Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
14054/2020 R.G.
6797/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Bruno, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti riuniti iscritti al n° 14054 del ruolo generale dell'anno 2020 e n° 6797 del ruolo generale dell'anno 2021 e promossi da:
, in persona del Curatore, dott.ssa Controparte_1 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pigolotti Giovanni, con studio in Brescia, Via Solferino, n. 28, presso il quale ha eletto domicilio, in forza di procura in atti;
- attore -
contro e rappresentati e difesi dagli avv. Carla Sgarito e Controparte_2 CP_3
Giacomo Triolo, con studio in Agrigento, Via P. Mattarella, n. 305/I, presso i quali hanno eletto domicilio, in forza di procura in atti;
e
Eredità giacente di , in persona del Curatore avv. rappresentata e E_ CP_4 difesa dall'avv. Michele Ducoli, con studio in Darfo Boario Terme (BS), C.so Lepetit n. 43, presso il quale ha eletto domicilio, in forza di procura in atti;
-convenuti-
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
6797/2021 R.G.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.5.2022 le parti in causa hanno precisato, mediante note scritte, le proprie conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona Controparte_1
del Curatore, dott.ssa ha convenuto in giudizio e Parte_1 E_ Controparte_2
chiedendo al Tribunale di revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di donazione a rogito
[...]
TA , n. 42411/16842 rep./racc. del 22.5.2018, trascritto a Brescia il 15.6.2018 ai _1
numeri 26451/16968 r.g. e r.p. con cui aveva trasferito al figlio E_ Controparte_2 tutti i propri beni immobili;
inoltre l'attore ha chiesto, convenendo in giudizio
[...] [...]
e la moglie dichiararsi l'inefficacia dell'atto di costituzione di fondo Controparte_2 CP_3
patrimoniale a rogito TA nn. 35266/23659 rep./racc. del 18.3.2019, Persona_2
trascritto a Brescia in data 26.3.2019 ai nn. 31783/21021 r.g./r.p., stipulato dai predetti, avente ad oggetto, tra gli atri, gli immobili oggetto di donazione.
Si premette che in data 21.9.2018, con sentenza n. 178/2018, il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento di;
la Società era stata posta in liquidazione a seguito di Controparte_1 delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 30.9.2008.
In data 6.11.2020, il ha convenuto in giudizio , quale amministratore e _1 E_
poi liquidatore della Società, promuovendo azione di responsabilità ai sensi degli artt. 146 l.f. e 2394
c.c. e chiedendo condannarsi il convenuto al pagamento, in favore del , della somma di _1
Euro 840.604,68 o la diversa somma ritenuta dovuta o di giustizia, anche secondo valutazione equitativa. La causa è stata iscritta al n. r.g. 12178/2020.
A seguito di ispezioni ipotecarie e catastali, il TO ha accertato che , con atto E_
stipulato in data 22.5.2018, n. 42411/16842, TA , trascritto alla Conservatoria di _1
Brescia il 15.6.2018 ai numeri 26451/16968 r.g. e r.p., aveva donato al figlio Controparte_2
i beni immobili, siti in Pontoglio (BS), individuati come segue:
[...]
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 220 sub 3, cat. A4, vani 4,5, via San Martino n. 29 piano T 1,
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 220 sub 4, cat. A4, vani 2,0, via San Martino n. 55, piano 1;
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 224 sub 1, cat. C1, 21 mq, via San Martino n 55, piano T;
14054/2020 R.G.
6797/2021 R.G.
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 224 sub 2, cat. C1, 20 mq, via San Martino n 55, piano T;
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 224 sub 5, cat. A4,
3,5 vani, via San Martino n 55, piano T;
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 224 sub 8, cat. A4,
2,5 vani, via San Martino n 55, piano T;
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 224 sub 9, cat. A4,
2,5 vani, via San Martino n 55, piano T;
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 224 sub 10, cat. A4,
2,5 vani, via San Martino n 55, piano 3;
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 220 sub 5, fg. 5 mapp.
224 sub 13, cat. A4, 2,0 vani, via San Martino n 55, piano T;
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 217, fg. 5 mapp. 218, fg. 5 mapp. 220 sub 1, cat. C3, mq. 115, via San Martino n 29 piano T;
quota 1/3 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 644, cat. F1, mq. 90 mq., via Montonale, piano T.
Ritenendone sussistenti i presupposti, il ha quindi introdotto il presente giudizio di _1
revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., iscritto al n. r.g. 14054/2020.
