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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/04/2024, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, all'udienza del 18 aprile 2024 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ai sensi dell'art. 429 c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 1671/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto: Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L675/1996) e promossa
D A
, residente in [...]Parte_1
c.f. C.F._1
avv. PR.SD. -PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
con sede legale in Ameglia (SP), in persona del Controparte_1
presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Parte_2
c.f. P.IVA_1
1 Avv. MUSUMECI TOTI, , , CP_2 Controparte_3
-PARTE CONVENUTA- Controparte_4
sulle
C O N C L U S I O N I
Precisate dalle parti come nei rispettivi atti introduttivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di ordinare a . Parte_1 Controparte_5 quale titolare del trattamento dei dati personali, di riscontrare l'istanza di accesso ai propri dati personali formulata con pec del 7.05.2023 e sollecitata con pec del 27.06.2023, confermare che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e consegnargli, in caso di risposta affermativa, copia di tali dati personali, con indicazione delle finalità del trattamento cui sono destinati e degli eventuali destinatari a cui sono stati comunicati.
A tal fine il ricorrente ha allegato di aver acceduto in data 6.4.2023 al sito internet www.sanlorenzoyacht.com (che utilizza i cd. "cookies”) di cui è titolare la società compilando il format di contatto presente nel Controparte_5
predetto sito, inserendo i propri dati personali tra cui nome, cognome, numero di telefono, indirizzo ed email;
di aver notato nei giorni immediatamente successivi alla visita al predetto sito la comparsa di messaggi pubblicitari riguardanti imbarcazioni e yacht di lusso sulle pagine web e social network consultate;
di aver inviato una pec in data 7.5.2023 alla società CP_5
chiedendo conferma che fosse o meno in corso il trattamento dei propri
[...]
dati personali e, in caso di conferma ed ai sensi della normativa vigente in materia di privacy ex D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679,
2 l'accesso a tali dati, con copia degli stessi e indicazione dell'identità e dei dati di contatto del titolare del trattamento, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento, degli eventuali destinatari a cui gli stessi dati personali vengono comunicati;
di non aver ricevuto alcuna risposta, nonostante anche successivo sollecito a mezzo pec in data 27.6.2023.
La società si è costituita in giudizio, eccependo Controparte_5
preliminarmente la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto non risulta che il in data 6.4.2023 abbia effettuato un accesso al sistema Pt_1
informatico di tramite la compilazione del form presente sul Controparte_5
sito della società, né risultano in generale accessi al sito con comunicazione di dati da parte del ricorrente nei giorni precedenti o successivi al 6.4.2023.
Nel merito la convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando di non aver acquisito alcun dato personale del ricorrente, ribadendo che questi non ha mai effettuato alcun accesso al sito web della società e, di conseguenza, di non aver mai trattato i suoi dati personali.
La causa giunge in decisione sulle sole produzioni documentali delle parti.
Oggetto del presente giudizio è dunque l'accertamento del diritto del ricorrente di accedere ai suoi dati personali previsto dal Reg UE 2016/679, recepito dal
D. Lgs. n. 101/2018.
Nel merito deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per la cessazione della materia del contendere.
Infatti la società convenuta, costituendosi in giudizio, ha reso le informazioni richieste e sollecitate da parte ricorrente prima dell'instaurazione del presente giudizio, a prescindere dal fatto che vi fosse normativamente tenuta, affermando di non avere mai acquisito i dati personali di quest'ultimo e di non esserne pertanto in possesso, né tantomeno di averli trattati in alcun modo
3 fornendo elementi probatori dai quali si può desumere l'insussistenza di alcun accesso al sito della società da parte del ricorrente (né del resto questi ha viceversa comprovato, anche mediante presunzioni, di aver effettuato alcun accesso al sito web della società convenuta e tantomeno di aver fornito a quest'ultima i propri dati personali, come allegato in ricorso).
Resta controversa la questione della ripartizione delle spese processuali.
La novità, tecnicità e particolarità delle questioni trattate, nonché l'assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali in merito alla normativa di settore (in riferimento in particolare all'individuazione del soggetto “interessato” ed al livello di specificità dell'interesse necessario per agire in giudizio anche alla luce dei più basilari principi processuali ovvero alla qualifica di “titolare dei dati personali” – se cioè debba intendersi tale, indiscriminatamente, ogni destinatario di istanze di accesso ex art. 15 Reg. UE 2016/679) costituiscono bastevoli giustificati motivi ex art. 92 comma 2 c.p.c. per operare la compensazione integrale delle spese rispettivamente sostenute dalle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c. così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere
DICHIARA integralmente compensate le spese processuali
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Cosi deciso in La Spezia all'udienza del 18.4.2024
Il Giudice
Lucia Sebastiani
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