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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/10/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Composto da:
dott. Massimo Lento Presidente
dott. Vincenzo Di Pede Giudice relatore dott. Alessandro Paone Giudice
dott. Alessandro Veneziano esperto dott. Cataldo Maio esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1334/2025 r.g. affari civili contenziosi, vertente tra:
Parte_1
, in persona del presidente legale rappresentante p.t., con l' avv.
[...]
VULCANO FRANCESCO - RICORRENTE
E vv. LIBERO, rappresentato e difeso da sé medesimo, RESISTENTE CP_1
E
RESISTENTE CONTUMACE Controparte_2
OGGETTO: risoluzione rapporto agrario – rito speciale ex art. 11 d. lvo n. 150/2011
CONCLUSIONI: per il RICORRENTE: << 1) Pronunciare la risoluzione del contratto di affitto per grave inadempimento contrattuale degli affittuari CP_2
e , consistente nel mancato pagamento del canone per
[...] Controparte_3 più annualità, e condannare gli stessi al rilascio del fondo in favore dell'Istituto locatore e al pagamento in solido dei canoni maturati e non pagati, ad oggi pari a complessivi €15.500,00, e maturandi fino alla data della riconsegna, maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo
1 soddisfo; 2) Condannare inoltre l'affittuario al pagamento Controparte_2 dell'obbligazione assunta con la scrittura privata del 29/07/2019, per la residua somma ancora dovuta di € 820,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
3) Condannare gli affittuari al pagamento in solido delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario>>; per il RESISTENTE AVV. <1) accertare e dichiarare simulato e CP_1 quindi nullo l'atto di affitto di fondo rustico intercorso tra Controparte_2
e l
Controparte_3 Controparte_4 datato 15/7/2019 (n° 1052 serie 3T) in tutto o per la parte che ha riguardo all'istante avv. 2) conseguentemente riconoscere validità e vigenza tra le
Controparte_3 parti all'accordo dissimulato consistente nella scrittura privata datata 20 luglio 2019 ed intercorsa tra l'istante avv. ed il sig. 3)
Controparte_3 Controparte_2 conseguentemente, alla luce del contenuto dell'atto di cui sopra, unico valido tra le parti, ancora, tenere indenne l'istante avv. da qualsivoglia spesa,
Controparte_3 richiesta o pagamento relativo ai canoni di affitto insoluti e per cui è causa;
4) in ultimo, rigettare il ricorso avanzato dall' Controparte_4 in persona del presidente p.t. dott. M. Durante con
[...] condanna alle spese di giudizio>>
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 9.7.2025, l'
[...]
(di seguito: Parte_2 ha chiesto al Tribunale di dichiarare la risoluzione del rapporto di fitto Parte_1 agrario di cui alla scrittura privata del 15.7.2019 registrata l' 8.8.2019, sottoscritta da esso (affittante) e e avv. Pt_1 Controparte_2 [...]
(affittuari). CP_3
L' ha dedotto: Pt_1
- che il contratto di fitto ha ad oggetto un fondo rustico sito nel Comune di
Corigliano - Rossano (CS), riportato in catasto terreni sezione Corigliano al foglio di mappa n. 74, particella 19, con estensione di Ha 03.21.40, e al foglio di mappa 75, particella 17, con estensione di Ha 01.41.30;
2 - che il fitto ha avuto inizio il 15.7.2019 e avrebbe avuto naturale scadenza al
14.7.2034;
- che le parti hanno pattuito un canone annuo per le prime cinque annualità di €
2.500,00, per le successive cinque annualità di € 3.000,00 e per le ultime cinque annualità di € 3.500,00;
- che in fittuari non hanno corrisposto alla scadenza (30 novembre di ogni anno)
i canoni annui, cumulando un debito di € 15.500,00 al 30.11.2024;
- che i è reso altresì inadempiente nel pagamento Controparte_2 del residuo debito di € 820,00 inerente a canoni di una pregressa locazione, debito accertato con scrittura privata del 29.7.2019;
- che il tentativo di conciliazione di legge non è andato a buon fine.
Ha quindi concluso chiedendo l' accoglimento delle richieste indicate in epigrafe.
2 Ha resistito la ricorso l' avv. il quale ha dedotto che egli solo CP_1 fittiziamente aveva sottoscritto il contratto di affitto in quanto la sua qualità di conduttore unitamente all' era stata una condizione voluta dall' CP_2
: infatti, il legale rappresentante dell' ente ecclesiastico, ben consapevole Pt_1 che unico soggetto interessato alla conduzione del fondo era l' , non CP_2 gli avrebbe concesso il godimento di esso se non unitamente ad altra persona, stante la tarda età dell' (nato nel 1934). Al riguardo, l' avv. CP_2 ha prodotto controdichiarazione sottoscritta da sé e dall' CP_1
del 20.7.2019 e ha articolato prova per interpello e per testi volta a CP_2 dimostrare la simulazione del suo impegno contrattuale.
