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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/06/2024, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 11/06/2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3645/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Aldo Moro 98031 C.F._1
Capizzi ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO ANTONIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento indennità di malattia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2023 parte ricorrente, premettendo di svolgere attività di bracciante agricolo per l'anno 2022, per 102 giornate, deduceva di essere stato ammalato dal 28 febbraio 2023 al 29 marzo 2023, senza che fosse stata erogata l'indennità di malattia. Chiedeva, dunque, la condanna dell' al pagamento di detta prestazione con vittoria di spese da distrarsi in CP_1 favore dell'avvocato antistatario.
Non si costituiva l . CP_1
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza odierna parte ricorrente depositata documentazione attestante il pagamento di quanto richiesto.
La causa viene, così, decisa.
La soddisfazione delle richieste di parte ricorrente non può che comportare la declaratoria di cessata materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale, valorizzando la data di liquidazione che – come da documentazione depositata – è avvenuta in data 12 dicembre 2023 e 20 dicembre 2023, successivamente al deposito del ricorso. Le stesse vanno quindi poste a carico dell' come in dispositivo ex DM 55/2014 CP_1
e ss. modificazioni, parametri minimi stante la semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria e distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite CP_1 che liquida in complessivi € 886,00 oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 11/06/2024
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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