorrente in epigrafe esponeva: - di aver lavorato, senza alcun formale inquadramento, alle dipendenze di , titolare della Parte_2 ditta “Boutique Della Frutta E Verdura” dal 24.11.2011 al 14.02.2016, allorquando veniva
1 licenziata oralmente;
- di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato, dalle ore
5.30 alle ore 20.00 nel periodo invernale e dalle 5.30 alle ore 20.30 nel periodo estivo, con un'ora di pausa dalle 13.30 alle 14.30 e la domenica dalla ore 5.30 alle ore 13.30; - di essersi occupata dell'acquisto delle merci presso il mercato, dello scarico presso il negozio della merce acquistata, nonché di essere stata addetta alle vendite dei prodotti ai clienti, oltre che alla pulizia del negozio;
- che tali mansioni erano inquadrabili nel profilo professionale di operaia, livello IV, CCNL
Commercio/Terziario; - di aver percepito, a titolo di retribuzione mensile, la somma di euro
400,00 circa, percependo per l'intero periodo lavorativo (dal 24.11.2011 al 14.02.16) la somma di euro 20.800,00; - di non aver goduto di ferie e permessi retribuiti;
- di non aver percepito alcunché a titolo di 13ma mensilità e 14ma mensilità nonché, alla cessazione del rapporto lavorativo, a titolo di TFR.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, quale titolare della ditta “Boutique della frutta e verdura”, per sentirla Parte_2 condannare - previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato come sopra descritto - al pagamento dell'importo di euro 69.874,46 (di cui euro 5.632,34 a titolo di tfr), per le causali in premessa o di quello diverso eventualmente risultante in corso di causa.
Chiedeva, inoltre, condannarsi la convenuta alla ricostruzione in forma specifica della posizione contributiva nonché al pagamento agli istituti previdenziali dei contributi maturati per il periodo in cui ha prestato attività in assenza di regolarizzazione contributiva ed assicurativa. Il tutto con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Nonostante la regolarità della vocatio in ius (v.si ricorso notificato in rinnovazione, depositato telematicamente il 17.09.2021), non si costituiva e ne veniva dichiarata la Parte_2 contumacia che, in questa sede, va ribadita.
All'esito dell'udienza del 27.01.2021, tenutasi con modalità “cartolare”, questo giudice, rilevando che parte ricorrente aveva chiesto espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali disponeva CP_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' litisconsorte necessario. CP_1
Con memoria depositata in data 04.04.2022 si costituiva l che concludeva chiedendo al CP_1
Tribunale di “pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato e condannando all'adempimento contributivo il datore di lavoro”.
Veniva ammessa la parte ricorrente alla prova testimoniale ed il mezzo istruttorio veniva assunto dal GOP dott.ssa - in sostituzione della scrivente assente per maternità - con escussione Per_1 dei due testi indicati da parte ricorrente.
2 Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 17.04.2025 i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso risulta infondato e, in quanto tale, non meritevole di accoglimento.
Giova premettere che in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato fornirne la prova della sussistenza, posto che qualsiasi prestazione, economicamente rilevante, può essere resa sia sotto forma di lavoro autonomo, che di lavoro subordinato.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106
c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. lav. 24/02/2006, n.4171).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della
3 subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Fatta tale generale premessa, in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
Ebbene, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 24.11.2011 al 14.02.2016, atteso che, come si vedrà di seguito, le deposizioni dei testi escussi non riescono a raggiungere la soglia probatoria
4 necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, considerato che la piattaforma probatoria appare assolutamente generica.
