Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/06/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6365/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6365/2022 R.G., assegnata in decisione, sulle note di trattazione scritta delle parti, all'udienza del 19/02/2025, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
TRA
, c.f.: elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Campobasso, alla Via Mazzini n. 112, presso lo studio dell'Avv. CORSILLI MARIELLA, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- RICORRENTE
E
, c.f.: elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in San Severo, alla Via Teresa Masselli n. 8, presso lo studio dell'Avv. DE
ROSSI GUIDO, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 09.11.2022 ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo: di aver contratto matrimonio Controparte_1
concordatario con la resistente in San Paolo di Civitate (FG) in data
28.07.2008 (atto n. 12, parte II, serie B, anno 2008); che dall'unione coniugale sono nati tre figli: (nato il [...]), (nata il [...]) Per_1 Per_2
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Pers ed (nata il [...]); che la casa coniugale era stata stabilita in San
Paolo di Civitate, nella cui abitazione ha continuato a viverci la resistente insieme ai loro figli, al compagno e alla bambina nata dalla nuova relazione;
che con decreto di omologa n. 6200/2017 il Tribunale di Foggia ha pronunciato la separazione tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti;
che, per quanto qui interessa, tali condizioni hanno previsto l'affidamento condiviso dei tre figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre,
alla quale veniva assegnata la casa coniugale e con la previsione in capo al padre del diritto di vederli, previo accordo con la moglie e compatibilmente con le esigenze dei minori, oltre l'obbligo di versare per i tre minori un assegno mensile di mantenimento alla moglie complessivo di euro 900,00,
oltre spese straordinarie al 50% e gestione esclusiva della madre dei sussidi,
contributi e assegni erogati per i figli;
che il ricorrente è un dipendente dell'Esercito Italiano, mentre la resistente è casalinga, ma comunque nelle possibilità di espletare un'attività lavorativa;
che il ricorrente si è dovuto trasferire per ragioni di lavoro a Sora, ove ha iniziato a convivere con la compagna, dalla cui unione è nato un primo figlio, (nato il Per_4
18.02.2020) e ne era in arrivo il secondo;
che il ricorrente è gravato dal pagamento di un canone di locazione mensile di euro 300,00; che la situazione economica del ricorrente ha subito un peggioramento, sia per i nuovi oneri familiari sia per la riduzione del proprio stipendio, non più
comprensivo degli assegni familiari;
che l'assegno unico universale per i tre
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figli è stato sempre percepito esclusivamente dalla resistente;
che, dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n. 898/1970; che, i tentativi di procedere in via congiunta per il divorzio, non hanno sortito esito positivo.
Pertanto, parte ricorrente ha concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni pattuite tra le parti in sede di separazione ed omologate dal Tribunale, con la sola modifica in punto di mantenimento per i figli, per i quali ha chiesto porsi a suo carico un assegno ridotto a non più di euro 450,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre al contributo al 50% per le spese straordinarie. Inoltre, ha chiesto che l'A.U.U. venga riscosso da ciascun genitore nella misura del 50%.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.12.2022 si è
costituita in giudizio , la quale, non opponendosi alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto rigettarsi la domanda di riduzione del mantenimento per i figli in quanto priva di fondamento, riportando un peggioramento della propria situazione economica,
peggioramento non ravvisabile, a suo avviso, nella controparte;
infatti, sulla propria situazione, ha evidenziato un aggravamento derivante dalla percezione al 50% dell'A.U.U. in favore dei figli e non più nell'intero ammontare, come previsto per gli assegni familiari al momento della separazione, oltre a doversi occupare di un'altra figlia avuta dalla sua nuova relazione.
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Pertanto, ha concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando tutte le statuizioni della separazione.
