Articolo 3 della Legge 8 agosto 1980, n. 434
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 settembre 1980
Art. 3.
Coloro che, nel corso della lotta partigiana, gia' ricoprivano il grado di ufficiale o sottufficiale, effettivo o di complemento, possono optare per il riconoscimento piu' favorevole.
Entrata in vigore il 3 settembre 1980