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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/07/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1041/2018 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via J. Palach, 35 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Pianura Maria Grazia (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E.P. Murmura snc con gli avv.ti Triolo Ettore e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione indebito da disconoscimento di giornate agricole. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29/05/2018, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere l'accertamento accertare del diritto della stessa all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2011/2016, nonché alle prestazioni previdenziali corrispondenti, già riconosciute e di cui l' ha chiesto la restituzione essendo divenute indebite CP_1
a seguito del disconoscimento delle giornate. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Preliminarmente voglia sospendere invia immediata ai sensi dell'articolo 47 decreto legislativo 546 del 1992 l'esecutorietà
1 degli atti impugnati attesa la fondatezza del ricorso per i motivi dedotti ed il grave di irreparabile danno che deriverebbe alla ricorrente dalla restituzione delle somme a lei spettanti competitività di La città di acquisto e riduzione della serenità familiare per mancanza di congruo sostentamento economico;
voglia altresì, accogliere il presente ricorso e per l'effetto ritenere dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o nullità annullabilità dei provvedimenti di reiezione delle domande di disoccupazione agricola impugnati identificati con raccomandata numero 66546741457-5 racc. n. 66546741459-7, 66546741461-1, 665467414655, nonché il provvedimento relativo alla restituzione delle somme percepite a titolo di indennità di malattia e maternità identificato con raccomandato al numero 665467943384, nonché il provvedimento relativo alla Credo parentale identificato con raccomandata numero 66546794339 5,66546 7943407E raccomandata numero 665467943429, nonché il provvedimento relativo alla restituzione delle somme percepite a titolo di congedo per identificato con raccomandata numero 665467943418 eh 665467943430, per tutti i motivi come specificati in premessa, accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato della signora presso l'azienda agricola del signor Parte_2 Parte_3 per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 e conseguentemente accertare dichiarare la fondatezza della pretesa avanzata attraverso le domande di disoccupazione agricola degli anni di che trattasi, nonché la legittimità delle somme percepite a titolo di indennità di malattia e maternità per il periodo che va dal 26 maggio 2014 al 26 dicembre 2017, nonché quelle percepite a titolo di congedo trent'anni per il periodo 11.1.2013 al 10.4.2013; dal 15.2.2014 al 14.5.2014; dal 18.3.2015 al 15.6.2015, Nonché quelle percepite a titolo di congedo per maternità dal 14.9.2013 al 14.202014 e dal 28.6.2017 al 28.11.2017; Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi nominativi di bracciantili e agricoli del Comune di San Gregorio di Bona Pegli anni 2012, 2013 2014 2015 nel 2016; Conseguentemente disapplicare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di San Gregorio di Ippona emesso nei confronti della signora Pt_2 con avverso il quale si è già provveduto ad inoltrare ricorso all'istituto nei termini di Parte_1 legge, anche quello relativo al disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 CP_ Accertare dichiarare illegittima o inefficacia e/o nulla la richiesta avanzata dall di restituzione delle somme corrisposte alla signora titoli di indennità di disoccupazione Parte_1 agricola per gli anni 2.013,4 2014, 2015 nel 2016, nonché la richiesta avanzata per la restituzione delle somme a titolo di indennità di malattia e maternità per il periodo dal 26 maggio 2014 al 26 dicembre 2017; nonché la richiesta avanzata per la restituzione delle somme a titolo di congedo parentale per il periodo dall'undici gennaio 2013 al 10 Aprile 2013, dal 18 Marzo 2015 al 15 giugno 2015 e dal 15 Febbraio 2014 al 14 maggio 2014; Nonché la richiesta avanzata per la restituzione delle somme a titolo di congedo per maternità per il periodo dal 14/09/2013 al 14 0 2 2014 nonché dal 28/06/2017 al 28/11/2017 disporre l'irripetibilità di tutte le somme richieste con le comunicazioni come sopra identificate attesa la mancanza di dolo in capo alla ricorrente per tutte le considerazioni come svolte in premessa conseguentemente condannare l'istituto alla restituzione delle somme qualora durante le more del giudizio saranno illegittimamente trattenute a tale titolo punto e Virgo accertare e dichiarare in conseguenza del riconoscimento del diritto della bracciante all'inclusione degli elenchi nominativi agricoli annuali, illegittimità o inefficacia EO nullità EO annullabilità di ogni atto prodromico o successivo emanato ed emanando che richieda la restituzione di somma a qualsiasi titolo per effetto della prestazione lavorativa”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, instando per la reiezione della domanda attorea ed eccependo preliminarmente
2 l'intervenuta decadenza del ricorrente dal potere d'introdurre la presente azione giudiziale, non prima di aver precisato come l'azione recuperatoria contrastata dal ricorrente discenda dal disconoscimento conseguente a verbale ispettivo dell'azienda agricola/datrice di lavoro del ricorrente - delle giornate svolte dallo stesso in qualità di bracciante agricolo. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Come correttamente rilevato dall'Ente previdenziale, a seguito del disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura insorge a carico dell'interessato l'onere di contrastare la determinazione adottata da mediante la proposizione di un ricorso amministrativo CP_1
(nelle forme previste dall'art. 11, d. lgs. 375/1993) ovvero – in mancanza – dell'azione giudiziaria contemplata dall'art. 22 del d. l. 7/1970, convertito nella l. 83/1970, secondo il quale «contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore [oggi: il Giudice del Lavoro] nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza».