Con ordinanza riservata del 06.03.2023 il Presidente ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 4, comma 8, L. n. 898 del 1970
nei seguenti termini: “• autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo
Pers del reciproco rispetto;
• affida i figli minori , ed in atti Per_1 Per_2
generalizzati, in via congiunta ad entrambi i genitori, prevedendo che restino
collocati stabilmente presso la madre;
• la responsabilità genitoriale sarà
esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di
maggiore interesse per i minori minore dovranno essere assunte di comune
accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato
della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di
ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé i figli
minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i
tempi e le modalità degli incontri padre-figli vengono così regolamentati: il
padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di
ogni settimana, dalle ore 17,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza
settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della
domenica; c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30
dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad
anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo
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per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
•
assegna la casa coniugale alla madre, che la abiterà unitamente ai figli
minori presso di sé collocati in via prevalente;
• pone a carico del ricorrente
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, versando alla
moglie la somma mensile di € 825,00 (€. 275,00 per ciascun figlio), entro e
non oltre il 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla
variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo,
inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere
nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016,
intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia;
• riconosce il diritto di ciascun coniuge di richiedere e
percepire il 50% dell'A.U.U. spettante per i figli”; inoltre, ha nominato il
Giudice istruttore per il prosieguo della causa.
La resistente ha manifestato subito l'adesione alla proposta conciliativa formulata dal Presidente, mentre il ricorrente, non condividendone l'importo mantenimentale disposto, ha ribadito le proprie conclusioni iniziali.
All'udienza del 21.06.2023 il Giudice, su richiesta delle parti, ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 27.03.2024
per l'ammissione dei mezzi istruttori, poi differita in data 03.04.2024.
A detta udienza, il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie avanzate in quanto ritenute superflue e, invitando le parti con i rispettivi procuratori a
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raggiungere un'intesa, ha rinviato la causa all'udienza del 19.02.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate e ribadite le conclusioni da parte di entrambe le parti, come da rispettive note di trattazione scritta, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio
per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
******
Ebbene, il Collegio ritiene la causa matura per la decisione allo stato degli atti, risultando la posizione assunta dalle parti e la documentazione acquisita e depositata sufficiente alla luce del complessivo quadro delineato dalle parti.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente e non contestata dalla resistente è fondata e, per l'effetto, può
trovare accoglimento. L'art. 2 L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che
“la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o
ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata nei casi in cui “è stata omologata la
separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta
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ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè il decreto di omologa del Tribunale di Foggia n.
6200/2017 del 23.05.2017 (RG n. 518/2017).
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi e che,
nei sei mesi antecedenti alla proposizione della domanda, la separazione si sia protratta ininterrottamente.
Altresì provata è la circostanza, attese le risultanze processuali, che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
Devono, quindi, essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
2. Sull'affidamento dei figli, sul collocamento e sul diritto di visita.
Le parti hanno domandato confermarsi il regime dell'affidamento condiviso dei tre figli minori, con collocamento presso la madre, come già pattuito al momento della separazione.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter
c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
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Secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n.
18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n.
26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi, né tantomeno sono stati allegati, profili di inidoneità genitoriale o di
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precise e severe controindicazioni che possano far propendere per l'affido esclusivo.
Pertanto, va confermato l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori.
Va altresì confermato il collocamento dei minori presso la madre, con la quale hanno sempre vissuto dal momento della separazione dei genitori, tenuto conto del principio del best interest dei minori che deve guidare il Tribunale
nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Per quanto riguarda il diritto di visita paterno, va operata una modifica nella disciplina rispetto a quanto previsto nell'ordinanza presidenziale del
06.03.2023.
Infatti, ad oggi, vista l'età di (il prossimo 8 agosto compirà 18 anni) Per_1
e (15 anni), che lascia presumere la loro piena capacità di Per_2
autodeterminarsi e di decidere quando, dove e con quale frequenza incontrare il padre, ritiene il Tribunale che nulla di specifico debba essere più disposto in ordine alla regolamentazione del regime delle visite del padre con i suddetti figli, demandando al libero apprezzamento degli stessi in accordo con il padre la decisione secondo il regime degli incontri liberi.
