Art. 3.
E' servizio prestato nelle formazioni partigiane dal sottotenente e dal tenente di complemento dell'Esercito, che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , e' valido agli effetti dell' art. 87 della legge 9 maggio 1940, n. 370 , quale risulta sostituito dall' art. 1 della legge 11 dicembre 1941, n. 1464 .
E' servizio prestato nelle formazioni partigiane dal sottotenente e dal tenente di complemento dell'Esercito, che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , e' valido agli effetti dell' art. 87 della legge 9 maggio 1940, n. 370 , quale risulta sostituito dall' art. 1 della legge 11 dicembre 1941, n. 1464 .