Con comparsa di risposa depositata in data 8.3.2021 si sono costituti in giudizio e E_
chiedendo il rigetto delle domande di parte attorea ed evidenziando Controparte_2
l'insussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Successivamente, il TO ha appreso che in data 18.3.2019, e la Controparte_2
moglie avevano costituito fondo patrimoniale nel quale il primo aveva conferito, tra le CP_3
altre, le unità immobiliari, site in Pontoglio (BS), al medesimo pervenute dal padre , E_
in forza dell'atto di donazione stipulato in data 22.5.2018.
Il , quindi, con atto di citazione notificato in data 31.5.2021, ha convenuto in giudizio _1
e al fine di sentir dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. Controparte_2 CP_3
2901 c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale a rogito TA nn. Persona_2
35266/23659 rep./racc. del 18.3.2019, trascritto a Brescia in data 26.3.2019 ai nn. 31783/21021
r.g./r.p., con il quale aveva conferito in fondo patrimoniale, ai sensi Controparte_2 dell'art. 167 c.c., i beni immobili ricevuti in donazione dal padre.
La causa è stata iscritta al n. r.g. 6797/2021.
In data 21.10.2021, è stata disposta la riunione delle cause. 14054/2020 R.G.
6797/2021 R.G.
Con comparsa di risposta depositata in data 12.11.2021, si sono costituiti Controparte_2
e la moglie i quali hanno contestato la ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. CP_3
e hanno quindi chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui agli artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. e successivamente rimessa sul ruolo onde ottenere chiarimenti e tentare all'esito la conciliazione della lite.
Nelle more del processo, è deceduto e all'udienza del 4.5.2023 il Giudice ha E_ dichiarato l'interruzione del processo. L'attore ha depositato ricorso in riassunzione in data 29.6.2023
e il Giudice ha fissato l'udienza del 14.12.2023, assegnando termine per la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto ai convenuti.
I convenuti e hanno depositato comparsa di costituzione e Controparte_2 CP_3
risposta in riassunzione in data 27.11.2023, riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi.
Stante la rinuncia all'eredità da parte degli eredi, il ricorso in riassunzione è stato notificato all'eredità giacente di , in persona del Curatore, che si è costituito con comparsa di costituzione E_
e risposta del 11.4.2024, riportandosi alle difese e alle conclusioni svolte dai precedenti difensori.
***
Va pregiudizialmente esaminata l'eccezione inerente la costituzione tardiva dei convenuti
[...]
e sollevata da parte attrice con la prima memoria di cui all'art. 183, Controparte_2 CP_3
comma 6, c.p.c..
Si rileva che i convenuti, nonostante la regolarità della notificazione, si sono costituiti tardivamente.
Infatti, la prima udienza di trattazione era fissata per il 18 novembre 2021 con termine per la costituzione sino a venti giorni prima;
i convenuti hanno depositato la comparsa di costituzione e risposta in data 12 novembre 2021.
La costituzione tardiva “implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile”, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione articolata nella comparsa di risposta relativamente all'azione revocatoria del fondo patrimoniale.
Si rileva altresì l'infondatezza dell'istanza, proposta dai convenuti, di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa che sia definita l'azione di responsabilità promossa nei confronti di E_
, iscritta al n. r.g. 12178/2020 e radicata presso il Tribunale di Brescia.
[...]
Si rileva in punto di diritto, che il giudizio di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non è soggetto alla sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c., come statuito da consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass. 28 giugno 2018, n. 17110); in particolare, “il giudizio promosso con l'azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria ex articolo 295 c.p.c. nel caso di pendenza di controversia 14054/2020 R.G.
6797/2021 R.G. sull'accertamento del credito, essendo sufficiente, per l'esperimento dell'azione ex articolo 2901 c.c.,
l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente. Ciò in quanto la definizione della controversia sul credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico- giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria”).
Ne consegue il rigetto dell'istanza di sospensione ex art 295 c.p.c..
Ciò posto, sussistono i requisiti di cui all'art. 2901 c.c. al fine dell'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria.
Si rileva, in punto di diritto, che ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria non è necessaria l'esistenza di un diritto di credito definitivamente accertato, essendo invece sufficiente che l'attore possa vantare una semplice ragione di credito ovvero una legittima aspettativa di credito che non appaia manifestamente pretestuosa (cfr. Cass. 22 marzo 2021, n. 8019; Cass. 11573/2013; Cass.
17 ottobre 2001, n. 12678).
Nella specie, si ritiene sussistere il requisito oggettivo di cui all'art. 2901 c.c..
