CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 352/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente ROMANO EMANUELA, Relatore SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1591/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato pressoEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SI - NZ Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000586000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000586000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000586000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000586000 IVA-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000586000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 148/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) in via pregiudiziale, sospendere inaudita altera parte il preavviso di fermo amministrativo n. 030.80.2024.0000.0586.000 notificato il 6 marzo 2024; 2) nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità preavviso di fermo amministrativo 030.80.2024.0000.0586.000, in relazione alle sottese cartelle di pagamento per i motivi sopra esposti;
3) condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Conclusioni resistente ER: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NZ, contrariis reiectis, - in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità in fatto ed in Ricorrente_1diritto dell'opposizione esperita dalla Sig.ra avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400000586 e le sottese cartelle di pagamento n. 030 2022 00095590 49 e n. 030 2022 00117367 64 e, per l'effetto, disporne il rigetto;
- in via gradata, nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudicante ritenesse fondate le ragioni della ricorrente, mantenere indenne l'Agente della SI dagli effetti negativi del giudicato per le ragioni spiegate. Con vittoria di spese ed onorari, come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente Avvocato”.
Resistente AE: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La contribuente, propone ricorso chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 030.80.2024.0000.0586.000, notificato il 6 marzo 2024 dall'Agenzia delle Entrate SI, relativo a due cartelle di pagamento concernenti IVA 2017–2018 e IRPEF 2018.
La contribuente espone innanzitutto che, già dal 5 gennaio 2024, aveva consegnato Società_1l'autovettura oggetto di fermo (Volkswagen Tiguan) alla società s.r.l.s. per la vendita, e dunque non ne aveva più la disponibilità quando il preavviso le è stato notificato. Poiché la consegna è anteriore al preavviso e alla possibile trascrizione del fermo, si sostiene che il provvedimento sia inefficace e non possa produrre effetti né nei confronti della ricorrente né dell'acquirente.
Un secondo motivo riguarda la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti alle cartelle: la ricorrente afferma che tali atti non le sono mai stati comunicati, con conseguente nullità derivata del preavviso di fermo. Richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'omissione della notifica dell'atto presupposto vizia l'atto successivo ed evidenzia che spetta all'Agenzia produrre le relate di notifica o gli avvisi di ricevimento, non essendo ammessi documenti equipollenti.
In modo analogo, si deduce anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento.
Si costituisce ER chiedendo il rigetto del ricorso producendo la prova della notifica degli atti presupposti.
Si costituisce anche l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando che alcuna trascrizione del passaggio di proprietà dell'auto risulta dal Pra, la cui visura viene inserita nel corpo dell'atto.
La ricorrente deposita memorie di replica evidenziando che ad oggi, la vettura in parola è stata venduta a soggetto terzo e pertanto l'eventuale iscrizione del fermo amministrativo sarebbe comunque illegittima.
All'udienza odierna presenti la ricorrente e l'agenzia delle entrate che insistono nelle rispettive conclusioni già rassegnate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
In relazione al primo motivo di ricorso relativo alla perdita di possesso dell'autovettura sulla quale grava il preavviso di fermo amministrativo n. 030.80.2024.0000.0586.000, si rileva che a supporto della stessa la ricorrente si è limitata a produrre una semplice scrittura privata, non registrata e quindi anche priva di data certa, di attribuzione della vettura in conto vendita ad una concessionaria. È evidente che tale scrittura nulla prova, dato che non equivale a compravendita ed in ogni caso, alla data del ricorso non vi era alcuna prova di trascrizione del passaggio di auto ad altri (cfr. estratto del PRA prodotto da AE). In effetti la parte ricorrente non produce alcun documento da cui risulti la trascrizione dell'atto di cessione del veicolo, ma solo un accordo per scrittura privata con la concessionaria di veicolo di affidamento in conto vendita del veicolo. Anche dell'allegata (nella memoria conclusionale) vendita a terzo, la ricorrente non produce alcuna prova.
Quanto al secondo motivo di ricorso, ER ha provato anche la notifica degli atti prodromici: la cartella n. 030 2022 0009559049 è stata consegnata in data 17.11.2022 nelle mani di familiare convivente, che sottoscriveva personalmente l'avviso di ricevimento (all. n. 03); - la cartella n. 030 2022 00117367 64 è stata consegnata il 28.02.2023 direttamente nelle mani della destinataria, che sottoscriveva personalmente l'avviso di ricevimento (all. n. 04).
Il ricorso deve dunque essere rigettato con vittoria di spese di lite per la resistente ER da Difensore_2distrarsi in favore dell'avv.to , dichiaratasi antistataria e per l'AE, costituitasi a mezzo di proprio dipendente.
P.Q.M.
