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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 223/2025
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili.
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 12.2.2025 da
C.F.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Giovanni (PC), il 3.7.1965, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Dagradi, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Castel San Giovanni,
(PC), Corso Matteotti n. 49, giusta procura allegata al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F.: , nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
Giovanni (PC), l'11.3.1975, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza Dordoni, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via Chiapponi
11, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 27.5.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER IL RICORRENTE e PER LA RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.2.2025 chiedeva di Parte_1 sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, in Gazzola (PC), in data 24.4.2004, trascritto nei Registri degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del predetto Comune, precisando: che dall'unione erano nati i figli (il 7.1.2006), maggiorenne, e Per_1
(il 15.12.2010), ancora minore;
Per_2
che era intervenuta separazione dei coniugi, come da sentenza di separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 13.12.2023;
che nelle fasi della separazione ed anche in epoca successiva alla pronuncia della relativa sentenza si erano manifestate difficoltà nel rapporto della signora con i figli, che giustificavano la richiesta di affidamento esclusivo degli CP_1 stessi al padre, che già si occupava in via esclusiva dei figli;
che sussistevano i presupposti di legge per la proponibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso. Con decreto in data 13.2.2025 la Presidente di Sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, delegando a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 27 maggio 2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con comparsa depositata in data 19.5.2025 si costituiva in giudizio
, associandosi alla richiesta di pronuncia della cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio e deducendo che, a seguito della notifica del ricorso, erano intercorse trattative tra le parti, che avevano portato al raggiungimento di un accordo sulle condizioni del divorzio.
Nella stessa data le Parti depositavano “istanza di definizione della procedura a conclusioni congiunte” sottoscritta personalmente dalle Parti e dai relativi Difensori, con la quale le stesse dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte dalle stesse precisamente indicate.
All'udienza del 27.5.2025 comparivano i Procuratori delle parti che precisavano congiuntamente le conclusioni, di tal che venivano pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità alle conclusioni congiunte ed, all'esito della discussione orale, veniva trattenuta la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in Gazzola (PC), Parte_1 Controparte_1 il 24.4.2004, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, p. 2, s. A, anno 2004, sussistendo i presupposti fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del procedimento, quali, in particolare, la già pronunciata separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione – ribadita ancora nel corso del giudizio
– dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Inoltre, come emerge dalla sentenza di separazione consensuale pronunciata il 13.12.2023, risulta ampiamente trascorso il termine di legge dalla separazione ai fini della pronuncia di divorzio.
Sul punto, la circostanza che la separazione tra i coniugi prosegua ininterrottamente dall'epoca della separazione risulta pacifica tra le parti. Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/70, deve essere pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Gazzola (PC), il 24.4.2004.
[...] Controparte_1
Quanto alle condizioni di divorzio, le Parti, già prima dell'udienza del
27.5.2025, risultano aver raggiunto un accordo, di tal che già alla stessa udienza si sono determinate a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo - laddove il regolamento concordato ha previsto l'affidamento condiviso del figlio minore (ultraquattordicenne) ad Per_2 entrambi i genitori, con residenza abituale presso il padre e frequentazione della madre, regolando di conseguenza anche l'aspetto relativo al mantenimento del minore e della figlia maggiorenne non autosufficiente economicamente, Per_1 con il versamento ad opera della madre di una somma che si ritiene congrua - risponda all'interesse dei figli, anche nel punto in cui si prevede che, all'evidente fine di improntare la frequentazione della madre con il figlio minore a maggiore serenità ed adeguatezza, la stessa avvierà un percorso di sostegno genitoriale.
A fronte di ciò, non si configurano attualmente ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella oggetto delle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
Ne consegue che deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in Gazzola (PC), Parte_2 Controparte_1 il 24.4.2004, alle condizioni riportate in dispositivo.