Risulta infatti documentato che l'attore è titolare di una ragione di credito che trova fondamento nell'azione di responsabilità promossa ai sensi degli artt. 146 l.f. e 2394 c.c. nei confronti di E_
, in quanto amministratore e, successivamente, senza soluzione di continuità (dal 30.9.2008),
[...] liquidatore di L'azione di responsabilità è stata promossa per i danni cagionati alla Controparte_1
Società poi fallita e ai suoi creditori. È stata altresì formulata domanda di risarcimento dei danni per un ammontare pari ad Euro 840.604,68.
Stante la non manifesta infondatezza delle ragioni di credito del nei confronti di _1 E_
, che si evincono dal contenuto della documentazione prodotta dal (docc. nn. 3,12
[...] _1
e 14), ne consegue la sussistenza del predetto requisito di cui all'art. 2901 C.C..
I convenuti hanno eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria.
Si ribadisce che l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria dispiegata dai convenuti è inammissibile in quanto sollevata con comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente in data 12.11.2021 e, dunque, oltre i termini previsti dall'art. 167 c.p.c..
Ad abundantiam si rileva che l'eccezione è comunque palesemente infondata, considerato che l'art. 2903 c.c. dispone: “L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto”: la domanda di parte attrice ha ad oggetto, da un lato, l'atto di donazione nn. 42411/16842, a rogito TA
, stipulato in data 22.5.2018, con cui ha trasferito al figlio _1 E_ [...]
tutti i suoi beni immobili;
dall'altro, ha ad oggetto l'atto di costituzione di fondo Controparte_2
patrimoniale stipulato da e avente ad oggetto i beni ricevuti Controparte_2 CP_3
in donazione dal padre, stipulato in data 18.3.2019, nn. 35266/23659, a rogito TA Per_2 14054/2020 R.G.
6797/2021 R.G.
Pertanto entrambi i giudizi di revocatoria sono stati introdotti dal entro il termine _1
quinquennale sopra specificato.
Si ritiene altresì sussistente il pregiudizio derivante dall'atto di donazione e dal susseguente atto di costituzione di fondo patrimoniale.
Al riguardo, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il seguente principio di diritto: “in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni” (cfr. Cass., 25 settembre 2019, n. 23907).
Inoltre, con riguardo al requisito oggettivo dell'eventus damni, è principio consolidato che
“presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”
(Cass. 19 luglio 2018, n. 19207; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2530; Cass. 04 luglio 2006, n. 15265;
Cass. 27 ottobre 2004, n. 20813).
Orbene, sussiste indubbiamente una oggettiva diminuzione del patrimonio del debitore, con conseguente riduzione della garanzia patrimoniale, posto che ha trasferito al figlio E_
tutti i suoi beni immobili, a titolo gratuito. Ciò appare altresì evidente Controparte_2 dall'esame dell'ispezione catastale allegata da parte attrice sub n. 6, ove il nome di E_
non compare. Risulta dunque evidente che si è spogliato di tutti i suoi beni E_
immobili, esponendo in tal modo i creditori ad un grave pregiudizio.
Con riferimento al successivo conferimento dei beni in fondo patrimoniale, si rileva che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'atto, proveniente da entrambi i coniugi, è revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., mediante declaratoria di inefficacia nei confronti del creditore istante. Infatti, la costituzione del fondo patrimoniale è idonea ad arrecare un pregiudizio al patrimonio del debitore, non solo di tipo quantitativo, ma anche qualitativo, considerata la limitazione prevista dall'art. 170
c.c.. (cfr. Cass. 7 luglio 2007, n. 15310: “In tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, sussistono i presupposti, trattandosi di atto a titolo gratuito, per 14054/2020 R.G.
6797/2021 R.G.
la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia. Per la gratuità dell'atto (nella specie costitutivo di fondo patrimoniale con riguardo ad un immobile e stipulato in data posteriore al protesto di un assegno bancario) a determinare l'"eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), ovvero la previsione di un mero danno potenziale.”)
Nella specie i convenuti, mediante gli atti oggetto di revocatoria, hanno certamente compromesso le possibilità di soddisfacimento dei creditori: da un lato, , mediante donazione, si è E_ spogliato di tutti i suoi beni immobili in favore del figlio dall'altro, Controparte_2
-con la moglie ha conferito in un fondo patrimoniale tutti Controparte_2 CP_3
i beni immobili ricevuti in donazione dal padre, sottoponendoli pertanto al vincolo di destinazione previsto dall'art. 170 c.c..
