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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/02/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 470/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1
giudizio dagli avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone o Natascia Sgaravato, con domicilio presso la Cancelleria dell'intestata Corte, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_1
Rho (MI), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Emiliano Marchisio, con domicilio presso la Cancelleria dell'intestata Corte, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Verona, comunicata il 21 febbraio 2023.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“In via definitiva e gradata, riformare l'impugnato provvedimento e previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, del grave inadempimento posto in essere dalla resistente, condannare la medesima all'adempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto in epigrafe consistente nell'attivazione dei servizi contrattualizzati. Fissare, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, una somma di denaro dovuta dall'obbligata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da determinarsi nella somma di euro 30,00.= o in quella maggiore o minore che il Giudice dovesse determinare, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, comma terzo. Condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni contrattuali o comunque qualificati, subiti e subendi da parte ricorrente sino al soddisfo, ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali indicate nella propria CDS e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, per l'inadempimento e/o la mancata risposta ai reclami, che si quantificano sino alla data della stesura e deposito e presente atto nella somma di euro 4.095,00.= (da intendersi quale ristoro computato moltiplicando gli indennizzi contrattuali/penali pro die, di cui in premessa per il periodo 31.08.2021 - data di notifica appello), ovvero quella diversa, maggiore o minore, che il Giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in n via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condannare la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di
2 quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“In via preliminare e/o pregiudiziale, rigettare l'atto di appello del signor in quanto inammissibile ex art. 345 cpc, per tutti i motivi fin Parte_1
qui esposti. In subordine, nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare e/o pregiudiziale sopra svolta, rigettare l'atto di appello del signor in quanto inammissibile, improcedibile e, Parte_1
comunque, infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi fin qui esposti. Per
l'effetto, confermare integralmente le disposizioni contenute nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona ex art. 702 ter cpc, comunicata in data 21.02.2023.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha interposto appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi Parte_1 dell'art. 702 ter cpc dal Tribunale di Verona e comunicata alle parti il 21 febbraio
2023, con cui sono state rigettate le domande tutte proposte dal ricorrente nei confronti di con conseguente disciplina delle spese di lite secondo CP_1
soccombenza.
Avanti al Tribunale di Verona, allegava di avere aderito, Parte_1
in data 21 agosto 2021, alla proposta contrattuale n. 1536279120742 di CP_1 per l'attivazione dei servizi di telefonia fissa, con connettività internet,
[...] denominata “Super Fibra”, asserendo di avere avuto rassicurazione, a seguito di numerosi reclami, che detto servizio sarebbe stato attivato entro pochi giorni, come da carta dei servizi indicante il termine di giorni dieci. Il ricorrente lamentava che i servizi di telefonia non erano più stati attivati, tanto da costringerlo a inviare in data 1 dicembre 2021 nuovo reclamo, contenente diffida,
3 rimasto inevaso e ad attivare tentativo di conciliazione del 13 dicembre 2021 terminato senza alcun sito, perdurando l'inadempimento di controparte.
Sulla scorta di dette prospettazioni in fatto ed ai sensi dell'art. 702 bis cpc, evocava in giudizio chiedendo la condanna della Parte_1 CP_1
stessa ad adempiere gli obblighi contrattuali attivando il servizio di telefonia, con previsione di idonea penale in caso di ritardo nell'adempimento dell'ordine del
Giudice. Inoltre, il ricorrente chiedeva la condanna di controparte al risarcimento del danno sopportato per il mancato utilizzo del servizio da determinarsi secondo le penali contrattuali indicate nella carta dei servizi ovvero nel sito web dell'impresa, anche in ragione della mancata risposta ai reclami.
La resistente si costituiva in giudizio, in primo luogo, eccependo l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento della preventiva obbligatoria procedura conciliativa, secondo regolamento non Controparte_2 avendo ella mai ricevuto l'invito dell'incontro del 13 dicembre 2021.