3. Orbene, tenendo sempre a mente il suddetto termine, appunto pari a centoventi giorni, risulta essenziale – al fine di comprendere il dies a quo della sua decorrenza – valutare il momento in corrispondenza del quale il provvedimento di cancellazione dalle liste dei lavoratori agricoli (reso noto nelle forme telematiche stabilite dall'art. 38, VII c., d. l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011, giusta il quale «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con CP_1 le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione») abbia acquisito natura definitiva.
4. Ciò è avvenuto, con riferimento alla posizione del ricorrente, il 25.3.2018.
5. La pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, infatti, è stata adempiuta (e documentata) da – senza incontrare alcuna controdeduzione ex CP_1 adverso – dal 10.3.2018 al 25.3.2018, nel volgere dei successivi centoventi giorni, dunque, il provvedimento dell'Istituto è stato contrastato mediante la proposizione della relativa azione giudiziaria, poiché quest'ultima risulta proposta con ricorso depositato il 29/05/2018 dall'ultima data utile per la sua corretta instaurazione, ne discende la sua tempestività.
6. E' assolutamente consolidato in giurisprudenza il principio di diritto secondo cui la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più
3 recenti, Cass., ordinanza 1° febbraio 2024, n. 3003; Cass., ordinanza 1° febbraio 2024, n. 3009, Cass. nn. 12001/2018 e 31954/2019, sulla scorta di Cass., S.U., n. 1133/2000). Giova ordunque evidenziare come la Suprema Corte con sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, abbia posto in capo al beneficiario della prestazione previdenziale l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione. Infatti, il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto». Nella specie, il ricorrente ha mancato di provare la sussistenza del rapporto lavorativo. All'udienza del 8/07/2024 il teste ha dichiarato: <è vero sono a Testimone_1 conoscenza di ciò perché ogni tanto la aiutavo con i bambini perché doveva andare a lavoro". Circa il capitolo di prova sub b) il testimone risponde: "sul punto posso riferire che lavorava alle dipendenze del sig. ciò mi veniva riferito dalla ricorrente Pt_3
Circa il capitolo di prova sub c) il testimone risponde: so che veniva pagata ma non so come Circa il capitolo di prova sub d) il testimone risponde è vero, ciò mi è stato riferito dalla ricorrente ogni tanti mi regalava qualcosa dalla campagna perché io non mi pagavo per guardare i bambini;
Circa il capitolo di prova sub e) il testimone risponde e' vero sono a conoscenza di ciò perché mi veniva riferito dalla ricorrente;
>>. L'esito istruttorio non ha permesso di valorizzare la domanda nei termini rappresentati dall'istante poiché il teste – unico escusso nel corso del giudizio – ha ammesso di avere una conoscenza non diretta delle circostanze capitolate, quando addirittura apprese dalla stessa ricorrente. La testimone, non essendo impiegata presso il medesimo datore, non ha dato contezza dell'effettività, frequenza, durata della prestazione né ha specificato l'arco temporale in cui collocare le prestazioni, in funzione di quelli di malattia e maternità oggetto dell'indebito opposto. L'onere probatorio gravante sulla ricorrente non appare pertanto assolto.
7. Per le ragioni sopra esposte la domanda non può essere accolta.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna, alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in Parte_1 CP_1 misura pari a 1.200,00 euro, come per legge.
