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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani – Sez. Civile - in persona della Giudice Dott.ssa Adele Pipitone, all'esito del termine concesso per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ex art.127 ter cpc, giusta previsione di cui all'art.281 sexies c.p.c.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.836 dell'anno 2023 R.G. Affari Civili Contenziosi promossa da
(C.F.: ), residente in [...], Largo Alcide De Gasperi, n. 7, Parte_1 CodiceFiscale_1 elett.te domiciliato in Alcamo al c/so Gen. Medici, n. 10, presso lo studio dell'avv. Salvatore Di
Giorgi, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
Opponente
Contro
Si. (P.I.: ), con sede legale in Piraino, viale Regione Siciliana, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Maniaci Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta è infondata e come tale va rigettata, con conseguente conferma del d.i. opposto.
E' sufficiente osservare che nel giudizio di cognizione ordinaria, quale è quello che consegue all'opposizione a decreto ingiuntivo, ciascuna parte assume la propria effettiva e naturale posizione sostanziale di creditore e debitore, restando a carico del creditore – avente veste di attore in senso sostanziale ma convenuto in senso formale – di dar prova dell'esistenza del credito e del debitore - opponente –, avente veste di attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale, – quella di addurre eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (così ex plurimis Cass. 8718/2000).
Ciò in quanto l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria, per il creditore-opposto, e, di converso, sugli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito per il debitore-opponente (cfr. ex multis, Cass. 22 aprile
2003 n. 6421).
Inoltre, se è pur vero che nel nostro ordinamento è previsto che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., è altresì vero che i documenti prodotti a corredo del procedimento monitorio non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nell'eventuale giudizio di 1 opposizione all'ingiunzione, cosicché, nell'ipotesi di contestazione del credito fatto valere, si dovrà procedere agli accertamenti secondo lo schema del giudizio di cognizione ordinaria.
Egualmente nel caso di credito fondato su fattura posto che, pacificamente, la fattura è elemento idoneo a sufficiente a fondare la concessione del d.i., ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, in quanto documento unilateralmente formato dal creditore, non costituisce prova dell'esistenza del credito contestato, con conseguente onere probatorio del rapporto obbligatorio sottostante ed indicato in fattura, onere a carico di parte opposta (così Cass.
5071/2009).
Nella fattispecie in esame è appena il caso rilevare che le contestazioni dedotte avverso le fatture poste a fondamento del ricorso non hanno trovato adeguato riscontro nelle risultanze processuali assunte, essendo stato provato, di contro, sia il rapporto di fornitura sia l'effettiva consegna della merce.
In particolare, con la prova testimoniale assunta, è emerso, in modo chiaro e concordante, la sussistenza di un rapporto debito-credito fra le parti del giudizio, in parte riconosciuto dallo stesso opponente, nonché la tipologia di prestazione, come indicata in fattura.
Di contro, parte opponente, non ha allegato sufficienti elementi diretti a confutare l'esistenza del credito indicato in fatture.
Ne consegue il rigetto della domanda, con conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, giusto quanto statuito ex D.M.147/22, ai valori minimi, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa:
- Rigetta l'opposizione proposta con conseguente conferma del d.i. n°446/17;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 2.500,00 per compensi di procuratore, oltre rimborso spese gen. al 15%, IVA e CAP come per legge. Così deciso in Trapani, all'esito della camera di consiglio del 23.4.2025
Ia Giudice
Dott.ssa Adele Pipitone
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