Nel merito, evidenziava che, a seguito della sottoscrizione da CP_1
parte del ricorrente, in data 21 agosto 2021, della proposta di somministrazione dei servizi di telefonia per la linea 0452227144, ella aveva avviato immediatamente gli accertamenti tecnici per verificare la fattibilità dell'attivazione, accertando tuttavia l'inidoneità della linea, così avendo rifiutato la proposta e la stessa conclusione del contratto, essendo peraltro previsto che, in caso di mancata attivazione del servizio nel termine di novanta giorni dal momento della ricezione della proposta, la stessa doveva considerarsi non accettata. Sulla scorta di dette considerazioni, eccepiva che nessun contratto si era in realtà concluso CP_1
tra le parti, di modo che ella non poteva reputarsi inadempiente, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, con conseguente necessario rigetto delle domande tutte di Quanto più specificamente all'attivazione della linea Parte_1 internet, la resistente evidenziava che nell'allegato tecnico della proposta era precisato che l'attivazione del servizio non era garantito, in quanto a carico di altro
4 operatore, ovvero a carico di Telecom Italia, proprietaria della quasi totalità delle reti di telecomunicazione.
Aggiungeva la resistente che, nonostante non fosse tenuta ad alcun obbligo informativo in caso di mancata attivazione dei servizi di telefonia, ella aveva comunque inviato messaggio SMS del 17 dicembre 2021, comunicando a controparte l'impossibilità tecnica di dare seguito all'attivazione del servizio richiesto.
evidenziava che controparte, diversamente a quanto allegato, CP_1
non aveva mai formalizzato alcuno dei reclami, non risultando le ricevute di consegna delle pec indicate, pec inviate peraltro ad indirizzo diverso da quello riportato nella carta di servizi, ovvero al servizio clienti.
Infine, la resistente contestava la sussistenza del diritto all'indennizzo e al risarcimento del danno, essendo previsto il primo solo in caso di malfunzionamenti e disservizi della linea ed essendo il secondo privo di precisa allegazione e prova.
Il Tribunale di Verona, con la pronuncia impugnata, dopo avere rilevato la tardiva costituzione della convenuta rigettava in ogni caso le CP_1
domande di premettendo che il creditore che agisca in giudizio Parte_1
onde ottenere la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento sarebbe onerato di provare la fonte negoziale delle sue pretese ed il relativo termine di scadenza, incombendo sul debitore l'onere di dare contezza dell'adempimento solo una volta che il creditore abbia assolto al proprio onere già rammentato. Nel dettaglio, il primo Giudice affermava che si Parte_1
era limitato a produrre in giudizio la sola proposta contrattuale, priva peraltro di sottoscrizione, senza la prova della relativa accettazione e senza la produzione delle condizioni generali applicabili al rapporto, produzione in sé inidonea al fine di accertare la conclusione del contratto e l'assunzione da parte di CP_1 dell'obbligazione di attivare il servizio di telefonia asseritamente inadempiuto. Al contrario di quanto affermato dal ricorrente, il Giudice di prime cure osservava che
5 dalla Carta dei Servizi risultava chiaramente che non si era obbligata di CP_1
attivare il servizio, impegnandosi unicamente a valutare la richiesta nel termine di novanta giorni, scaduti i quali senza attivazione la proposta avrebbe dovuto reputarsi non accettata.
ha interposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter Parte_1 cpc, proponendo un unico articolato motivo di appello. In particolare l'impugnante ha affermato che il Tribunale avrebbe fatto cattivo governo del principio di non contestazione e delle prove documentali acquisite in giudizio da cui emergerebbe che il contratto di telefonia si sarebbe perfezionato, non solo perché detta conclusione non era stata oggetto di contestazione della convenuta che, peraltro, aveva consegnato il modem per il collegamento internet, ma anche perché il documento prodotto a comprova non poteva considerarsi mera proposta dell'utente soggetta ad accettazione da parte della fornitrice. In punto l'appellante ha affermato che la proposta contrattuale in realtà era proveniente da e che CP_1
la stessa era stata da lui accettata mediante sottoscrizione a mezzo di FEA OTP tramite sms. Sulla scorta di detta censura, ha concluso Parte_1 chiedendo l'accoglimento di tutte le sue pretese già azionate in prime cure, riaffermando l'infondatezza delle difese di parte convenuta.
A sua volta, si è costituita nel presente grado, eccependo, in CP_1
via preliminare, la novità della domanda di risarcimento o indennizzo di importo superiore rispetto a quello richiesto in prime cure. Nel merito, l'appellata ha sostenuto l'infondatezza del gravame, con richiesta di conferma dell'ordinanza appellata.
*****
6 dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (ex multis Cass. Sez.
Un. n. 13533/2001, Cass. n. 8615/2006 e Cass. n. 3373/2010). Nel caso che occupa ha agito in giudizio affermando l'inadempimento da parte Parte_1 dell'odierna appellata del contratto del 21 agosto 2021 asseritamente concluso con in forza della propria accettazione della proposta contrattuale n. CP_1
1536279120742 e per effetto del quale quest'ultima era obbligata all'attivazione dei servizi di telefonia fissa, con connettività internet.