Vibo Valentia, 9/7/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via J. Palach, 35 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Pianura Maria Grazia (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E.P. Murmura snc con gli avv.ti Triolo Ettore e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresenta e Email_2 difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione indebito da disconoscimento di giornate agricole. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29/05/2018, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere l'accertamento accertare del diritto della stessa all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2011/2016, nonché alle prestazioni previdenziali corrispondenti, già riconosciute e di cui l' ha chiesto la restituzione essendo divenute indebite CP_1
a seguito del disconoscimento delle giornate. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Preliminarmente voglia sospendere invia immediata ai sensi dell'articolo 47 decreto legislativo 546 del 1992 l'esecutorietà
1 degli atti impugnati attesa la fondatezza del ricorso per i motivi dedotti ed il grave di irreparabile danno che deriverebbe alla ricorrente dalla restituzione delle somme a lei spettanti competitività di La città di acquisto e riduzione della serenità familiare per mancanza di congruo sostentamento economico;
voglia altresì, accogliere il presente ricorso e per l'effetto ritenere dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o nullità annullabilità dei provvedimenti di reiezione delle domande di disoccupazione agricola impugnati identificati con raccomandata numero 66546741457-5 racc. n. 66546741459-7, 66546741461-1, 665467414655, nonché il provvedimento relativo alla restituzione delle somme percepite a titolo di indennità di malattia e maternità identificato con raccomandato al numero 665467943384, nonché il provvedimento relativo alla Credo parentale identificato con raccomandata numero 66546794339 5,66546 7943407E raccomandata numero 665467943429, nonché il provvedimento relativo alla restituzione delle somme percepite a titolo di congedo per identificato con raccomandata numero 665467943418 eh 665467943430, per tutti i motivi come specificati in premessa, accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato della signora presso l'azienda agricola del signor Parte_2 Parte_3 per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 e conseguentemente accertare dichiarare la fondatezza della pretesa avanzata attraverso le domande di disoccupazione agricola degli anni di che trattasi, nonché la legittimità delle somme percepite a titolo di indennità di malattia e maternità per il periodo che va dal 26 maggio 2014 al 26 dicembre 2017, nonché quelle percepite a titolo di congedo trent'anni per il periodo 11.1.2013 al 10.4.2013; dal 15.2.2014 al 14.5.2014; dal 18.3.2015 al 15.6.2015, Nonché quelle percepite a titolo di congedo per maternità dal 14.9.2013 al 14.202014 e dal 28.6.2017 al 28.11.2017; Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi nominativi di bracciantili e agricoli del Comune di San Gregorio di Bona Pegli anni 2012, 2013 2014 2015 nel 2016; Conseguentemente disapplicare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di San Gregorio di Ippona emesso nei confronti della signora Pt_2 con avverso il quale si è già provveduto ad inoltrare ricorso all'istituto nei termini di Parte_1 legge, anche quello relativo al disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 CP_ Accertare dichiarare illegittima o inefficacia e/o nulla la richiesta avanzata dall di restituzione delle somme corrisposte alla signora titoli di indennità di disoccupazione Parte_1 agricola per gli anni 2.013,4 2014, 2015 nel 2016, nonché la richiesta avanzata per la restituzione delle somme a titolo di indennità di malattia e maternità per il periodo dal 26 maggio 2014 al 26 dicembre 2017; nonché la richiesta avanzata per la restituzione delle somme a titolo di congedo parentale per il periodo dall'undici gennaio 2013 al 10 Aprile 2013, dal 18 Marzo 2015 al 15 giugno 2015 e dal 15 Febbraio 2014 al 14 maggio 2014; Nonché la richiesta avanzata per la restituzione delle somme a titolo di congedo per maternità per il periodo dal 14/09/2013 al 14 0 2 2014 nonché dal 28/06/2017 al 28/11/2017 disporre l'irripetibilità di tutte le somme richieste con le comunicazioni come sopra identificate attesa la mancanza di dolo in capo alla ricorrente per tutte le considerazioni come svolte in premessa conseguentemente condannare l'istituto alla restituzione delle somme qualora durante le more del giudizio saranno illegittimamente trattenute a tale titolo punto e Virgo accertare e dichiarare in conseguenza del riconoscimento del diritto della bracciante all'inclusione degli elenchi nominativi agricoli annuali, illegittimità o inefficacia EO nullità EO annullabilità di ogni atto prodromico o successivo emanato ed emanando che richieda la restituzione di somma a qualsiasi titolo per effetto della prestazione lavorativa”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, instando per la reiezione della domanda attorea ed eccependo preliminarmente
2 l'intervenuta decadenza del ricorrente dal potere d'introdurre la presente azione giudiziale, non prima di aver precisato come l'azione recuperatoria contrastata dal ricorrente discenda dal disconoscimento conseguente a verbale ispettivo dell'azienda agricola/datrice di lavoro del ricorrente - delle giornate svolte dallo stesso in qualità di bracciante agricolo. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Come correttamente rilevato dall'Ente previdenziale, a seguito del disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura insorge a carico dell'interessato l'onere di contrastare la determinazione adottata da mediante la proposizione di un ricorso amministrativo CP_1
(nelle forme previste dall'art. 11, d. lgs. 375/1993) ovvero – in mancanza – dell'azione giudiziaria contemplata dall'art. 22 del d. l. 7/1970, convertito nella l. 83/1970, secondo il quale «contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore [oggi: il Giudice del Lavoro] nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza».
