Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 3996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3996 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 5519/2020
Così composta:
ED SE UN de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. 5519/2020
Promosso da
(C. F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Gianlorenzo Agliata che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
Nei confronti di
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Stefano D'Ercole che la rappresenta e
[...] difende per mandato in atti
INTERVENUTA
( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO : impugnazione sentenza 80/2020 del Tribunale di Velletri nel procedimento rg 2112/2018 – opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari -
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Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e iscritto a ruolo e Parte_1
impugnavano la sentenza del Tribunale di Velletri 80/2020 chiedendone la Parte_2 riforma. L'appellata non si costituiva;
interveniva in qualità di Controparte_3 Controparte_1 cessionaria del credito ex art. 58 TUB chiedendo il rigetto dell'impugnazione. L'udienza per la prima comparizione ex art. 350 c.p.c. era fissata per il giorno tre maggio 2021 . Era disposto rinvio per la decisione all'udienza del diciotto dicembre 2023; con provvedimento del ventuno febbraio 2023 era disposto rinvio d'ufficio al trenta giugno 2025. Il difensore dell'appellante, a ciò autorizzato come da procura in atti, dichiarava di rinunciare al giudizio di appello per essere intervenuto accordo transattivo con compensazione delle spese di lite e il difensore dell'intervenuta ( anch'esso in forza di procura ad hoc ) dichiarava di accettare la rinuncia con compensazione delle spese. Deve essere dichiarata la contumacia di in quanto non costituita pur in Controparte_3 presenza di rituale notifica dell'impugnazione. La rinuncia e l'accettazione sono state ritualmente proposte per cui sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. Le spese di appello sono compensate tra le parti costituite come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite del presente grado.
Roma, camera di consiglio del ventitrè giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ED UN de Courtelary
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