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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/10/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1776/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1776 dell'anno 2025 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 21.10.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Antonino Rodà, giusta procura in atti, PRESSO IL CUI
STUDIO IN Condofuri (RC) alla via Mazzandrea s.n.c. ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via
Giuseppe RE n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Maria
Sparano, giusta procura in atti, presso il cui studio in Belvedere
Marittimo (CS) alla via G. Fortunato n.86 ha eletto domicilio
-opposta-
NONCHE'
pagina 1 di 6 (P.I. e C.F.: , con sede legale in Roma alla Controparte_2 P.IVA_2
via Calabria n.46, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Grillo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Castello n.5 ha eletto domicilio.
-opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 21.10.2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 04.07.2025 impugnava Parte_1
l'intimazione di pagamento n.094 2025 9000702129000 notificatole il
06.06.2025, relativa alla sottesa cartella di pagamento n.094 2014
0012855721000, deducendo l'omessa notifica della già menzionata cartella presupposta nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva l , la quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività; nel merito deduceva l'infondatezza della spiegata opposizione, assumendo di avere regolarmente notificato la cartella di pagamento contestata.
Si costituiva altresì l' la quale assumeva che l'odierna Controparte_2
opponente aveva stipulato in data 28.07.2004 un contratto per la pagina 2 di 6 concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal D.Lgs.
n.185/2000, Titolo II, al fine di incentivare l'autoimpiego in forma di microimpresa nei settori della produzione di beni e della fornitura di servizi;
rilevava che tuttavia la beneficiaria, contravvenendo ai propri obblighi contrattuali di cui all'art.8, comma 5, non aveva provveduto, entro il termine di 60 gg dall'accreditamento della somma, a trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai relativi investimenti, sicchè era stata costretta a revocare le agevolazioni finanziarie concesse, con contestuale richiesta di restituzione delle somme in precedenza erogate e quantificate, ammontanti ad € 10.932,24; aggiungeva che essendo rimasta priva di riscontro detta richiesta di pagamento, era stata emessa in data 15.02.2013 l'ingiunzione fiscale n.77999697312-8 ex art.17, comma
3 bis e 3 ter del D. Lgs. 26/02/1999 n. 46 nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del R.D. 14/04/1910 n. 639, per il pagamento della complessiva somma di € 10.951,92; osservava che tale ingiunzione era tata regolarmente notificata alla in data 28.03.2013 senza che Pt_1
fosse poi proposta alcuna opposizione nei termini di legge.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza cartolare del 14.10.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * *
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
Va innanzitutto rilevato che la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte a far valere le ragioni di merito attinenti alla pretesa pagina 3 di 6 creditoria nonché all'impignorabilità dei crediti colpiti dall'azione esecutiva, ed invece quale opposizione agli atti esecutivi, in riferimento alle questioni attinenti la regolarità del procedimento di notificazione della prodromica cartella di pagamento e dei successivi atti tributari, con la conseguenza che quest'ultimo rimedio va proposto nel termine perentorio di venti giorni, così come previsto dall'art.617 c.p.c.;
Ed allora, essendo stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata in data 06.06.2025, per come dichiarato dalla stessa opponente ed essendo stata proposta l'opposizione con il deposito del ricorso in data
04.07.2025, l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., così come correttamente riqualificata, si rivela inammissibile perché tardiva, essendo tata proposta ben oltre il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla notifica dell'atto impugnato.
Ciò posto, sotto diverso profilo, è ormai costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante, vedasi,
Cass. n.16641/2011; Cass. n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass.
n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); in altri termini, se un atto precedentemente notificato non viene impugnato, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, tra le altre, Cass. n.10736/2024;
Cass. n.22108/2024; Cass. n.6436/2025).
pagina 4 di 6 Ebbene, l ha documentalmente Controparte_1
dimostrato di avere in precedenza ritualmente notificato all'opponente la cartella di pagamento sottesa in data 21.05.2015 a mani proprie della destinataria sicchè detta notifica ha determinato Parte_1
l'interruzione del periodo prescrizionale, tenuto peraltro conto che il credito per il quale si procede concernente agevolazioni finanziarie, oggetto di contestazione nel presente giudizio, si prescrive in dieci anni e considerato in aggiunta l'operatività della sospensione dei termini dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021 introdotta a causa dell'emergenza Covid-
19.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615
c.p.c. proposta da nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
e dell' in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_2
rappresentanti pro-tempore, con ricorso depositato il 04.07.2025, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione ex art.615 c.p.c. per le causali di cui in parte motiva;
-dichiara inammissibile perché intempestiva l'opposizione ex art.617
c.p.c. per le causali di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento, in favore dell Parte_1 [...]
e dell' delle spese processuali del Controparte_1 Controparte_2
pagina 5 di 6 presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte opposta, in complessivi € 2.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 29.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1776 dell'anno 2025 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 21.10.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Antonino Rodà, giusta procura in atti, PRESSO IL CUI
STUDIO IN Condofuri (RC) alla via Mazzandrea s.n.c. ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via
Giuseppe RE n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Maria
Sparano, giusta procura in atti, presso il cui studio in Belvedere
Marittimo (CS) alla via G. Fortunato n.86 ha eletto domicilio
-opposta-
NONCHE'
pagina 1 di 6 (P.I. e C.F.: , con sede legale in Roma alla Controparte_2 P.IVA_2
via Calabria n.46, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Grillo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Castello n.5 ha eletto domicilio.
-opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 21.10.2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 04.07.2025 impugnava Parte_1
l'intimazione di pagamento n.094 2025 9000702129000 notificatole il
06.06.2025, relativa alla sottesa cartella di pagamento n.094 2014
0012855721000, deducendo l'omessa notifica della già menzionata cartella presupposta nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva l , la quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività; nel merito deduceva l'infondatezza della spiegata opposizione, assumendo di avere regolarmente notificato la cartella di pagamento contestata.
Si costituiva altresì l' la quale assumeva che l'odierna Controparte_2
opponente aveva stipulato in data 28.07.2004 un contratto per la pagina 2 di 6 concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal D.Lgs.
n.185/2000, Titolo II, al fine di incentivare l'autoimpiego in forma di microimpresa nei settori della produzione di beni e della fornitura di servizi;
rilevava che tuttavia la beneficiaria, contravvenendo ai propri obblighi contrattuali di cui all'art.8, comma 5, non aveva provveduto, entro il termine di 60 gg dall'accreditamento della somma, a trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai relativi investimenti, sicchè era stata costretta a revocare le agevolazioni finanziarie concesse, con contestuale richiesta di restituzione delle somme in precedenza erogate e quantificate, ammontanti ad € 10.932,24; aggiungeva che essendo rimasta priva di riscontro detta richiesta di pagamento, era stata emessa in data 15.02.2013 l'ingiunzione fiscale n.77999697312-8 ex art.17, comma
3 bis e 3 ter del D. Lgs. 26/02/1999 n. 46 nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del R.D. 14/04/1910 n. 639, per il pagamento della complessiva somma di € 10.951,92; osservava che tale ingiunzione era tata regolarmente notificata alla in data 28.03.2013 senza che Pt_1
fosse poi proposta alcuna opposizione nei termini di legge.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza cartolare del 14.10.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * *
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
Va innanzitutto rilevato che la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte a far valere le ragioni di merito attinenti alla pretesa pagina 3 di 6 creditoria nonché all'impignorabilità dei crediti colpiti dall'azione esecutiva, ed invece quale opposizione agli atti esecutivi, in riferimento alle questioni attinenti la regolarità del procedimento di notificazione della prodromica cartella di pagamento e dei successivi atti tributari, con la conseguenza che quest'ultimo rimedio va proposto nel termine perentorio di venti giorni, così come previsto dall'art.617 c.p.c.;
Ed allora, essendo stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata in data 06.06.2025, per come dichiarato dalla stessa opponente ed essendo stata proposta l'opposizione con il deposito del ricorso in data
04.07.2025, l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., così come correttamente riqualificata, si rivela inammissibile perché tardiva, essendo tata proposta ben oltre il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla notifica dell'atto impugnato.
Ciò posto, sotto diverso profilo, è ormai costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante, vedasi,
Cass. n.16641/2011; Cass. n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass.
n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); in altri termini, se un atto precedentemente notificato non viene impugnato, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, tra le altre, Cass. n.10736/2024;
Cass. n.22108/2024; Cass. n.6436/2025).
pagina 4 di 6 Ebbene, l ha documentalmente Controparte_1
dimostrato di avere in precedenza ritualmente notificato all'opponente la cartella di pagamento sottesa in data 21.05.2015 a mani proprie della destinataria sicchè detta notifica ha determinato Parte_1
l'interruzione del periodo prescrizionale, tenuto peraltro conto che il credito per il quale si procede concernente agevolazioni finanziarie, oggetto di contestazione nel presente giudizio, si prescrive in dieci anni e considerato in aggiunta l'operatività della sospensione dei termini dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021 introdotta a causa dell'emergenza Covid-
19.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615
c.p.c. proposta da nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
e dell' in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_2
rappresentanti pro-tempore, con ricorso depositato il 04.07.2025, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione ex art.615 c.p.c. per le causali di cui in parte motiva;
-dichiara inammissibile perché intempestiva l'opposizione ex art.617
c.p.c. per le causali di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento, in favore dell Parte_1 [...]
e dell' delle spese processuali del Controparte_1 Controparte_2
pagina 5 di 6 presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte opposta, in complessivi € 2.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 29.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
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