Versione
30 giugno 1874
30 giugno 1874
Art. 47.
I procuratori non possono senza giusta causa ricusare il proprio ministero.
Essi devono prestarlo gratuitamente ai poveri, giusta le norme stabilite dai regolamenti.
I procuratori non possono senza giusta causa ricusare il proprio ministero.
Essi devono prestarlo gratuitamente ai poveri, giusta le norme stabilite dai regolamenti.