3 All' udienza odierna del 1.10.2025, l' avv. ha fatto presente che CP_1 non costituito, sarebbe deceduto tra la data di notifica Controparte_2 del ricorso e l' odierna udienza presumibilmente a fine luglio. Ha quindi insistito nell' ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
*** ***
4 In rito, il Collegio dà atto della regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell' odierna udienza ad n data 28 Controparte_2 luglio 2025 (decimo giorno successivo all' invio della raccomandata contenente l' avviso di deposito del plico presso l' ufficio postale, ai sensi dell' art. 8 comma 5
3 legge n. 890/1982). Nessuna rilevanza può essere accordata a quanto riferito in udienza dal resistente avv. circa la morte dell' , non CP_1 CP_2 avendo il medesimo fornito alcun riscontro documentale della morte del predetto e, in particolare, della data in cui essa sarebbe avvenuta. Di qui, la declaratoria di contumacia di Controparte_2
5 Nel merito, la domanda va accolta (con l' eccezione di quanto richiesto a titolo di rivalutazione).
A fronte della produzione della scrittura privata registrata a dimostrazione dell' effettività del rapporto di locazione e dell' obbligo dei resistenti di pagare il canone pattuito, l' avv. si è limitato ad eccepire la simulazione del suo CP_1 impegno contrattuale.
Senonché la controdichiarazione sottoscritta da lui e dall' CP_2 dimostra sì l' estraneità dell' avv. d un' effettiva conduzione del fondo CP_1 ma trattasi di circostanza incidente unicamente nel suo rapporto con l'
e non anche nel suo rapporto con l' . D' altro canto, ove CP_2 Pt_1 anche fosse dimostrato, con l' espletamento della prova orale chiesta dall' avv. che l' era a conoscenza del suo sostanziale disinteresse CP_1 Pt_1 all' affitto, ciò non implicherebbe alcuna simulazione del contratto corrente tra l' avv.
lo stesso , atteso che quest' ultimo ha proprio voluto che il CP_1 Pt_1 predetto fosse parte del rapporto di fitto.
6 Quanto esposto rende ragione della declaratoria di risoluzione del rapporto di fitto e della condanna di entrambi i resistenti al rilascio del fondo e al pagamento dei canoni insoluti, oltre interessi legali. Nulla spetta all' ISTITUTO a titolo di rivalutazione in quanto non è stato dimostrato che l' medesimo avesse Pt_1 fatto richiesta della rivalutazione con lettera raccomandata (come tra l' altro espressamente stabilito in contratto).
7 L' va altresì condannato al pagamento dell' ulteriore somma di CP_2
€ 820,00, maggiorata degli interessi legali, stante l' inadempimento dell' obbligazione specificamente assunta con la distinta scrittura privata del 29.7.2019.
8 Le spese seguono la soccombenza (valore della causa compreso nello scaglione € 5.200/26.000,00).
P.Q.M.
4 Il Tribunale – Sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_2 vv. LIBERO, così provvede in accoglimento della domanda: CP_1
a) Dichiara la contumacia di Controparte_2
b) Dichiara la risoluzione del rapporto di affitto agrario di cui al contratto stipulato il 15.7.2019 per inadempimento dei conduttori e per l' effetto ordina ai medesimi di rilasciare il fondo indicato in parte motiva in favore dell'
entro il 10.11.2025; Pt_1
c) Condanna e avv. LIBERO al Controparte_2 CP_1 pagamento dei canoni insoluti al 30.11.2024 pari all' importo di € 15.500,00, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole annualità di canone;
d) Condanna altresì i medesimi resistenti al pagamento a titolo di indennità di occupazione dei canoni dell' importo di € 3.000,00 cadauno scadenti successivamente al 30.11.2024 sino alla data di effettivo rilascio del fondo;
e) Condanna il solo al pagamento dell' ulteriore Controparte_2 somma di € 820,00 oltre interessi legali dal 30.4.2021;
f) Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'
– e, per esso, dell' avv. FRANCESCO VULCANO, procuratore Pt_1 distrattario – che liquida in € 160,00 per spese vive e € 2.538,00 per compenso d' avvocato, oltre, 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
Castrovillari, camera di consiglio del 01/10/2025
Il Presidente
dott. Massimo Lento
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