Né è stata fornita, dai convenuti, prova contraria circa l'insussistenza dell'eventus damni.
Con riferimento all'elemento soggettivo, l'art. 2901 c.c. attribuisce rilevanza alla collocazione temporale dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito. Qualora l'atto sia compiuto anteriormente al sorgere del credito, è necessaria la dolosa preordinazione;
se compiuto posteriormente, è sufficiente la c.d. scientia damni.
Si rileva, anzitutto, che per l'esperibilità dell'esercizio dell'azione revocatoria è necessaria l'esistenza di un credito, o di una ragione di credito, non anche la sua esigibilità. L'anteriorità del credito deve essere accertata in base al momento in cui esso è sorto e non a quello successivo in cui venga accertato con sentenza o si sia divenuto concretamente esigibile (cfr., ex multis, Cass. 5 settembre 2019, n.
22161; Cass. 10 luglio 2014, n. 15773; Cass. 10 agosto 2011, n. 17356; Cass. 9 aprile 2009, n. 8680).
Appare evidente che il credito a tutela del quale l'attore ha esperito azione revocatoria ordinaria è anteriore al compimento dell'atto dispositivo impugnato. Si osserva, al riguardo, che i fatti per cui è stata promossa azione ex artt. 146 l.f. e 2394 c.c. sono stati commessi da a partire E_
dal 2007 e sino alla data di dichiarazione di fallimento, in qualità di amministratore unico e, successivamente di liquidatore.
Di conseguenza, il credito risarcitorio è sorto in epoca antecedente il compimento degli atti dispositivi oggetto di azione revocatoria, poiché antecedenti sono i plurimi fatti illeciti attribuiti a E_
, da cui la ragione di credito risarcitorio trae origine.
[...] 14054/2020 R.G.
6797/2021 R.G.
Non vi è dubbio, quindi, che si verta nell'ipotesi prevista dall'art. 2901, comma 1, n. 1, prima parte, per la quale è sufficiente “che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore”.
Occorre dunque valutare se, al momento del compimento degli atti dispositivi, sussistesse l'elemento soggettivo della scientia damni, la cui prova può essere fornita anche per mezzo di presunzioni semplici (cfr, ex multis, Cass. 30 dicembre 2014, n. 27546: “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.)
Nella specie, sussistono una serie di elementi presuntivi che permettono di ritenere raggiunta la prova dell'esistenza della scientia damni in capo al debitore , ossia: E_
a. quanto all'atto di donazione, la stipula è avvenuta in data 22.5.2018 e, quindi, pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento di , avvenuta in data 21.9.2018; di Controparte_1
tale società, , padre di era prima amministratore e, E_ Controparte_2
successivamente (a partire dal 30.9.2008), liquidatore, senza soluzione di continuità;
b. per mezzo di tale atto di disposizione, si è spogliato di tutti i suoi beni immobili E_
in favore del figlio come risulta dalla visura catastale allegata da parte Controparte_2
attrice sub doc. n. 6;
c. non vi è dubbio che alla data del 22.5.2018 fosse noto a lo stato di decozione E_
della Società, posto che questi ha ricoperto la carica di Amministratore Unico dal 28.4.1989 e, senza soluzione di continuità, di liquidatore a partire dal 30.9.2008;
d. i bilanci di esercizio 2016 e 2017, allegati da parte attrice all'atto di citazione sub docc. nn. 10 e
11, evidenziano perdite di esercizio pari, rispettivamente, ad Euro 252.993,00 e 134.853,00; emerge, altresì, un patrimonio netto negativo pari, rispettivamente, ad Euro 1.344.725,00 ed Euro
1.479.578,00.
Le circostanze appena menzionate valgono a far ritenere che fosse consapevole E_ del pregiudizio che l'atto di donazione avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori del fallimento di lì
a poco dichiarato.
Con specifico riferimento all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con riferimento ai c.d. acquisti a cascata, la necessità di accertare la ricorrenza della mala fede in capo al sub acquirente, ossia della consapevolezza della 14054/2020 R.G.
6797/2021 R.G. revocabilità dell'atto presupposto, come si evince dal disposto dell'art. 2901 4 comma c.c. (cfr. Cass.
28 agosto 2004, n. 17214; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27230; Cass. 5 novembre 2010, n. 22550).
La ricorrenza del suddetto requisito psicologico deve quindi essere accertata rispetto a
[...]
che, avendo ricevuto in donazione dal padre i beni immobili Controparte_2 E_ già menzionati, li ha successivamente conferiti in fondo patrimoniale, sottraendoli così all'intervento dei creditori.
