Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/03/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 10639/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10639/2021 avente ad oggetto “risarcimento danni”
e pendente
TRA
e , in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sulla minore rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto ER
di citazione, dall'avv. Franco Minichiello, presso il cui studio, sito in Grottaminarda (Av), al c.so Vittorio Veneto n. 314, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Felice Bianco, presso il cui studio, sito in Sant'Antimo (Na), alla via G. Carducci, è elettivamente domiciliato
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 5.12.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe indicati deducevano: che in data 15.2.2020, in compagnia della loro figlia avevano festeggiato un ER
evento di famiglia presso il ristorante “ sito in località Qualiano (Na) alla via CP_1
Circumvallazione n.100; che la suddetta struttura ricettiva era dotata di un piccolo giardino all'interno del quale erano state ubicate alcune giostre, tra le quali uno scivolo e un'altalena; che il piccolo parco giochi non era sottoposto ad alcuna sorveglianza da parte del gestore del ristorante e non presentava limitazioni all'accesso dei bambini più piccoli;
che non erano stati affissi cartelli che avvertivano della potenziale pericolosità delle attrazioni presenti;
che tali manufatti ludici erano malamente conservati e manutenuti;
che, verso le ore 22:00 circa, la minore sotto la vigile attenzione della madre, ER
, mentre utilizzava l'altalena a due posti a forma di barchetta era Parte_2
caduta al suolo subendo la frattura della tibia della gamba destra;
che la caduta era avvenuta durante la fase di discesa dall'altalena allorquando il piede destro della minore era rimasto impigliato nella struttura facendole perdere l'equilibrio; che a seguito dell'incidente la minore era stata soccorsa dai genitori ed era stata condotta all'interno della sala del ristorante;
che a causa dei dolori lamentati era stata trasportata, dapprima, presso il Pronto Soccorso di Frattamaggiore (Na) poi presso l'ospedale “Santobono” di
Napoli, dove i sanitari di turno le avevano diagnosticato una frattura scomposta del terzo distale della tibia destra;
che in data 22.1.2021 la minore era risultata clinicamente guarita;
che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi in via esclusiva alla società a responsabilità limitata semplificata ”. CP_1
Tanto premesso ed esposto, concludevano affinché la società a responsabilità limitata semplificata ”, in persona del legale rappresentante p.t., fosse condannata al CP_1
risarcimento del danno subito dalla minore e quantificato in € 16.000,00 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la società convenuta che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa, assumeva: che il parco giochi utilizzato dalla minore era ER
tenuto a regola d'arte, perfettamente conservato e funzionante e non presentava alcun elemento di pericolo o difetto di funzionamento;
che non sussisteva il nesso di causa tra l'evento dannoso descritto in citazione e le conseguenze dannose lamentate;
che l'utilizzo
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del gioco da parte della minore era avvenuto in condizioni di normalità sotto la vigilanza della madre;
che la responsabilità per l'infortunio occorso era imputabile alla condotta imprudente e tenuta dalla bambina e da sua madre;
che a seguito del Parte_2
sinistro i genitori della minore non avevano effettuato alcuna richiesta di aiuto al personale del ristorante presente all'interno della struttura;
che la quantificazione dei danni non era supportata da alcun valido elemento probatorio
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Espletata l'attività istruttoria attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, l'audizione di un teste di parte attrice e di un teste di parte convenuta, con ordinanza del 9.12.2024 la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Nel caso di specie, la parte attrice formula una domanda risarcitoria nei confronti della società ” attribuendo alla stessa una responsabilità per l'infortunio subito dalla CP_1
piccola mentre utilizzava l'altalena all'interno del giardino posteriore della ER
struttura ricettiva, imputando il ferimento della minore al cattivo stato di conservazione e manutenzione del gioco e all'assenza di materiale antitrauma al di sotto dello stesso (“la caduta e la conseguente lesione è stata causata dal cattivo stato di manutenzione del gioco nonché all'assenza di materiale antitrauma sotto lo stesso - cfr. pag. 2 della memoria 183
c.p.c. n. 1 della parte attrice).