Pers Relativamente ad (prossima a compiere 10 anni), invece, il diritto di visita paterno va disposto nei seguenti termini di cui all'ordinanza: “il padre
potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa con la madre;
in
mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-
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figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la
figlia il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17,00
alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00
del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza
natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6
gennaio; durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non
consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto”.
3. Sull'assegnazione della casa coniugale.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, occorre rilevare che, stante il collocamento dei tre minori presso la madre, la casa coniugale deve continuare ad essere assegnata alla resistente , trattandosi di Controparte_1
provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13,
22394/08, 11035/07, 1545/06).
4. Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli minori.
Quanto al mantenimento dei figli, va osservato, che grava su entrambi i genitori - in proporzione delle proprie disponibilità economiche e tenuto conto dell'esigenze dei figli legate all'età - l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Sul punto, il ricorrente ha domandato la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento versato per i figli (in atti molte volte definito dalle parti
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erroneamente come “assegno divorzile in favore dei figli”), pattuito tra le parti al momento della separazione consensuale in euro 900,00, oltre spese straordinarie al 50% e gestione diretta della controparte dei sussidi percepiti per i tre minori, in non più di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio),
oltre spese al 50% e A.U.U. da percepirsi al 50%. Nello specifico, a sostegno della propria domanda, ha riportato un peggioramento della propria situazione economica dovuto sia alla costituzione di un nuovo nucleo familiare, con la nascita di due figli, sia alla riduzione del suo stipendio, evidenziando come lo stesso sia passato da essere di 2.200,00 euro netti mensili a circa 1.200,00
euro netti mensili, in quanto non più comprensivo degli assegni familiari per i tre figli, ora sostituiti dall'assegno unico universale. Inoltre, ha evidenziato di essersi trasferito a Sora per lavoro, ove vive con la nuova famiglia in una abitazione per la quale paga un canone di locazione di euro 300,00.
La resistente si è opposta alla riduzione del dovuto mantenimento per i figli,
sostenendo l'insussistenza del peggioramento economico dell'ex marito e riportando come lei abbia difficoltà ad occuparsi dei tre figli e di un'altra figlia nata dalla sua nuova relazione ( , nata il [...]), stante anche Per_5
la divisione dell'A.U.U. per i tre figli tra lei e la controparte.
Con ordinanza, il Presidente, tenuto conto della situazione reddituale come presentata dalle parti e della nascita, all'epoca, di un altro figlio per il ricorrente ( , nato il [...]), ha ridotto l'assegno dovuto per i tre Per_4
minori ad euro 825,00 (euro 275,00 per ciascun figlio), importo al quale ha
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aderito la resistente, ma che non è stato condiviso dal ricorrente, che ha continuato ad insistere nella rideterminazione in non più di euro 450,00.
Al fine di definire adeguatamente il quantum del mantenimento, va anzitutto valutata la situazione economica e reddituale delle parti.
Il ricorrente è un dipendente dell'Esercito Italiano e ha documentato in atti un reddito lordo di euro 29.554,44 relativo all'anno 2019 (cfr. certificazione unica 2020), di euro 33.802,40 relativo all'anno 2020 (cfr. certificazione unica 2021) e di euro 33.561,09 relativo all'anno 2021 (cfr. certificazione unica 2022).
La resistente è sempre stata casalinga, non ha depositato dichiarazioni dei redditi, ma ha documentato solo l'ISEE di euro 2.248,57.
Entrambi sono gravati dal versamento mensile del canone di locazione, il ricorrente di euro 300,00 e la resistente di euro 200,00.
Va precisato che, del tutto irrilevante ai fini della riduzione dell'importo del mantenimento, è la circostanza riportata dal ricorrente per la quale il figlio sia affetto da una disabilità motoria per la quale percepirebbe un Per_1
assegno di invalidità dall'INPS di euro 300,00 mensili;
tale circostanza,
seppur non documentata, non è mai stata contestata da , per Controparte_1
cui è assodato che sia vera. Tuttavia, tale somma percepita per le problematiche di non giustifica alcuna riduzione nel mantenimento Per_1
che il padre deve per il predetto figlio.
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Così come è irrisoria la circostanza riportata sempre dal ricorrente, secondo la quale la controparte vivrebbe con il compagno, il quale lavora e di conseguenza, questo migliorerebbe la situazione economica dell'ex moglie ed anche dei propri figli. Seppur fosse vero, anche se dalle certificazioni depositate dalla resistente emerge come non viva con il nuovo fidanzato, il quale ha residenza a Torremaggiore, la circostanza non rileva ai fini della riduzione del mantenimento per i figli, essendo comunque il padre obbligato a contribuire e ad occuparsi del mantenimento dei propri figli non potendosi riversare su una terza persona la predetta obbligazione ex lege. Difatti, il compagno della resistente è a sua volta tenuto ad occuparsi del mantenimento solo di sua figlia e non anche degli altri figli della resistente. Per_5
Ancora, inconsistente è l'eventuale percezione del reddito di cittadinanza da parte della resistente, riportata dal ricorrente e contestata, la quale rileverebbe in tema di assegno divorzile e non sul mantenimento per i minori, assegno divorzile peraltro non richiesto per sé dalla resistente, così come l'accusa mossa verso la resistente di poter reperirsi un'occupazione lavorativa, non considerando che la stessa si occupa di ben quattro figli. Anche se il reddito della resistente fosse maggiore a quanto da lei dedotto, il mantenimento del ricorrente va comunque fissato in base alla sua disponibilità economica e alle esigenze dei figli in relazione alla loro età.
Orbene, valutando le motivazioni a sostegno della domanda del ricorrente,
dall'esame delle certificazioni uniche depositate da , non Parte_1
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affiora il peggioramento reddituale più volte rimarcato dallo stesso ricorrente,
emergendo da ultimo un reddito lordo di euro 33.561,09 che dimostra una percezione di stipendio ben maggiore ai soli euro 1.200,00 di cui lo stesso parla, cui si aggiunge l'A.U.U. percepito per i figli. Infatti, la sua asserzione per la quale la disponibilità economica si sia ridotta a causa della mancata percezione degli assegni familiari in busta paga è inconferente, poiché
percepisce sempre degli assegni per i figli, ora chiamati assegno unico universale, ma che vengono erogati dall'INPS. Dunque, quel che cambia è la modalità di percezione, ma non è venuto meno il contributo ottenuto in favore dei figli e dei loro bisogni. Per cui, millanta un peggioramento della situazione reddituale legata alla diminuzione dello stipendio mensile che,
dopo apposito accertamento, non corrisponde al vero.
Infatti, la resistente ha anche documentato come le parti percepiscano al 50%
l'A.U.U. dovuto per i tre figli minori (cfr. allegato n. 2 alla comparsa di costituzione).
Le parti hanno altresì sollevato delle questioni sulle spese dei figli,
documentate dalla resistente lamentandosi del mancato contributo da parte del padre dei minori;
al fine di chiarire la questione e di trovare un accordo, le parti devono rifarsi al Protocollo per le spese straordinarie in vigore presso il
Tribunale di Foggia.
Il ricorrente ha, inoltre, riportato il peggioramento della sua situazione anche conseguentemente all'instaurazione di un nuovo nucleo familiare, vivendo
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con la compagna dalla quale ha avuto altri due figli. Dunque, alla luce di quanto sino ad ora detto, l'unica circostanza sopravvenuta, che rileva, rebus
sic stantibus, ai fini del quantum, è la nascita, nelle more del giudizio, dopo l'ordinanza presidenziale, di un secondo figlio dalla nuova relazione del ricorrente ( nato il [...]), tenuto conto di come tale nascita, Per_6
seppur avvenuta prima dell'ordinanza, sia stata di fatto allegata e documentata, tempestivamente, nelle memorie successive all'adozione dei provvedimenti provvisori. Nello specifico, nel ricorso introduttivo il ricorrente aveva riportato che fosse in arrivo un altro figlio poi nato nelle more dell'assunzione dei provvedimenti provvisori e subito dopo dedotto in giudizio.
Quindi, al fine di definire adeguatamente il mantenimento dei tre figli delle parti, va considerata la circostanza della nascita, della quale si è avuto conoscenza dopo l'ordinanza presidenziale, di ben altri due figli del ricorrente nati dalla nuova relazione e dei cui mantenimenti è altresì tenuto ad occuparsi,
con i redditi ad oggi percepiti, considerando anche i concorrenti obblighi di contribuzione sussistenti in capo alle rispettive madri.
Occorre infatti evidenziare, come già detto poc'anzi, che l'obbligo di corresponsione del mantenimento dei figli ricade su entrambi i genitori, ma nel caso in esame, è pacifico che la resistente possa contribuire poco al mantenimento dei figli, in quanto, giustamente, la stessa non lavora per occuparsi di ben quattro figli ancora minori.
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Va, d'altro canto, tenuto conto di come debba, tuttavia, Parte_1
occuparsi del sostentamento di ben cinque figli, tre nati dall'unione coniugale con , per i quali va decisa l'entità dell'assegno di Controparte_1
mantenimento, e due dalla relazione more uxorio con la nuova compagna.
Ciò posto, considerando che deve essere previsto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento che sia proporzionato alla sua retribuzione ed alle esigenze effettive dei tre figli in relazione alla loro età, di cui anche la resistente debba farsi carico nei limiti della propria disponibilità, nonché
tenendo conto delle esigenze di altri due minori, appare equo ridurre l'importo del mantenimento rispetto a quanto disposto in sede di separazione e dopo in ordinanza, determinando l'obbligo posto a carico di di Parte_1
Pers contribuire al mantenimento dei figli minori , ed Per_1 Per_2
versando a , entro il 27 di ogni mese, la somma mensile di € Controparte_1
600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo,
inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il
Tribunale di Foggia in data 18.03.2016).
Infine, si dispone che l'A.U.U. dovuto per i tre figli vada corrisposto al 50%
in favore di ambo le parti.
5. Sulla condanna per lite temeraria.
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La resistente, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, ha chiesto la condanna del ricorrente ex art. 96 co. 3 c.p.c. per aver portato avanti inutilmente il giudizio non aderendo alla proposta conciliativa formulata dal
Presidente.
Tale comma stabilisce che “quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte
soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata”.
Nel caso di specie, non ci sono gli estremi per condannare il ricorrente, sia perché non soccombente, sia perché la sua mancata adesione alla proposta conciliativa è giustificata dal suo unico intento di vedersi ridurre ulteriormente il mantenimento da versare per i figli. Importo che, di fatto, è
stato ridotto in questa sede da parte del Collegio.
6. Sulle spese processuali.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito del giudizio. Infatti, il contrasto tra le parti sussiste solo in merito al mantenimento, il cui importo è stato determinato in maniera differente rispetto a quello chiesto nelle rispettive conclusioni, considerando l'attuale situazione reddituale e familiare delle parti, trattandosi di pronuncia rebus sic stantibus,
e tenendo sempre conto del preminente interesse dei minori.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San
Paolo di Civitate (FG) in data 28/07/2008 tra , nato Parte_1
a SAN SEVERO (FG) in data 08/01/1982 e , nata a Controparte_1
SAN VA ON (FG) in data 26/01/1984 (atto n. 12, parte II,
serie b, anno 2008);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
Pers
3. affida i figli minori , ed in via congiunta ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocamento stabile presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita paterno come da parte motiva;
4. assegna la casa coniugale a , affinché continui ad abitarla Controparte_1
unitamente ai figli minori, presso di lei collocati in via prevalente;
5. pone, a carico di , l'obbligo di contribuire al Parte_1
Pers mantenimento dei figli minori , ed mediante il Per_1 Per_2
versamento a , entro il giorno 27 di ogni mese, della somma Controparte_1
complessiva di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del
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50% alle spese straordinarie nell'interesse dei predetti figli, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
6. riconosce il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il 50%
dell'A.U.U. spettante per i figli;
7. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte resistente;
8. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia, il 27 maggio 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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