TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2157/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Davide Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Davide Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vignate (MI) il 31.07.2000 (iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Vignate quale atto n. 3, parte 1, anno 2000 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Burago di Molgora quale atto n. 6, parte 2, s.C, anno 2000).
In comunione legale dei beni.
con i seguenti figli: ° cittadino italiano, nato a [...] il [...], maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
° cittadino italiano, nato a [...] il [...]; Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti c o n d i z i o n i
“ 1.- i coniugi vivranno tra loro separati con mutuo e reciproco rispetto;
2.- il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e prevalentemente Per_2 collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, alla quale resterà quindi temporaneamente assegnata la casa coniugale sita in Vignate – via S. Ambrogio n. 7, con quanto in essa contenuto;
3.- il sig. in accordo con la moglie, ha già lasciato la casa familiare a far data dal 22 Pt_1 dicembre 2024 portando con sé i propri effetti personali;
4.- padre e figlio regolamenteranno autonomamente i propri rapporti e i tempi di permanenza del figlio con il padre;
5.- il sig. orrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra a titolo di contributo Pt_1 CP_1 al mantenimento del figlio l'importo mensile di €. 350,00 da rivalutarsi secondo gli indici Per_2
ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2026);
6.- i coniugi sopporteranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative a Per_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
.- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
.- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
.- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
.- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
.- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
.- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In caso di richiesta da parte di un genitore di spesa straordinaria da concordare, l'altro dovrà rispondere per iscritto entro massimo 7 gg o comunque entro i termini per dar riscontro ad eventuali terzi, altrimenti vigerà il silenzio assenso.
Il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare all'altro genitore la distinta di pagamento/documentazione/scontrino entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro il mese in cui è stata effettuata la richiesta di rimborso.
7.- i genitori convengono che l'Assegno Unico spetterà a CP_1
*
.- prendere atto del fatto che i coniugi hanno già regolamentato ogni aspetto relativo allo scioglimento della comunione legale dei beni (ad eccezione della casa coniugale che resterà in comunione ordinaria tra gli stessi) e, quindi, dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra per tale titolo.
*
Quanto sopra, salvo diverso e miglior accordo tra i coniugi.
”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Vignate (MI) il 31.07.2000
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vignate e del Comune di Burago di
Molgora dove pure il matrimonio è stato trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG