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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 23/04/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
RG Nr. 144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Andrea Doardo Giudice Ausiliario di Corte di Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 28.11.2024
Da
C.F. rappresentata e difesa anche disgiuntamente Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Ventura, C.F. pec: C.F._2
e dall'avv. Elisa Amadeo, C.F. , pec: Email_1 C.F._3
indirizzi cui inviare le comunicazioni e notificazioni e presso il Email_2
loro studio elettivamente domiciliata in Trieste, via del Coroneo n. 17, come da delega in calce al ricorso di primo grado e che si allega anche al presente atto appellante
Contro
, in persona del Ministro in carica, C.F. Controparte_1
, difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. , presso i P.IVA_1 P.IVA_2
cui uffici in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3, è per legge domiciliato e presso cui andranno inviate le comunicazioni di cancelleria, giusta il disposto di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 176
c.p.c., al numero di telefax 040 361109 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
appellato
appello avverso la sentenza n. 121/2024 del tribunale di Trieste pubblicata il 30.05.2024 e non notificata
In punto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per parte appellante
In via principale:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata condannarsi l'amministrazione resistente a restituire in esecuzione della sentenza n. 74/2013 Tribunale di Trieste l'importo indebitamente trattenuto di €
1.453,65 con accessori di legge.
2) Condannarsi l'amministrazione convenuta a risarcire tutti i danni cagionati alla ricorrente per effetto dell'illegittimo depennamento dalle graduatorie e connessi all'impossibilità di accedere ai corsi
TFA e PAS ed al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e pertanto ad aspirare all'assunzione a tempo indeterminato.
3) Determinarsi tale danno ex art. 1226 c.c. nella misura minima pari ad un'annualità di stipendio, ovvero, risultando tale criterio restrittivo, secondo una parametrazione più adeguata al completo ristoro che verrà ritenuta congrua.
4) Con vittoria di spese.
Per parte appellata:
In via principale, dichiararsi inammissibile e/o rigettare l'avversario gravame e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza. Spese del grado rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste, accoglieva parzialmente le domande risarcitorie azionate da nei confronti del l'attrice in particolare lamentava di aver ottenuto Parte_2 CP_2
sentenza n. 74/13 dal Tribunale di Trieste, passata in giudicato con cui, annullato il decreto di depennamento dalle graduatorie di istituto, il giudice del lavoro aveva dichiarato nullo anche il provvedimento di recesso anticipato dal contratto di lavoro a tempo determinato, accertando il suo diritto alla prosecuzione del rapporto fino alla scadenza naturale e condannando il ad adottare i CP_2
provvedimenti conseguenti in termini di anzianità punteggio;
provvedimento giudiziale cui l'Amministrazione Scolastica aveva dato esecuzione tardivamente e parzialmente . Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria documentale, accertava che il
[...]
, nonostante il passaggio in giudicato e il tempo decorso, non aveva Controparte_1 corrisposto le retribuzioni mancate e pertanto condannava l'ente al pagamento delle somme quantificate dalla ricorrente e corrispondenti alle retribuzioni dovute fino alla scadenza del contratto
(cfr. euro 9260,00). Il tribunale accertava altresì il diritto della al risarcimento del danno Pt_2
derivante dal depennamento e in particolare dalla impossibilità per la docente di svolgere contratti a termine nel periodo dal 30.6.12 al 6.1.14; danno che quantificava in termini di perdita di chance individuata dal giudicante nel 65% delle retribuzioni perdute ( cfr. euro 22.591,10), rigettando le altre domande risarcitorie inerenti la mancata maturazione degli ulteriori punteggi di servizio rispetto a quelli riconosciuti e maturabili nell'anno scolastico 2013/2014 e fino al 6.1.14 e il danno da perdita della possibilità di ottenere il collocamento in seconda fascia attraverso i meccanismi TSA e PAS, poiché – secondo il giudicante -l'interessata non aveva allegato alcun elemento utile alla quantificazione del danno limitandosi genericamente a richiedere il risarcimento dello stesso in via equitativa.
Rigettava anche la domanda di restituzione della somma di euro 1453,65 trattenuta dal al CP_1
momento del recesso quale ulteriore conseguenza del depennamento per prescrizione quinquennale.
2. Avverso la sentenza interponeva appello la che instava per la riforma parziale della decisione Pt_2
di primo grado.
Si costituiva il che insisteva per il rigetto dell'impugnazione. CP_2
3. La causa subiva un rinvio di ufficio per esigenze di riorganizzazione del ruolo in ragione dell'insediamento di nuovo Consigliere lavoro cui era assegnato il procedimento;
indi la Corte di
Appello di Trieste all'udienza del 10 aprile 2025 invitava le parti a discutere la causa e sulle conclusioni in epigrafe trascritte ha deciso la lite come da dispositivo letto alle parti alla medesima udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. ha impugnato la sentenza con un primo motivo nel punto in cui il giudice aveva rigettato la Pt_2
domanda di restituzione della somma di euro 1453,65 indebitamente trattenuta dal quale CP_2
conseguenza del depennamento dalla graduatoria di istituto per prescrizione quinquennale.
Assumeva l'appellante che la somma de qua costituisse un indebito e quindi in ragione del passaggio in giudicato della sentenza che aveva annullato il decreto di depennamento ed anche il recesso anticipato operato dal era credito soggetto al termine di prescrizione decennale e non CP_2
quinquennale come erroneamente ritenuto dal tribunale. Con secondo motivo ha criticato la sentenza nel punto in cui il giudice, pur riconoscendo l'inadempimento contrattuale dell'Amministrazione e l'illegittimità del recesso, tuttavia , senza dare corso alle istanze di istruttoria orale e documentale proposte dalla parte, aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla impossibilità di ottenere l'abilitazione e di seguire il corso di Tirocinio Formativo Attivo. Titoli il cui possesso le avrebbero consentito di essere assunta a tempo indeterminato. Danno che la parte in primo grado aveva quantificato in 25000,00 euro ma che il giudice, trattandosi di liquidazione equitativa, avrebbe potuto accordare anche in misura superiore.
5. Il nel costituirsi ritualmente in appello contrastava l'impugnazione di cui chiedeva il rigetto CP_2
in quanto infondata.
Nel merito rilevava che la somma trattenuta costituiva credito irrimediabilmente prescritto in quanto non compresa nel giudicato poiché il giudice non si era espresso sulle richieste risarcitorie che la parte si era riservata di azionare in altro giudizio.
Quanto alle ulteriori richieste risarcitorie evidenziava che non vi era prova che l'impossibilità di ottenere l'abilitazione fosse dipesa dal depennamento;
in ogni caso rilevava che l'interessata non avrebbe avuto titolo per essere assunta a tempo indeterminato poiché nel 2014 l'assunzione era riservata ai docenti iscritti alle GAE, i quali avevano partecipato a concorsi;
eccepiva che dal 2021
l'interessata era iscritta regolarmente nella Graduatoria Provinciale di Supplenza e che pertanto correttamente il giudice aveva rigettato la richiesta risarcitoria per carenza di prova del danno.
6. Il proposto appello merita parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
Il primo motivo avente ad oggetto la somma di euro 1453, 65 anzi euro 1453,45 ( cfr. doc. 3 parte appellante), è fondato.
Trattasi infatti della somma trattenuta dal poiché a fronte del recesso operato in data 23.02.12 CP_2 ed avente effetto dal 25.2.13, l'Amministrazione Scolastica si era avveduta postumamente dell'effetto economico, corrispondendo alla anche l'ulteriore importo economico maturato dal 25.2.12 al Pt_2
31.3.12.
Pertanto con nota della ragioneria il qualificava la somma corrisposta alla quale indebito CP_2 Pt_2 da restituire ai sensi dell'art. 2033 c.c. .
Ne consegue che a fronte dell'annullamento del decreto di depennamento e del ripristino del rapporto a termine fino alla scadenza naturale del contratto disposto dal tribunale di Trieste con sentenza n.
74/2013 (pronuncia passata in giudicato con cui ordinava al l'adozione di tutti i provvedimenti CP_2
necessari a ripristinare il rapporto), la somma è stata chiesta in restituzione dal illegittimamente CP_2
e rientra quindi nei crediti soggetti a prescrizione decennale sia ai sensi dell'art. 2946 c.c., che ai sensi dell'art.2953 c.c. quale somma compresa nella decisione di cui al capo A della sentenza 74/2013 ( cfr. doc. 4 parte ricorrente in primo grado).
7. Il secondo motivo per contro va rigettato perché infondato.
In primo grado la aveva allegato quanto segue:” 21) Inoltre nel 2012 si era iscritta al TFA Pt_2
(Tirocinio Formativo Attivo), periodo di formazione finalizzata all'affiancamento della professionalità dei docenti, prevista per ottenere l'iscrizione nella graduatoria di seconda fascia. 22)
Essa in effetti si era preiscritta al TFA (presso l'Università di Udine) ma non le è stato possibile perfezionare l'iscrizione perchè risultava esclusa dalle graduatorie per supposta carenza di titoli.
23) Per tale motivo nel 2013 non ha neppure tentato di iscriversi al PAS (Percorsi Abilitativi Speciali) del Friuli Venezia Giulia in quanto tale procedura aveva dei criteri di inclusione più ristretti del
TFA, per cui non vi era dubbio che per effetto dell'illegittima esclusione delle graduatoria era carente di titoli per la proposizione della domanda. 24) Nel 2014, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ha comunque tentato di iscriversi al PAS on line, ma non le è stato fornito il nulla osta da
Trieste, nonostante svariate sono richieste, perché non si era iscritta al PAS l'anno precedente. 25)
Si è anche preiscritta all' (per frequentare il PAS on line) ma senza il nulla osta Controparte_3 dell'USR del Friuli Venezia Giulia, l' non ha accettato la sua iscrizione. 26) Controparte_4
Entrambe le procedure di cui si è detto (TSA e PAS) consentivano di conseguire l'abilitazione e
l'iscrizione alle graduatorie di istituto in seconda fascia, con possibilità di ottenere supplenze su posti vacanti e quindi l'assunzione a tempo indeterminato. 27) Tutti coloro che concludevano e superavano i predetti percorsi formativi conseguivano tale diritto. 28) Pertanto la ricorrente avrebbe ottenuto l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia (dopo il 2020 alle GPS) e molto probabilmente l'assunzione a tempo indeterminato. 29) Essa per contro è tuttora supplente non abilitata, pur essendo in possesso di 24 CFU e più di 14 anni di esperienza nell'insegnamento. 30) A quanto risulta, per comunicazioni ottenute per le vie brevi, alla ricorrente, che non ha notizie per gli anni successivi, negli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 sono state disposte nella provincia di Trieste le seguenti assunzioni a tempo indeterminato per le classi di concorso in cui è inserita la ricorrente:
A047 a.s. 2014/15 n. 1 posto.A047 a.s. 2014/15: n. 1 posto. 31) Al momento del licenziamento la ricorrente si è trovata in estrema difficoltà perchè privata improvvisamente di qualsiasi reddito, con mutuo da pagare e con il marito all'epoca disoccupato.”( cfr. ricorso di primo grado).
La pertanto instava per ottenere il risarcimento del danno che individuava in questi termini:” Pt_2
Danno derivante dalla mancata maturazione di ulteriori, rispetto a quelli riconosciuti e maturabili nell'a.s. 2013/2014 e fino al 6.1.2014, punteggi di servizio finalizzati ad una collocazione nelle graduatorie al tempo esistenti e pertanto mancata collocazione in posizione migliore in graduatoria
e conseguenti effetti esponenziali sulla futura carriera, da considerarsi in termini di perdita di chance alla luce del sistema di immissione in ruolo dei docenti. A tale proposito visto il noto sistema di reclutamento degli insegnanti – evidenziato dalla giurisprudenza di costituzionale e di legittimità formatasi in materia di abuso dei contratti a termine nella scuola – si deve ritenere soddisfatta la prova, quanto meno presuntiva, della probabilità della perdita subita dalla ricorrente ed il nesso con la condotta inadempiente del datore pubblico..3) Analoghe considerazioni si devono fare in rapporto alla perdita di possibilità di ottenere il collocamento in seconda fascia e successive modificazioni attraverso i meccanismi TSA e PAS descritti in narrativa Il danno appare particolarmente evidente alla luce del fatto che la collocazione in una fascia diversa e migliore attraverso i TSA o il conseguimento dell'abilitazione attraverso i PAS avrebbe costituito requisito essenziale per la progressione di carriera, il collocamento in una graduatoria di fascia più elevata ed anche
l'immissione in ruolo. * Il danno di cui ai punti 2) e 3) non può che essere liquidato ex art. 1226 c.c.
Si ritiene che un criterio adeguato, anche tenendo conto delle ulteriori difficoltà personali di cui si è detto in narrativa, potrebbe essere quello di commisurarlo ad una annualità di stipendio, circa €
25.000,00 senza inoltrarsi in ipotesi che potrebbero risultare abnormi ed esagerate. Altro diverso criterio ritenuto adeguato alla fattispecie potrà essere eventualmente individuato in base alle caratteristiche del caso”.
7.1. Anche in questo grado parte appellante non contestava le difese del nel punto in cui l'ente CP_2
aveva rilevato che la dal 2020- era iscritta alle graduatorie provinciali di supplenza ( di prima Pt_2
e seconda fascia) e che in ogni caso la docente, anche se avesse proseguito nel rapporto a termine senza depennamento, non avrebbe potuto ottenere l'assunzione a tempo indeterminato se non previo concorso e /o iscrizione alle Graduatorie ad Esaurimento cui dal 2014 potevano accedere esclusivamente i docenti abilitati che avevano partecipato ad un concorso.
8. A fronte di ciò la critica dell'appellante secondo cui il giudice avrebbe errato nel ritenere non provato il danno in assenza di dati documentali non è ritenuta fondata dal Collegio.
Infatti anche a voler ritenere provato che la nel 2013 non abbia potuto continuare il percorso di Pt_2
professionalizzazione tramite il percorso abilitante speciale ( cd. PAS) ovvero il Tirocinio Formativo
Attivo ( cd. TFA), a causa della condotta illegittima del ( circostanze oggetto di richiesta di CP_2 prova orale), in giudizio era mancata da parte sua l'allegazione o comunque la richiesta di provare l'effettività del danno da perdita di chance.
Allegazione anche presuntiva: nessun dato utile al giudicante era stato allegato in merito alla collocazione della nella graduatoria dei supplenti ( con riferimento alla classe di concorso Pt_2
A047), né alla collocazione in graduatoria degli altri docenti che – essendo collocati in seconda fascia in ragione del TFA e del PAS- nel periodo in contestazione avevano ottenuto l'assunzione a tempo indeterminato. Dati cui l'interessata avrebbe potuto avere accesso tramite richiesta e che non possono ritenersi compresi nella generica richiesta di esibizione formulata nelle conclusioni istruttorie di cui al punto a e b1 del ricorso in appello.
9. La liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. non esime infatti la parte richiedente dall'onere di allegare elementi dai quali il giudice possa trarre prova e convincimento dell'esistenza di un danno risarcibile anche in termini di nesso causale e grado di probabilità.
La in termini presuntivi e probabilistici avrebbe dovuto provare la concreta probabilità di essere Pt_2 selezionata ed il nesso di causalità tra l'inadempimento del che l'aveva illegittimamente CP_2
licenziata e l'evento dannoso;
avrebbe dovuto allegare e provare elementi di fatto idonei a far ritenere che se avesse insegnato anche nel 2012 e avesse effettuato il percorso abilitante per cui è causa avrebbe avuto una concreta – e non soltanto ipotetica- probabilità di essere assunta al pari dei colleghi
“ genericamente “indicati ( cfr. capitolo 30 sopra riportato).
Trattandosi comunque di un danno- evento è onere della parte allegare elementi da cui inferire in termini probabilistici la possibilità di realizzazione .
In tal senso Cass. sez. L. n. 18568/2024 secondo cui l'attore deve comunque allegare la consistenza, apprezzabilità e serietà della perdita di chance azionata.
Così in motivazione i giudici di legittimità la cui pronuncia sopra citata è condivisa e richiamata dal
Collegio ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.:”.. 9.4. Questa Suprema Corte, a far tempo dalle due sentenze innanzi ricordate (cfr. Cass. n. 5641/2018 e Cass. n. 28993/2019) cui numerose altre hanno fatto seguito, accoglie, invece, come anticipato, la teoria eventistica della chance.
9.4.1. Si qualifica
l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche.
9.4.2. In primo luogo, trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile, in disarmonia con lo statuto penalistico ove, invece, il parametro di riferimento
è l'accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio (cfr. Cass., Sez. U., n. 30328/2001), dovendo il parametro statistico essere sempre sottoposto ad un ulteriore giudizio di cd. credibilità razionale.
Nel sistema civilistico la sussistenza del nesso di causalità materiale va valutata, invece, in modo diverso rispetto al settore penale, essendo qui sufficiente la relazione probabilistica concreta tra 1 a) elenco dei contratti a tempo indeterminato per le medesime classi di concorso stipulati dopo l'a.s.
2013/14 b) l'elenco dei funzionari dell' Controparte_5 addetti alle pratiche oggetto di causa nonché dei dirigenti scolastici e DSGA delle scuole indicate al capitolo 18 nel periodo di interesse. comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non", di modo che – nella sostanza – per ritenere l'eziologia di un evento da una determinata condotta sarà sufficiente che quella condotta lo abbia provocato in applicazione del coefficiente del 51% (cfr., per tutte, Cass. n. 21619/2007 e successivamente le Sezioni Unite n. 576 e
581 del 2008).
9.4.2. Il danno da occasione perduta di cui sia accertata la derivazione causale da condotta omissiva o commissiva sulla base dell'anzidetto accertamento eziologico “del più probabile che non”, per essere meritevole di risarcimento, aggiunge questa Suprema Corte nella novellata ricostruzione del danno da perdita di chance, deve avere tutte le caratteristiche che devono connotare qualsiasi danno evento secondo le cd. sentenze di San Martino (cfr. Cass. Sez. Unite n. 28991 e 28992 del 2019) ovvero consistenza, apprezzabilità e serietà.
9.4.3. In altri termini, secondo la tesi eventistica della chance (per la ricostruzione si fa ancora richiamo, in quanto costituenti leading case, alle già innanzi ricordate Cass. n. 5641/2018 e a Cass. n. 28993/2019) la condotta deve essere la causa probabile del danno da occasione perduta, che, tuttavia, è un danno che si concretizza nella perdita di una possibilità.
9.5. Conclusivamente, secondo questa ricostruzione, convintamente condivisa dal Collegio, il criterio eziologico del “più probabile che non” è lo strumento di accertamento sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita della possibilità (chance), sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita di una certezza.
9.6. Ciò che cambia è il parametro di riferimento ai fini del risarcimento del danno e ciò in quanto il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione ed all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato.”.
Allegazioni non presenti o comunque non sufficienti nel caso di specie ove ( cfr. cap. 30 sopra citato), la parte si era limitata ad allegare che negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 vi era stata l'assunzione di un docente a tempo interminato per le classi di concorso in cui era inserita la Pt_2
nessuna altra indicazione utile al fine di comprendere con quale “ possibilità” in termini di causalità probabilistica la lavoratrice avrebbe potuto ottenere l'”agognata” assunzione.
Il giudice di primo grado ha quindi rigettato il ricorso con ragionamento che è condiviso da questa
Corte anche alla luce del noto principio elaborato dalla giurisprudenza nelle famose sentenze cd di
San Martino, secondo cui il giudice deve accordare al danneggiato una misura risarcitoria il più possibile rispondente al pregiudizio effettivamente subito.
10. Ne consegue il parziale accoglimento dell'appello; la soccombenza reciproca delle parti in questo grado costituisce motivo per disporre la compensazione delle spese di lite, ferma la liquidazione delle spese già operata dal primo giudice la cui pronuncia è riformata soltanto in parte qua e il cui capo di decisione sulle spese non è stato oggetto di doglianza da alcuna delle parti del giudizio .
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna l'ente convenuto, in esecuzione della sentenza n. 74/2013 del tribunale di Trieste a restituire alla l'importo Pt_2
di euro 1453,45 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla trattenuta al saldo;
- Conferma per il resto l'impugnata sentenza anche in punto spese;
- Spese del grado di appello compensate.
Trieste, 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Andrea Doardo Giudice Ausiliario di Corte di Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 28.11.2024
Da
C.F. rappresentata e difesa anche disgiuntamente Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Ventura, C.F. pec: C.F._2
e dall'avv. Elisa Amadeo, C.F. , pec: Email_1 C.F._3
indirizzi cui inviare le comunicazioni e notificazioni e presso il Email_2
loro studio elettivamente domiciliata in Trieste, via del Coroneo n. 17, come da delega in calce al ricorso di primo grado e che si allega anche al presente atto appellante
Contro
, in persona del Ministro in carica, C.F. Controparte_1
, difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. , presso i P.IVA_1 P.IVA_2
cui uffici in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3, è per legge domiciliato e presso cui andranno inviate le comunicazioni di cancelleria, giusta il disposto di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 176
c.p.c., al numero di telefax 040 361109 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
appellato
appello avverso la sentenza n. 121/2024 del tribunale di Trieste pubblicata il 30.05.2024 e non notificata
In punto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per parte appellante
In via principale:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata condannarsi l'amministrazione resistente a restituire in esecuzione della sentenza n. 74/2013 Tribunale di Trieste l'importo indebitamente trattenuto di €
1.453,65 con accessori di legge.
2) Condannarsi l'amministrazione convenuta a risarcire tutti i danni cagionati alla ricorrente per effetto dell'illegittimo depennamento dalle graduatorie e connessi all'impossibilità di accedere ai corsi
TFA e PAS ed al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e pertanto ad aspirare all'assunzione a tempo indeterminato.
3) Determinarsi tale danno ex art. 1226 c.c. nella misura minima pari ad un'annualità di stipendio, ovvero, risultando tale criterio restrittivo, secondo una parametrazione più adeguata al completo ristoro che verrà ritenuta congrua.
4) Con vittoria di spese.
Per parte appellata:
In via principale, dichiararsi inammissibile e/o rigettare l'avversario gravame e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza. Spese del grado rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste, accoglieva parzialmente le domande risarcitorie azionate da nei confronti del l'attrice in particolare lamentava di aver ottenuto Parte_2 CP_2
sentenza n. 74/13 dal Tribunale di Trieste, passata in giudicato con cui, annullato il decreto di depennamento dalle graduatorie di istituto, il giudice del lavoro aveva dichiarato nullo anche il provvedimento di recesso anticipato dal contratto di lavoro a tempo determinato, accertando il suo diritto alla prosecuzione del rapporto fino alla scadenza naturale e condannando il ad adottare i CP_2
provvedimenti conseguenti in termini di anzianità punteggio;
provvedimento giudiziale cui l'Amministrazione Scolastica aveva dato esecuzione tardivamente e parzialmente . Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria documentale, accertava che il
[...]
, nonostante il passaggio in giudicato e il tempo decorso, non aveva Controparte_1 corrisposto le retribuzioni mancate e pertanto condannava l'ente al pagamento delle somme quantificate dalla ricorrente e corrispondenti alle retribuzioni dovute fino alla scadenza del contratto
(cfr. euro 9260,00). Il tribunale accertava altresì il diritto della al risarcimento del danno Pt_2
derivante dal depennamento e in particolare dalla impossibilità per la docente di svolgere contratti a termine nel periodo dal 30.6.12 al 6.1.14; danno che quantificava in termini di perdita di chance individuata dal giudicante nel 65% delle retribuzioni perdute ( cfr. euro 22.591,10), rigettando le altre domande risarcitorie inerenti la mancata maturazione degli ulteriori punteggi di servizio rispetto a quelli riconosciuti e maturabili nell'anno scolastico 2013/2014 e fino al 6.1.14 e il danno da perdita della possibilità di ottenere il collocamento in seconda fascia attraverso i meccanismi TSA e PAS, poiché – secondo il giudicante -l'interessata non aveva allegato alcun elemento utile alla quantificazione del danno limitandosi genericamente a richiedere il risarcimento dello stesso in via equitativa.
Rigettava anche la domanda di restituzione della somma di euro 1453,65 trattenuta dal al CP_1
momento del recesso quale ulteriore conseguenza del depennamento per prescrizione quinquennale.
2. Avverso la sentenza interponeva appello la che instava per la riforma parziale della decisione Pt_2
di primo grado.
Si costituiva il che insisteva per il rigetto dell'impugnazione. CP_2
3. La causa subiva un rinvio di ufficio per esigenze di riorganizzazione del ruolo in ragione dell'insediamento di nuovo Consigliere lavoro cui era assegnato il procedimento;
indi la Corte di
Appello di Trieste all'udienza del 10 aprile 2025 invitava le parti a discutere la causa e sulle conclusioni in epigrafe trascritte ha deciso la lite come da dispositivo letto alle parti alla medesima udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. ha impugnato la sentenza con un primo motivo nel punto in cui il giudice aveva rigettato la Pt_2
domanda di restituzione della somma di euro 1453,65 indebitamente trattenuta dal quale CP_2
conseguenza del depennamento dalla graduatoria di istituto per prescrizione quinquennale.