La Corte , disattesa ogni contraria istanza, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 1.736,00 per compensi oltre accessori di Difensore_2legge in favore dell'avv.to , dichiaratasi antistataria e di euro 1388,00 per compensi, oltre accessori, in favore dell' Agenzia delle Entrate. NZ, 26 gennaio 2026
Il giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Romano Il Presidente
Avv.to Antonio Maccarone
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente ROMANO EMANUELA, Relatore SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1591/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato pressoEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SI - NZ Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000586000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000586000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000586000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000586000 IVA-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400000586000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 148/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) in via pregiudiziale, sospendere inaudita altera parte il preavviso di fermo amministrativo n. 030.80.2024.0000.0586.000 notificato il 6 marzo 2024; 2) nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando la nullità preavviso di fermo amministrativo 030.80.2024.0000.0586.000, in relazione alle sottese cartelle di pagamento per i motivi sopra esposti;
3) condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Conclusioni resistente ER: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NZ, contrariis reiectis, - in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità in fatto ed in Ricorrente_1diritto dell'opposizione esperita dalla Sig.ra avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400000586 e le sottese cartelle di pagamento n. 030 2022 00095590 49 e n. 030 2022 00117367 64 e, per l'effetto, disporne il rigetto;
- in via gradata, nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudicante ritenesse fondate le ragioni della ricorrente, mantenere indenne l'Agente della SI dagli effetti negativi del giudicato per le ragioni spiegate. Con vittoria di spese ed onorari, come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente Avvocato”.
Resistente AE: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La contribuente, propone ricorso chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 030.80.2024.0000.0586.000, notificato il 6 marzo 2024 dall'Agenzia delle Entrate SI, relativo a due cartelle di pagamento concernenti IVA 2017–2018 e IRPEF 2018.
La contribuente espone innanzitutto che, già dal 5 gennaio 2024, aveva consegnato Società_1l'autovettura oggetto di fermo (Volkswagen Tiguan) alla società s.r.l.s. per la vendita, e dunque non ne aveva più la disponibilità quando il preavviso le è stato notificato. Poiché la consegna è anteriore al preavviso e alla possibile trascrizione del fermo, si sostiene che il provvedimento sia inefficace e non possa produrre effetti né nei confronti della ricorrente né dell'acquirente.
Un secondo motivo riguarda la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti alle cartelle: la ricorrente afferma che tali atti non le sono mai stati comunicati, con conseguente nullità derivata del preavviso di fermo. Richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'omissione della notifica dell'atto presupposto vizia l'atto successivo ed evidenzia che spetta all'Agenzia produrre le relate di notifica o gli avvisi di ricevimento, non essendo ammessi documenti equipollenti.
In modo analogo, si deduce anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento.
Si costituisce ER chiedendo il rigetto del ricorso producendo la prova della notifica degli atti presupposti.
Si costituisce anche l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando che alcuna trascrizione del passaggio di proprietà dell'auto risulta dal Pra, la cui visura viene inserita nel corpo dell'atto.
La ricorrente deposita memorie di replica evidenziando che ad oggi, la vettura in parola è stata venduta a soggetto terzo e pertanto l'eventuale iscrizione del fermo amministrativo sarebbe comunque illegittima.
All'udienza odierna presenti la ricorrente e l'agenzia delle entrate che insistono nelle rispettive conclusioni già rassegnate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
In relazione al primo motivo di ricorso relativo alla perdita di possesso dell'autovettura sulla quale grava il preavviso di fermo amministrativo n. 030.80.2024.0000.0586.000, si rileva che a supporto della stessa la ricorrente si è limitata a produrre una semplice scrittura privata, non registrata e quindi anche priva di data certa, di attribuzione della vettura in conto vendita ad una concessionaria. È evidente che tale scrittura nulla prova, dato che non equivale a compravendita ed in ogni caso, alla data del ricorso non vi era alcuna prova di trascrizione del passaggio di auto ad altri (cfr. estratto del PRA prodotto da AE). In effetti la parte ricorrente non produce alcun documento da cui risulti la trascrizione dell'atto di cessione del veicolo, ma solo un accordo per scrittura privata con la concessionaria di veicolo di affidamento in conto vendita del veicolo. Anche dell'allegata (nella memoria conclusionale) vendita a terzo, la ricorrente non produce alcuna prova.
Quanto al secondo motivo di ricorso, ER ha provato anche la notifica degli atti prodromici: la cartella n. 030 2022 0009559049 è stata consegnata in data 17.11.2022 nelle mani di familiare convivente, che sottoscriveva personalmente l'avviso di ricevimento (all. n. 03); - la cartella n. 030 2022 00117367 64 è stata consegnata il 28.02.2023 direttamente nelle mani della destinataria, che sottoscriveva personalmente l'avviso di ricevimento (all. n. 04).
Il ricorso deve dunque essere rigettato con vittoria di spese di lite per la resistente ER da Difensore_2distrarsi in favore dell'avv.to , dichiaratasi antistataria e per l'AE, costituitasi a mezzo di proprio dipendente.
P.Q.M.
La Corte , disattesa ogni contraria istanza, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 1.736,00 per compensi oltre accessori di Difensore_2legge in favore dell'avv.to , dichiaratasi antistataria e di euro 1388,00 per compensi, oltre accessori, in favore dell' Agenzia delle Entrate. NZ, 26 gennaio 2026
Il giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Romano Il Presidente
Avv.to Antonio Maccarone