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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 18/11/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
SETTORE CIVILE
N. 10/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Irene Colladet ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 10/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. MARIO RAFFAELLA (C.F. ) giusta C.F._2 CodiceFiscale_3
procura in atti;
attori contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._4
Convenuta contumace in punto: diritto di passaggio
CONCLUSIONI
Conclusioni degli attori (cfr. nota depositata in data 5.11.2025):
“nel merito: sia accertato e dichiarato che la sig.ra , con la sottoscrizione dei documenti di cui ai nn. 15, Controparte_1
16, 17 e 22, depositati in giudizio, o comunque verbalmente e per fatti concludenti, ha convenzionalmente riconosciuto (anche) in favore degli attori (comproprietari del bene immobile sito in Comune di Comelico Supe-riore (BL), fg. 59, mapp.le 15), il diritto di passaggio, pedonale e veicolare, senza limitazioni o condizioni di sorta, sulla strada esistente in loco, per la parte che pagina 1 di 12 si snoda sui fondi di sua proprietà o comproprietà siti in Comune di Comelico Superiore (BL), ora catastalmente contraddistinti al foglio 59, part. 57, 284, 287, 288, 292 e 293 o comunque ne ha autorizzato il transito, pedonale e veicolare, senza limiti di tempo;
sia conseguentemente accertato e dichiarato il diritto degli attori di transitare lungo tale strada, anche per la parte che si snoda sulla proprietà della convenuta, a piedi, con veicoli e mezzi meccanici, senza limitazioni di sorta;
in ogni caso: I) spese e compensi, anche della procedura di mediazione, ex art. 91 cpc e art. 12bis del D. Lgs 28/2010, come modificato dalla Legge n. 149/2022, nonché di causa integralmente rifusi, oltre contributo unificato, 15% rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
in via istruttoria: si richiamano i documenti depositati in giudizio e, con ogni e più ampia consentita riserva, si insiste per
l'ammissione della prova orale per testi sui capitoli articolati dagli attori nella pro-pria memoria ex art. 183 co VI n. 2
c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 2.1.2023, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare che: Controparte_1
I. quest'ultima, con la sottoscrizione dei documenti di cui ai nn. 15, 16, 17 e 22, di cui alla parte narrativa dell'atto introduttivo, o comunque verbalmente e per fatti concludenti, costituiva e riconosceva (anche) in favore degli attori e del fondo ora di loro comproprietà sito in Comune di Comelico Superiore (BL), fg. 59, mapp.le 15, la servitù di passaggio, pedonale e veicolare, senza limitazioni o condizioni di sorta, sulla strada ivi esistente, per la parte che si snoda sui fondi di sua proprietà e comproprietà siti in Comune di Comelico
Superiore (BL), catastalmente contraddistinti al foglio 59, part. 57, 284, 287, 288, 292 e 293 o comunque ne autorizzava il transito, pedonale e veicolare, senza limiti di tempo (con la precisazione che la strada si snoda sui fondi di cui ai mappa.li 57, 284 e 287 e lambisce i fondi confinanti 288, 292 3 293); e, di conseguenza, il diritto degli attori di transitare lungo tale strada, anche per la parte che si snoda sulla proprietà della convenuta, a piedi, con veicoli e mezzi anche pesanti (per quanto concerne questi ultimi limitatamente al pagina 2 di 12 tempo necessario per completare l'intervento di ristrutturazione che gli attori hanno intrapreso sulla loro proprietà);