In punto di diritto occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità si è espressa chiaramente nel senso di non ritenere sussistente in capo al gestore di una struttura ricettiva contenente un parco giochi un vero e proprio obbligo di controllo e vigilanza dei minori che utilizzano le attrazioni ludiche inserite all'interno del locale.
Sul punto la Corte di Cassazione ha statuito invero che l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi - a meno che non risulti provato che le stesse siano difettose o malfunzionanti e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto - non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti (cfr. Cass. Civ. n. 11657/2014 che in una fattispecie analoga ha escluso la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051
c.c., “sul rilievo che l'altalena, pur presentando in astratto qualche elemento di
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pericolosità, era comunque adeguata agli standard dei manufatti del genere destinati ai parchi giochi. La messa a disposizione di un parco giochi, a perfetta regola d'arte, da parte del titolare di un ristorante non implica, a carico di costui, alcun obbligo di sorveglianza sui minori che usano dette attrezzature. In entrambi i casi, peraltro, questa Corte ha affermato che l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi - a meno che non risulti provato che le stesse siano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto - non si connota, di per sè, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti”).
Il compito di tutela e vigilanza spetta in via principale al genitore o all'adulto che accompagna il bambino ed implica la valutazione ed il calcolo dei rischi in cui potrebbe incorrere il minore al fine di evitare che lo stesso possa ferirsi nello svolgimento di varie attività, compreso l'utilizzo di giochi e attrezzature presenti in un parco giochi.
Infatti, la caduta di un bambino da un'altalena rappresenta un'eventualità facilmente prevedibile, spettando al genitore o all'adulto accompagnatore sorvegliare e vigilare sulla condotta del minore per evitare possibili infortuni.
L'indirizzo interpretativo della giurisprudenza è quindi univoco nel ritenere che la messa a disposizione di attrazioni da parte del titolare di un locale commerciale, a condizione che lo stesso si presenti realizzato a perfetta regola d'arte, non implica, a carico di costui, alcun obbligo di sorveglianza attiva, tutela e controllo sui minori che usano le attrezzature ludico-ricreative, deducendosi l'impossibilità di imputare allo stesso una responsabilità per colpa in relazione ad incidenti derivanti dal normale utilizzo dell'attrazione non riconducibile a vizi o difformità della stessa.
In buona sostanza, il titolare del parco giochi ha l'obbligo di garantire la sicurezza, la manutenzione ed il corretto funzionamento delle proprie attrezzature, ma non quello di sorvegliare i minori durante lo svolgimento della loro attività ricreativa.
Ne consegue che l'orientamento della giurisprudenza si differenzia nell'ipotesi in cui il bambino si procuri un infortunio a causa di un difetto strutturale o funzionale di un'attrezzatura ludica o nell'ipotesi in cui il locale non rispetti i requisiti di sicurezza obbligatoria e tali mancanze dovessero essere causa delle lesioni riportate dagli utenti;
in tali casi la responsabilità per i pregiudizi subiti dal minore non può che gravare sul titolare della struttura.
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In altri termini solo qualora circostanze di obiettiva pericolosità inerenti la cosa provochino in via diretta ed immediata dei danni al minore intento ad utilizzare normalmente l'attrazione è configurabile una responsabilità risarcitoria imputabile al gestore-custode del parco giochi.
La fattispecie in esame va, quindi, analizzata sotto il profilo della ipotetica responsabilità da cose in custodia, secondo quanto stabilito dall'articolo 2051 c.c., potendo il titolare della struttura rispondere dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia, quali giochi ed attrezzature utilizzate dai clienti del ristorante, a prescindere dall'eventuale rilevanza di una sua colpa in vigilando.
Vanno quindi esposti i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia.
Secondo giurisprudenza pacifica la funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass.
19.02.2008 n. 4279).
Il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ. 11 marzo 2011, n. 5910).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere
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di provare il caso fortuito, ossia dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale escludendo la responsabilità del custode (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n.
2660).
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ. Ordinanza n. 11526 del 11.05.2017).
Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova del caso fortuito inteso quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso e dunque idonea ad interrompere il nesso eziologico fra la res custodita ed il pregiudizio subito. (Cass. n.5658/2010).
Il caso fortuito è quindi un fattore incidente non sull'elemento psicologico dell'illecito ma sul profilo causale dell'evento, e riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (ex multis cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del
06/07/2006)
Su tale responsabilità può quindi certamente influire la condotta della stessa vittima, la quale può assumere un rilievo causale esclusivo (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e all'utilizzo normale della res (Cass., 22.3.2011, n. 6550).
Pertanto, il nesso di causa va quindi escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento dannoso sia ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato che intervenga ad
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interrompere il nesso causale tra la res custodita e il danno nelle ipotesi in cui il comportamento del privato non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni (cfr. ex pluribus Cass. n.
5578/2003, Cass. n.4476/11).
In materia di riparto dell'onere della prova tra i soggetti interessati alla specifica questione oggetto del giudizio - il gestore della struttura ed il genitore del minore danneggiato - la giurisprudenza ha statuito che il genitore del bambino infortunato deve dimostrare il danno patito dal minore e la presenza di una situazione di obiettiva pericolosità del locale, mentre spetta al titolare provare l'evento fortuito, ossia dimostrare che abbia fatto tutto quello che è richiesto obbligatoriamente dalla legge per evitare il verificarsi di eventi dannosi e per garantire la sicurezza dei piccoli utenti (cfr. Corte di Appello di Salerno sent. n.1269 del 2018).
Nello specifico, stante l'assenza dell'obbligo di vigilanza, al titolare del parco giochi non potrà addebitarsi alcuna responsabilità di natura risarcitoria in relazione al sinistro occorso al minore qualora si dimostri la conformità della struttura al quadro normativo e regolamentare in materia di sicurezza e che l'infortunio non sia stato provocato da un vizio di costruzione, malfunzionamento o da un difetto di manutenzione di un gioco o di un'attrezzatura.
In altre parole, quando, a fronte di un'attrazione realizzata e funzionante a regola d'arte, la condotta del minore, per i suoi connotati di accidentalità e imprevedibilità, si configuri come unica causa scatenante l'evento dannoso, il gestore della struttura non potrà essere condannato al risarcimento dei danni patiti dal danneggiato.
Diversamente, nell'ipotesi in cui il responsabile del parco giochi non riesca a provare l'agibilità e la messa in sicurezza del locale, l'assenza di vizi di fabbricazione, il corretto funzionamento e l'idonea manutenzione di giochi e attrezzature e quando la natura difettosa degli stessi abbia esplicato un'efficacia causale determinante nella produzione dei danni subiti dal minore, allora il titolare sarà considerato responsabile ed obbligato al risarcimento di tutte le conseguenze pregiudizievoli patite dall'utente.
Nella fattispecie in esame gli attori hanno dedotto in modo assolutamente generico e impreciso uno stato di cattiva manutenzione dell'altalena utilizzata dalla piccola ER
senza specificare in che cosa consistesse il difetto strutturale o di funzionamento
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dell'attrazione e che tipo di incidenza abbia avuto lo stesso nel provocare la caduta e il conseguente ferimento della minore.
Orbene, gli istanti non hanno assolto al loro onere probatorio poiché non hanno dimostrato in termini certi ed inequivoci la sussistenza di una situazione di oggettiva pericolosità della cosa in custodia e di un legame eziologico tra la stessa e le lesioni personali riportate dalla minore, restando incerta l'esatta dinamica causale del sinistro oggetto di giudizio.
Sul punto, infatti, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere dimostrata l'attitudine lesiva del bene oggetto di custodia e le precise modalità con cui la sostenuta difettosità dell'altalena, il cattivo stato di manutenzione e l'assenza del materiale antitrauma al di sotto della stessa (circostanza, tra l'altro, solo in un secondo momento denunciata) avrebbero potuto causare l'infortunio traumatico subito dalla minore.
Innanzitutto, le dichiarazioni del teste di parte attrice non consentono Testimone_1
di comprendere le effettive modalità attraverso cui sarebbe avvenuta la caduta della piccola restando indimostrato il contributo causale fornito dall'attrezzatura ER
ludica nella complessiva dinamica dell'incidente de quo.
In tal senso, il teste si è limitato a riferire che la base dell'altalena era malandata Tes_1
per la presenza di un avvallamento del terreno, senza confermare la circostanza, indicata in citazione come causa scatenante la caduta, relativa al fatto che il piede destro della minore fosse rimasto incastrato nella struttura dell'altalena.