Assumeva l'appellante che la somma de qua costituisse un indebito e quindi in ragione del passaggio in giudicato della sentenza che aveva annullato il decreto di depennamento ed anche il recesso anticipato operato dal era credito soggetto al termine di prescrizione decennale e non CP_2
quinquennale come erroneamente ritenuto dal tribunale. Con secondo motivo ha criticato la sentenza nel punto in cui il giudice, pur riconoscendo l'inadempimento contrattuale dell'Amministrazione e l'illegittimità del recesso, tuttavia , senza dare corso alle istanze di istruttoria orale e documentale proposte dalla parte, aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla impossibilità di ottenere l'abilitazione e di seguire il corso di Tirocinio Formativo Attivo. Titoli il cui possesso le avrebbero consentito di essere assunta a tempo indeterminato. Danno che la parte in primo grado aveva quantificato in 25000,00 euro ma che il giudice, trattandosi di liquidazione equitativa, avrebbe potuto accordare anche in misura superiore.
5. Il nel costituirsi ritualmente in appello contrastava l'impugnazione di cui chiedeva il rigetto CP_2
in quanto infondata.
Nel merito rilevava che la somma trattenuta costituiva credito irrimediabilmente prescritto in quanto non compresa nel giudicato poiché il giudice non si era espresso sulle richieste risarcitorie che la parte si era riservata di azionare in altro giudizio.
Quanto alle ulteriori richieste risarcitorie evidenziava che non vi era prova che l'impossibilità di ottenere l'abilitazione fosse dipesa dal depennamento;
in ogni caso rilevava che l'interessata non avrebbe avuto titolo per essere assunta a tempo indeterminato poiché nel 2014 l'assunzione era riservata ai docenti iscritti alle GAE, i quali avevano partecipato a concorsi;
eccepiva che dal 2021
l'interessata era iscritta regolarmente nella Graduatoria Provinciale di Supplenza e che pertanto correttamente il giudice aveva rigettato la richiesta risarcitoria per carenza di prova del danno.
6. Il proposto appello merita parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
Il primo motivo avente ad oggetto la somma di euro 1453, 65 anzi euro 1453,45 ( cfr. doc. 3 parte appellante), è fondato.
Trattasi infatti della somma trattenuta dal poiché a fronte del recesso operato in data 23.02.12 CP_2 ed avente effetto dal 25.2.13, l'Amministrazione Scolastica si era avveduta postumamente dell'effetto economico, corrispondendo alla anche l'ulteriore importo economico maturato dal 25.2.12 al Pt_2
31.3.12.
Pertanto con nota della ragioneria il qualificava la somma corrisposta alla quale indebito CP_2 Pt_2 da restituire ai sensi dell'art. 2033 c.c. .
Ne consegue che a fronte dell'annullamento del decreto di depennamento e del ripristino del rapporto a termine fino alla scadenza naturale del contratto disposto dal tribunale di Trieste con sentenza n.
74/2013 (pronuncia passata in giudicato con cui ordinava al l'adozione di tutti i provvedimenti CP_2
necessari a ripristinare il rapporto), la somma è stata chiesta in restituzione dal illegittimamente CP_2
e rientra quindi nei crediti soggetti a prescrizione decennale sia ai sensi dell'art. 2946 c.c., che ai sensi dell'art.2953 c.c. quale somma compresa nella decisione di cui al capo A della sentenza 74/2013 ( cfr. doc. 4 parte ricorrente in primo grado).
7. Il secondo motivo per contro va rigettato perché infondato.
In primo grado la aveva allegato quanto segue:” 21) Inoltre nel 2012 si era iscritta al TFA Pt_2
(Tirocinio Formativo Attivo), periodo di formazione finalizzata all'affiancamento della professionalità dei docenti, prevista per ottenere l'iscrizione nella graduatoria di seconda fascia. 22)
Essa in effetti si era preiscritta al TFA (presso l'Università di Udine) ma non le è stato possibile perfezionare l'iscrizione perchè risultava esclusa dalle graduatorie per supposta carenza di titoli.
23) Per tale motivo nel 2013 non ha neppure tentato di iscriversi al PAS (Percorsi Abilitativi Speciali) del Friuli Venezia Giulia in quanto tale procedura aveva dei criteri di inclusione più ristretti del
TFA, per cui non vi era dubbio che per effetto dell'illegittima esclusione delle graduatoria era carente di titoli per la proposizione della domanda. 24) Nel 2014, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ha comunque tentato di iscriversi al PAS on line, ma non le è stato fornito il nulla osta da
Trieste, nonostante svariate sono richieste, perché non si era iscritta al PAS l'anno precedente. 25)
Si è anche preiscritta all' (per frequentare il PAS on line) ma senza il nulla osta Controparte_3 dell'USR del Friuli Venezia Giulia, l' non ha accettato la sua iscrizione. 26) Controparte_4
Entrambe le procedure di cui si è detto (TSA e PAS) consentivano di conseguire l'abilitazione e
l'iscrizione alle graduatorie di istituto in seconda fascia, con possibilità di ottenere supplenze su posti vacanti e quindi l'assunzione a tempo indeterminato. 27) Tutti coloro che concludevano e superavano i predetti percorsi formativi conseguivano tale diritto. 28) Pertanto la ricorrente avrebbe ottenuto l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia (dopo il 2020 alle GPS) e molto probabilmente l'assunzione a tempo indeterminato. 29) Essa per contro è tuttora supplente non abilitata, pur essendo in possesso di 24 CFU e più di 14 anni di esperienza nell'insegnamento. 30) A quanto risulta, per comunicazioni ottenute per le vie brevi, alla ricorrente, che non ha notizie per gli anni successivi, negli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 sono state disposte nella provincia di Trieste le seguenti assunzioni a tempo indeterminato per le classi di concorso in cui è inserita la ricorrente:
A047 a.s. 2014/15 n. 1 posto.A047 a.s. 2014/15: n. 1 posto. 31) Al momento del licenziamento la ricorrente si è trovata in estrema difficoltà perchè privata improvvisamente di qualsiasi reddito, con mutuo da pagare e con il marito all'epoca disoccupato.”( cfr. ricorso di primo grado).