Il teste , escusso all'udienza del 23.02.2023, ha dichiarato: “conosco la sig.ra Testimone_1 Pt_1
perché lavorava alla frutteria della LL che si trovava a via Santa Croce, nei pressi di dove
[...] Pt_2 abito con la mia famiglia. Ho spesso fatto anche la spesa da solo oppure in compagnia di mia moglie. Oggi la frutteria è chiusa, ricordo che da prima del covid-19. Fino alla chiusura definitiva la sig.ra ha lavorato Pt_1 nel negozio. Non ricordo l'anno in cui l'attività è cessata, né da quanto tempo la sig.ra lavorasse li, ma Pt_1 sono certo che era applicata sin dalla sua apertura. La sig.ra lavorava nel negozio applicata alla Parte_1 vendita ed agli incassi, insieme alla LL . Ma non ho mai visto che desse ordini a Pt_2 Pt_2 Pt_1
La sig.ra era presente dall'apertura delle 8.00 fino alla sera 19.30-20.00, ricordo che faceva orario Pt_1 continuato. L'attività era sempre aperta e ricordo che era chiuso il giovedì pomeriggio”.
Ed ancora il teste , escusso alla medesima udienza, afferma: “Sono il titolare di un Testimone_2 bar in via Santa Croce n. 39/41 di Somma Vesuviana e di fronte alla mia attività c'era una frutteria dove lavorava la sig.ra come dipendente della LL . Sono certo che fosse dipendente poiché Parte_1 Pt_2 la LL mi aveva così riferito, quando veniva al mio bar a prendere il caffè o ad effettuare pagamenti di ricevitoria
SISAL. Ricordo che chiudevano a pranzo, da quanto io ricordi. Non ricordo il giorno di chiusura ma era aperto dalle 7.00 fino alle 14.00 per riaprire alle 16.00 fino alle 20.30. Il mio bar è stato inaugurato il 3.10.1998.
Non ricordo l'anno di apertura della frutteria, che ha chiuso qualche anno prima dell'epidemia da covid. Vedevo la sig.ra lavorare alla frutteria, addetta a varie attività. Era presente dall'apertura dell'attività fino Parte_1 alla definitiva chiusura”.
Ebbene, da tali deposizioni emerge chiaramente che i testi, in primo luogo, nulla hanno riferito con precisione in merito alla collocazione temporale del rapporto lavorativo di cui si chiede l'accertamento, avendo gli stessi dichiarato genericamente di aver visto la ricorrente impegnata al lavoro presso il negozio di titolarità della LL, , senza tuttavia alcuna ulteriore Parte_2 specificazione temporale.
È evidente, ancora, che le dichiarazioni testimoniali in esame appaiono del tutto generiche ed insufficienti a comprovare l'esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione, atteso che dalle stesse non emergono gli elementi tipici della subordinazione e, in particolare, che la ricorrente fosse assoggettata al potere direttivo (da esplicarsi – va ribadito - con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare della convenuta, che svolgesse la prestazione lavorativa con l'obbligo di osservare un orario di lavoro imposto dalla datrice;
che l'attività dalla stessa svolta fosse coordinata all'assetto organizzativo della datrice di lavoro;
che dovesse giustificare le assenze e richiedere permessi.
Ed invero, nulla i testi hanno riferito sulle effettive modalità di svolgimento del rapporto, sull'assoggettamento costante della ricorrente al potere direttivo e disciplinare dell'asserito datore
5 di lavoro, su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze. Né i testi hanno riferito circostanze attinenti altri indici secondari, come ad esempio la retribuzione.
In definitiva le esaminate dichiarazioni testimoniali, complessivamente valutate, risultano generiche e non sufficienti a dimostrare né la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, né degli altri indici sussidiari individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
In mancanza di prova della sussistenza di una relazione lavorativa di natura subordinata tra le parti di questo giudizio, che costituisce il presupposto logico-giuridico della domanda avente ad oggetto asserite differenze retributive(nonché della domanda di versamento di contributi previdenziali), il ricorso va interamente rigettato.
In relazione alle spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente e la convenuta , nulla Parte_2 deve statuirsi, attesa la contumacia di quest'ultima.
Nei rapporti tra la parte ricorrente e l' sussistono giusti motivi per compensare interamente CP_1 le spese, in considerazione della posizione processuale dell . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite nei confronti della convenuta contumace;
- compensa interamente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_1
Si comunichi
Nola, 23.05.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
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