In conformità a tale accordo, deve essere parimenti disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gazzola (PC), il 24.4.2004, da e , trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 6, p. 2, s. A, anno 2004;
- In conformità alle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, stabilisce le seguenti condizioni: 1) i genitori avranno l'affidamento condiviso del figlio minore oggi di Per_2
anni 14, con collocamento dello stesso presso il padre, con il quale continuerà ad abitare;
2)la madre potrà frequentare il figlio tenendo conto dei desideri ed Per_2 impegni di quest'ultimo e previo avvio di percorso di supporto genitoriale;
3)la madre s'impegna si d'ora a rilasciare ogni qualsivoglia autorizzazione relativa alle attività ludico, ricreative e sportive che riguarderanno il figlio minore nonché eventuali consensi/autorizzazioni richiesti nell'interesse del Per_2
figlio minore dall'Istituto scolastico e/o dall'AUSL, previo accordo con il padre di
Per_2
4)la signora trasferirà alla figlia maggiorenne , entro il CP_1 Persona_3
mese di luglio 2025, la proprietà dei due cani di razza HU (Sky, nato il
26.7.2015, microchip: 380260002504685; nata il [...], microchip: Per_4
380260101582361) ad oggi alla stessa intestati, provvedendo ai relativi incombenti presso l'anagrafe canina del Comune di Castel San Giovanni;
5)la signora corrisponderà al signor a titolo di co- CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, e la somma complessiva di Euro 300,00 (Euro 150,00 Per_2
per ciascun figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 21 di ogni mese;
tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale Istat a far tempo dal mese di gennaio 2026;
6)i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie a favore dei figli, tali da intendersi quelle di cui alle Linee Guida del CNF. Tali spese verranno rimborsate dall'uno a favore dell'altro che le avrà anticipate sulla scorta di documenti giustificativi entro trenta giorni dalla richiesta;
7)l'eventuale indennità di frequenza/pensione erogata a favore del figlio Per_2
continuerà ad essere accreditata su conto corrente postale intestato allo stesso, su cui hanno potere di firma entrambi i genitori;
8)l'assegno unico figli (AUF) verrà percepito integralmente dal padre;
9)i genitori prestano consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
10)Spese compensate.
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gazzola (PC) per le annotazioni e gli incombenti previsti dalla legge.
Piacenza, 19 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili.
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 12.2.2025 da
C.F.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Giovanni (PC), il 3.7.1965, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Dagradi, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Castel San Giovanni,
(PC), Corso Matteotti n. 49, giusta procura allegata al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F.: , nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
Giovanni (PC), l'11.3.1975, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza Dordoni, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via Chiapponi
11, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 27.5.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER IL RICORRENTE e PER LA RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.2.2025 chiedeva di Parte_1 sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, in Gazzola (PC), in data 24.4.2004, trascritto nei Registri degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del predetto Comune, precisando: che dall'unione erano nati i figli (il 7.1.2006), maggiorenne, e Per_1
(il 15.12.2010), ancora minore;
Per_2
che era intervenuta separazione dei coniugi, come da sentenza di separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 13.12.2023;
che nelle fasi della separazione ed anche in epoca successiva alla pronuncia della relativa sentenza si erano manifestate difficoltà nel rapporto della signora con i figli, che giustificavano la richiesta di affidamento esclusivo degli CP_1 stessi al padre, che già si occupava in via esclusiva dei figli;
che sussistevano i presupposti di legge per la proponibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso. Con decreto in data 13.2.2025 la Presidente di Sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, delegando a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 27 maggio 2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con comparsa depositata in data 19.5.2025 si costituiva in giudizio
, associandosi alla richiesta di pronuncia della cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio e deducendo che, a seguito della notifica del ricorso, erano intercorse trattative tra le parti, che avevano portato al raggiungimento di un accordo sulle condizioni del divorzio.
Nella stessa data le Parti depositavano “istanza di definizione della procedura a conclusioni congiunte” sottoscritta personalmente dalle Parti e dai relativi Difensori, con la quale le stesse dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte dalle stesse precisamente indicate.
