Articolo 1 della Legge 24 luglio 2003, n. 199
Articolo 2
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17 agosto 2003
Art. 1. 1. Alla tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , introdotta dall' articolo 7 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 , concernente gli spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, il capoverso: "Cagliari...
Palermo" e' sostituito dal seguente: "Cagliari ...Roma".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto all'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , reca: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ».
- Si riporta il testo dell' art. 7 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati):
«Art. 7. - 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' allegata la tabella A annessa alla presente legge.».
- Si riporta la tabella A allegata alla citata legge 2 dicembre 1998, n. 420 , come modificata dalla legge qui pubblicata:

"Tabella A Dal distretto di Al distretto di
Entrata in vigore il 17 agosto 2003
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