3. Orbene, tenendo sempre a mente il suddetto termine, appunto pari a centoventi giorni, risulta essenziale – al fine di comprendere il dies a quo della sua decorrenza – valutare il momento in corrispondenza del quale il provvedimento di cancellazione dalle liste dei lavoratori agricoli (reso noto nelle forme telematiche stabilite dall'art. 38, VII c., d. l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011, giusta il quale «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con CP_1 le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione») abbia acquisito natura definitiva.
4. Ciò è avvenuto, con riferimento alla posizione del ricorrente, il 25.3.2018.
5. La pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, infatti, è stata adempiuta (e documentata) da – senza incontrare alcuna controdeduzione ex CP_1 adverso – dal 10.3.2018 al 25.3.2018, nel volgere dei successivi centoventi giorni, dunque, il provvedimento dell'Istituto è stato contrastato mediante la proposizione della relativa azione giudiziaria, poiché quest'ultima risulta proposta con ricorso depositato il 29/05/2018 dall'ultima data utile per la sua corretta instaurazione, ne discende la sua tempestività.
6. E' assolutamente consolidato in giurisprudenza il principio di diritto secondo cui la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più
3 recenti, Cass., ordinanza 1° febbraio 2024, n. 3003; Cass., ordinanza 1° febbraio 2024, n. 3009, Cass. nn. 12001/2018 e 31954/2019, sulla scorta di Cass., S.U., n. 1133/2000). Giova ordunque evidenziare come la Suprema Corte con sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, abbia posto in capo al beneficiario della prestazione previdenziale l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione. Infatti, il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto». Nella specie, il ricorrente ha mancato di provare la sussistenza del rapporto lavorativo. All'udienza del 8/07/2024 il teste ha dichiarato: <è vero sono a Testimone_1 conoscenza di ciò perché ogni tanto la aiutavo con i bambini perché doveva andare a lavoro". Circa il capitolo di prova sub b) il testimone risponde: "sul punto posso riferire che lavorava alle dipendenze del sig. ciò mi veniva riferito dalla ricorrente Pt_3
Circa il capitolo di prova sub c) il testimone risponde: so che veniva pagata ma non so come Circa il capitolo di prova sub d) il testimone risponde è vero, ciò mi è stato riferito dalla ricorrente ogni tanti mi regalava qualcosa dalla campagna perché io non mi pagavo per guardare i bambini;
Circa il capitolo di prova sub e) il testimone risponde e' vero sono a conoscenza di ciò perché mi veniva riferito dalla ricorrente;
>>. L'esito istruttorio non ha permesso di valorizzare la domanda nei termini rappresentati dall'istante poiché il teste – unico escusso nel corso del giudizio – ha ammesso di avere una conoscenza non diretta delle circostanze capitolate, quando addirittura apprese dalla stessa ricorrente. La testimone, non essendo impiegata presso il medesimo datore, non ha dato contezza dell'effettività, frequenza, durata della prestazione né ha specificato l'arco temporale in cui collocare le prestazioni, in funzione di quelli di malattia e maternità oggetto dell'indebito opposto. L'onere probatorio gravante sulla ricorrente non appare pertanto assolto.
7. Per le ragioni sopra esposte la domanda non può essere accolta.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna, alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in Parte_1 CP_1 misura pari a 1.200,00 euro, come per legge.
Vibo Valentia, 9/7/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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