II. che la strada di cui è causa, che si snoda lungo terreni di proprietà privata, ivi compresi quelli di proprietà della convenuta, è asservita ad uso pubblico ovvero sottoposta ad una servitù pubblica di passaggio, pedonale e veicolare, costituita per c.d. “dicatio ad patriam”, per soddisfare un pubblico generale interesse della collettività, che legittima il transito, pedonale e veicolare anche degli odierni attori, comproprietari del fondo sito in Comune di Comelico Superiore (BL), fg. 59, mapp.le 15, sulla strada di cui
è causa, anche per la parte che si snoda sulla proprietà o comproprietà della convenuta ovvero attraverso i fondi siti in Comune di Comelico Superiore (BL), catastalmente contraddistinti al foglio 59, part. 57, 284,
287, 288, 292 e 293, e che quindi gli attori hanno il diritto di transitare, a piedi, con veicoli e mezzi anche pesanti (per quanto concerne questi ultimi limitatamente al tempo necessario per completare l'intervento di ristrutturazione che gli attori hanno intrapreso sulla loro proprietà), senza limitazioni di sorta, lungo tale strada, anche per la parte che attraversa i fondi di proprietà o comproprietà della convenuta, per raggiungere la loro proprietà di cui al fg. 59, mapp.le 15. In via subordinata chiedeva di accertarsi l'interclusione del fondo di comproprietà degli attori sito in Comune di Comelico Superiore (BL), catastalmente contraddistinto al foglio 59, mappale 15, nonché che il percorso di cui alla strada già esistente e di cui è causa, per la parte che si snoda sui fondi di proprietà o comproprietà della convenuta, siti in
Comune di Comelico Superiore (BL), catastalmente contraddistinti al foglio 59, part. 57, 284, 287, 288, 292
e 293, rappresenta il più comodo e meno gravoso accesso alla via pubblica, e costituirsi per l'effetto servitù di passaggio coattivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1051, primo e terzo comma, cc. a carico dei fondi della convenuta siti in Comune di Comelico Superiore (BL), catastalmente contraddistinti al foglio 59, part. 57, 284, 287, 288, 292 e 293.
A fondamento delle proprie pretese gli attori allegavano:
- di aver acquistato in data 23 febbraio 2018 un compendio immobiliare sito in Comune di Comelico
Superiore, frazione di Casamazzagno, catastalmente censito al Fg. 59, mapp. 15 e Fg. 60, mapp. 207, 253 e pagina 3 di 12 266, ottenendo anche la voltura dei due permessi di costruire rilasciati alla precedente proprietà, sig.ra
(cfr. doc. n. 1); Parte_3
- che in particolare, col permesso di costruire n. 16/2017 del 12 febbraio 2018, presentato in sostituzione del precedente titolo edilizio, veniva autorizzata la “ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione fabbricato, traslazione della sagoma, ricomposizione volumetrica, applicazione della L.R. 32/2013 (3° Piano Casa) e realizzazione autorimessa interrata ai sensi della L. 122/1989 e realizzazione pista di accesso, mapp. n. 207, 253, 266 del fg. 60 e n.
15 del fg. 59” (cfr. doc. nn. 2, 3 e 4);
- che la demolizione veniva completata nella tarda primavera del 2018, mentre la nuova costruzione iniziava nel successivo autunno;
- che la sig.ra , con ricorso per manutenzione nel possesso datato 27.2.2019, dichiarando Controparte_1
di avere la proprietà ed il possesso di alcuni terreni e fabbricati in località Saliere del Comune di Comelico
Superiore, fraz. Casamazzagno (catastalmente contraddistinti al foglio 59, part. 57, 287, 289, 293, 284, 570, lamentava, quale molestia nel possesso, il passaggio degli odierni reclamanti sulla strada che attraversa anche i suoi terreni per accedere al mappale di loro proprietà (fg. 59, mapp.le n. 15) e chiedeva che venisse ordinato di far cessare il transito dei mezzi pesanti e di astenersi in futuro dal transitare o far transitare mezzi meccanici e/o qualsivoglia autoveicolo funzionale alla costruzione e/o all'utilizzo di una casa di civile abitazione, in luogo del preesistente tabià agricolo, sopra i fondi di proprietà ed in possesso della sig.ra ; CP_1
