Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 3072 del 19.10.2023 Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Luca Parte_1
Brandi
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Scarascia Controparte_1
Appellato
e
rappresentato e difeso dagli. Avv.ti Marcello Raho e Maria Teresa Nasso CP_2
FATTO
Con ricorso depositato il 28.02.2019 proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 059 2018 9008495205 000, notificata il 19.01.2019 in relazione all'avviso di addebito n. 359 2012 000455018 000, notificato il 30.01.2013, emesso per il pagamento della somma di € 15.275,07, dovuta a titolo di contributi alla gestione “Agricola-Datori di lavoro” per gli anni 1981-1993. Chiedeva dichiararsi l'estinzione del credito per intervenuto pagamento nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei crediti agricoli avviata nell'ottobre del 2007; con note depositate il 2.12.2022 -successive alla produzione documentale allegata alla memoria di costituzione in giudizio dell' , recante l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui era CP_2
1
Si costituiva in giudizio l' che contestava la fondatezza del ricorso eccependo, per un verso, la CP_2 intempestività dell'impugnazione, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito n. 359 2012 0004655018 000, con conseguente decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni inerenti al merito della pretesa contributiva. In ogni caso, precisava che la ristrutturazione dei crediti invocata da parte ricorrente si riferiva agli anni dal 1993 al 2003, mentre i crediti oggetto dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento riguardavano i periodi dal
1985 al 1993. Chiedeva il rigetto del ricorso.
(da ora in poi rimaneva contumace. Parte_1 CP_3
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale dichiarava l'estinzione del credito portato nell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta e condannava al pagamento delle CP_3
spese di lite, compensandole tra le altre parti processuali. In particolare, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito, in quanto ritualmente effettuata a mezzo posta presso la residenza del ricorrente e riteneva, pure, infondata l'eccezione di pagamento, in mancanza di prova dei pagamenti asseritamente effettuati. Tuttavia, esaminata l'eccezione di prescrizione proposta da parte ricorrente, rilevava che al momento della notifica della intimazione di pagamento (19.01.2019) era già interamente decorso il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito (13.01.2013), con conseguente estinzione del credito oggetto di causa.
Avverso tale decisione ha proposto appello (già contumace nel giudizio di primo grado) CP_3
censurandola per i seguenti motivi: 1) omessa dichiarazione dell'inammissibilità dell'impugnazione in quanto riferita a eccezioni relative all'avviso di addebito, che si sarebbero dovute proporre nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso;
2) errata dichiarazione di estinzione del credito, in quanto, prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio, CP_3
aveva provveduto a notificare, in data 13.03.2014, altra intimazione di pagamento n. 059 2014
003086418000, riferita al medesimo avviso di addebito. Ha chiesto, dunque, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi la mancata prescrizione del credito per cui è causa.
Si è costituito in giudizio l' che ha ribadito le difese svolte nel giudizio di primo grado, aderendo CP_2
alle conclusioni rassegante da CP_3
Si è costituito nel presente giudizio , riproponendo l'eccezione di omessa Controparte_1 notifica dell'avviso di addebito, stante la inadeguatezza, a fini probatori, della documentazione
2 prodotta dall' ; ha riproposto, anche, l'eccezione di prescrizione del credito per i motivi illustrati CP_2
nel giudizio di primo grado e per quelli esposti nella decisione impugnata. Ha eccepito, inoltre,
l'inammissibilità della documentazione prodotta per la prima volta nel presente grado di giudizio da che -in quanto rimasta contumace nel giudizio di primo grado- doveva ritenersi decaduta dalla CP_3 possibilità di produrre nuovi documenti. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 22.01.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono fondati e devono essere accolti.
Per un più ordinato percorso motivazionale occorre esaminare, preliminarmente, l'eccezione riproposta da parte appellata, relativa alla omessa notifica dell'avviso di addebito n. 359 2012
000455018000 per i motivi già sopra richiamati (l'avviso di ricevimento era stato prodotto in copia e recava la sottoscrizione di persona sconosciuta).
Sul punto vale ribadire quanto già ritenuto dal Tribunale in merito alla idoneità probatoria della copia dell'avviso di ricevimento prodotto dall' , attestante la notifica dell'avviso di addebito presso la CP_2
residenza di , a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. CP_1
In particolare, vale richiamare i consolidati principi di diritto secondo cui la cartella esattoriale (come anche l'avviso di addebito) può essere notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. n.
11234/2014; n.11708/2011). Il contenuto dell'avviso di ricevimento, quanto alle attività compiute dall'ufficiale postale, ha natura di atto che gode di fede privilegiata, per superare la quale è necessaria la querela di falso (cfr. tra le tante Cass. n. 17291/2018, n. 23040/2016, n. 11452/2003); infatti, la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono, oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.
(Cass. n. 22092/2020, n. 4275/18, v. anche Cass. Sez. un. 9962/10).
La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data, dunque, è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo
3 del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
(Cass. n. 33563/2018; n. 12883/2020, n. 9400/2022).
Quanto alla lamentata inidoneità probatoria del predetto avviso di ricevimento, in quanto prodotto in copia, si rammenta che l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. n. 28096/2009; n. 14416/2013; n. 7775/2014; v. anche Cass. n. 24323/2018 e n. 12730/2016, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione).
Nella specie deve rilevarsi l'assoluta genericità delle contestazioni di parte appellata sul punto, con l'effetto che, in mancanza di elementi in contrario, la copia dell'avviso di ricevimento prodotto dall' rappresenta prova idonea dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito per cui è causa in CP_2
data 30.01.2013, trattandosi di documento privo di cancellazioni o estrapolazioni di pezzi del documento, segni di fotomontaggio o altro ancora.
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Accertata la rituale notifica dell'avviso di addebito, va detto che -in mancanza di tempestiva opposizione nel termine di 40 giorni di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/99- i crediti portati nel predetto atto sono divenuti irretrattabili, con conseguente preclusione delle eccezioni di merito riferite al periodo precedente alla formazione del titolo. Sono, pertanto, inammissibili tanto l'eccezione di pagamento dei crediti (asseritamente intervenuta sin dall'anno 2007), quanto l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata prima della formazione del titolo.
Ciò posto, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dall'avviso di addebito per effetto della mancata opposizione non impedisce, tuttavia, l'accertamento della prescrizione, o di fatti comunque estintivi del credito, eventualmente maturati successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, coperto dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cass.
n. 16024/2016, n. 2428/2019).
4 Sotto tale profilo -conformemente a quanto correttamente ritenuto dal Tribunale- deve rilevarsi che in atti non vi è prova del pagamento dei crediti neanche per il periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito.
Quanto alla prescrizione, deve darsi atto che ha eccepito la interruzione del termine di CP_3
prescrizione, producendo l'intimazione di pagamento n. 059 2014 003086418000, riferita al medesimo avviso di addebito, notificata all'appellato (al medesimo indirizzo in cui è stata recapitata l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione nel presente giudizio e ritirata dallo stesso destinatario, cfr. documento allegato agli atti di in data 13.03.2014. CP_3
Sulla scorta di tale documentazione, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal
30.01.2013 (notifica dell'avviso di addebito) risulta efficacemente interrotto, una prima volta, il
13.03.2014 (notifica dell'intimazione n. 059 2014 003086418000) e, una seconda volta, il 19.01.2019
(notifica dell'intimazione di pagamento n. 059 2018 9008495205 000 avverso cui è stato introdotto il presente giudizio).
Dunque, non è maturata la prescrizione dei crediti portati nell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio.
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità della produzione documentale relativa alla intimazione di pagamento n. 059 2014 003086418000, trattandosi di documento nuovo, prodotto per la prima volta nel presente grado di giudizio, da parte di già contumace nel giudizio di primo grado. CP_3
Le argomentazioni di parte appellata, tuttavia, non appaiono condivisibili.
Invero, è noto che, nel rito del lavoro, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (cfr. a proposito dell'eccezione di interruzione della prescrizione in materia contributiva, Cass. n. 29601/2024, n. 23518/2019, n. 14755/22018; più in generale, sui poteri istruttori in appello, cfr. Cass. n. 16358/2024).
Più in dettaglio, nel rito del lavoro, il giudice di appello deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria ex officio, con l'acquisizione della documentazione offerta contestualmente all'atto di impugnazione, ove tale documentazione sia indispensabile ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo (Cass. n. 7883/2019). I detti documenti vanno presi in
5 considerazione alla luce delle questioni oggetto del giudizio di primo grado e, poi, di quello di appello, senza che possa assumere rilevanza il solo fatto che l'appellante sia rimasto contumace in primo grado
(cfr. Cass. n. 19829/2024)
Nel caso di specie sussiste l'indispensabilità della prova prodotta da nel presente giudizio, in CP_3 quanto l'intimazione di pagamento notificata il 13.03.2014 è atto necessario a eliminare ogni incertezza circa la ricostruzione operata in fatto dal Tribunale in merito all'eccezione di prescrizione dei crediti, introdotta dalla stessa parte ricorrente nel giudizio di primo grado.
Tanto si deve ritenere ancor più ove si consideri che l'eccezione di interruzione della prescrizione si configura come eccezione in senso lato, sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 e 437 c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (cfr. argomenti in tal senso nella giurisprudenza sopra citata).
Per tutte le ragioni suddette, allora, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve essere rigettata.
Considerato che l'atto interruttivo della prescrizione è stato prodotto solo nel presente grado di giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 12.12.2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza del 19.10.2023 n. 3072 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_2
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da con Controparte_1 ricorso introduttivo del 28.02.2019.
Compensa le spese del doppio grado
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
6 Così deciso in Lecce, il 22.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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