Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/04/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 2 aprile 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2200/2022 la seguente S E N T E N Z A
tra
in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Panuccio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via P. Foti n. 1, giusta procura in atti;
-opponente- contro
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Scopelliti con cui Controparte_2 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Beato Umberto n. 50, giusta procura in atti;
-opposto-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12 maggio 2022, la società ricorrente ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 89/2022 -emesso da questo Tribunale in data 23.03.2022- a mezzo del quale le è stato ingiunto il pagamento in favore del sig.
della somma di € 88.229,17, oltre interessi, spese e competenze del Controparte_2 giudizio monitorio. Nello specifico, ha esposto come il sig. sia stato assunto alle Controparte_2 dipendenze della società con la qualifica di “operaio”, Parte_1 con mansioni di “falegname”, a far data dal 07.01.1992 e sino al 31.12.2018, data del suo incontestato licenziamento e che, in data 14.03.2022, questi ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo deducendo di non aver percepito la retribuzione dal mese di agosto 2016 sino a dicembre 2018 per un ammontare, comprensivo della tredicesima
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, con riferimento alle buste paga da ottobre 2017 a marzo 2018, a Parte_1 mente del quale queste ultime, sebbene firmate, non sarebbero state pagate. Quanto ai pagamenti -asseritamente- effettuati dalla società ha, invece, dedotto che la dimostrazione dell'effettivo pagamento della retribuzione incombe sul datore di lavoro attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale, a sua volta, può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte sui documenti riportati dal datore di lavoro. Istruita mediante l'espletamento di C.T.U. grafologica, resasi necessaria alla luce dell'istanza di verificazione avanzata da parte resistente a fronte del disconoscimento operato dalla società opponente ed acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa è stata riservata in decisione.
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2 1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza. Com'è noto, il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1,
2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.). Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167). In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art. 414, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99). La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. Cass., sez. lav., ord. 1.2.2019, n. 3143, conf. Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930, Cass. lav. 29.1.99, n. 817). La nullità deve, dunque, essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo l'attore (odierno opponente) abbia indicato il provvedimento impugnato nonché le ragioni dell'impugnazione.
3 2. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta per le ragioni di seguito esposte. Va intanto ricordato che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria. Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853). In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417) Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi. Le inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge, con norme, giocoforza, di natura eccezionale. Ebbene, nel caso di specie, intanto va evidenziato che l'opposto, sia in sede monitoria che nella presente fase, ha compiutamente allegato e provato i fatti costitutivi del diritto azionato. Al contrario, parte opponente nulla ha documentato con riferimento a fatti impeditivi e/o estintivi del diritto azionato in sede monitoria essendo limitatosi a dichiarare di aver effettuato versamenti in contanti, di aver consegnato le buste paga e di aver depositato documenti (matrici assegni) senza, tuttavia, specificare a quale periodo essi si riferiscano.
4 Sul punto, a nulla rileva la circostanza della sottoscrizione delle buste paga, tenuto conto del consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui “Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale” (così Cass. n. 13150/2016)” (cfr. Cass. 14 novembre 2018, n. 29367; ma cfr. anche Cass. 6 settembre 2018, n. 21699; Cass. 29 maggio 2001, n. 7310). Ne deriva, pertanto, che il mero fatto della consegna al lavoratore delle buste è idoneo a dimostrare l'adempimento del solo obbligo di (formazione e di) consegna delle buste paga, pure gravante sul datore di lavoro in forza dell'art. 1 L. n. 4/1953, ma non anche a fornire la prova dell'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di retribuzione. A tali considerazioni si aggiunge che, per effetto della previsione introdotta dall'art. 1, comma 910, L. n. 205/2017, in vigore al momento dell'asserito pagamento in contanti da parte dell'odierna opponente, la retribuzione dei lavoratori subordinati doveva essere corrisposta mediante strumenti di pagamento tracciabili. La richiamata disposizione prevede, infatti, che «A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni». Il legislatore ha inoltre introdotto, nel disposto del successivo comma novecento e undicesimo, il divieto, per il datore di lavoro e il committente, di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Tale normativa concerne i rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, con esclusione dei rapporti instaurati con le pubbliche amministrazioni e di quelli inerenti ai servizi familiari e domestici, ed è quindi applicabile al caso di specie, atteso che il rapporto di lavoro intercorso tra le
5 odierne parti ha pacificamente natura subordinata e atteso, altresì, che le retribuzioni di cui è stato lamentato il mancato pagamento sono sì relative a periodi antecedenti rispetto al 1° luglio 2018 laddove, tuttavia, a dire dell'opponente sarebbero stare corrisposte in contanti in un momento successivo (dai documenti allegati emerge come in data 17.04.2019 il datore di lavoro abbia formalizzato una sorta di piano di rientro/schema dei pagamenti). Ebbene, a fronte delle allegazioni di parte opposta, nessun elemento di prova è stato fornito dal datore di lavoro, il quale non ha assolto l'onere, sullo stesso gravante, di dimostrare l'avvenuto integrale pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità da agosto 2016 a dicembre 2018 nonché del TFR, ovvero l'impossibilità dell'adempimento per cause a lui non imputabili.
3. D'altra parte il tanto nel procedimento monitorio quanto nel CP_2 presente giudizio, ha depositato una dichiarazione datata 24.05.2018 dell'allora rappresentante legale della ditta FL -sig. con la quale ha Parte_1 attestato: “Il sottoscritto titolare della ditta “FL TO e ME, Parte_1 dichiara che il pagamento dei compensi al lavoratore che per motivi di provvisoria Controparte_2 crisi finanziaria, saranno erogati ratealmente appena possibile. La firma per quietanza sulle buste paga non significa che esse sono state interamente pagate, poiché al lavoratore sono state finora pagati solo acconti. N.B. Riferimento buste paga ottobre 2017/marzo 2018, buste paga firmate e non pagate”. Ebbene, come anticipato, parte opponente, con note depositate in data 28.3.2023, ha espressamente disconosciuto lo scritto firmato e datato 24.05.2018, trattandosi di prestampato -a suo dire- non probante in quanto limitato nel periodo e generico nel contenuto. Com'è noto, il disconoscimento della scrittura privata presuppone che quest'ultima sia depositata in originale e non in fotocopia ma è anche vero che, nel caso di deposito della riproduzione fotografica di una scrittura privata, la parte contro la quale è prodotta ha l'onere, se vuole evitare che il documento faccia piena prova fino a querela di falso, di disconoscere la sottoscrizione e/o la conformità all'originale della fotocopia, ai sensi dell'articolo 2719 c.c. e di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della medesima scrittura, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che essa si abbia per riconosciuta in causa (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2003, n. 7960; Cass. civ., sez. lav., 2 aprile 2002, n. 4661). Una volta intervenuto il disconoscimento della sottoscrizione, il deposito dell'originale del documento risulta indispensabile posto che sulla fotocopia non può svolgersi il procedimento di verificazione essendo inattendibile un esame grafico non espletato sull'originale (cfr. Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2007, n. 6022; Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 2000, n. 1831). A tal uopo, la giurisprudenza di legittimità afferma il principio secondo il quale
“soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione”
6 ed ancora “Solo se compiuta sul documento originale - in relazione al quale è configurabile l'accertamento dell'autenticità -la verificazione può utilmente condurre, in alternativa al riconoscimento, al risultato di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore. Tale attribuzione non potrebbe essere giustificata dalla verificazione operata su una copia (…)”. In definitiva, la parte interessata ad avvalersi di una scrittura prodotta in copia fotostatica la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta dalla controparte, è tenuta a produrre l'originale ed a chiederne la verificazione se quella abbia insistito nel disconoscimento (cfr. Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2004, n. 9202; Cass. civ., sez. II, 27 luglio 2000, n. 9869). Orbene, nel caso di specie, il -odierno opposto- a fronte del CP_2 disconoscimento operato dalla società opponente ha formulato istanza di verificazione depositando il documento in originale, in tal modo rendendo necessario l'espletamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio svolta dalla dott.ssa Per_1
grafologa forense, la quale ha dichiarato: “Dall'analisi delle sottoscrizioni apposte
[...] sul documento in verifica a nome è emerso come le produzioni in oggetto offrano Parte_1 concordanze di ordine movimentale e ritmico, di ordine spaziale e assiale, di ordine dimensionale, oltre che di ordine prettamente fisionomico quanto alle figure omologhe ispezionate simultaneamente. La condivisione dei requisiti sostanziali e dei dettagli intrinseci, oltremodo rafforzata dalla presenza, in capo alle firme indagata, di spiccate analogie in seno all'organismo grafico che si riconoscono nel quadro appositivo autografo del soggetto coinvolto, (valutato sulla scorta di tutta la campionatura offerta all'indagine), riconducono a sistemi redattivi tra loro compatibili. Restando acclarata, l'attribuibilità delle firme oggetto di verificazione alla mano di Nel raffronto visivo Parte_1
d'insieme si rileva la convergenza relativamente all'aspetto morfologico e ritmico-dinamico con riguardo ai i parametri grafici fondamentali nonché alle gestualità di dettaglio. L'esame congiunto delle sottoscrizioni oggetto di verifica e delle firme comparative indica dunque alti livelli di compatibilità sia a livello generale che di dettaglio del gesto di autorappresentazione, con una concordanza di aspetti gestuali che si protrae significativamente, anche fino a dettagli irripetibili dell'espressione individuale. Consegue che le sottoscrizioni a nome sono da considerarsi AUTOGRAFE. Il Parte_1 confronto condotto a livello generale e in dettaglio, ha evidenziato, pertanto aspetti sotto il profilo spaziale, dinamico-dimensionale che, rientra nel range espressivo di . Parte_1
Le conclusioni del C.T.U., da considerarsi qui integralmente richiamate, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo Giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Da tutto quanto sinora esposto, in assenza di prova circa l'effettiva corresponsione delle poste retributive ingiunte nonché alla luce della attribuibilità della dichiarazione del 24.05.2018 al rappresentante legale della ditta Parte_1
discende il rigetto della presente opposizione poiché destituita di ogni
[...] fondamento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7 4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 - aggiornato dal D.M. 147/2022- seguono la soccombenza di parte opponente così come le spese di C.T.U. cui si provvede con separato decreto, emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 89/2022 del 23.03.2022;
- condanna parte opponente, in persona del l.r.p.t., a rifondere al sig. CP_2
le spese di lite, che liquida in complessivi € 6.700,00 oltre IVA e CPA, da
[...] distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della società opponente, in persona del l.r.p.t., così come liquidate con separato decreto emesso in pari data. Reggio Calabria, 3 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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