- che con provvedimento del 27.7.2019, veniva loro ordinato di “cessare e far cessare il transito dei mezzi pesanti, che per loro operano, e di astenersi in futuro da plurimo transito giornaliero di mezzi meccanici e/o di qualsivoglia autoveicolo funzionale alla costruzione e/o all'utilizzo di una casa di civile abitazione sopra i fondi di proprietà ed in possesso della sig.ra
, fissava in euro 150,00 la somma dovuta dai signori e per ogni ulteriore turbativa Controparte_1 Pt_1 Pt_2
arrecata alla situazione possessoria dell'arch. […]” (cfr. doc. n. 5); CP_1
- che il Tribunale a parziale accoglimento del reclamo dai medesimi proposto, li autorizzava a transitare due volte al giorno sul percorso esistente (due volte all'andata e due volte al ritorno) con onere di rimessione in pristino dei luoghi a seguito del passaggio in ipotesi di danneggiamento della sede viaria (cfr. doc. n. 6);
pagina 4 di 12 - che la sig.ra proponeva altresì ricorso al Capo dello Stato avverso i permessi di costruire n. CP_1
13/2016 dell'11.2.2017 e n. 16/2017 del 12.2.2018, nonché avverso il successivo atto di voltura datato
9.5.2018;
- che in seno al ridetto procedimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilasciava il proprio parere che, tra l'altro, riconosceva al tratto oggetto di contenzioso anche la natura di strada privata ad uso pubblico, come tale liberamente utilizzabile da tutti i proprietari dei fondi serviti (cfr. doc. 7);
- che la sig.ra formalizzava la rinuncia al ricorso e conseguentemente il Consiglio di Stato, con CP_1
provvedimento del 28.6.2021, ne dichiarava l'improcedibilità (cfr. doc. n. 8);
- di aver quindi ripreso i lavori nel settembre del 2022 nel rispetto dei provvedimenti emessi dal Tribunale in sede possessoria;
- di avere interesse ad ottenere un provvedimento che accerti e dichiari il loro diritto di transitare, sia a piedi che con autoveicoli, anche sul tratto di strada che attraversa i mappali di comproprietà o proprietà della convenuta;
- che con rogito del 22.7.2021, notaio di Brunico, rep. 10104, parte dei mappali interessati Persona_1
dal transito in questione venivano alienati ai sigg. e , Controparte_2 Controparte_3
nello specifico gli immobili siti in Comune di Comelico Superiore (BL), catastalmente contraddistinti al foglio 59, part. 293, sub. 4, foglio 59, part. 292, sub. 4 e 5, foglio 59, part. 279, 283, 284, 287 e 288 (cfr. doc.
n. 12);
- che in sede di mediazione (alla quale la sig.ra non partecipava – cfr. doc. 13) raggiungevano un CP_1
accordo con i coniugi che prevedeva il riconoscimento da parte di questi ultimi, della servitù, CP_2
pedonale e veicolare, anche sui mappali in comproprietà con la sig.ra , sul tracciato già esistente, CP_1
realizzato dai Servizi Forestali, sulla proprietà privata, ma con fondi pubblici e con l'assenso di tutti i diretti interessati, gestita/mantenuta spontaneamente da tutti i proprietari dei sedimi interessati dal transito, anche con la redazione e sottoscrizione di una “convenzione e regolamento”, datato 30.12.2010 (cfr. doc. n. 15) e stipulato tra i comproprietari della strada interessata dal transito, con la quale veniva altresì costituita pagina 5 di 12 l'associazione non riconosciuta, denominata , della Controparte_4
quale facevano parte anche la convenuta (atto costitutivo del 2.11.2011, con allegato statuto - cfr. doc. n.