1.2 - Ciò premesso ed esaminati gli atti del giudizio di prime cure, deve ritenersi - in primo luogo - priva di fondamento l'argomentazione dell'appellante secondo cui il Tribunale non avrebbe fatto buon governo del principio di non contestazione che opererebbe esonerando il creditore della prestazione contrattuale oggetto di lite dal dare la prova del titolo negoziale su cui si fonda la domanda di adempimento e risarcimento. Si osserva che fin dalla sua costituzione in giudizio, ha CP_3
chiaramente affermato che il contratto dedotto in atti non si sarebbe mai perfezionato, posto che la proposta dell'utente non sarebbe stata accettata dalla fornitrice per motivi tecnici tali da rendere impossibile l'attivazione del servizio, come in concreto accaduto, così come ha chiaramente rammentato che, nell'ipotesi di difetto di attivazione del servizio entro novanta giorni dalla ricezione del proposta dell'utente, la stessa si sarebbe dovuta ritenere non accettata.
Conseguentemente, il primo Giudice ha correttamente ritenuto che Pt_1
7 fosse onerato di dare la prova della sussistenza del titolo contrattuale Pt_1
asseritamente inadempiuto.
1.3 – La lettura della Carta dei Servizi prodotta in primo grado CP_1 all'odierno appellante convince, inoltre, dell'infondatezza anche dell'argomento di gravame secondo cui la proposta contrattuale, in realtà, era proveniente da CP_1
e che la stessa era stata accettata dall'impugnante mediante sottoscrizione a
[...]
mezzo di FEA OTP tramite sms. La proposta di contratto n. 1536279120742 del
21 agosto 2021 prodotta in atti, per se contenuta su modulo intestato è CP_3
chiaramente una proposta, aderente alle condizioni generali di contratto, proveniente dall'utente sottoscrittore ed indirizzata alla fornitrice del servizio di telefonia, proposta contrattuale che, in forza di quanto previsto dall'art. 8 della citata carta dei servizi, era sottoposta alla valutazione della richiesta di attivazione da parte della fornitrice entro il termine di novanta giorni decorrente dal momento della ricezione, di modo che ove il servizio non fosse stato attivato entro tale termine, come pacificamente affermato dall'appellante, la proposta medesima doveva considerarsi come non accettata, non potendosi affermare che il servizio fosse stato attivato per la sola affermata consegna del modem, con conseguente accettazione della proposta. La questione di causa non è quella relativa alla sottoscrizione a mezzo di FEA OTP tramite sms del documento n. 1536279120742 del 21 agosto 2021 da parte di quanto la necessaria prova Parte_1 dell'accettazione della proposta da parte dell'odierna appellata, prova che obiettivamente difetta, non risultando in giudizio che abbia accettato la CP_1 proposta medesima con conseguente inadempimento dell'obbligo di attivazione della linea telefonica. In difetto di vincolo contrattuale, nonostante che dalla carta dei servizi citata risulti che la fornitrice si fosse “impegnata a valutare la richiesta di attivazione”, impegno al più rilevante in termini di responsabilità precontrattuale, ove mai disatteso in malafede, le domande dell'appellante, fondate
8 sull'inadempimento degli affermati obblighi scaturenti dal titolo negoziale, non possono essere accolte.
2 – Ogni altra questione sollevata nella presente sede deve reputarsi assorbita, ivi compresa l'eccezione formulata dall'appellata di inammissibilità della domanda asseritamente nuova, oltre che la riproposizione delle domande risarcitorie o indennitarie da parte dell'appellante.
3 - L'appello deve essere rigettato con conferma della gravata sentenza del
Tribunale di Verona. Le spese di lite relative al grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate tenendo conto del valore indeterminato a complessità bassa della causa, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, del fatto che nella presente sede non si è tenuta la fase istruttoria.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della
L.n. 228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa, domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 Parte_1
ter cpc del Tribunale di Verona, comunicata il 21 febbraio 2023;
2. conferma, per l'effetto, il provvedimento impugnato;
3. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata Parte_1
le spese del presente grado che si liquidano in euro 3.473,00.= CP_1
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA
e CPA dovuti per legge;
9 4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 24 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Principio fondamentale da cui prendere le mosse al fine di esaminare la fondatezza dell'appello è quello correttamente considerato dal Tribunale e sancito