In particolare, il teste , pur riferendo della caduta al suolo della bambina durante Tes_1
la fase di discesa dal gioco, ha omesso di chiarire se tale caduta fosse stata effettivamente causata dalla presenza di un avvallamento del terreno o da un'altra parte difettosa posta alla base della struttura in ferro.
Sul punto si rileva che dalla documentazione fotografica allegata alla memoria 183 c.p.c.
n. 2 dal legale rappresentante della società convenuta, riconosciuta dal teste di parte convenuta come ritraente il luogo di accadimento del sinistro, non emerge alcun problema strutturale, vizio di funzionamento o difetto di manutenzione dell'altalena (cfr. documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice). La conformità allo stato dei luoghi al momento del sinistro di tale immagine nemmeno è stata contestata dagli attori.
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Invero, diversamente da come riferito dal teste di parte attrice, dai rilievi fotografici si evince che la base dell'altalena non era malridotta o malferma al momento del sinistro, né tanto meno sono visibili avvallamenti del terreno al di sotto del gioco dove, invece, gli appoggi in ferro dell'attrezzo risultano correttamente ancorati al terreno che appare privo di sconnessioni o buche.
In sostanza, sulla base delle dichiarazioni testimoniali valutate alla luce delle fotografie allegate, non si comprende quale sarebbe la parte difettosa della struttura in cui il piede della minore si sarebbe incastrato e le concrete modalità con cui la stessa possa aver contribuito alla causazione dell'infortunio alla gamba subito dalla minore.
All'esito dell'istruttoria permangono gravi incertezze sull'esatta dinamica del sinistro, ragion per cui dalla documentazione fotografica e dall'escussione testimoniale non può ricavarsi alcun riscontro alla circostanza che la caduta sia stata determinata dall'intrinseca pericolosità dell'attrazione.
Alla luce delle emergenze istruttorie non può dirsi quindi provato che il pregiudizio addotto sia stato espressione della potenzialità lesiva del bene, o posseduta ab origine per suo connaturale dinamismo, o assunta dallo stesso bene in ragione di una sua sopravvenienza intervenuta ex post per modificazione intrinseco-strutturale e/o per la presenza di un agente dannoso esterno, desumendosi da ciò che l'evento lamentato sia stato la normale conseguenza dell'attitudine dannosa della cosa in custodia.
Anzi, l'attrazione in questione (un'altalena di ridotte dimensioni) era per le sue caratteristiche e modalità di esecuzione pienamente compatibile all'età della minore
(circa undici anni all'epoca del sinistro) e adeguata al suo grado di maturità psico-fisica.
Nel caso di specie, sulla base di quanto narrato in citazione e confermato dalla testimonianza, l'utilizzo dell'altalena stava avvenendo sotto la supervisione della madre della minore, , che stava aiutando la piccola a scendere Parte_2 ER
dall'altalena.
La madre, in ragione della vigilanza necessaria per prevenire eventuali ineliminabili rischi derivanti dall'uso dell'attrezzatura ludico-ricreativa, avrebbe, quindi, dovuto aiutare la minore ad effettuare con la dovuta diligenza la fase di discesa al fine di evitare i normali pericoli derivanti dall'utilizzo dell'altalena.
All'esito del giudizio non risulta provata la presenza di alcun fattore esterno pericoloso in grado di incidere sul dinamismo causale dell'infortunio che può, quindi,
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ragionevolmente ricondursi alla condotta del minore caratterizzata da accidentalità e imprevedibilità al punto tale da acquisire un'efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.
Alla luce del quadro probatorio esaminato non può allora ritenersi dimostrato che l'evento dannoso lamentato si sia prodotto in conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia, tale da far quindi riconoscere un profilo di responsabilità in capo alla società titolare della struttura ricettiva convenuta in giudizio.
La domanda va pertanto integralmente reietta.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022., in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00, - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M.).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna e al pagamento in solido, in favore della Parte_1 Parte_2
società , delle spese processuali che si liquidano in € 2.800,00 per CP_1
compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv.
Bianco Felice dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 26.3.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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