16) e la dante causa degli odierni attori, sig.ra ; Parte_3
- di aver aderito a detta associazione con raccomandata ar in data 30.5.2018 (cfr. doc. n. 18);
- che con ulteriore scrittura privata in data 2.11.2011 (cfr. doc. n. 22), firmata singolarmente da tutti i soci che avevano costituito la ridetta associazione: i. all'art. 4 acconsentivano “a che i soci dell'associazione o comunque terzi da questa espressamente autorizzati, possano transitare sulla pista forestale di cui in premessa, realizzata anche sul proprio mappale, senza nulla pretendere”; ii. all'art. 5 si impegnavano “espressamente a comunicare il contenuto della presente scrittura privata e gli impegni assunti con la sua sottoscrizione ai propri aventi causa a qualsivoglia titolo, in modo tale da renderla opponibile agli stessi”; iii. all'art. 6 si impegnavano “a manlevare la sig.ra da Controparte_1
ogni responsabilità comunque connessa alla gestione ed utilizzo della pista forestale indicata nelle premesse, assicurando che verrà stipulata idonea copertura assicurativa”; iv. all'art. 7 la sig.ra autorizzava “espressamente CP_1
l'Associazione a consegnare copia della presente scrittura ai Servizi Forestali Regionali nonché a farne l'uso ritenuto più opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale”;
- che tale documento attestava e confermava la costituzione di una servitù di transito in favore di tutti i soci dell'associazione a condizione di reciprocità, senza limitazioni di sorta;
- che il ridetto tracciato, che in origine era una “pista forestale”, fin dalla sua realizzazione venne collaudata al transito veicolare pesante, posto che da subito servì per consentire le attività di esbosco e più in generale quella agricola, che è condotta con ingombranti mezzi meccanici;
- che sia la convenuta nel 2008, sia i coniugi nel 2018, sempre al fine di ristrutturare le rispettive Pt_4
unità immobiliari (ristrutturazione con cambio d'uso) percorrevano la strada in questione con mezzi pesanti;
- che ove si dovesse negare che la convenuta riconosceva agli attori il diritto di passaggio, sussistono nel caso di specie i presupposti per configurare una servitù d'uso pubblico per dicatio ad patriam: i. la strada in questione veniva realizzata nel corso del 2001 dal Servizio Forestale della Regione Veneto, con larghezza di pagina 6 di 12 circa 2,5-3 mt, innesto nella viabilità pubblica esistente, la quale - a propria volta - conduce all'abitato del
Comune di Comelico Superiore e, in prima battuta, alla Chiesetta di San Leonardo;
ii. è un passaggio, pedonale e veicolare, esercitato da una collettività di persone, qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
iii. la strada di cui trattasi soddisfava e soddisfa a tutt'oggi esigenze di carattere generale per il collegamento con la via pubblica e per collegarsi con le altre strade pubbliche dell'abitato di Casamazzagno;
- che, in via ulteriormente subordinata, sussistevano i presupposti per la costituzione di servitù a favore di fondo intercluso.
Alla prima udienza del 3.5.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte attrice chiedeva un rinvio, allegando che “è stato già definito un accordo transattivo che necessita solo di essere formalizzato e che potrebbe portare all'abbandono del presente contenzioso”.
All'udienza del 21.7.2023, rilevato che non erano state depositate note scritte, la causa veniva rinviata all'11.9.2023, con l'avvertimento che se nessuna delle parti avesse depositato le note nel nuovo temine, il giudice avrebbe ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.
All'udienza dell'11.9.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il difensore di parte attrice chiedeva un ulteriore rinvio per consentire la formalizzazione dell'accordo in sede notarile.
All'udienza del 20.12.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il difensore di parte attrice chiedeva un ulteriore rinvio per consentire la formalizzazione dell'accordo in sede notarile, depositando altresì la relativa scrittura privata sottoscritta digitalmente dalla convenuta.
All'udienza del 5.11.2024, il Giudice provvisoriamente assegnatario del fascicolo, dichiarava la nullità della notifica eseguita a mezzo pec nei confronti della convenuta dell'atto di citazione e ne disponeva la rinnovazione entro il termine del 10.12.2024, fissando nuova udienza per il giorno 25 marzo
2025.
All'udienza del 25.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevata la mancata costituzione della convenuta e ritenuta la regolarità della notificazione dell'atto Controparte_1
di citazione, intervenuta nei confronti della medesima in data 9.12.2024, veniva dichiarata la contumacia pagina 7 di 12 della convenuta.
La causa veniva istruita solo documentalmente.
In particolare, con la propria seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., gli attori allegavano di aver dato esecuzione all'accordo transattivo siglato con la convenuta in data 30 giugno 2023 (cfr. doc.
31), versando la somma concordata (cfr. doc. n. 32), mentre la sig.ra non teneva fede agli CP_1
impegni assunti.
In data 7.7.2025 il fascicolo veniva riassegnato a questo Giudice che, con provvedimento in data
15.7.2025, rilevato che la stessa parte attrice allegava che la sig.ra era comproprietaria di Controparte_1
alcuni fondi e ritenuto necessario assegnare un termine agli attori per: a) specificare l'intestazione catastale dei mappali interessati dalla richiesta servitù; b) dedurre in ordine alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli intestatari dei lotti in questione, assegnava termine per dedurre fino al 15.9.2025, rinviando all'udienza del 7.10.2025.
Con nota depositata in data 15.9.2025 gli attori deducevano quanto segue: “ritengono di limitare la loro domanda a quando richiesto in sede di conclusioni “nel merito, in via principale” al numero I) (autorizzazione al transito, pedonale e veicolare, concessa dalla convenuta sul piano negoziale ed obbligatorio) e pertanto dichiarano di rinunciare formalmente alla domanda di accertamento di servitù pubblica di passaggio costituita per c.d. “dicatio ad patriam” di cui al punto II delle conclusioni “nel merito, in via principale” nonché alla domanda di costituzione di servitù coattiva ex art. 1051 cc, cosi come formulata, “nel merito, in via mero subordine” nelle conclusioni dell'atto di citazione.”.
All'udienza del 13.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, il Giudice si riservava il deposito della sentenza ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.
La domanda nei termini di cui alla nota depositata in data 5.11.2025 è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti che si vengono di seguito a precisare.
Anzitutto occorre ricordare che l'art. 1103 c.c., rubricato “Disposizione della quota” consente a ciascun partecipante di disporre del suo diritto e di cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
pagina 8 di 12 Tale norma costituisce una declinazione del principio della non legittimazione del comproprietario a compiere atti di disposizione del bene comune che ne alterano la destinazione ex art. 1102 c.c..
Nel caso di specie, gli attori chiedevano di accertare che la convenuta aveva riconosciuto il loro diritto di passaggio, pedonale e veicolare, sui seguenti fondi di sua proprietà o comproprietà siti in Comune di Comelico Superiore (BL), ora catastalmente contraddistinti al foglio 59, part. 57, 284, 287, 288, 292 e
293.
Al riguardo, occorre specificare che dalle visure depositate in data 15.9.2025 dagli attori risulta che:
- la particella 57 sia intestata per la quota dell'intero in capo alla convenuta;
- le particelle 284 e 287 siano cointestate in capo alla convenuta ed ai signori e Controparte_2
CP_3
- la particella 288 sia intestata esclusivamente in capo ai signori e Controparte_2 CP_3
Quanto alle particelle 292 e 293 non risultano indicati gli intestatari catastali (trattandosi di immobile classificato come “ente urbano”, dovevano essere depositate le visure del catasto fabbricati, anziché quelle del catasto terreni) ma, secondo la ricostruzione attorea, supportata dai documenti in atti, la particella 292 risulta intestata esclusivamente ai signori e (cfr. doc. 12, 30), Controparte_2 CP_3
mentre la 293 è cointestata alla convenuta ed ai signori e Controparte_2 CP_3
Come evidenziato dalla ricostruzione attorea, queste particelle sono interessate dal passaggio di una strada realizzata dai Servizi Forestali con l'assenso di tutti i diretti interessati e che viene utilizzata da tutti i proprietari dei fondi limitrofi sia per il transito pedonale che veicolare (anche in occasione di altre ristrutturazioni di fabbricati con cambio di destinazione d'uso da rurale a residenziale esistenti nella zona, uno dei quali compiuto peraltro dalla stessa sig.ra sui mappali nn. 292/293 foglio 59). CP_1
Al fine di gestire e manutenere la ridetta strada, i proprietari dei sedimi interessati dal suo passaggio
(ivi compresa la convenuta) stipulavano fra loro una “convenzione e regolamento”, datata 30.12.2010 (cfr. doc.
n. 15), poi formalmente protocollata presso il Comune di Comelico Superiore (cfr. doc. n. 19).
In particolare, il paragrafo 2 della ridetta convenzione (si ripete, sottoscritta anche dalla convenuta)
pagina 9 di 12 statuiva che “La strada è di diritto privato ed hanno diritto al transito, che viene espressamente accettato dai firmatari: i proprietari dei fondi sui quali insiste la sede stradale, i firmatari, gli addetti del servizio forestale regionale, nonché tutte le persone espressamente autorizzate dagli aventi diritto al transito”.