Il conferimento dei beni immobili si connota per una serie di elementi presuntivi che consentono di ritenere integrata la prova della consapevolezza in capo a della Controparte_2 revocabilità dell'atto presupposto, in particolare:
a. il rapporto di filiazione intercorrente tra e E_ Controparte_2
b. la qualità di socio rivestita da in , Controparte_2 Controparte_1
come si evince dalla visura allegata da parte attrice sub doc. 5; in particolare, Controparte_2
risulta essere stato socio per una quota pari al 5% del capitale sociale.
[...]
Nella specie sussiste oltretutto anche la scientia damni in ordine al conferimento dei beni in fondo patrimoniale;
in particolare, si evidenzia quanto segue:
a. l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato stipulato in data 18.3.2019, cioè successivamente alla dichiarazione di fallimento di , risalente al Controparte_1
21.9.2018;
b. e risultano coniugati dal 9.7.1994 in regime di separazione Controparte_2 CP_3
dei beni e sino al 18.3.2019 non avevano costituito un fondo patrimoniale;
c. alla data di costituzione del fondo patrimoniale i figli erano ormai adolescenti.
Le suddette circostanze inducono a ritenere che fosse ben consapevole Controparte_2 non solo della revocabilità dell'atto di donazione, ma anche del pregiudizio che anche la costituzione del fondo patrimoniale avrebbe potuto arrecare alle ragioni dei creditori.
Del tutto inammissibili si ritengono le prove orali richieste dai convenuti, stante l'inconferenza e genericità delle circostanze dedotte.
Sussistono dunque i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria promossa da
[...]
. Controparte_1
Di conseguenza, va dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di
[...]
, l'atto di donazione a rogito TA , n. 42411/16842 Controparte_1 _1
rep./racc. del 22.5.2018, trascritto a Brescia il 15.6.2018 ai numeri 26451/16968 r.g. e r.p. ed avente ad oggetto i beni immobili, siti in Pontoglio (BS), individuati come segue:
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 220 sub 3, cat. A4, vani 4,5, via San Martino n. 29 piano T 1, 14054/2020 R.G.
6797/2021 R.G.
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 220 sub 4, cat. A4, vani 2,0, via San Martino n. 55, piano 1;
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 224 sub 1, cat. C1, 21 mq, via San Martino n 55, piano T;
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 224 sub 2, cat. C1, 20 mq, via San Martino n 55, piano T;
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 224 sub 5, cat. A4,
3,5 vani, via San Martino n 55, piano T;
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 224 sub 8, cat. A4,
2,5 vani, via San Martino n 55, piano T;
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 224 sub 9, cat. A4,
2,5 vani, via San Martino n 55, piano T;
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 224 sub 10, cat. A4,
2,5 vani, via San Martino n 55, piano 3;
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 220 sub 5, fg. 5 mapp.
224 sub 13, cat. A4, 2,0 vani, via San Martino n 55, piano T;
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 217, fg. 5 mapp. 218, fg. 5 mapp. 220 sub 1, cat. C3, mq. 115, via San Martino n 29 piano T;
quota 1/3 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 644, cat. F1, mq. 90 mq., via Montonale, piano T.
Per l'effetto, va dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di Controparte_1
l'atto di costituzione del fondo patrimoniale 18.3.2019 a rogito del TA
[...]
nn. 35266/23659 rep./racc., trascritto a Brescia in data 26.3.2019 ai nn. Persona_2
31783/21021 di r.g./r.p., limitatamente ai suddetti beni immobili siti nel Comune di Pontoglio (BS).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni altra domanda od eccezione disattesa,
- dichiara inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di Controparte_1
l'atto di donazione a rogito TA , n. 42411/16842 rep./racc. del
[...] _1
22.5.2018, trascritto a Brescia il 15.6.2018 ai numeri 26451/16968 r.g. e r.p.;
- dichiara inefficace, per l'effetto, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale 18.3.2019 a rogito del
TA nn. 35266/23659 rep./racc., trascritto a Brescia in data 26.3.2019 ai Persona_2
nn. 31783/21021 di R.G./R.P.. limitatamente ai beni immobili oggetto di donazione;
14054/2020 R.G.
6797/2021 R.G.
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- condanna e l'Eredità giacente di , in Controparte_2 CP_3 E_
persona del Curatore, in solido tra loro, a rifondere a le Controparte_1
spese di lite che si liquidano in Euro 20.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Brescia in data 31.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno