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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 1950 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conIGlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1950/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] E_
rappresentato e difeso dall'avv. GRAMAGLIA DARIO
e nata il [...] a [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. FORNENGO MARIA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
con ricorso depositato telematicamente in data 04/06/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
259/2024 pubblicata il 4/07/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 5/03/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della Per_1
stessa presso la madre, la quale si è già trasferita presso un immobile locato, sito in Narzole, Via
Pietro Gobetti n. 3;
• assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva di , allo stesso, il quale E_
continuerà a mantenervi la propria residenza;
• a titolo di compensazione per l'assegnazione della casa coniugale in via esclusiva al IG. E_
, nonché a titolo di conguaglio per l'assegnazione allo stesso di tutti i mobili e gli arredi in essa
[...]
versare, alla IG.ra , l'importo totale di euro 10.000,00 (diecimila), importo così determinato Pt_2
dalle parti e da ritenersi una tantum anche ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Il pagamento avverrà, quanto ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) contestualmente al deposito delle note scritte per la conferma delle condizioni di separazione consensuale e quanto ad euro 5.000,00
(cinquemila/00), contestualmente al deposito delle note scritte per la conferma di cessazione degli effetti civili del matrimonio in prosecuzione del procedimento di separazione introdotto col presente ricorso unico contenente il cumulo delle due domande;
• quanto alla regolamentazione del diritto di visita ed alla gestione della quotidianità, i coniugi concordano che il padre potrà tenere la figlia con sé, in base alle eIGenze di studio ed agli impegni extrascolastici della stessa, nonché sulla scorta dei turni lavorativi della madre, in base ad accordi di volta in volta assunti tra i genitori stessi, impegnandosi ad agevolare la SI.ra nel rispetto dei Pt_2
turni lavorativi;
• i ricorrenti si accorderanno di volta in volta anche sulla gestione della figlia in relazione alle festività;
• porre a carico del SI. un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di concorso al E_
mantenimento della figlia minore con rivalutazione annuale 100% indice ISTAT;
Per_1
• l'assegno unico spetterà alla SI.ra ; Parte_2 • le spese straordinarie, suddivise al 50% tra i genitori, saranno regolamentate in base al protocollo del Tribunale di Asti del 7 luglio 2017;
• i coniugi dichiarano di aver già, precedentemente al presente accordo di separazione, provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, nonché tutti i rapporti patrimoniali tra loro in essere e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
• le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
ricorrono altresì acciocché:
decorso il termine di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi in sede di separazione e previo passaggio in giudicato della sentenza che omologa la separazione consensuale, voglia procedere a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni sopra riportate per la separazione personale dei coniugi”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da nata a E_ Parte_2
SI (RC) il 10/06/1981, celebrato in FABRIZIA in data 06/08/2000, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 07/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conIGlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1950/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] E_
rappresentato e difeso dall'avv. GRAMAGLIA DARIO
e nata il [...] a [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. FORNENGO MARIA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
con ricorso depositato telematicamente in data 04/06/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
259/2024 pubblicata il 4/07/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 5/03/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della Per_1
stessa presso la madre, la quale si è già trasferita presso un immobile locato, sito in Narzole, Via
Pietro Gobetti n. 3;
• assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva di , allo stesso, il quale E_
continuerà a mantenervi la propria residenza;
• a titolo di compensazione per l'assegnazione della casa coniugale in via esclusiva al IG. E_
, nonché a titolo di conguaglio per l'assegnazione allo stesso di tutti i mobili e gli arredi in essa
[...]
versare, alla IG.ra , l'importo totale di euro 10.000,00 (diecimila), importo così determinato Pt_2
dalle parti e da ritenersi una tantum anche ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Il pagamento avverrà, quanto ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) contestualmente al deposito delle note scritte per la conferma delle condizioni di separazione consensuale e quanto ad euro 5.000,00
(cinquemila/00), contestualmente al deposito delle note scritte per la conferma di cessazione degli effetti civili del matrimonio in prosecuzione del procedimento di separazione introdotto col presente ricorso unico contenente il cumulo delle due domande;
• quanto alla regolamentazione del diritto di visita ed alla gestione della quotidianità, i coniugi concordano che il padre potrà tenere la figlia con sé, in base alle eIGenze di studio ed agli impegni extrascolastici della stessa, nonché sulla scorta dei turni lavorativi della madre, in base ad accordi di volta in volta assunti tra i genitori stessi, impegnandosi ad agevolare la SI.ra nel rispetto dei Pt_2
turni lavorativi;
• i ricorrenti si accorderanno di volta in volta anche sulla gestione della figlia in relazione alle festività;
• porre a carico del SI. un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di concorso al E_
mantenimento della figlia minore con rivalutazione annuale 100% indice ISTAT;
Per_1
• l'assegno unico spetterà alla SI.ra ; Parte_2 • le spese straordinarie, suddivise al 50% tra i genitori, saranno regolamentate in base al protocollo del Tribunale di Asti del 7 luglio 2017;
• i coniugi dichiarano di aver già, precedentemente al presente accordo di separazione, provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, nonché tutti i rapporti patrimoniali tra loro in essere e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
• le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
ricorrono altresì acciocché:
decorso il termine di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi in sede di separazione e previo passaggio in giudicato della sentenza che omologa la separazione consensuale, voglia procedere a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni sopra riportate per la separazione personale dei coniugi”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da nata a E_ Parte_2
SI (RC) il 10/06/1981, celebrato in FABRIZIA in data 06/08/2000, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 07/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.