Ordinanza 10 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/02/2020, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2020 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28129-2018 proposto da: ER NC, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI PIERGIUSEPPE MURCIANO, LORENZO TROMBELLA;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
11210661002, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;
- intimata - avverso la sentenza n. 210/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 21/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO GORI. procedimento n. 28129-18 Rilevato che: - Con sentenza n. 210/2/18 depositata in data 21 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1878/4/14 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, avente ad og- getto cartella di pagamento II.DD. 2009, emessa a seguito di control- lo automatizzato. SA ET ha impugnato la cartella dedu- cendo di aver commesso un errore nella compilazione del modello u- nico 2010 della società Marina del Marchese Sas di AI LI & Co, società partecipata dalla contribuente, che le ha attribuito il red- dito di partecipazione erroneamente dichiarato, e rettificato con suc- cessiva istanza trasmessa in data 22.9.2010 mediante dichiarazione integrativa con cui è stato rideterminato il reddito di partecipazione. La CT, così come la CTP, ha ritenuto che tale dichiarazione integrati- va, in quanto presentata oltre i termini di legge, rendesse legittima la pretesa impositiva;
- Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione SA ET, deducendo un unico motivo;
- L'Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso. L'Agente della riscossione non si'è costituito, restando intimato.
Considerato che:
- Con un unico motivo - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2, commi 8 e 8 bis, d.P.R. n.322 del 1998 e del connesso principio di emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa, per aver la CT ritenuto che fosse decaduta dal potere di rettifica, in presenza di rea- lizzazione di una perdita su crediti per il periodo di imposta 2009, in quanto non aveva provveduto alla rettifica entro il 31 dicembre 2009; - Il motivo è fondato. Si rammenta che: «In caso di errori od omis- sioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, com- ma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del suc- cessivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiara- zione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tri- butaria dell'Amministrazione finanziaria.» (Cass. Sez. U, Sentenza n.13378 del 30/06/2016, Rv. 640206 - 01; confor- me Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.30796 del 28/11/2018, Rv. 651567 - 01); - La sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado sulla base del mero dato formale della presentazione della dichiara- zione integrativa oltre il termine, collide frontalmente con il richiama- to principio giurisprudenziale, consolidato, secondo cui il contribuente ha diritto comunque ad opporsi alla pretesa impositiva in sede con- tenziosa e, quindi, a veder deciso nel merito se il recupero ad impo- sta ha un fondamento o meno, non risultando dalla lettura della sen- tenza accertamenti in fatto sulla esistenza della perdita su crediti de- dotta dalla parte;
- In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CT della Calabria, affinché si attenga all'enunciato principio di diritto, per l'esame delle questioni rimaste assorbite di cui dà conto la sentenza gravata, oltre che per il regola- mento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte: Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CT della Calabria, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto e a quelli rimasti assorbiti, e per il regolamento delle spese del