In calce al medesimo documento si rinviene poi l'elenco di tutti i firmatari, nonché proprietari dei fondi sui quali insiste la sede stradale, tra i quali si rinviene anche la proprietaria del mappale n. 15 del fg. 59
dante causa degli odierni attori. Parte_3
Già questo documento sarebbe di per sé sufficiente ad accertare che la convenuta aveva autorizzato gli attori (in quanto attuali proprietari di un fondo sul quale insiste il sedime) a transitare attraverso la strada per cui è causa (per i tratti di cui è proprietaria e/o comproprietaria).
A ciò si aggiunga che in data 2.11.2011, i proprietari dei fondi interessati alla strada per cui è causa costituivano l'associazione non riconosciuta Controparte_4
finalizzata a regolare la manutenzione della strada ed il diritto di passaggio (cfr. doc. n. 16), in relazione alla quale la sig.ra figura tra i soci fondatori. CP_1
Nel relativo statuto (doc. 16), all'art. 4 rubricato “ammissione”, si legge: “Su espressa istanza sono soci di diritto tutti coloro che sono proprietari o usufruttuari, anche solo pro quota, dei fondi interessati dal passaggio della strada”.
Risulta agli atti che i sigg. – formulavano apposita istanza di adesione a detta Pt_1 Pt_2
associazione con raccomandata ar 30.5.2018 (cfr. doc. n. 18).
Non solo, contestualmente alla costituzione dell' Controparte_4
, ciascun socio firmava singolarmente un'ulteriore scrittura privata. Per quanto qui interessa (cfr.
[...]
doc. 22) la sig.ra , in proprio, quale comproprietaria del mapp.le n. 39 del foglio 59, in uno al sig. CP_1
comproprietario del medesimo mappale e Presidente dell'associazione all'art. 4 Parte_5
acconsentivano “a che i soci dell'associazione o comunque terzi da questa espressamente autorizzati, possano transitare sulla pista forestale di cui in premessa, realizzata anche sul proprio mappale, senza nulla pretendere”.
Deve pertanto ritenersi che la convenuta sig.ra , in forza delle suddette scritture, CP_1
riconosceva in favore, per quanto qui interessa, degli attori, il diritto di transitare sulla strada in questione,
pagina 10 di 12 per la parte che attraversa le sue proprietà.
In conclusione, sussistono i presupposti per accertare e dichiarare che la sig.ra , Controparte_1
con la sottoscrizione dei documenti di cui ai nn. 15, 16, 17 e 22, concedeva agli attori e Parte_1
, in qualità di comproprietari del bene immobile sito in Comune di Comelico Superiore (BL), Parte_2
fg. 59, mapp.le 15), il diritto di passaggio, pedonale e veicolare, senza limitazioni o condizioni di sorta, sulla strada esistente in loco, limitatamente alla quota parte di sua proprietà e/o comproprietà che si snoda sui fondi siti in Comune di Comelico Superiore (BL), ora catastalmente contraddistinti al foglio 59, part. 57,
284, 287, 292 e 293.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi per la mediazione e ricompresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto che la controparte non si è costituita e che l'istruttoria ha avuto natura esclusivamente documentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 10/2023 R.G. promossa da (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) contro C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ), ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta e/o CP_1 C.F._4
assorbita:
I. ACCERTA e DICHIARA che la sig.ra (c.f. ) Controparte_1 C.F._4
concedeva convenzionalmente agli attori (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. - in qualità di comproprietari del bene immobile sito in Parte_2 C.F._2
Comune di Comelico Superiore (BL), fg. 59, mapp.le 15), il diritto di passaggio, pedonale e veicolare, senza limitazioni o condizioni di sorta, sulla strada esistente in loco, limitatamente alla quota parte di sua proprietà e/o comproprietà, che si snoda anche sui fondi siti in Comune di Comelico Superiore (BL), ora catastalmente contraddistinti al foglio 59, part. 57, 284, 287, 292 e 293.
pagina 11 di 12 II. AN (c.f. ) a rimborsare a Controparte_1 C.F._4 Parte_1
(c.f. ) e (c.f. ) le spese di
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
lite, che si liquidano in € 441,00 per compensi per il procedimento di mediazione;
€ 3.500,00 per compensi per questo procedimento, € 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Belluno, 17/11/2025
Il Giudice dott. Irene Colladet
pagina 12 di 12