All'udienza del 27.5.2025 comparivano i Procuratori delle parti che precisavano congiuntamente le conclusioni, di tal che venivano pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità alle conclusioni congiunte ed, all'esito della discussione orale, veniva trattenuta la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in Gazzola (PC), Parte_1 Controparte_1 il 24.4.2004, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 6, p. 2, s. A, anno 2004, sussistendo i presupposti fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del procedimento, quali, in particolare, la già pronunciata separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione – ribadita ancora nel corso del giudizio
– dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Inoltre, come emerge dalla sentenza di separazione consensuale pronunciata il 13.12.2023, risulta ampiamente trascorso il termine di legge dalla separazione ai fini della pronuncia di divorzio.
Sul punto, la circostanza che la separazione tra i coniugi prosegua ininterrottamente dall'epoca della separazione risulta pacifica tra le parti. Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/70, deve essere pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Gazzola (PC), il 24.4.2004.
[...] Controparte_1
Quanto alle condizioni di divorzio, le Parti, già prima dell'udienza del
27.5.2025, risultano aver raggiunto un accordo, di tal che già alla stessa udienza si sono determinate a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo - laddove il regolamento concordato ha previsto l'affidamento condiviso del figlio minore (ultraquattordicenne) ad Per_2 entrambi i genitori, con residenza abituale presso il padre e frequentazione della madre, regolando di conseguenza anche l'aspetto relativo al mantenimento del minore e della figlia maggiorenne non autosufficiente economicamente, Per_1 con il versamento ad opera della madre di una somma che si ritiene congrua - risponda all'interesse dei figli, anche nel punto in cui si prevede che, all'evidente fine di improntare la frequentazione della madre con il figlio minore a maggiore serenità ed adeguatezza, la stessa avvierà un percorso di sostegno genitoriale.
A fronte di ciò, non si configurano attualmente ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella oggetto delle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
Ne consegue che deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in Gazzola (PC), Parte_2 Controparte_1 il 24.4.2004, alle condizioni riportate in dispositivo.
In conformità a tale accordo, deve essere parimenti disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gazzola (PC), il 24.4.2004, da e , trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 6, p. 2, s. A, anno 2004;
- In conformità alle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, stabilisce le seguenti condizioni: 1) i genitori avranno l'affidamento condiviso del figlio minore oggi di Per_2
anni 14, con collocamento dello stesso presso il padre, con il quale continuerà ad abitare;
2)la madre potrà frequentare il figlio tenendo conto dei desideri ed Per_2 impegni di quest'ultimo e previo avvio di percorso di supporto genitoriale;
3)la madre s'impegna si d'ora a rilasciare ogni qualsivoglia autorizzazione relativa alle attività ludico, ricreative e sportive che riguarderanno il figlio minore nonché eventuali consensi/autorizzazioni richiesti nell'interesse del Per_2
figlio minore dall'Istituto scolastico e/o dall'AUSL, previo accordo con il padre di
Per_2
4)la signora trasferirà alla figlia maggiorenne , entro il CP_1 Persona_3
mese di luglio 2025, la proprietà dei due cani di razza HU (Sky, nato il
26.7.2015, microchip: 380260002504685; nata il [...], microchip: Per_4
380260101582361) ad oggi alla stessa intestati, provvedendo ai relativi incombenti presso l'anagrafe canina del Comune di Castel San Giovanni;
5)la signora corrisponderà al signor a titolo di co- CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, e la somma complessiva di Euro 300,00 (Euro 150,00 Per_2
per ciascun figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 21 di ogni mese;
tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale Istat a far tempo dal mese di gennaio 2026;
6)i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie a favore dei figli, tali da intendersi quelle di cui alle Linee Guida del CNF. Tali spese verranno rimborsate dall'uno a favore dell'altro che le avrà anticipate sulla scorta di documenti giustificativi entro trenta giorni dalla richiesta;
7)l'eventuale indennità di frequenza/pensione erogata a favore del figlio Per_2
continuerà ad essere accreditata su conto corrente postale intestato allo stesso, su cui hanno potere di firma entrambi i genitori;
8)l'assegno unico figli (AUF) verrà percepito integralmente dal padre;
9)i genitori prestano consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
10)Spese compensate.
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gazzola (PC) per le annotazioni e gli incombenti previsti dalla legge.
Piacenza, 19 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti