Art. 3.
Coloro che, nel corso della lotta partigiana, gia' ricoprivano il grado di ufficiale o sottufficiale, effettivo o di complemento, possono optare per il riconoscimento piu' favorevole.
Coloro che, nel corso della lotta partigiana, gia' ricoprivano il grado di ufficiale o sottufficiale, effettivo o di complemento, possono optare per il riconoscimento piu' favorevole.