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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
R.G. 2408/2021
Il Giudice Dr. Valentina Prudente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
) assistiti e difesi da Avv. SCARANO ANTONIO ANGELO C.F._2 appellante e
(C.F. ), assistito e difeso da Avv. PALLINI Controparte_1 P.IVA_1
PIETRO appellato
C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._3
appellato
CONCLUSIONI:
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE EVENTI E Pt_1 Pt_2
:
[...]
“Voglia il tribunale Ill.mo, in totale riforma della gravata sentenza, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
- annullare ovvero dichiarare nulla la delibera del 6/11/19 adottata dal condominio corrente in Massa al viale Roma, 215 per i motivi esposti in narrativa dell'atto CP_1 introduttivo del giudizio e del presente atto;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori, IVA e CPA come per legge, oltre spese e compenso per la mediazione.” CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA Controparte_1
“
1. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare in quanto infondato in fatto e diritto l'appello proposto dai sig.ri e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
99/2021 del giudice di pace di Massa.
2. Condannare parte appellante all'integrale refusione delle spese di lite, tenendo conto della giurisprudenza sul punto sopra citata e ricomprendendo anche le fasi di trattazione/istruttoria
(Cassa. 11034/22, 28325/2022, 29857/2023, 26843/2023).”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 99/2021 Parte_1 Parte_2 del gdp di Massa, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dagli appellanti avverso la delibera condominiale del 6.11.2019 (sostitutiva della precedente delibera del
7.8.2019), per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 1137 c.c.
Il g.d.p. ha, in particolare, rilevato che gli attori non avevano prodotto la notifica al condominio dell'invito di partecipazione al procedimento di mediazione dagli stessi instaurato, adempimento che avrebbe impedito la decadenza.
Gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza, evidenziando che l'intervenuta decadenza non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte convenuta nel primo atto difensivo, avendo natura sostanziale. Secondo gli appellanti, il g.d.p. avrebbe potuto invitare le parti a produrre la documentazione che attestasse la notifica dell'invito alla mediazione, anche in considerazione del fatto che vi era prova della partecipazione del condominio al procedimento (come attestato dal verbale di prima comparizione).
Conclude, pertanto, che, in riforma dell'impugnata sentenza, la delibera condominiale del 6.11.2019 venga annullata o dichiarata nulla, in quanto con la stessa sarebbe stata approvata una voce di spesa (quella relativa al compenso dell'avvocato Pallini per incarico stragiudiziale) senza preventiva autorizzazione e senza alcun giustificativo.
Si costituiva il condominio in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
, chiedendo il rigetto Controparte_3 Controparte_4 dell'appello, in quanto inammissibile e infondato.
Restava contumace . Controparte_2
La causa era istruita documentalmente.
Si dà atto che il fascicolo è stato riassegnato con provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022 alla scrivente, dinnanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 27.12.2024. Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e 20 per le repliche, la causa era trattenuta in decisione.
***
Il primo motivo di appello, con cui e contestano la Parte_1 Parte_2 violazione da parte della sentenza impugnata dell'art. 1137 c.c. è fondato. È, infatti, orientamento consolidato quello secondo il quale l'eccezione di decadenza dal termine di cui all'art. 1137 c.c. ha natura sostanziale, rientra nella disponibilità delle parti, e, in quanto eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dal convenuto in comparsa (cfr. Cass.
n.8449/2008; Cass. 8216/2005; Cass. 15131/2001), ciò che non è avvenuto nel caso in esame.
pag. 2/5 Deve, pertanto, essere respinta, in quanto tardivamente proposta, l'eccezione di decadenza sollevata dal condominio appellato.
Nondimeno, l'impugnazione non può trovare accoglimento.
Con il secondo motivo di appello, i condomini ripropongono le medesime doglianze già avanzate dinnanzi al g.d.p. chiedendo che venga dichiarata la nullità o l'annullabilità della delibera assembleare del 6.11.2019, che ha sostituito la precedente del 9.8.2019.
Sul punto occorre premettere che sul regime di invalidità delle delibere assembleari sono, da ultimo, intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato che “in tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico – dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” – e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all' “ordine pubblico” o al “buon costume”; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c. In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, numeri 2) e 3), c.c. e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, c.c.” (cfr. Cass. civ, S.U., n. 9838/2021).
Gli appellanti lamentano violazione di legge in relazione all'approvazione del punto 1 dell'ordine del giorno (approvazione del bilancio consuntivo mag. 18 - apr. 19, in cui è compresa la voce di spesa “28/01/19 - (G15) - Avv. Pietro Pallini - trattativa stragiudiziale decreto ingiuntivo”), in quanto tale spesa non sarebbe stata mai sottoposta al vaglio dell'assemblea e quindi autorizzata.
Tuttavia, dall'esame della delibera impugnata risulta che:
- all'assemblea sono intervenuti 11 condomini su 12 totali, per complessivi 914/1000, e la delibera è stata assunta con la maggioranza di 746/1000;
- la spesa relativa al compenso dell'avvocato Pallini era stata specificamente contestata dai condomini e (“il signor e anche la signora CP_2 Pt_2 CP_2 Pt_2 non riconoscono la spesa dell'avvocato Pallini […] il sig. e la sig.ra CP_2 per complessivi 168 millesimi non approvano il consuntivo 2018/2019”), dal Pt_2 che si desume che detta voce è stata, quindi, discussa e approvata in assemblea dalla maggioranza dei condomini (oltre che specificamente indicata nella bozza di consuntivo allegata alla convocazione dell'assemblea), nel rispetto del numero legale previsto sia dall'art. 1136, anche per assemblee di prima convocazione, sia dall'art. 4 del regolamento di condominio (2/3 dei partecipanti al condominio e 2/3 del valore del condominio in prima convocazione;
1/3 dei partecipanti del condominio e 1/3 del valore del condominio in seconda convocazione).
pag. 3/5 Pertanto, non si rinvengono, nel caso in esame, profili di illegittimità della delibera impugnata tali da giustificarne l'annullamento.
Peraltro, è necessario sottolineare che il conferimento di incarico stragiudiziale a un legale, pur non rientrando nelle attribuzioni ai sensi dell'art. 1131 e 63 disp att. c.c., in ordine alle quali l'amministratore può agire anche in assenza di previa delibera assembleare, al fine di tutelare gli interessi dell'ente di gestione, nondimeno, può essere successivamente ratificato dall'assemblea (cfr. Cass. Sez. 2, 23 gennaio 2014, n. 1451, e da Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865, con riferimento alla necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore soltanto in riferimento alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore) e che, nel caso di specie, la ratifica è pacificamente e validamente intervenuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto dei parametri medi di cui al d.m. 55/14 e ss. mm., del valore, delle fasi svolte, della complessità e della natura della causa, nonché di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 del citato decreto:
Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 200,00
Fase decisionale, valore medio: € 200,00
Compenso tabellare (valori medi) € 662,00
Oltre a detta somma spettano, a titolo di onorario, le spese generali nella misura del 15 %,
IVA e CPA, se e come per legge dovuti, oltre le spese di CTU
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
nei confronti di
[...] Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del g.d.p. di MASSA n. 99/2021 così provvede:
RIGETTA l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
CONDANNA e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € Controparte_1
662,00, a titolo di onorario, oltre 15 % per spese generali, IVA, se dovuta, e CPA, come per legge;
pag. 4/5 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in data 24/04/2025.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
pag. 5/5