La pertanto instava per ottenere il risarcimento del danno che individuava in questi termini:” Pt_2
Danno derivante dalla mancata maturazione di ulteriori, rispetto a quelli riconosciuti e maturabili nell'a.s. 2013/2014 e fino al 6.1.2014, punteggi di servizio finalizzati ad una collocazione nelle graduatorie al tempo esistenti e pertanto mancata collocazione in posizione migliore in graduatoria
e conseguenti effetti esponenziali sulla futura carriera, da considerarsi in termini di perdita di chance alla luce del sistema di immissione in ruolo dei docenti. A tale proposito visto il noto sistema di reclutamento degli insegnanti – evidenziato dalla giurisprudenza di costituzionale e di legittimità formatasi in materia di abuso dei contratti a termine nella scuola – si deve ritenere soddisfatta la prova, quanto meno presuntiva, della probabilità della perdita subita dalla ricorrente ed il nesso con la condotta inadempiente del datore pubblico..3) Analoghe considerazioni si devono fare in rapporto alla perdita di possibilità di ottenere il collocamento in seconda fascia e successive modificazioni attraverso i meccanismi TSA e PAS descritti in narrativa Il danno appare particolarmente evidente alla luce del fatto che la collocazione in una fascia diversa e migliore attraverso i TSA o il conseguimento dell'abilitazione attraverso i PAS avrebbe costituito requisito essenziale per la progressione di carriera, il collocamento in una graduatoria di fascia più elevata ed anche
l'immissione in ruolo. * Il danno di cui ai punti 2) e 3) non può che essere liquidato ex art. 1226 c.c.
Si ritiene che un criterio adeguato, anche tenendo conto delle ulteriori difficoltà personali di cui si è detto in narrativa, potrebbe essere quello di commisurarlo ad una annualità di stipendio, circa €
25.000,00 senza inoltrarsi in ipotesi che potrebbero risultare abnormi ed esagerate. Altro diverso criterio ritenuto adeguato alla fattispecie potrà essere eventualmente individuato in base alle caratteristiche del caso”.
7.1. Anche in questo grado parte appellante non contestava le difese del nel punto in cui l'ente CP_2
aveva rilevato che la dal 2020- era iscritta alle graduatorie provinciali di supplenza ( di prima Pt_2
e seconda fascia) e che in ogni caso la docente, anche se avesse proseguito nel rapporto a termine senza depennamento, non avrebbe potuto ottenere l'assunzione a tempo indeterminato se non previo concorso e /o iscrizione alle Graduatorie ad Esaurimento cui dal 2014 potevano accedere esclusivamente i docenti abilitati che avevano partecipato ad un concorso.
8. A fronte di ciò la critica dell'appellante secondo cui il giudice avrebbe errato nel ritenere non provato il danno in assenza di dati documentali non è ritenuta fondata dal Collegio.
Infatti anche a voler ritenere provato che la nel 2013 non abbia potuto continuare il percorso di Pt_2
professionalizzazione tramite il percorso abilitante speciale ( cd. PAS) ovvero il Tirocinio Formativo
Attivo ( cd. TFA), a causa della condotta illegittima del ( circostanze oggetto di richiesta di CP_2 prova orale), in giudizio era mancata da parte sua l'allegazione o comunque la richiesta di provare l'effettività del danno da perdita di chance.
Allegazione anche presuntiva: nessun dato utile al giudicante era stato allegato in merito alla collocazione della nella graduatoria dei supplenti ( con riferimento alla classe di concorso Pt_2
A047), né alla collocazione in graduatoria degli altri docenti che – essendo collocati in seconda fascia in ragione del TFA e del PAS- nel periodo in contestazione avevano ottenuto l'assunzione a tempo indeterminato. Dati cui l'interessata avrebbe potuto avere accesso tramite richiesta e che non possono ritenersi compresi nella generica richiesta di esibizione formulata nelle conclusioni istruttorie di cui al punto a e b1 del ricorso in appello.
9. La liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. non esime infatti la parte richiedente dall'onere di allegare elementi dai quali il giudice possa trarre prova e convincimento dell'esistenza di un danno risarcibile anche in termini di nesso causale e grado di probabilità.
La in termini presuntivi e probabilistici avrebbe dovuto provare la concreta probabilità di essere Pt_2 selezionata ed il nesso di causalità tra l'inadempimento del che l'aveva illegittimamente CP_2
licenziata e l'evento dannoso;
avrebbe dovuto allegare e provare elementi di fatto idonei a far ritenere che se avesse insegnato anche nel 2012 e avesse effettuato il percorso abilitante per cui è causa avrebbe avuto una concreta – e non soltanto ipotetica- probabilità di essere assunta al pari dei colleghi
“ genericamente “indicati ( cfr. capitolo 30 sopra riportato).
Trattandosi comunque di un danno- evento è onere della parte allegare elementi da cui inferire in termini probabilistici la possibilità di realizzazione .
In tal senso Cass. sez. L. n. 18568/2024 secondo cui l'attore deve comunque allegare la consistenza, apprezzabilità e serietà della perdita di chance azionata.
Così in motivazione i giudici di legittimità la cui pronuncia sopra citata è condivisa e richiamata dal
Collegio ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.:”.. 9.4. Questa Suprema Corte, a far tempo dalle due sentenze innanzi ricordate (cfr. Cass. n. 5641/2018 e Cass. n. 28993/2019) cui numerose altre hanno fatto seguito, accoglie, invece, come anticipato, la teoria eventistica della chance.
9.4.1. Si qualifica
l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche.
9.4.2. In primo luogo, trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile, in disarmonia con lo statuto penalistico ove, invece, il parametro di riferimento
è l'accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio (cfr. Cass., Sez. U., n. 30328/2001), dovendo il parametro statistico essere sempre sottoposto ad un ulteriore giudizio di cd. credibilità razionale.
Nel sistema civilistico la sussistenza del nesso di causalità materiale va valutata, invece, in modo diverso rispetto al settore penale, essendo qui sufficiente la relazione probabilistica concreta tra 1 a) elenco dei contratti a tempo indeterminato per le medesime classi di concorso stipulati dopo l'a.s.
2013/14 b) l'elenco dei funzionari dell' Controparte_5 addetti alle pratiche oggetto di causa nonché dei dirigenti scolastici e DSGA delle scuole indicate al capitolo 18 nel periodo di interesse. comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non", di modo che – nella sostanza – per ritenere l'eziologia di un evento da una determinata condotta sarà sufficiente che quella condotta lo abbia provocato in applicazione del coefficiente del 51% (cfr., per tutte, Cass. n. 21619/2007 e successivamente le Sezioni Unite n. 576 e
581 del 2008).
9.4.2. Il danno da occasione perduta di cui sia accertata la derivazione causale da condotta omissiva o commissiva sulla base dell'anzidetto accertamento eziologico “del più probabile che non”, per essere meritevole di risarcimento, aggiunge questa Suprema Corte nella novellata ricostruzione del danno da perdita di chance, deve avere tutte le caratteristiche che devono connotare qualsiasi danno evento secondo le cd. sentenze di San Martino (cfr. Cass. Sez. Unite n. 28991 e 28992 del 2019) ovvero consistenza, apprezzabilità e serietà.
9.4.3. In altri termini, secondo la tesi eventistica della chance (per la ricostruzione si fa ancora richiamo, in quanto costituenti leading case, alle già innanzi ricordate Cass. n. 5641/2018 e a Cass. n. 28993/2019) la condotta deve essere la causa probabile del danno da occasione perduta, che, tuttavia, è un danno che si concretizza nella perdita di una possibilità.
9.5. Conclusivamente, secondo questa ricostruzione, convintamente condivisa dal Collegio, il criterio eziologico del “più probabile che non” è lo strumento di accertamento sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita della possibilità (chance), sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita di una certezza.
9.6. Ciò che cambia è il parametro di riferimento ai fini del risarcimento del danno e ciò in quanto il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione ed all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato.”.
Allegazioni non presenti o comunque non sufficienti nel caso di specie ove ( cfr. cap. 30 sopra citato), la parte si era limitata ad allegare che negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 vi era stata l'assunzione di un docente a tempo interminato per le classi di concorso in cui era inserita la Pt_2
nessuna altra indicazione utile al fine di comprendere con quale “ possibilità” in termini di causalità probabilistica la lavoratrice avrebbe potuto ottenere l'”agognata” assunzione.
Il giudice di primo grado ha quindi rigettato il ricorso con ragionamento che è condiviso da questa
Corte anche alla luce del noto principio elaborato dalla giurisprudenza nelle famose sentenze cd di
San Martino, secondo cui il giudice deve accordare al danneggiato una misura risarcitoria il più possibile rispondente al pregiudizio effettivamente subito.
10. Ne consegue il parziale accoglimento dell'appello; la soccombenza reciproca delle parti in questo grado costituisce motivo per disporre la compensazione delle spese di lite, ferma la liquidazione delle spese già operata dal primo giudice la cui pronuncia è riformata soltanto in parte qua e il cui capo di decisione sulle spese non è stato oggetto di doglianza da alcuna delle parti del giudizio .
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna l'ente convenuto, in esecuzione della sentenza n. 74/2013 del tribunale di Trieste a restituire alla l'importo Pt_2
di euro 1453,45 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla trattenuta al saldo;
- Conferma per il resto l'impugnata sentenza anche in punto spese;
- Spese del grado di appello compensate.
Trieste, 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Lucio Benvegnù